Ordinanza collegiale 14 ottobre 2022
Decreto presidenziale 21 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 17 novembre 2022
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto presidenziale 21/10/2022, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/10/2022
N. 00165/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01039/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2022, proposto da
CA MA, IC CH, US TU, US AR RT, rappresentati e difesi dall'avvocato US A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torricella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via US Garibaldi 43;
per l'annullamento
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Torricella n.27 del 20.6.2022, avente a oggetto “approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n.118/2011)”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Torricella n.26 del 20.6.2022, avente a oggetto “approvazione documento unico di programma-zione (DUP) periodo 2022/2024 art.170 comma 1 d.lgs. n.267/2000)”;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Torricella n. 28 del 20.6.2022, avente a oggetto “variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art.175, co. 2, del d.lgs. n.267/2000) - applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2021”;
- di tutti gli atti alle stesse presupposti e/o connessi, anche se non note ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 44 del 2021;
Vista l’ordinanza della Seconda Sezione n. 1601 del 14 ottobre 2022;
Premesso che la questione oggetto dell’ordinanza collegiale non ha natura giurisdizionale, attenendo all’ambito dell’attività interna organizzativa;
Premesso, altresì, che la suddivisione della competenza tra le sezioni interne risulta articolata secondo un sistema ibrido, avuto riguardo sia alla materia sia al soggetto Pubblica Amministrazione;
Premesso infine che la distribuzione degli affari tra le sezioni interne non determina alcuna competenza specialistica in capo alla sezione, non esistendo nella Giustizia amministrativa – in via generale – un giudice specializzato;
Considerato che il ricorso in esame rientra nell’ambito delle materie attribuite alla Seconda Sezione interna, rientrando – in particolare – nella ipotesi di cui alla lettera e) del Decreto Presidenziale n. 44 del 29/12/21 (“servizi e prestazioni dei Comuni, Province e Regioni …OMISSIS);
Considerata la natura eccezionale e derogatoria della pur prevista competenza residuale della Prima Sezione per tutti i ricorsi non sussumibili nelle materie sopra elencate”.
P.Q.M.
Conferma l’assegnazione del ricorso in esame alla Seconda Sezione.
Dispone la restituzione degli atti alla segreteria della Seconda Sezione per quanto di competenza
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 20 ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO