Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 323/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 323 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Crispano Parte_1 C.F._1
(NA), alla via Provinciale 4 presso lo studio dell'Avv. Alina Farina, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
E
, c.f. , elett.te dom.to in Napoli (NA), alla via Controparte_1 C.F._2
G.B Marino 4 presso lo studio dell'Avv. Annalisa Recano, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 5
Conclusioni: All'udienza del 22.05.2025, celebratasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note scritte congiunte, in data 07.05.2025, in cui chiedevano la regolamentazione del regime della potestà genitoriale, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il PM apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2025 i ricorrenti deducevano di aver intrapreso una relazione more uxorio, in costanza della quale era nato un figlio, , a Massa di Somma (Na) il Per_1
23.08.2022, riconosciuto da entrambi i genitori;
che, venuta in essere una crisi di coppia, gli stessi avevano deciso di cessare la propria convivenza.
Ciò premesso, chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recependo le condizioni concordate dalle parti, qui di seguito riportate: “Il figlio minore della coppia, rimarrà affidato in regime condiviso Persona_2
ad entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la residenza materna sita in Casoria (NA) alla via Rossini G. 1 Tr. N. 14 int 5 con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, liberamente, in considerazione della tenera età del piccolo e degli impegni lavorativi del padre secondo il calendario che segue: -Sino al compimento del terzo anno di vita del minore: Il padre, in ragione dei suoi turni di lavoro, vedrà e terrà con sé il figlio minore , di due anni, due giorni infrasettimanali, Persona_2
individuati nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 18,30 quando il predetto lo preleverà presso l'abitazione materna sino alle ore 22,00 quando lo riaccompagnerà, dopo averlo fatto cenare, presso l'abitazione materna. Durante i Week end: il padre terrà con sé il figlio minore, a week-end alterni, l'intera giornata del sabato o l'intera giornata della domenica dalle ore 10,00 del mattino alle ore 22,00 della sera quando dopo averlo fatto cenare lo riaccompagnerà presso la residenza materna.
Durante le Vacanze Natalizie: il minore starà con la madre nella giornata del 24 Dicembre e trascorrerà con il padre la giornata del 25 Dicembre dalle ore 11,00 alle 22,00; nella giornata del 26
Dicembre il minore starà con il padre dalle ore 17,00 alle ore 22,00. Il minore trascorrerà il 31
Dicembre con la madre e starà con il padre la giornata di Capodanno dalle ore 11,00 alle ore 22,00.
Epifania: il minore la trascorrerà con il padre dalle ore 11,00 alle ore 17,00 pranzando con lui.
Durante le Vacanze Pasquali: il minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis. La festa del 25 Aprile: il minore la trascorrerà con la madre a prescindere dal calendario ordinario di visite;
La festa del 1 Maggio: il minore la trascorrerà con il padre, a prescindere dal calendario ordinario di visite. Durante le prossime Vacanze Estive: il minore pagina 2 di 5 trascorrerà nel mese di Agosto una settimana con il padre, senza pernotto, ed una settimana con la madre, da concordare preventivamente entro il 30 Maggio tra i due genitori mentre per i restanti giorni verrà applicato il calendario ordinario. Resta inteso che nella giornata del compleanno del minore (23 Agosto) verrà consentito all'altro genitore di raggiungere il figlio per trascorrere con lui la festività. Compleanno del minore: il minore trascorrerà la giornata con entrambi i genitori che avranno cura di organizzarsi in tal senso;
in mancanza di accordo trascorrerà la giornata con ciascun genitore ad anni alterni. Compleanno e festa del papà: il minore trascorrerà la giornata con il padre a prescindere dal calendario ordinario Compleanno e festa del mamma: il minore trascorrerà la giornata con la madre a prescindere dal calendario ordinario. -A decorrere dal compimento del terzo anno di vita del minore, precisamente da Settembre 2025: Il padre vedrà e terrà con sé il figlio minore due giorni infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18,30 quando il Persona_2 predetto lo preleverà presso l'abitazione materna sino alle ore 22,00 quando lo riaccompagnerà dopo averlo fatto cenare presso la di lui abitazione. Durante i Week end: il padre terrà con sé il figlio minore, a week-end alterni, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica quando dopo averlo fatto cenare lo riaccompagnerà presso la residenza materna. Durante le Vacanze Natalizie: il minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 11,00 del
25 dicembre e con l'altro genitore il 31 dicembre ore 17,00 sino al giorno 1 gennaio ore 11,00; mentre nella giornata del 26 Dicembre starà con il padre dalle ore 17,00 alle ore 22,00. Epifania: il minore trascorrerà con il padre la giornata dalle ore 11,00 alle ore 17,00 pranzando con lui per poi essere riaccompagnato presso l'abitazione materna. Durante le Vacanze Pasquali: il minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis. La festa del 25 Aprile: il minore la trascorrerà con la madre a prescindere dal calendario ordinario di visite;
La festa del 1
Maggio: il minore la trascorrerà con il padre, a prescindere dal calendario ordinario di visite.
