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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE N. 1213/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1213/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
SURACE, attrice, contro
(c.f. , con l'Avv. DARIO CALDATO, Controparte_1 C.F._2
convenuto
In punto: responsabilità extracontrattuale e contrattuale.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 5.2.2025.
Conclusioni del convenuto: come da note depositate in data 5.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito, accogliere le domande e, Controparte_1 per l'effetto: -condannare a risarcire a tutti i danni patrimoniali e Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 14 non patrimoniali subiti, qui liquidati nella non minore somma di euro 137.500.00 (tenuto conto della somma corrisposta in acconto); ovvero in quella diversa, anche maggiore che risulterà accertata in corso di causa oppure determinata dal Tribunale sulla scorta di valutazione equitativa. Oltre interessi e rivalutazione dal 5.11.2020 e fino al soddisfo;
-condannare altresì a restituire a Controparte_1
la somma ricevuta in prestito di euro 13.774,00, oltre interessi dalla data della Parte_1 presente domanda all'effettivo soddisfo. Con integrale refusione delle spese e compensi di lite.”
In punto di fatto, parte attrice ha dedotto di essere stata, in data 5.11.2020, vittima di diversi fatti penalmente rilevanti commessi a suo danno dall'allora compagno Controparte_1 presso il proprio domicilio privato.
In particolare, l'attrice ha allegato che:
- il convenuto si è introdotto nella sua abitazione, contro la volontà della stessa, sferrando una spallata alla portafinestra e rompendone i cardini;
una volta entrato, dapprima le ha afferrato violentemente il collo, stringendolo con forza e, dopo che la donna è riuscita a liberarsi, l'ha nuovamente costretta, stringendole il collo da dietro e mordendola sul volto, facendole perdere per qualche attimo i sensi;
in tale contesto, dopo averla aggredita, il convenuto l'ha minacciata dicendole: “se mi rovini ti uccido”;
- a seguito dell'aggressione l'attrice ha riportato lesioni correlate alle ripetute strette subite, dalle quali è conseguita una contusione al collo, con prognosi di 15 giorni;
- il convenuto ha poi inviato, attraverso strumenti informatici, quattro filmati ritraenti la IG.ra in atteggiamenti sessualmente espliciti al padre e alla madre di Parte_1 quest'ultima, nonché alla propria sorella;
- la vicenda penale conseguente a tali fatti si è conclusa con la sentenza del Tribunale penale di
Venezia, Ufficio G.U.P., resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., depositata in data 1.7.2021;
- il convenuto, nel corso del processo penale, ha offerto alla persona offesa, parte attrice, la somma di €22.000,00, che è stata dalla stessa ricevuta quale acconto sul maggior danno subito, con dichiarazione di riserva di azione risarcitoria civilistica, se accolta la richiesta di applicazione pena.
L'attrice, altresì, ha dedotto che il IG. risulta essere debitore di una somma di CP_1 denaro pari ad €13.774,00, prestati dalla stessa in epoca antecedente ai fatti narrati e pagina 2 di 14 corrisposti attraverso la dazione di €10.000,00 in un'unica soluzione e di €222,00 per le successive 17 mensilità.
Con comparsa del 17 maggio 2022, si è costituito in giudizio , Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) avendo il Signor già corrisposto la somma di CP_1
€22.000,00, dichiararsi che il convenuto ha già risarcito integralmente il danno patito dalla SI
e che null'altro è dovuto alla parte attrice a titolo risarcitorio;
conseguentemente respingersi la Parte_1 domanda attorea;
2) respingersi, allo stato, la domanda di restituzione della somma di € 13.774,00 perché inammissibile e comunque destituita di fondamento in fatto e in diritto. 3) spese e compensi interamente rifusi. In via subordinata: Ridursi la pretesa attorea a quanto sarà ritenuto di giustizia, dandosi atto che il convenuto ha già corrisposto la somma di € 22.000,00. Con la compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata istruita documentalmente, tramite l'esperimento della prova orale e con l'ammissione di CTU medico – legale sulla persona dell'attrice.
