Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 17.2.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.2672 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, avv. DE LUCIA G Parte_1
Ricorrente
E
avv. avv. C SCOGNAMIGLIO, C CAPONE, A LOGI Controparte_1
Resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022 l'istante conveniva in giudizio la banca intimata chiedendo di accertare: in via principale la nullità dei patti di non concorrenza stipulati tra le parti;
in via subordinata,
l'annullabilità dei patti stipulati nel settembre 2017 e nel giugno 2019 nei termini ivi in dettaglio indicati.
Si costituiva la società resistente che contestava la fondatezza dell'azione anche nel merito articolando domanda cautelare e riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della validità del patto di non concorrenza del giugno 2019 con conseguente inibitoria dell'attività concorrenziale svolta e risarcimento dei danni subiti anche in forza della relativa clausola penale ivi prevista. Rigettata l'istanza cautelare ed istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume in ricorso l'istante: di aver lavorato alle dipendenze della banca intimata quale gestore
Private con vari ruoli e sedi di lavoro;
che il contratto in questione prevedeva patto di non concorrenza stipulato nel settembre 2017 e poi modificato nel giugno 2019.
2. Tanto chiarito in fatto, va subito rilevata l'indeterminatezza del corrispettivo dei patti di non concorrenza del 2017 e 2019 ove si consideri la clausola, presente nei patti, che attribuiva al datore di lavoro la facoltà di recedere dal patto in ogni momento con il preavviso di nove mesi o di sei mesi in
3. Merita richiamare a riguardo nella odierna sede i rilievi svolti da questa Sezione in sede collegiale cautelare in una fattispecie analoga a quella di che trattasi: “
7.2. In proposito tuttavia non può trascurarsi di rilevare la nullità del patto de quo per indeterminabilità del corrispettivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2125 e 1346 c.c. per effetto della clausola n.6 di esso che consente al datore di lavoro di recedere dal patto trascorso un anno dall'assegnazione al dipendente di nuove mansioni, venendo meno i correlati obblighi di compenso. In tal senso militano le illuminanti considerazioni espresse da Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 08-02-2022, n. 4032, correttamente richiamate nel dictum di primo grado, secondo cui:”la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c., interpretato alla luce degli artt. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. 8 gennaio 2013, n. 212;
Cass. 1 settembre 2021, n. 23723, secondo cui in motivazione sub p.to 6: "la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre,
è stato altresì precisato... che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poichè i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo: cfr. Cass. n. 3 del 2018");
6.1. nel caso di specie, l'erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto non elide
i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo "esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni" dalla stessa "espresse al riguardo" (come in esso specificato e trascritto al secondo capoverso di pg. 5 della sentenza e al p.to 2.1.1. di pg. 26 del ricorso), a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso, del contratto “. In termini da ultimo si è espressa anche Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-04-2024, n. 10679 che ha avuto modo di chiarire: “ Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luogo", ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto "a monte" la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.
Ciò significa che ai fini della validità dell'intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola 7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola. La nullità di tale clausola dà luogo ad una
2 situazione contrattuale equivalente a quella di mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto. “. (cfr. ordinanze cautelari collegiali nn.25482, 25487,
29586/2024 della Sezione in atti allegate dall'istante ed i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 dips. Att. cpc.). Alla luce delle direttive ermeneutiche testè riferite, va dichiarata ex artt.1346 e 2125 c.c. la nullità integrale dei patti di non concorrenza del 2017 e 2019 stipulati inter partes per indeterminatezza del relativo corrispettivo.
4.1. La rilevata nullità implica il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla banca intimata di risarcimento dei danni conseguente alla violazione dei patti medesimi secondo quanto convenuto nelle relative clausole penali, attesa l'inidoneità di tali patti a ad essere il valido referente negoziale legittimante l'ambito risarcimento.
4.2. Ciò in disparte, la domanda di inibitoria proposta dalla banca intimata va comunque rigettata per intervenuta scadenza dei patti de quibus (23.3.2023). In definitiva, il ricorso è fondato in parte qua e va per conseguenza accolto con la declaratoria ex artt. 1346 e 2125 c.c. della nullità integrale dei patti di non concorrenza del 2017 e 2019 stipulati inter partes per indeterminatezza del relativo corrispettivo.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese di causa (comprensive di quelle della fase cautelare esperita) vanno compensate in considerazione delle oscillazioni pretorie registratesi sulle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, sulla causa di cui in epigrafe, assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
3 accoglie il ricorso in parte qua ed accerta ex artt. 1346 e 2125 c.c. la nullità dei patti di non concorrenza del 2017 e 2019 stipulati inter partes, nei termini di cui in motivazione;
spese compensate.
Bari 17.2.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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