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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE
DOTT. GIUSEPPE PERRI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1852/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del giorno 1 aprile 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza al Corso Mazzini n. 217, presso e nello Parte_1
studio dell'Avv. Roberto Chiodo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in San Lucido (CS) alla Via Regina Controparte_1
Elena n. 56, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Di Buono, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
In via preliminare:
Disporre, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Cosenza – in persona del Dott. Palma emessa il 05.08.19
e pubblicata il 07.08.19 […];
In via istruttoria:
Si insiste nella rinnovazione della CTU per i motivi di cui in narrativa;
1 Nel merito: accogliere il gravame spiegato e, per l'effetto, riformare l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Cosenza per i motivi meglio esposti in narrativa, rigettando in singulis et in toto la domanda proposta dal IG. . Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato: “Chiede che l'ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro voglia, rigettata ogni contraria difesa, eccezione e deduzione, pronunciare le seguenti conclusioni:
1. Nel merito, rigettare in toto l'atto di appello avanzato dalla IG.ra perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, e confermare l'impugnata Ordinanza;
2. Rigettare tutte le richieste avanzate da controparte in merito alla sospensione della provvisoria esecutività dell'Ordinanza ed al rinnovo di C.T.U.;
3. Condannare controparte alle spese di giudizio e compensi professionali, oltre spese generali
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., presentato al Tribunale di Cosenza in data 30 settembre 2016, ha esposto: - di essere proprietario, per donazione avvenuta il 27 aprile Controparte_1
1995 ad opera della di lui madre IG.ra , di un appezzamento di terreno sito in Parte_2
agro di Montalto Uffugo (CS) alla Via S.S. Trinità (già Via Manzoni), distinto in catasto al foglio n.
7 particelle n. 971 sub 4, 5, 13, 14 (prima 900 e 903, prima ancora ex 307 e 323) del N.C.T. di
Montalto Uffugo;
- che sul suddetto terreno insiste un fabbricato a tre livelli e una strada denominata appunto Via S.S. Trinità, strada privata di proprietà del ricorrente, adibita alla circolazione sia pedonale che carrabile, che immette da e per la strada comunale (ex provinciale) per Montalto Uffugo denominata Via Manzoni;
- che sulla suddetta strada privata Via S.S. Trinità di larghezza originaria mt. 5,50 circa insiste una servitù di passaggio in favore degli altri proprietari dei lotti adiacenti, tra i quali la IG.ra ; - che tutti i proprietari dei lotti adiacenti, compresa nel Parte_1 Parte_1
2003 hanno sottoscritto una scrittura privata per la costituzione di servitù di passaggio, con la quale concordavano di ampliare la sede stradale di Via S.S. Trinità per una larghezza costante di mt. 1,20, in modo da ottenere una nuova sede stradale di mt. 6,50 circa;
- che, nonostante la scrittura privata, ha realizzato una recinzione in calcestruzzo, in aperta violazione della suddetta Parte_1
scrittura privata e del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Montalto Uffugo nel 2009; - che, infatti, il Comune di Montalto Uffugo, con ingiunzione di demolizione abusiva n. 30 del 29
2 giugno 2010, ingiungeva a la demolizione delle opere realizzate abusivamente ed il Parte_1 ripristino dello stato dei luoghi;
- che la non ha mai ottemperato all'ordine di demolizione della Pt_1
recinzione che, oltre a rappresentare un abuso edilizio, è altresì lesiva del diritto di proprietà di perché restringe in maniera illecita la Via S.S. Trinità, in aperta violazione Controparte_1
della scrittura privata sottoscritta nel 2003.
Tutto ciò premesso, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Cosenza adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione rigettata, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, 1. In via principale, condannare la IG.ra alla Parte_1
demolizione del muro di recinzione illegittimo e abusivo da lei costruito sulla Via S.S. Trinità di proprietà esclusiva del IG. , al fine di arretrarlo fino a raggiungere la Controparte_1
larghezza della Via S.S. Trinità pari a mt. 6,50 per come concordato nella scrittura privata;
2)
Condannare la IG.ra al risarcimento dei danni esistenziali ingiustamente patiti dal Parte_1
IG. quale proprietario danneggiato, nella misura pari ad € 9.271,56 o in Controparte_1
quella maggiore o minore meglio ritenuta di giustizia;
3) Condannare la IG.ra alle Parte_1
spese di giudizio e compensi professionali, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. .”