Conclusa l'istruttoria, per l'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno depositato le proprie conclusioni di merito ed il Giudice ha concesso loro i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione con Decreto del 7.2.2025.
*****
1. Domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
La domanda di risarcimento del danno da fatto illecito costituente reato è fondata e deve essere accolta.
Innanzitutto, sono stati accertati i fatti storici della violazione di domicilio, dell'aggressione fisica e della diffusione dei video a contenuto sessualmente esplicito, commessi da CP_1
in danno della IG.ra .
[...] Parte_1
La documentazione prodotta, relativa alle prove assunte nel corso del procedimento penale, nonché la sentenza di applicazione della pena su consenso delle parti ex art. 444 c.p.p., hanno confermato in punto di fatto le allegazioni di parte attrice (doc. 01 e 02 fascicolo attoreo).
Invero, con riferimento all'utilizzabilità nel giudizio civile delle prove assunte nel procedimento penale, risulta condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, ormai granitico, che consente al giudice civile di ammettere e porre legittimamente a base del proprio pagina 3 di 14 convincimento, quali prove atipiche, le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, ove sia rispettato il principio del contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e le stesse non siano smentite da altre risultanze istruttorie (ex multis, Cass. Civ. sez. VI n. 2947 del 2023, Cass. Civ. sez. II n.
18025 del 2019).
L'ingresso di prove atipiche nel processo civile, ammesso in assenza di una norma di chiusura che preveda il numerus clausus delle prove, avviene nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, tenuto conto che esso non può che essere realizzato con lo strumento della produzione documentale, dovendo conseguentemente soggiacere ai limiti temporali posti a pena di decadenza e alla possibilità, ex adverso, di replicare e controdedurre, divenendo oggetto di valutazione critica.
Nella valutazione degli elementi probatori, deve essere attribuito rilievo anche alla sentenza di patteggiamento prodotta nel giudizio civile, la quale, sebbene non abbia efficacia di vincolo né valore di giudicato, costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito (Cass., S.U. n. 21591/2013; Cass., S.U. n. 17289/2006).
Nel caso di specie, dall'analisi dei documenti prodotti in giudizio relativi al procedimento penale svoltosi innanzi al Tribunale di Venezia, risulta possibile valutare, quali prove atipiche, i verbali di interrogatorio dell'indagato ed i verbali di udienza, le sommarie informazioni rese dalla IG.ra in data 10.11.2020, quale persona informata Controparte_2 sui fatti, l'annotazione degli agenti di P.G. intervenuti nel luogo dell'aggressione, datata
6.11.2020 e gli accertamenti tecnici svolti sugli apparecchi informatici, in particolare sui telefoni cellulari dei genitori dell'attrice, dai quali sono stati estratti i video inviati dal convenuto, lesivi della privacy e della dignità della IG.ra Parte_1
Specificamente, assumono particolare rilevanza il verbale di interrogatorio e il verbale di udienza del 2.12.2020 (doc. 02 parte 1 fascicolo attoreo), dai quali emerge come lo stesso convenuto abbia confessato di aver violato il domicilio della IG.ra , entrandovi Parte_1 dalla portafinestra, di averla aggredita, afferrandola per il collo e di aver diffuso video ritraenti l'attrice mentre compiva atti sessuali, inviandoli ai genitori di quest'ultima e alla propria sorella.
Parte convenuta, peraltro, nel proprio atto di costituzione, non ha contestato in modo specifico la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice e corroborata dalle prove pagina 4 di 14 documentali offerte, genericamente deducendo che il IG. sarebbe entrato CP_1 nell'abitazione dell'attrice in soccorso di costei, avendo udito rumori che potevano indicare una situazione di pericolo.
In ragione di ciò, appare possibile ritenere provati i fatti illeciti posti in essere dal convenuto, come ricostruiti da parte attrice.
