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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/07/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott. Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2024 con ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
con l'avv. CERA NICOLA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
con l'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO CP_1
CONVENUTO/A
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Posta in decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 2 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio religioso con in data 15/04/1996 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di BORGO VALBELLUNA che dall'unione è nata la sola in data 11.11.2001 ; Per_1
1 che i coniugi si sono separati davanti a questo Tribunale, con sentenza n. 9/2024 passata in giudicato;
che la separazione si era protratta a far tempo dalla loro comparizione all'udienza presidenziale del 4.2.2021, senza che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi si sia ricostituita, ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita la parte convenuta, aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie, diverse conclusioni sui provvedimenti accessori.
All'udienza di prima comparizione, le parti hanno chiesto la pronuncia immediata di sentenza parziale sullo status, riportandosi nel resto ai rispettivi atti.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza n. 9 del
12.1.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi i quali sono stati autorizzati a vivere separati già all'udienza del 4.2.2021.
Va escluso, secondo la prospettazione di entrambi i contendenti, che a far tempo dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, i coniugi si siano riconciliati o abbiano ripreso la convivenza e pertanto deve ritenersi irreversibilmente cessata la loro comunione spirituale e materiale.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La causa deve proseguire per l'ulteriore trattazione, rimettendo al giudice istruttore per la decisione sulle istanze istruttorie già formulate dalle parti.
Spese alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
15/04/1996 tra le parti e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Borgo Valbelluna in atti di matrimonio, parte II, serie A, n. 3 dell'anno 1996;
2 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
- rimette la causa sul ruolo avanti al giudice istruttore per la decisione sulle istanze istruttorie e la prosecuzione del processo.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in data 10 luglio 2025 dal Tribunale di Belluno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa G. Gerbi dott. Umberto Giacomelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott. Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2024 con ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
con l'avv. CERA NICOLA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
con l'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO CP_1
CONVENUTO/A
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Posta in decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 2 luglio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/09/2024 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio religioso con in data 15/04/1996 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di BORGO VALBELLUNA che dall'unione è nata la sola in data 11.11.2001 ; Per_1
1 che i coniugi si sono separati davanti a questo Tribunale, con sentenza n. 9/2024 passata in giudicato;
che la separazione si era protratta a far tempo dalla loro comparizione all'udienza presidenziale del 4.2.2021, senza che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi si sia ricostituita, ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita la parte convenuta, aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie, diverse conclusioni sui provvedimenti accessori.
All'udienza di prima comparizione, le parti hanno chiesto la pronuncia immediata di sentenza parziale sullo status, riportandosi nel resto ai rispettivi atti.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza n. 9 del
12.1.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi i quali sono stati autorizzati a vivere separati già all'udienza del 4.2.2021.
Va escluso, secondo la prospettazione di entrambi i contendenti, che a far tempo dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, i coniugi si siano riconciliati o abbiano ripreso la convivenza e pertanto deve ritenersi irreversibilmente cessata la loro comunione spirituale e materiale.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La causa deve proseguire per l'ulteriore trattazione, rimettendo al giudice istruttore per la decisione sulle istanze istruttorie già formulate dalle parti.
Spese alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
15/04/1996 tra le parti e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Borgo Valbelluna in atti di matrimonio, parte II, serie A, n. 3 dell'anno 1996;
2 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza al suo passaggio in giudicato;
- rimette la causa sul ruolo avanti al giudice istruttore per la decisione sulle istanze istruttorie e la prosecuzione del processo.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in data 10 luglio 2025 dal Tribunale di Belluno.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa G. Gerbi dott. Umberto Giacomelli
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