Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 635/2024 R.G.; promossa da
(C.F. ), nato a [...], il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via San Giovanni Bosco n. 7;
(C.F. ), nata a [...], il [...], e residente in [...]Parte_2 C.F._2
(CT), in Via San Giovanni Bosco n. 7, entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Orazio Papale (C.F. ) e dall'Avv. Maria Valentina C.F._3
Papale (C.F. ), ed elettivamente domiciliati in Caltagirone, Viale Sicilia n. 25, C.F._4
presso il loro studio, giusta procura in atti;
- Appellanti- nei confronti di
(C.F. ), nata a [...], il [...], e Controparte_1 C.F._5
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa Maria
Terranova (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._6
Catania, P.zza Beato Angelico n. 2, giusta procura in atti.
- Appellata -
All'udienza di discussione del 6.05.2025, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 245/2024 emessa il 26.03.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 607/2018 R.G.), e successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale n. 3823/2024 del 17.04.2024, il Tribunale di
1
fine di accertare la proprietà esclusiva del terreno sito in Ramacca, Contrada S. Nicola, in catasto al foglio 142 particella 745, di dichiarare l'occupazione abusiva dei convenuti, di condannarli al rilascio del bene e altresì al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione perpetrata), così statuiva:
“• Accerta e dichiara la proprietà esclusiva di sul terreno sito in Controparte_1
Ramacca, Contrada San Nicola, identificato a NCT al foglio 142, particella 745.
• Dichiara illegittima e sine titulo l'occupazione di e sul Parte_1 CP_2
terreno sito in Ramacca, Contrada San Nicola, identificato a NCT al foglio 142, particella 745.
• Ordina a e di rilasciare e restituire il terreno sito in Ramacca, Parte_1 CP_2
Contrada San Nicola, identificato a NCT al foglio 142, particella 745 a . Controparte_1
• Respinge le domande di usucapione spiegate in sede riconvenzionale dai convenuti.
• Respinge le domande di indennizzo di e . Parte_1 CP_2
• Condanna e in solido tra loro a pagare in favore di Parte_1 CP_2 [...]
il risarcimento dei danni da occupazione abusiva che si quantificano in € Controparte_1
22.300,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1990 fino all'effettivo soddisfo.
• Condanna e in solido tra loro a pagare in favore di Parte_1 CP_2 Controparte_1
le spese del presente giudizio liquidate in € 5.077,00 oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, ICA e CPA come per legge.
• Le spese della consulenza, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di e in solido tra loro”. Parte_1 CP_2
Con atto di citazione notificato il 10.05.2024, e proponevano appello Parte_1 Parte_2
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio , deducendo l'infondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 15.10.2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché la domanda di correzione dell'errore materiale inerente al cognome della originaria convenuta . Parte_2
All'udienza di discussione del 6.05.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento alle contestazioni mosse da parte appellata in seno all'udienza di discussione, è necessario evidenziare che la tardività nel depositare il fascicolo di primo grado da parte
2 degli odierni appellanti, rispetto al termine individuato nell'ordinanza del 15.10.2024, non comporta l'inammissibilità della produzione in quanto il termine non è perentorio e il deposito è avvenuto il
23.04.2025, anteriormente al termine fissato per le note conclusive e all'udienza di discussione, non compromettendo il pieno contradditorio tra le parti e il rispettivo diritto di difesa, tanto che la stessa appellata ha potuto muovere le proprie eccezioni nella medesima udienza.
Per quanto concerne la mancanza di attestazione di conformità agli originali cartacei della documentazione suddetta, ciò non impedisce di riconoscere efficacia processuale alla stessa, non essendo stata espressamente disconosciuta, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ad eccezione dell'allegato n. 3, nominato “citazione a giudizio”, da ritenersi inammissibile ex art. 345 c. 3 c.p.c., in quanto documento non prodotto in primo grado.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti deducono che il Giudice di prime cure ha errato nel rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione del fondo oggetto di controversia.
Il suddetto motivo è fondato.
Posto che è passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado con il quale è stata accolta la domanda di rivendicazione della proprietà da parte della non essendo stato oggetto di CP_1
specifica impugnazione da parte degli odierni appellanti, sono da ritenersi sussistenti i presupposti per ammettere l'intervenuta usucapione del fondo in favore di e . Parte_1 Parte_2
L'istituto giuridico dell'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali di godimento, fondato sul possesso e disciplinato agli artt. 1158 e ss. del Codice Civile. Tali norme prevedono che la proprietà si acquisti in virtù di un possesso continuato e ultraventennale (art. 1158 c.c.), non violento e non clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.).