Anche gli altri elementi costituenti l'illecito extra-contrattuale, ovvero il danno evento, il danno conseguenza, il nesso causale e l'elemento soggettivo, devono ritenersi accertati alla luce delle prove raccolte nel corso del giudizio.
In particolare, quanto all'elemento soggettivo, dagli atti del procedimento penale, primo fra tutti il verbale di interrogatorio del convenuto contenente la confessione dei fatti e dalla sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. emerge come il convenuto abbia realizzato i fatti illeciti con atteggiamento doloso.
Sotto il profilo del danno – conseguenza, a causa delle aggressioni perpetrate dal convenuto, la IG.ra ha subito una contusione al collo, qualificabile come trauma Parte_1 al rachide cervicale, e un forte shock emotivo, dal quale è derivato uno stato ansioso - depressivo, con frustrazione e sofferenza psicologica, che ne ha condizionato anche le abitudini di vita.
Tali eventi risultano provati documentalmente da parte attrice attraverso la produzione del referto di pronto soccorso del 5.11.2020 (doc. 02 parte 2 fascicolo attoreo), dei certificati medici che attestano la prescrizione di terapie farmacologiche sia antidolorifiche che tranquillanti, per lo stato di insonnia e iperansia (doc. 04 fascicolo attoreo) e della certificazione del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, dalla quale si evince che, poco dopo il verificarsi dei fatti illeciti, in data 13.11.2020, l'attrice ha sostenuto un colloquio di approfondimento e condivisione con la dottoressa in seguito al quale ha CP_3 intrapreso un percorso di uscita dalla violenza, concretizzatosi in otto incontri di supporto psicologico individuale con la dott.ssa (doc. 07 fascicolo attoreo). Persona_1
Inoltre, appare in nesso di causa con i fatti accertati secondo un criterio di normalità causale, che per far fronte allo stato d'ansia e di paura con cui si è trovata a convivere la IG.ra in seguito ai fatti illeciti commessi dal convenuto, ed in particolare alla Parte_1 violazione del proprio domicilio e alle aggressioni fisiche subite, che la stessa abbia dovuto far collocare le inferriate alle finestre del proprio appartamento e installare un sistema di pagina 5 di 14 videosorveglianza dell'abitazione, come provato dalla documentazione offerta, contenente la fattura relativa all'acquisto delle telecamere (doc. 06 fascicolo attoreo) e le fotografie delle inferriate (doc. 03 fascicolo attoreo), nonché dall'esame testimoniale della IG.ra Tes_1
svolto all'udienza del 26.9.2023, nel quale quest'ultima, interrogata sulla
[...] circostanza relativa al montaggio delle inferriate alle finestre dell'abitazione dell'attrice, ha affermato: “Sì è vero, io ed il padre abbiamo assistito ai lavori. ha dato in contanti la somma di Pt_1
€2000”.
Con l'atto di citazione è stato allegato poi che la IG.ra , in precedenza Parte_1 dipendente di , addetta ai recapiti, una volta rientrata in servizio dal periodo di CP_4 malattia conseguente ai fatti di cui è causa, preoccupata di poter subire ulteriori aggressioni, ha chiesto di cambiare mansioni lavorative ed è stata collocata in via precauzionale, per un periodo di sei mesi, in un ufficio interno.
Tale circostanza emerge dalla testimonianza resa, all'udienza del 26.9.2023, dalla IG.ra
, collega di lavoro dell'attrice, la quale ha riferito: “Confermo che Testimone_2
ha chiesto ed ottenuto questa mansione a causa della sua paura. ADR: Eravamo molto amiche in Pt_1 quel momento e l'accompagnavo tutti i giorni all'uscita dal lavoro a prendere la macchina, perché lei aveva paura anche di andare a prendere la macchina. Si tratta di un parcheggio esterno alle poste. ADR: Io non ho partecipato direttamente ai colloqui tra la ed il responsabile, ma ho avuto modo di Parte_1 confrontarmi con la responsabile della situazione della;
preciso che un Testimone_3 Parte_1 cambio di mansione non è previsto e lo si fa solo in casi eccezionali. ADR: quando è rientrata è Pt_1 rientrata non come postina, ma con mansioni interne e abbiamo chiesto che cosa era successo.”