Radicatosi il contraddittorio si è costituito in giudizio resistendo al ricorso del quale Parte_1
ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 29 dicembre 2017 il Tribunale ha disposto C.T.U. al fine di accertare, previa descrizione dei luoghi di causa, se la strada in oggetto, in corrispondenza della proprietà della convenuta rispetti i requisiti dimensionali indicati nella planimetria allegata alla Parte_1
scrittura privata del 2003.
Acquisita la relazione di C.T.U. a firma dell'Ing. e i successivi chiarimenti, la causa è Persona_1
stata decisa con Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa il 5 agosto 2019 e pubblicata il 7 agosto 2019, con la quale il Tribunale di Cosenza ha così deciso:
1. condanna la convenuta ad arretrare il muro di recinzione della sua proprietà di 28/26 cm., in modo da collocarlo ad una distanza di m. 5,70 dal “cordolo villa comunale;
2. rigetta la domanda risarcitoria;
3. compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la convenuta al rimborso della residua metà in favore del ricorrente, che liquida in € 72,75 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
4. pone a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
Il Tribunale:
3 ha preliminarmente dato atto che, con scrittura privata, priva di data, ma pacificamente risalente al 2003, il ricorrente, la convenuta e gli altri proprietari di appezzamenti di terreno confinanti con la strada denominata S.S. Trinità, di proprietà dello si sono CP_1
impegnati ad ampliare la sede stradale per una larghezza costante di m. 1,20 in modo tale da ampliarla a m. 6,50 ed hanno costituito sulla striscia di terreno larga m. 1,20 una servitù reciproca di passaggio, pedonale e carrabile;
ha poi evidenziato talune incongruenze presenti nella scrittura privata. Infatti, in essa si legge che la detta strada aveva all'epoca una larghezza costante di m. 5,50 circa. “Coerentemente, il previsto ampliamento di m. 1,20 avrebbe dovuto condurre ad una larghezza di m. 6,70 anziché di m. 6,50” (cfr. Ordinanza, pag. 1);
indi, ha illustrato le risultanze della espletata CTU, secondo cui, la strada, che in corrispondenza della proprietà ha una larghezza variabile compresa tra m. Parte_3
5,68 e m. 5,87, in corrispondenza della proprietà convenuta si restringe ed è larga m.
5,42/5,44. L'ausiliare del Tribunale è dunque pervenuto alla conclusione che la strada, che all'epoca era larga m. 4,50, come da planimetria, avrebbe dovuto avere una larghezza finale di m. 5,70 (anziché di m. 6,50);
ha poi evidenziato che, d'altro canto, posto che la convenuta, con la citata scrittura privata del
2003, si è impegnata a cedere una fascia di terreno larga m. 1,20, era suo onere dimostrare di avere a ciò ottemperato. Tale prova non è stata fornita;
ha quindi concluso nel senso che, in definitiva, la convenuta deve essere condannata ad arretrare il muro di recinzione di 28/26 cm., in modo da collocarlo ad una distanza di m. 5,70 dal “cordolo villa comunale”;
ha invece rigettato la domanda risarcitoria per un duplice ordine di ragioni: 1) perché non è emerso alcun restringimento della carreggiata ad opera della convenuta, la quale, piuttosto, ha parzialmente omesso di cedere la fascia di terreno di sua proprietà che si era obbligata a destinare al passaggio con la scrittura privata del 2003 realizzando la recinzione a distanza inferiore rispetto a quella dovuta;
b) perché, in ogni caso, i disagi quali quelli che l'istante sostiene di avere affrontato non sono idonei a fondare una pretesa risarcitoria. Invero, “per costante giurisprudenza, non sono meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunto ed ansie concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana e che ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare in ragione di un grado minimo di tolleranza (cfr., tra le altre, Cass. 3720/19)”
(cfr. Ordinanza, pag. 3);
4 ha compensato per ½ in ragione della reciproca soccombenza parziale, le spese processuali, ponendo la residua metà a carico della convenuta.
§ 2. L'appello
Avverso sopraddetta Ordinanza, comunicata il 7 agosto 2019, è insorta la quale ha Parte_1
interposto gravame con atto di citazione notificato il 23 settembre 2019, a mezzo p.e.c., affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio resistendo Controparte_1 all'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 20 maggio 2020, la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la richiesta di rinnovazione delle indagini tecniche, ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 marzo 2023. Indi, la causa è stata rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025.
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima
Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 1°aprile 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 4 aprile 2025, assegnando alle parti il termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e l'ulteriore termine di giorni 20 per le memorie di replica,
a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 7 aprile 2025.
