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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/07/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Civile Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto dai sig.ri
Magistrati:
- Dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- Dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
- Dott.ssa Roberta Bisogno Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1888/2024, proposta da:
- Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Marcoccia, presso il cui studio in
Frosinone, via Cesare Terranova n° 74, e elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Corridori, presso il cui studio in
Frosinone, via Po n° 26, e elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni dello scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da verbale d'udienza del 24/07/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso del 10/09/2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni concordate tra le parti nel procedimento R.G. n. 1830/2022 inerente allo scioglimento del matrimonio, conclusosi con la sentenza del
13/09/2022.
2 - In particolare, la ricorrente, allegando che il solo sporadicamente CP_1
facesse visita alla figlia , non collaborando in alcun modo al suo Per_1
accudimento e sostenendo che la somma pattuita per il mantenimento fosse diventata esigua in relazione alle cresciute esigente della bambina ed al cambiamento in pejus delle condizioni economiche della ricorrente, chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento ad € 600,00 e di disciplinare dettagliatamente i periodi di frequentazione del padre con la minore.
3 - Si costituiva in giudizio il resistente, il quale, asserendo di trovarsi fuori sede per circa 15 / 20 giorni al mese per motivi lavorativi e di non poter assicurare una presenza piu assidua nella vita della figlia, tenuto anche conto della distanza che li separava, abitando lui a Minturno e la minore a Castro dei Volsci, ma di essersi sempre interessato al suo sostegno economico ed affettivo, concludeva con domanda di determinazione dell'assegno di mantenimento nella somma di € 300,00, oltre al versamento in favore della madre dell'assegno unico e con statuizione dettagliata del diritto di visita.
4 - Nel corso del giudizio venivano depositate le memorie ex art. 473 bis ed, all'udienza del 24/07/2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e manifestavano la disponibilita a definire in maniera congiunta la controversia, alle condizioni verbalizzate, chiedendo al Tribunale di farle proprie.
5 - Rimessa la causa al Collegio dal relatore Presidente, il Tribunale ritiene che nulla osta all'accoglibilita delle domande congiunte espresse dalle parti, le quali hanno convertito il rito da giudiziale a consensuale, stabilendo quanto segue:
“ 1 Le parti concordano nel mantenere l'affido condiviso della minore
[...]
nata a [...] il [...]; Per_2
2 La minore residente in [...] Per_1
rimarra collocata presso l'abitazione di residenza della madre;
Parte_1
3 Il padre, , contribuira al mantenimento della minore Controparte_1
mediante il versamento, alla madre, di un importo mensile di euro 400,00
(quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo le indicazioni ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate gia note al sig. ; CP_1
4 L'assegno unico per la minore verra percepito dalla madre Persona_2
nella misura del 100%. Qualora la madre fosse impossibilitata a percepirlo, tale assegno verra percepito dal padre nella misura del 100% ed il padre dovra versarlo interamente alla madre. Le parti a tal fine si impegnano a fornire vicendevolmente tutta la documentazione necessaria ad ottenere tale assegno e si impegnano a firmare i moduli relativi;
5 I genitori dovranno contribuire in misura del 50% cadauno alle spese mediche, dentistiche, scolastiche, ricreative, sportive, ludiche, di trasporto, nonche di tutte le altre spese straordinarie comprese quelle impiegate per tutte le feste e le cerimonie della figlia, secondo quanto previsto e regolamentato dal
Protocollo delle Spese Straordinarie in uso presso il Tribunale di Frosinone.
Comunque, dovranno essere sempre concordate tra i genitori le spese che superano l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00); 6 Le parti concordano che il padre potra esercitare il suo diritto/dovere di frequentazione della minore secondo le modalita che seguono: Per_1
- Un giorno a settimana (nel periodo di frequentazione scolastica dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30 – nel periodo di sospensione dell'attivita scolastica dalla mattina alle 10.00 alle ore 22.00), preferibilmente il mercoledì ,
e due fine settimana al mese dal venerdì (nel periodo di frequentazione scolastica dall'uscita della scuola, mentre nel periodo di sospensione dell'attivita scolastica dalla mattina alle 10.00) fino alle ore 20.30 della domenica sera;
- Il sig. comunichera per le vie formali (email o whatsapp) alla sig.ra CP_1
Rinna il calendario del mese inderogabilmente entro il giorno 5 del mese precedente;
- Per il periodo estivo il sig. potra tenere con se la figlia Controparte_1 Per_1
per due settimane, una settimana durante il mese di luglio ed una settimana durante il mese di agosto. Il periodo di luglio sara comunicato dal sig. CP_1
alla sig.ra entro il 30 maggio di ciascun anno ed il periodo di agosto sara Pt_1
comunicato dal sig. alla sig.ra entro il 30 giugno di ciascun CP_1 Pt_1
anno ;
- Per le festivita natalizie le parti concordano che la minore trascorrera 5 giorni consecutivi con il padre, comprensivi ad anni alterni del giorno 24 dicembre o del giorno 25 dicembre;
inoltre ad anni alterni il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
ad anni alterni il 5 gennaio o il 6 gennaio. Riguardo le festivita pasquali, le parti concordano che il padre potra tenere con se la figlia per tre giorni consecutivi comprensivi ad anni alterni dei giorni di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
- Il padre potra trascorrere con la figlia il giorno del proprio compleanno oltre che il giorno della festa del papa;
e lo stesso avverra per il giorno del compleanno della sig.ra e della festa della mamma;
Pt_1 7 Fin d'ora le parti indicano i rispettivi indirizzi mail come modalita ulteriore rispetto al telefono ed ai messaggi whatsapp come di seguito indicati:
”. Email_1 Email_2
6 - Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di modifica delle condizioni del divorzio richiesta congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, in modifica delle condizioni concordate tra le parti nel procedimento R.G. n.
1830/2022 inerente allo scioglimento del matrimonio, conclusosi con la sentenza del 13/09/2022, così provvede:
1 Dispone l'affido condiviso della minore , nata a [...] il Persona_2
16/02/2015, la quale rimarra collocata presso l'abitazione di residenza della madre;
Parte_1
2 Il padre, , contribuira al mantenimento della minore Controparte_1
mediante il versamento alla madre di un importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo le indicazioni ISTAT, mediante bonifico bancario alle coordinate gia note;
3 L'assegno unico per la minore verra percepito dalla madre Persona_2
nella misura del 100%. Qualora la madre fosse impossibilitata a percepirlo, tale assegno verra percepito dal padre nella misura del 100% ed il padre dovra versarlo interamente alla madre. Le parti a tal fine si impegnano a fornire vicendevolmente tutta la documentazione necessaria ad ottenere tale assegno e si impegnano a firmare i moduli relativi;
4 I genitori dovranno contribuire in misura del 50% cadauno alle spese mediche, dentistiche, scolastiche, ricreative, sportive, ludiche, di trasporto, nonche di tutte le altre spese straordinarie comprese quelle impiegate per tutte le feste e le cerimonie della figlia, secondo quanto previsto e regolamentato dal Protocollo delle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Frosinone.
Comunque, dovranno essere sempre concordate tra i genitori le spese che superano l'importo di € 50,00;
5 Il padre potra esercitare il suo diritto/dovere di frequentazione della minore secondo le modalita di cui in motivazione;
Per_1
6 Le parti indicano i rispettivi indirizzi mail come modalita ulteriore rispetto al telefono ed ai messaggi whatsapp come di seguito indicati:
; Email_1 Email_2
7 Spese di lite compensate.
Così deciso in Frosinone, il 29 luglio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Buscema