L'attrice, infine, ha dedotto che il IG. ha divelto la portafinestra del proprio CP_1 appartamento, causando un danno materiale alla stessa, evento provato in giudizio mediante la produzione di un documento attestante l'esborso di una somma pari ad
€366,00 per la riparazione della portafinestra (doc. 05 fascicolo attoreo), e confermato, in sede di prova testimoniale, dalla IG.ra , all'udienza del 26.9.2023. Controparte_2
Peraltro, dalla medesima prova testimoniale, emerge come la IG.ra , a seguito dei Parte_1 fatti di cui è causa, abbia dovuto mutare le proprie abitudini di vita, trasferendosi per un periodo di sessanta giorni presso l'abitazione dei genitori, con i quali viveva una situazione di disagio dovuto alla diffusione, ad opera del convenuto, dei video che la ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti. pagina 6 di 14 Al fine di comprendere sotto il profilo medico l'entità dei danni subiti dalla IG.ra
, nel corso dell'istruttoria procedimentale, a fronte di domanda di parte attrice, il Parte_1
Giudice ha disposto la CTU medico-legale, affidando al consulente tecnico il compito di stabilire se, a causa ed in conseguenza delle condotte lesive subite dalla IG.ra , Parte_1 alla stessa fosse derivata un'alterazione del proprio stato psicofisico, tale da interferire negativamente con le sue performances lavorative, socio-relazionali e con il suo assetto emotivo-affettivo.
Il dott. , nella sua relazione, ha precisato che: “Seguendo una corretta metodologia Per_2 medico-legale sembra attendibile affermare che l'evento pregiudizievole che è stato messo in atto contro il soggetto esaminato, ha comportato per lo stesso conseguenze oggettivamente e clinicamente disagevoli, ingenerando in lei una reazione psicopatologica acuta, che ha chiaramente superato i limiti delle sue capacità adattative, mentre la tipologia dei sintomi accusati e ricostruiti appare di indiscutibile natura psico-reattiva.
Quanto all'attualità, si è rilevato che la perizianda non è riuscita a ritrovare un completo riadattamento alla precedente omeostasi psichica e, quindi, anche un pieno recupero della proprio pregresso stile esistenziale, con riflessi restrittivi sulla sua autonomia e sulla sua vita socio relazionale, sulla incompleta ripresa di un regolare pattern del sonno, ed in particolare nei suoi rapporti con l'altro sesso”.
La consulenza medico-legale dev'essere considerata nella presente causa, unitamente agli altri elementi di prova, in quanto ritenuta logica e coerente, avuto anche riguardo alle risposte fornite alle osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta, che eccepiva come la perizianda non si fosse mai rivolta ad uno specialista psichiatra per la diagnosi e la cura dei problemi psichiatrici asseriti;
il CTU, a tal riguardo, ha evidenziato che la documentazione fornita, pur non essendo di natura specialistica, è idonea a certificare e confermare la presenza e la natura della sofferenza psicologica insorta in connessione temporale con i fatti di cui è causa, dimostrando, pertanto, la sussistenza del danno e la relazione causale con gli eventi occorsi.
La consulenza redatta dal Dott. , peraltro, conferma la sussistenza del nesso di Per_2 causa tra le condotte subite dall'attrice e la verificazione dei danni in capo alla IG.ra
, anche per quanto concerne la produzione del disturbo psichico. Parte_1
Egli, infatti, riconosce espressamente il nesso causale tra gli eventi subiti dall'attrice e le reazioni riscontrate, precisando che: “da quanto riferito, e da quanto ricostruito, si ricava che a causa della persecuzione subita e sotto la spinta di un elevato e continuo stato di tensione psicologica, la IGnora pagina 7 di 14 si è sentita costretta ad adottare delle decisioni modificative delle proprie abitudini e dei propri Parte_1 precedenti ritmi di vita, allo scopo di erigere una qualche forma di difesa abituale sia rispetto alla propria ansia interiore, che ad eventuali pericoli esterni.”