Appellante e appellato hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Con il primo motivo di appello, non rubricato, censura l'affermazione del Giudice di Parte_1 prime cure secondo cui era onere della convenuta dimostrare di avere ottemperato all'impegno di cedere una fascia di terreno larga m. 1,20, assunto con la scrittura privata del 2003.
Rappresenta che, di vero, alcun onere probatorio sussisteva all'odierna appellante, poiché con la scrittura privata del 2003 i signori , Ferraro-Del Corno e autorizzavano il sig. Parte_3 Pt_1
affinché, in nome e per conto di tutti i contraenti, inoltrasse presso gli Enti Controparte_1 preposti tutte le richieste per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'inizio dei lavori di ampliamento e di sistemazione della strada di Via S.S. Trinità.
L'obiezione non ha fondamento.
5 È opportuno trascrivere qui di seguito, nelle parti di interesse, il contenuto della “scrittura privata di costituzione diritto di servitù di passaggio”, intercorsa tra (proprietario Controparte_1
delle particelle n. 971 e n. 1056), ed (comproprietari della Controparte_2 Persona_2
part. 338), e (proprietari della part. n. 343) e Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
(proprietaria delle particelle nn. 901 e 977).
Vene allora in rilievo l'art. 2) della scrittura privata in parola, che così dispone:
“Art. 2) I sigg.ri contraenti, volendo ampliare l'attuale sede stradale denominata SS. Trinità, con le più ampie garanzie di legge, garantiscono e costituiscono reciprocamente tra di essi […] il seguente
Diritto di Servitù di Passaggio pedonale e carrabile da esercitarsi con ogni mezzo e precisamente
l'ampliamento dell'attuale sede stradale denominata Via SS. Trinità, da effettuarsi a carico
e lungo tutto il lato Est delle particelle nn. 338, 343, 977 e 901 (sopra descritte) per una larghezza costante di m. 1,20 (metri uno e centimetri venti), come concordemente pattuito tra le parti, in modo da ottenere una nuova sede stradale della larghezza di metri 6,50 circa
(metri seiecinquanta), giusto quanto riportato ed evidenziato nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera “A” formandone parte integrante.”
I paciscenti hanno dunque convenuto di ampliare la sede stradale Via S.S. Trinità, per una larghezza costante di 1,20 m., in modo da ottenere una nuova sede stradale della larghezza di 6,50 m.
Alla scrittura privata è stata allegata una planimetria nella quale è evidenziata la striscia di 1,20 m. che, i rispettivi proprietari – ivi compresa, dunque, la sig.ra – hanno deciso di cedere. Parte_1
È pertanto evidente che era onere di dimostrare di aver adempiuto all'obbligazione Parte_1
contrattualmente assunta, i.e. di aver ceduto la striscia di terreno in questione.
Invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del
6 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n.
3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011).
Tale criterio, peraltro, trova applicazione anche nel caso in cui si tratti di obbligazioni di risultato
(Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv., la quale ha ricordato come la Suprema Corte, con la sentenza n. 13533 del 2001 cit., ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale, in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito, è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione ex art. 1453 c.c. sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. "senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato"; conf. Cass. S.U. n. 15781 del 2005, in motiv.).
Nel caso in esame, l'attore ha provato il contratto costitutivo della sua pretesa. Egli, CP_1
pertanto, poteva limitarsi ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, alla l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria Pt_1
obbligazione, vale a dire di aver ceduto la striscia di 1,20 metri onde consentire l'ampliamento della strada S.S. Trinità.
Ebbene, non solo la non ha adempiuto all'onere della prova ma, addirittura, la consulenza Pt_1 tecnica d'ufficio ha consentito di acclarare il parziale inadempimento a siffatto obbligo, avendo ella realizzato la recinzione a distanza inferiore rispetto a quella dovuta.
L'ausiliare del Giudice di prime cure ha, infatti, accertato che, in corrispondenza della proprietà di la larghezza della strada si restringe, misurando circa m. 5,42/5,44, laddove la strada, Parte_1 che all'epoca era larga m. 4,50, come da planimetria, avrebbe dovuto avere una larghezza finale di m. 5,70.
Si duole l'appellante che il Tribunale in maniera generica e sommaria abbia posto a fondamento della sua decisione le conclusioni a cui è giunto il nominato C.T.U. Adduce che, invero, la consulenza tecnica d'ufficio, anche quando percipiente, non supplisce all'onere probatorio che incombe sulle parti, le quali non possono sottrarsi allo stesso e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente.
