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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa RN Tarantino - Presidente
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 935 del 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Parte_1
FF,
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'Avv. Andrea Patarnello,
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 10.09.2021 ed iscritto al
R.G. n. 9216/2021, – premesso di essere titolare di Parte_1 trattamento NASpI a far data dal 08.09.2020; di aver presentato domanda di pensione anticipata in data 09.06.2021, rigettata dall' con provvedimento CP_1 del 14.06.2021 in ragione della mancanza di almeno n.2227 contributi
1 settimanali e di aver presentato ricorso amministrativo, dichiarato inammissibile – conveniva in giudizio l' al fine di ottenere dal CP_1
Tribunale di Bari una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «- dichiarare illegittimo il provvedimento di rigetto adottato dall' in quanto il CP_1 ricorrente alla data del 30.06.2021 era in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la titolarità della pensione di anzianità/anticipata e, cioè, 61 anni di età ed un numero di contributi settimanali pari a nr.2228 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente alla data dell'01.07.2021 aveva maturato i requisiti previsti per ottenere la titolarità della pensione di anzianità/anticipata e condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione di anzianità/anticipata con decorrenza dall'01.10.2021, le cui somme saranno richieste con successivo ed autonomo giudizio nel caso di mancato spontaneo adempimento, oltre interessi come per legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario››.
2. Con sentenza n.2038 del 20.05.2024, il Tribunale di Bari -Sezione
Lavoro ha così definito la controversia: «rigetta per infondatezza tutte le domande promosse dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite››.
3. Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, Parte_1 con ricorso depositato in data 24.10.2024, chiedendone l'integrale riforma.
4. Con memoria del 24.09.2025 si costituiva in giudizio l' che, CP_1 contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - -
I. Sul ricorso in appello.
I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata ed erronea valutazione, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta, deducendo l'esistenza di un vizio di calcolo commesso dall' nel CP_1 computo dei contributi settimanali nonché l'omessa considerazione, ai fini
2 contributivi, delle settimane di NASpI maturate nel periodo maggio-giugno
2021. Sostiene inoltre che l , in violazione delle circolari, avrebbe CP_1 operato un arrotondamento per difetto e non per eccesso dei contributi, sottraendo illegittimamente settimane utili ai fini del computo. Ciò posto, deduce che, sommando correttamente tutti i periodi, inclusi quelli di disoccupazione indennizzata fino al 30.06.2021, il requisito delle 2228 settimane sarebbe stato pienamente raggiunto.
I.b. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo e logicamente pregiudiziale, l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 24, comma 10, del D.L. n.
201/2011 (convertito in L. n. 214/2011). Argomenta che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non computabile, ai fini pensionistici, la contribuzione figurativa evincibile dall'estratto contributivo, richiamando una disposizione (art. 2, comma 10, L. n. 92/2012) non pertinente alla fattispecie in esame.
Sostiene al riguardo che la normativa applicabile alla pensione anticipata richiesta, infatti, non distinguerebbe tra contribuzione «effettiva» e «figurativa», richiedendo unicamente il raggiungimento di una determinata «anzianità contributiva»; a conforto della propria tesi, richiama la recente giurisprudenza della Cassazione.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale accoglimento della domanda proposta.
II. L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
II.a. Rilievo dirimente ai fini decisori assume la questione della computabilità dei periodi di contribuzione figurativa, accreditati al Pt_1 durante la percezione dell'indennità di disoccupazione (ASpI e NASpI), per il perfezionamento del requisito di anzianità contributiva richiesto per l'accesso alla pensione anticipata dall'art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, conv. con modif. in L. n.22 dicembre 2011, n. 214.
Al riguardo, il Tribunale di Bari, richiamando anche il Dlgs n. 22/2015 per la NASpI, ha ritenuto applicabile alla fattispecie il limite previsto dall'art. 3 2, comma 10, della L. n.92/2012 che, nel disciplinare la contribuzione figurativa per i periodi di fruizione dell'ASpI, statuisce che tali contributi
«...non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata».