Passando alla quantificazione dei danni subiti dall'attrice e con riferimento specifico ai danni patrimoniali, è stata data prova delle spese che la stessa ha dovuto fronteggiare a seguito dei fatti illeciti commessi dal convenuto.
In proposito, si ritiene provato che la IG.ra , a causa dei danni arrecategli, ha Parte_1 subito perdite economiche qualificabili come danni emergenti, per riparare la portafinestra divelta dal convenuto, installare il circuito di videosorveglianza, collocare le inferriate nel proprio appartamento e sostenere le spese mediche documentate (cfr. doc. 05, 06, 11 fascicolo di parte attorea e prova testimoniale assunta all'udienza del 26.9.2023).
In ragione di ciò, appare possibile liquidare il danno patrimoniale in €2.500,00, come richiesto da parte attrice, somma che deve essere rivalutata all'attualità secondo un indice medio di rivalutazione (indice 1,126) ad €2.815,00.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, sotto il profilo biologico, ovvero con riferimento alla lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità negli ambiti della vita individuale e sociale, nonché agli aspetti dinamico-relazionali della stessa, dalla consulenza medico-legale risulta come l'attrice: “abbia presentato un periodo di disagio psicologico di maggiore acutezza e sofferenza con ansia generalizzata e con una limitazione della sua autonomia (danno alla salute di natura psichica), che è valutabile, sotto il profilo delle conseguenze di ordine temporaneo, come Danno
Biologico Temporaneo così graduato: 15 giorni al 75%, 60 giorni al 35%, ed ulteriori 90 giorni al 25%.
Il danno permanente è sostenuto dalla persistenza di una elevazione della quota d'ansia, di irrequietezza, stato di apprensione e tensionale unito a residuali disturbi del sonno, sintomi che persistono a distanza di oltre tre anni dai fatti e, che, visto il tempo trascorso dalla loro insorgenza, devono essere considerati irreversibili e pertanto a carattere permanente, trattasi di un quadro che configura oggi un Disturbo dell'Adattamento con aspetti emozionali misti il quale, unitamente agli esiti del trauma al rachide cervicale, determina una diminuzione della validità biologica del soggetto (danno alla salute) che, con riferimento alle
"Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico" (SIMLA,
Buzzi et altri Giuffrè editore 2016), può essere complessivamente quantificabile nella misura del 10%
(dieci per cento). Relativamente alla componente non patrimoniale del danno biologico, andrà altresì pagina 8 di 14 riconosciuto un livello di sofferenza di livello moderato nella fase acuta di malattia e moderato-lieve nella fase di cronicità.”
Il C.T.U. ha, dunque, ritenuto sussistente in conseguenza dell'evento lesivo una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 10%, mentre sotto il profilo del danno temporaneo ha quantificato un periodo di invalidità temporanea di giorni 15 in forma parziale al 75%, di giorni 60 in forma parziale al 35% e di ulteriori 90 giorni al 25%.
Alla luce di tali risultanze e in applicazione dei criteri individuati dalle Tabelle di Milano del
2024, si può stabilire un valore di I.T.T. base di €120,00 per tutto il periodo di malattia, dato che il C.T.U. ha indicato “un livello di sofferenza moderato nella fase acuta di malattia e moderato-lieve nella fase di cronicità”, ne consegue la liquidazione per l'inabilità temporanea della somma di
€6.570,00, somma già comprensiva della personalizzazione.
Per il danno non patrimoniale derivante dall' invalidità permanente, tenuto conto del grado dei postumi invalidanti indicato dal C.T.U. (10%) e dell'età della danneggiata alla data della stabilizzazione dei postumi (dopo quindi 165 giorni dal fatto lesivo, anni 42), applicando le
Tabelle di Milano si ha un valore del punto del danno biologico di €2.612,40 al quale andrebbe sommato un incremento per la sofferenza soggettiva di €679,22, pari al 26%.
