Articolo 1881 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1881. Rimborso spese di cura 1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219 , 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1, comma 555 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
Note all'art. 1881:
- Il testo vigente dell' articolo 68, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, e' il seguente:
«8. Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato».
- Il testo dell' articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente:
«2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attivita' operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile».
- Il testo dell' articolo 1, commi 219 , 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, e' il seguente:
«219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
«Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , nonche' la legge 1° novembre 1957, n. 1140 , la legge 27 luglio 1962, n. 1116 , ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermita' nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale».
- Il testo dell' articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, come modificato dall' articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , citata nelle note all'articolo 533, e' il seguente:
«555. Le disposizioni di cui all' articolo 1, commi 219 , 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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