Al fine di ottenere una sentenza di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione,
è necessario “dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, il quale può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale” (Cass. Civile, sez. II, Ordinanza n. 34450 del 25.12.2024).
Pertanto, colui che per usucapire un immobile intenda trasformare la detenzione del bene in un vero e proprio possesso uti dominus, è tenuto al compimento di attività materiali in opposizione al proprietario, c.d. interversio possessionis.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore,
3 dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua” (Cass. Civile, Sez. II, n.
29594 del 22.10.2021; Cass. Civile Sez. II, n. 11403 del 16.05.2006), ed inoltre “ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, e perciò utile per l'usucapione, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare
l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria
l'effettiva conoscenza da parte del precedente possessore o dal proprietario (Cass. Civile, Sez. II, n.
26633 del 18.10.2019).
Nel caso di specie, è indubbio che gli appellanti, con la stipula di un contratto preliminare di vendita di cosa altrui, datato 7.08.1990 (in atti), abbiano acquisito dal promittente venditore , Controparte_3 fratello dell'originario proprietario e cognato di , la Controparte_4 Controparte_1 detenzione qualificata di un terreno agricolo di 120 mq., identificabile all'interno del foglio 142, particella 745, del catasto del comune di Ramacca. E infatti, “la disponibilità di un bene immobile conseguita dal promissario acquirente sulla base di un preliminare di vendita seguita da consegna anticipata configura una detenzione qualificata e non un possesso utile ad usucapionem” (Cass. Civile,
Sez. II, n. 389 dell'8.01.2025; sull'ammissibilità ed efficacia obbligatoria del preliminare di vendita di cosa altrui vedi Cass. Sez. Un. n. 11624/2006).
Tuttavia, come emerge dalle prove testimoniali assunte in primo grado, tra il 1990 e il 1991, sul suddetto fondo i signori e edificavano un fabbricato ai fini abitativi. Pt_1 Pt_2
In tal senso, il teste ha affermato che: “è vero Sono a conoscenza dei fatti perchè Testimone_1
sono limitante. Del sig. , io ho realizato la mia abitazione, sita in via San Giovanni Bosco n.3, Pt_1
tra il 1987 e il 1988, dopo alcuni anni: tre quattro, i coniugi hanno realizzato il loro CP_5
fabbricato nel piano terra, costituito da un garage dove sono andati ad abitare, per realizzare ciò hanno impiegato circa sei mesi, preciso che solo una parte del piano terra veniva adibita a rimessa dell'auto. Dopo che sono andati ad abitare nell'immobile realizzato in qualità di vicino, sono andato a fare loro visita, e ho visto che avevano realizzato in una parte il garage mentre per il resto la loro abitazione nella quale si accedeva da un portone di ingresso, dal quale si accedeva al corridoi, all'inizio vi era la cucina, comunicante col garage, vie erano alcune stanze e il bagno.”
4 Ciò è stato ulteriormente confermato dal teste secondo cui: “Nel 1991 era già stato Testimone_2 realizzato il pano terra costituito dall'abitazione dei sig. e dall'autorimessa”, e dal teste Pt_1 Tes_3
che ha affermato: “Confermo che vi sono andati ad abitare dal 1990-1991”.
[...]
La suddetta circostanza è dunque idonea a determinare il passaggio dalla detenzione qualificata del fondo al possesso uti dominus.
Infatti, è pacifico secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ricomprendere tra le condotte che determinano l'interversione del possesso proprio l'edificazione da parte del detentore di un fabbricato, purché non sia stata autorizzata dal proprietario del suolo, come nel caso di specie. In tal senso, “Tale interversione, che, come detto, deve essere rivolta specificamente contro il possessore e può anche tradursi in atti materiali, purché da essi possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua, può realizzarsi anche attraverso l'edificazione di un fabbricato su un terreno ricevuto in detenzione, purché ciò avvenga senza il consenso, quanto meno tacito, dei proprietari, i soli legittimati al compimento di attività edificatorie sul fondo, atteso che una tale condotta costituisce estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale, trascendente i limiti della detenzione, sia pur qualificata, e incompatibile con il possesso del titolare del diritto reale”
(Cass. Civile, sez. II, Ordinanza n. 34450 del 25.12.2024).
Per quanto concerne l'area cortilizia circostante il fabbricato, di estensione pari a 246,80 mq., così come individuata dal consulente tecnico in primo grado, ed identificata al foglio 142, particella 745, del catasto del Comune di Ramacca, anch'essa è stata usucapita dagli odierni appellanti (v. rilievo planimetrico stato dei luoghi - allegato n. 4 alla CTU).