Le Tabelle di Milano individuano, infatti, il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del
“punto” delle Tabelle precedenti, relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo -funzionale, aumentato – in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione
“medio”, anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” – di una percentuale ponderata, che per la percentuale di invalidità permanente del 10% corrisponde ad un aumento del 26%.
Tuttavia, con riferimento alla componente morale del danno non patrimoniale, da considerare ontologicamente autonoma rispetto a quella biologica in ragione della diversità del bene protetto, appare opportuno evidenziare che, nel caso di specie, si tratta di fatti costituenti un illecito penale, che hanno arrecato all'attrice un danno meritevole di autonoma valutazione risarcitoria, per cui il criterio tabellare non consente una esaustiva liquidazione.
Invero, le condotte tenute dal convenuto hanno integrato fattispecie di reato gravi, lesive di diritti fondamentali della persona, costituzionalmente tutelati, quali, in primis, la dignità umana, garantita dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, pagina 9 di 14 nonché la dignità morale, la privacy, il domicilio, il diritto a svolgere le proprie mansioni lavorative.
I pregiudizi subiti dalla IG.ra , accertati attraverso prove documentali e Parte_1 testimoniali acquisite nel corso del procedimento, sono sfociati in sofferenze interne di rilevante entità, che giustificano un marcato incremento del risarcimento del danno non patrimoniale, ricollegabili al sentimento di vergogna nei confronti dei genitori, da cui è scaturito un deterioramento dei rapporti con gli stessi, in particolare con il padre, dovuto al disagio provato per la divulgazione di immagini afferenti la sfera strettamente privata della persona, al timore di essere aggredita anche all'interno del proprio domicilio, nonché al mutamento delle mansioni lavorative, necessario a causa del costante stato di paura ed ansia che le impediva di svolgere le attività cui precedentemente era addetta.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che laddove ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso, il giudice deve aumentare l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta
(Cass. sent. n. 12408/2011).
Ciò si verifica nella liquidazione del danno biologico conseguente a fatti di violenza alla persona, ove vi è una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria e nelle ipotesi, come nella specie, di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima (lesioni al diritto alla dignità morale, alla privacy, al domicilio, a svolgere le proprie mansioni lavorative e che causino anche una lesione permanente e temporanea all'integrità psicofisica della persona), per cui il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce certo il novero dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'illecito, occorrendo separata ed autonoma liquidazione del diverso danno per lesione di detti diritti, nella misura in cui sono stati dedotti ed accertati.
Alla luce di tali considerazioni, il valore del punto del danno biologico tabellarmente individuato va sommato un incremento per la sofferenza soggettiva del 100% pari ad
€2.612,40, per cui il valore del punto da prendere come riferimento è di €5.224,80.
Pertanto, il danno permanente liquidabile, comprensivo della componente della sofferenza soggettiva e considerato il demolteplicatore relativo all'età, è di € 41.537,16.
Per quanto concerne, invece, l'aspetto dinamico-relazionale deve ritenersi condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in sede di liquidazione del danno, rilevano pagina 10 di 14 unicamente le conseguenze aventi carattere straordinario, poiché solo in tal caso le stesse non devono ritenersi comprese nel grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere a personalizzazione (ex multis Cass. n. 21939/2017).
Nel caso di specie, l'attrice non ha provato in modo specifico di aver subito un peggioramento della qualità della vita, sotto il profilo relazionale, che vada oltre quello normale subito da tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesioni, per cui nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente deve ritenersi già liquidato il danno dinamico-relazionale, che è peraltro già stato valutato dal CTU nello stabilire l'entità del danno permanente.
Il danno non patrimoniale subito dalla IG.ra , nelle sue componenti biologica e Parte_1 dinamico-relazionale da un lato, e morale dall'altro, deve essere complessivamente liquidato in €48.107,16.
Considerato anche il danno patrimoniale, il danno risarcibile all'attrice è di €50.922,16.