La doglianza non ha fondamento.
Non è superfluo rammentare come la consulenza tecnica d'ufficio – alla quale qui si equipara la consulenza resa nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo – costituisca un
7 importante ausilio tecnico per il giudicante attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità.
La consulenza tecnica può presentare, infatti, carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al perito non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova. Secondo la Suprema Corte: “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo
l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-02-2013, n. 4792”
(cfr. Cass. civ, n. 3717 del 2019).
La giurisprudenza non esclude, dunque, che la consulenza tecnica d'ufficio possa assumere la funzione di fonte oggettiva di prova, quando comporti la rilevazione e la descrizione di fatti, non percepibili per la loro intrinseca natura, se non con le conoscenze o gli strumenti tecnici di cui il
Giudice non dispone.
Nel caso che qui ci occupa, non sembra aver errato il Giudice di prime cure, il quale non ha, come sostenuto dall'appellante, aderito passivamente e acriticamente alla relazione dell'Ing. ma, R_ al contrario, l'ha assunta a fondamento della propria decisione essendo essa fonte oggettiva di prova e, peraltro, correttamente ritenendola affidabile in quanto precisa, priva di contraddizioni ed esaustiva.
Peraltro, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. civ., n. 15804 del 2024; Cass. civ., n. 33742 del 2022; Cass. civ., n. 1815 del 2015). E, nel caso in esame, l'Ing. ha puntualmente esaminato le allegazioni del consulente di parte convenuta, Ing. R_ [...]
, e le ha espressamente confutate, sia con la relazione peritale depositata, telematicamente, il Per_3
8 10 settembre 2018, che con la successiva relazione integrativa del 30 aprile 2019, con argomentazioni evidentemente fatte proprie dal Tribunale.
Manifestamente infondata è la doglianza dell'appellante a cui dire il nominato C.T.U. Ing. R_ nell'elaborato finale non avrebbe tenuto conto delle osservazioni del C.T.P. della sig.ra posto Pt_1 che il C.T.U. ha analiticamente confutato le osservazioni dell'Ing. (cfr. la “Sintetica Per_3 valutazione sulle osservazioni delle parti” allegata alla relazione peritale nonché la relazione integrativa datata 30 aprile 2019).
Peraltro, le osservazioni del C.T.P. di sono state espressamente considerate anche dal Parte_1
Giudice che le ha ritenute non idonee a condurre ad una diversa conclusione, “tenuto conto in particolare dei chiarimenti contenuti nella relazione datata 30.4.19, nella quale il ctu ha precisato che la distanza riportata in planimetria tra il cordolo della villa comunale e la linea tratteggiata lato villa comunale misura non già 2 mm., come sostenuto dal ctp, ma 1 mm., corrispondente in misura reale a m. 0,50. Viene pertanto a cadere l'assunto prospettato dal consulente di parte convenuta, il quale, proprio muovendo dalla premessa che tra il cordolo della villa comunale e la linea tratteggiata lato villa comunale vi fosse in planimetria una distanza di 2 mm. arriva ad affermare che, prima dell'ampliamento, la strada era larga m. 4,00” (cfr. Ordinanza, pag. 2).
Si tratta di argomentazioni che non sono state specificamente censurate dall'appellante che, invero, non ha contrapposto proprie argomentazioni in grado di incrinarne il fondamento logico-giuridico, limitandosi, inammissibilmente, a riproporre le tesi del proprio C.T.P., già ampiamente confutate dal
C.T.U. e dal Giudice di prime cure.
È dunque assolutamente corretta la conclusione del Tribunale di Cosenza che, sulla scorta della relazione di C.T.U. e della relazione integrativa, ha condannato la convenuta ad arretrare il Pt_1
muro di recinzione della sua proprietà di 28/26 cm., in modo da collocarlo ad una distanza di m. 5,70 dal “cordolo villa comunale”.
L'appello è, dunque, rigettato.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Le spese di lite dell'appello seguono la soccombenza.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile di bassa complessità) per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
4.2 Stante le ragioni della decisione, deve darsi atto che ricorrono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 23 settembre 2019, e avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa dal
Tribunale di Cosenza il 5 agosto 2019, pubblicata e comunicata il 7 agosto 2019, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite dell'appello in favore di Parte_1
, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali oltre rimborso Controparte_1
forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Di Buono dichiaratosi antistatario;
3) dà atto che ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile tenuta da remoto il 20 maggio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Anna Maria Raschellà
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