Durante le Vacanze Estive: il minore starà, nel mese di Agosto con il padre per 2 settimane non consecutive da concordare preventivamente con l'altro genitore entro il 30 Maggio. Resta inteso che nella giornata del compleanno del minore (23 Agosto) verrà sempre consentito all'altro genitore di raggiungere il figlio per trascorrere con lui la festività. Resta inteso che nei casi in cui ciascun genitore dovesse recarsi fuori città con il minore dovrà comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo ove si recherà e favorire i contatti telefonici con il figlio. Compleanno del minore: il minore trascorrerà la giornata con entrambi i genitori che avranno cura di organizzarsi in tal senso;
in mancanza di accordo trascorrerà la giornata con ciascun genitore ad anni alterni. Compleanno e festa del papà: il minore starà con il padre a prescindere dal calendario ordinario. Compleanno e festa del mamma: il minore trascorrerà la giornata con la madre a prescindere dal calendario ordinario. Resta
pagina 3 di 5 inteso che i genitori potranno di comune accordo modificare giorni ed orari delle visite padre-figlio, avendo cura di comunicare il luogo in cui porteranno il minore. Durante i tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e verranno garantiti comunque i contatti tra il minore e l'altro genitore attraverso telefonate e videochiamate. A tal fine, le parti stabiliscono che ciascun genitore potrà telefonare e videochiamare il figlio sull'utenza dell'altro – che avrà cura di garantire la reperibilità - nei giorni in cui è presso l'altro genitore nella fascia oraria dalle ore 19,30 alle ore 20,30 Resta inteso che, nei casi in cui ciascun genitore dovesse recarsi fuori città con il minore, dovrà comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo ove si recherà con lo stesso e favorire i contatti telefonici con l'altro genitore;
2) Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di assegno mensile di Controparte_1 mantenimento per il figlio minore, , la somma di € 400,00, da corrispondere entro il Persona_2
giorno 10 di ciascun mese;
la detta somma sarà soggetta a rivalutazione annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Ad integrazione dell'assegno di mantenimento, il sig. Controparte_1
dichiara di rinunciare in favore della sig.ra alla sua quota parte pari al 50% Parte_1 dell'assegno Unico erogato dall'Inps per il figlio minore che, pertanto, verrà incassato per intero dalla predetta. A tal fine, il sig. si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti Controparte_1
burocratici amministrativi eventualmente necessari al fine di consentire alla predetta di ricevere dall'Inps il predetto beneficio per la prole nella misura integrale del 100%. 3) Il sig. sig. CP_1
si obbliga a corrispondere il 50% delle spese straordinarie di natura ludica, medica e
[...]
scolastica eventualmente occorrenti per il figlio minore, previamente concordate e documentate tra i due genitori come da protocollo del Tribunale di Napoli Nord. 4) Le spese della presente procedura si intendono integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi difensori delle parti al vincolo della solidarietà professionale”.
All'udienza del 22.05.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta il relatore assegnava la causa al Collegio per la decisione .
Le parti hanno regolamentato l'affido, le visite ed il mantenimento del figlio minore ai sensi Per_1
degli artt. 337 bis e ss c.c.
Poiché l'accordo raggiunto non è contrario a norme imperative ed è conforme all'interesse della prole, viene integralmente recepito dal Collegio, ai sensi degli artt. 473 bis 47 e 51 c.p.c.
Attesa la natura della pronuncia, nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto a Parte_1
e così provvede:
[...] Controparte_1
a) recepisce l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione della responsabilità
pagina 4 di 5 genitoriale, riportato in parte motiva .
c) nulla sulle spese
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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