Infatti, come è emerso dall'istruttoria di primo grado, tale parte del terreno è stata regolarmente coltivata dagli stessi, che si sono anche occupati della manutenzione, tagliandone l'erba.
A tal proposito, il teste ha dichiarato che: “Il Sig. ha sempre provveduto al taglio Tes_1 Pt_1 dell'erba attorno alla casa per evitare per evitare che gli incendi che si verificano peridiocamente potessero costituire un pericolo per gli abitanti della suddetta casa.”; mentre il teste ha Tes_2
chiarito che: “riesco a vedere il terreno retrostante, posso asserire guardando il prospetto su via San
Giovanni bosco a sinistra della casa lateralmente vi è una strada mentr a destr viè nuna fascia di terreno di larghezza di cira 8-10 metri che viene mantenuta pulita dal .che le stesse vengono Pt_1 pulita dal sig. ”. Pt_1
Sebbene la coltivazione di un fondo agricolo di per sé non è sufficiente a provare il possesso uti dominus, tuttavia tale circostanza, unitamente alla manutenzione effettuata e al fatto che gli appellanti hanno edificato la propria abitazione nella medesima particella, lascia presumere la volontà di
5 possedere l'intero fondo come un vero proprietario, e non come un semplice detentore qualificato, escludendone il possesso altrui.
Ed infatti, la coltivazione e manutenzione del fondo circostante il fabbricato dimostra il rapporto di stretta pertinenzialità del terreno rispetto all'edificio, e di conseguenza la chiara intenzione di estendere il possesso uti dominus all'intero fondo, attraverso una manifestazione esteriore del possesso stesso.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno impugnato il capo della sentenza con il quale il
Tribunale ha condannato gli stessi al risarcimento dei danni da occupazione abusiva in favore della
CP_1
In ragione dell'accoglimento del primo motivo d'appello, con il quale è stato dichiarato l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione del fondo in favore dei sig.ri e , è da rigettare Pt_1 Pt_2
qualsivoglia domanda di risarcimento danni da occupazione abusiva.
Per le ragioni suddette, l'appello va pienamente accolto.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento in primo grado della domanda di rivendicazione proposta dall'odierna appellata, sussistono i presupposti per porre le spese dei due gradi del giudizio a carico di nella misura di 2/3, compensando la restante quota Controparte_1
di 1/3 tra le parti, ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Le spese di primo grado vengono liquidate nella medesima misura già determinata dal Tribunale, mentre quelle inerenti al presente giudizio di appello si liquidano come in dispositivo. E in particolare, tenuto conto del valore dichiarato dalle parti, trattandosi di causa avente ad oggetto la proprietà di beni immobili ex art. 15 c.p.c., il valore della controversia è da ritenersi compreso nello scaglione tra €
5.200,01 e € 26.000,00; inoltre, considerata la media complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio e dell'esito della decisione, vanno applicati i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ad eccezione della fase di trattazione per la quale vanno riconosciuti i parametri minimi, in ragione del mancato espletamento di attività a contenuto istruttorio.
Le spese già liquidate in primo grado per la consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. Persona_1
vanno poste definitivamente nella misura di 2/3 a carico di , e di 1/3 a Controparte_1
carico di e . Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 635/2024 R.G., in accoglimento dell'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
245/2024 del 26.03.2024 emessa dal Tribunale di Caltagirone, Sez. unica civile, nel procedimento iscritto al n. 607/2018 R.G., dichiara l'intervenuta usucapione, in favore degli appellanti, della
6 proprietà del fondo di estensione pari a 367,90 mq., sito in Ramacca (CT), Contrada San Nicola, identificato al foglio 142, particella 745, del catasto del medesimo Comune di Ramacca.
Per l'effetto, rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni da occupazione abusiva, proposta in primo grado da . Controparte_1
Condanna al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sostenute da Controparte_1
e in primo grado e nel presente giudizio d'appello che si liquidano per Parte_1 Parte_2
l'intero come segue, compensando tra le parti la restante quota di 1/3:
- per il primo grado di giudizio, in complessivi € 5.077,00 per compensi di avvocato (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% dei predetti compensi;
- per il giudizio d'appello, in complessivi € 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), € 382,50 per spese vive, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in primo grado, definitivamente a carico di nella misura di 2/3 e, per la restante misura di 1/3, a carico di Controparte_1 Pt_1
e .
[...] Parte_2
Così deciso in Catania il 15.05.2025, nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di
Appello.
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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