Tale inciso, tuttavia, non può essere letto, come ritenuto nell'impugnata sentenza, in termini generali ed omnicomprensivi, in quanto introduce una limitazione all'utilizzo della contribuzione figurativa soltanto per quelle specifiche prestazioni previdenziali per le quali una norma primaria richieda, espressamente, il requisito della «contribuzione effettivamente versata».
Osserva infatti il Collegio che la prestazione pensionistica in esame, ovvero la pensione anticipata, è disciplinata dal citato art. 24, comma 10, del
D.L. n. 201/2011: disposizione che, per quanto qui rileva, consente l'accesso al trattamento pensionistico a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento di una determinata «anzianità contributiva» (nella fattispecie,
42 anni e 10 mesi per gli uomini, equivalenti a 2227 settimane).
La norma in questione nello specifico non contiene alcuna specificazione circa la natura della contribuzione richiesta, non esigendo che essa sia
"effettiva", atteso che la locuzione «anzianità contributiva», in assenza di aggettivazioni limitative, deve intendersi secondo i principi generali come il complesso dei contributi accreditati a favore dell'assicurato, siano essi obbligatori, volontari, da riscatto o, appunto, figurativi.
Tale interpretazione è stata peraltro avallata, come rilevato dall'appellante, dalla Suprema Corte che, con una recente pronuncia, ha tracciato una netta distinzione tra la pensione anticipata di cui al comma 10 e quella di cui al successivo comma 11 del medesimo art. 24.
In particolare, come affermato da Cass. civ., sez. lav., 17.09.2024,
n.24952, in linea con la precedente sentenza n.24916/2024: nel sistema di cui all'art. 24, comma 10, della legge n.214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al
4 comma 11 (che consente l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.
La Cassazione ha dunque stabilito che la limitazione all'utilizzo dei contributi figurativi opera esclusivamente per l'ipotesi –diversa da quella in scrutinio– di pensionamento di cui al comma 11 dell'art. 24, relativa ai
«lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996», che prevede requisiti anagrafici e contributivi congiunti e per la quale il legislatore ha espressamente richiesto un minimo di contribuzione "effettiva".
In ragione di tanto, i periodi di contribuzione figurativa indicati nell'estratto conto prodotto in atti non possono che essere considerati pienamente utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata ex art. 24, comma 10, D.L. n. 201/2011, non potendosi applicare alla fattispecie una limitazione non prevista dalla norma richiamata.
In particolare, dall'estratto conto assicurativo emesso in data 27.05.2021 e prodotto dallo stesso appellante in primo grado risulta, a decorrere dal
01.10.1975, un totale di contributi, inclusi quelli figurativi che si attesta in prossimità della soglia richiesta.
Ed invero, a smentita della tesi che ha ritenuto raggiunto il requisito CP_1 dei n.2227 contributi settimanali solamente il 31.07.2021, è pacifico ed attestato dallo stesso estratto conto contributivo che il ha CP_1 Pt_1 beneficiato quantomeno negli anni 2014, 2015, 2020 e 2021 delle prestazioni
ASpI e NASpI, con conseguente diritto a vedersi computata la contribuzione figurativa esclusa dal primo giudice.
Alla stregua di tanto e considerando ai fini contributivi anche le settimane escluse in prime cure, l'anzianità contributiva maturata dal , Pt_1 comprensiva di tutti i periodi figurativi ed anche al netto del contestato arrotondamento, consente quindi di ritenere raggiunto il requisito richiesto già al 30 giugno 2021, con conseguente accoglimento della domanda di parte appellante di anticipare la decorrenza del trattamento pensionistico al 1° ottobre 2021. Resta assorbita ogni altra questione ed eccezione.
5 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell e CP_1 sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 24.10.2024, avverso la sentenza n. 2038 del 20.05.2024 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari nei confronti dell così CP_1 provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di alla pensione di anzianità anticipata con Parte_1 decorrenza dal 1° ottobre 2021, con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei arretrati relativi alla mensilità di ottobre 2021, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 1.100,00 per il primo grado e in € 1.000,00, per il presente grado di appello, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Così deciso in Bari, addì 09.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa RN Tarantino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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