Da tale importo, è necessario scomputare la somma di €22.000,00, già corrisposta in sede di patteggiamento nel corso del procedimento penale nel 2020, somma che rivalutata all'attualità (coeff. 1,179) corrisponde ad €25.938,00.
Il danno liquidabile all'attrice è, dunque, di €24.984,16.
2. Domanda di restituzione della somma di €13.774,00 oltre interessi dalla data della domanda.
La domanda di parte attrice relativa alla restituzione della somma di €13.774,00, oltre interessi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, deve essere rigettata.
Invero, parte attrice nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. non ha allegato né provato il titolo posto a fondamento della propria domanda.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme di denaro è tenuto ad allegare tutti gli elementi costitutivi della domanda: in particolare, dev'essere provata non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo su cui la pretesa restitutoria si fonda, ovvero l'esistenza e la validità del contratto di mutuo in forza del quale
è stato erogato l'importo (Cass. Civ., sez. II, n. 16332 del 2024, Cass. Civ., sez. II, n. 27372 del 2021).
pagina 11 di 14 L'attrice, invece, ha dedotto di aver prestato la suddetta somma di denaro al convenuto, attraverso la dazione di €10.000,00 in un'unica soluzione e di €222,00 per le successive 17 mensilità, producendo documenti relativi ai bonifici attestanti il trasferimento delle somme di denaro al convenuto, senza però fornire la prova del titolo su cui si fondava la dazione.
Alla luce di ciò, non risultando provata la pretesa attorea, non appare possibile condannare il convenuto alla restituzione delle somme di denaro a lui corrisposte.
3. Rivalutazione e regolazione delle spese di lite.
Sulle somme liquidate, già a valori attuali, devono essere calcolati gli interessi per il danno da ritardo nella fruizione del risarcimento per equivalente in capo al creditore rispetto al momento nel quale egli avrebbe dovuto ottenere l'esatto adempimento.
Al riguardo, condiviso l'orientamento della Suprema Corte (v. Sezioni Unite, n. 1712/1995,
Cass., sez. un., n. 557/2009, e Cass. n. 6347/2014), in base al quale l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.
In conseguenza, in conformità alla suddetta pronuncia, a parte attrice dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, previamente riportata a valori di novembre 2020 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione.
Per il danno patrimoniale l'interesse è dovuto dalla data dell'esborso, con devalutazione alla stessa data.
A decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione sono dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme come liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
pagina 12 di 14 Nel caso di specie, parte attrice ha proposto due domande, una relativa al risarcimento del danno da fatto illecito, che deve essere accolta, ed una relativa alla restituzione di una somma di denaro, che è stata rigettata.
Pertanto, risultando essa solo parzialmente vittoriosa, le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/3 e per il resto poste a carico di sulla base Controparte_1
dei parametri oggi vigenti, tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum), e non di quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.U.
11.9.2007 n. 19014) e con riferimento all'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento.
Per il principio di causalità, le spese di c.t.u. e di c.t.p. di parte attrice vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta – soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 1213/2022 R.G. promossa da
, contro , ogni altra diversa domanda Parte_1 Controparte_1 ed eccezione respinta:
- Accerta la responsabilità di nella causazione dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti da specificati in Parte_1 premessa e per l'effetto lo condanna a corrispondere all'attrice la somma di €24.984,16, oltre interessi legali come specificato in motivazione.
- Rigetta la domanda di condanna alla restituzione proposta da Parte_1 nei confronti di . Controparte_1
- Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e per il resto condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma già ridotta di €3.384,67 per compenso (di cui €919,00 per la fase di studio;
€777,00 per la fase introduttiva;
€1.680,00 per la fase di trattazione;
€1.701,00 per la fase decisoria, riduzione 1/3 per compensazione), €546,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
- Pone definitivamente le spese di C.T.U. e di C.T.P. di parte attrice a carico di parte convenuta.
Venezia, 21/07/2025 pagina 13 di 14 Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
Dott.ssa Camilla Furlan
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