Articolo 7 della Legge 29 novembre 1965, n. 1372
Articolo 6Articolo 8
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6 gennaio 1966
Art. 7. Classificazione dello navi

Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo integrativo, devono essere inscritte nella piu' alta classe del R.I.Na. nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.
Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e di velocita' non inferiore a 12 nodi devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.
Le prove suddette non devono essere eseguite per le navi costruite su prototipi di carena gia' sottoposti alle prove stesse.
L'inosservanza delle disposizioni dei primi due commi determina la decadenza dal contributo.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1966