Sentenza 11 luglio 2012
Parere definitivo 4 febbraio 2015
Ordinanza collegiale 22 novembre 2017
Ordinanza collegiale 16 aprile 2018
Ordinanza collegiale 12 agosto 2019
Decreto presidenziale 24 ottobre 2019
Decreto presidenziale 9 dicembre 2019
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2020
Inammissibile
Sentenza 21 maggio 2021
Decreto collegiale 13 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 22/11/2017, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2017
N. 00325/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2013, proposto da:
IO IO, RG BO, RL ZO, OP CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142;
contro
Università degli Studi dell'Insubria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora n. 16;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE IV n. 01420/2012, resa tra le parti, concernente percepimento indennità di esclusività e rivalutazione monetaria
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell'Insubria e della Regione Lombardia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Raffaella Antonietta Maria Schiena e l'Avvocato dello Stato Isabella Piracci;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre una verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., tramite l'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico (IGOP) presso la Ragioneria Generale dello Stato;
Ritenuto in particolare di privilegiare, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria e così determinare le spettanze dovute agli appellanti, salva ogni definitiva valutazione in sede di merito, il metodo cd. aggiuntivo, in base al quale, previo scorporo dall’indennità perequativa dell’indennità di esclusività, è previsto il riconoscimento di quest’ultima a titolo proprio, con conseguente determinazione degli importi a conguaglio dovuti (derivanti dalla differenza tra quanto erogato con il metodo perequativo e quanto determinato con il metodo aggiuntivo);
Ritenuto quindi di formulare all’organo verificatore i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti di causa e ogni altra documentazione utile ai fini delle operazioni di verifica tecnica, provveda il verificatore:
1) ad accertare se ed in quale misura, nella determinazione del trattamento retributivo dei medici ospedalieri, preso a raffronto ai fini della liquidazione dell’indennità perequativa c.d. De Maria in favore degli appellanti, sia stata computata l’indennità di esclusività;
2) a quantificare, in caso di risposta positiva al quesito sub 1), il trattamento retributivo di spettanza dei singoli appellanti, stralciando dall’indennità perequativa globale la quota imputabile all’indennità di esclusività e ricomputando la stessa indennità a titolo proprio;
3) a computare, in caso di risposta negativa al quesito sub 1), l’indennità di esclusività a titolo proprio spettante agli appellanti”;
Ritenuto necessario precisare che il suindicato accertamento dovrà essere condotto, per l’appellante prof. IO IO, dal 1°.1.2000 al 31.5.2012, per l’appellante prof. BO RG dal 1°.9.2005 al 31.5.2012 e per gli appellanti prof.ri ZO RL e CO OP dal 1°.8.2005 al 31.5.2012;
Ritenuto di precisare che al predetto adempimento l'Amministrazione incaricata dovrà provvedere entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto infine di rinviare la trattazione dell’appello all’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione e rinvia la trattazione dell’appello all’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
RG Calderoni, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Lanfranco Balucani |
IL SEGRETARIO