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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2639 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Carla FAVARON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge;
- Per quanto riguarda l'abitazione familiare sita in Via Albinoni n. 24, 36100 Vicenza,
si dà atto che la stessa, già oggetto di proposta d'acquisto irrevocabile verrà venduta
entro il termine stabilito nel giorno 15 Ottobre del corrente anno e che le parti sono
concordi su tale operazione di compravendita;
- Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le
decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore
con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito
della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- resterà collocato prevalentemente presso la dimora della madre, che sarà Per_1
trasferita in via Arcangelo Corelli, n. 2, 36100 Vicenza ed il padre potrà esercitare il
diritto di visita secondo le seguenti cadenze, attesa in ogni caso la massima
collaborazione e disponibilità da parte dei genitori:
a) dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena,
quando il sig. riporterà il minore presso la dimora materna e comunque entro Parte_1
le ore 22.00 (data l'età del ragazzo che ad oggi ha 17 anni); il padre potrà anche vedere
il figlio e tenerlo con sé il mercoledì dopo la scuola - compatibilmente con i suoi impegni
lavorati e scolastici del minore - sino al giovedì mattina;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun
genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre
settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di Maggio di
ogni anno.
I coniugi precisano sin da ora che il calendario indicato potrà essere variato previo loro
accordo, tenuto conto precipuamente delle esigenze del figlio e dei suoi impegni,
scolastici e non, nonché degli impegni lavorativi dei ricorrenti stessi.
- il sig. si obbliga a corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra
, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio , la CP_1 Per_1
somma mensile di € 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a
far data dall'Omologa delle presenti condizioni, oltre al 50% delle spese straordinarie
così come elencate nel Protocollo redatto dall'Intestato Tribunale;
- L'assegno unico e universale o sostegni economici / contributi equipollenti, sarà
percepito dalla sig.ra nella misura del 100%; CP_1
- Le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno ai coniugi nella misura del 50%
ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, ottiche,
sportive ecc., con obbligo in capo ad entrambi i genitori di intestare i documenti fiscali
al figlio;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a
pretendere l'uno dall'altra per il proprio personale mantenimento;
- I coniugi, reciprocamente, si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali
non ingenerino incertezza e confusione nel figlio riguardo alle rispettive Per_1
figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì inteso che le decisioni relative alla
cura, all'educazione ed all'istruzione dello stesso competono, congiuntamente ed
esclusivamente, agli odierni ricorrenti;
- I coniugi si danno reciproco assenso altresì per il rilascio od il rinnovo del rispettivo passaporto o di altro documento valido per l'espatrio con l'iscrizione del figlio in quello
di entrambi;
- Le parti dichiarano di aver regolamentato, con i presenti accordi e con il puntuale
adempimento di quanto in essi stabilito, ogni loro rapporto economico e patrimoniale
derivante dalla pregressa convivenza matrimoniale e di non avere pertanto null'altro a
pretendere l'una dall'altra a tale titolo, né a qualsivoglia altro titolo o ragione, dandosi
esse parti fin d'ora atto di avere convenuto le suddette pattuizioni al fine di regolare
l'assetto dei loro rapporti in conseguenza della separazione coniugale;
- Le spese e le competenze del presente giudizio sono integralmente compensate fra
le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. letto il ricorso congiunto conclude per l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 6/10/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio con l'iscrizione del figlio in quello di entrambi;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 6/10/2007 con atto trascritto Parte_1
al n. 149, parte I, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2639 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Carla FAVARON
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge;
- Per quanto riguarda l'abitazione familiare sita in Via Albinoni n. 24, 36100 Vicenza,
si dà atto che la stessa, già oggetto di proposta d'acquisto irrevocabile verrà venduta
entro il termine stabilito nel giorno 15 Ottobre del corrente anno e che le parti sono
concordi su tale operazione di compravendita;
- Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le
decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore
con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito
della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e
significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- resterà collocato prevalentemente presso la dimora della madre, che sarà Per_1
trasferita in via Arcangelo Corelli, n. 2, 36100 Vicenza ed il padre potrà esercitare il
diritto di visita secondo le seguenti cadenze, attesa in ogni caso la massima
collaborazione e disponibilità da parte dei genitori:
a) dal sabato mattina dopo la scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena,
quando il sig. riporterà il minore presso la dimora materna e comunque entro Parte_1
le ore 22.00 (data l'età del ragazzo che ad oggi ha 17 anni); il padre potrà anche vedere
il figlio e tenerlo con sé il mercoledì dopo la scuola - compatibilmente con i suoi impegni
lavorati e scolastici del minore - sino al giovedì mattina;
b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun
genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre
settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di Maggio di
ogni anno.
I coniugi precisano sin da ora che il calendario indicato potrà essere variato previo loro
accordo, tenuto conto precipuamente delle esigenze del figlio e dei suoi impegni,
scolastici e non, nonché degli impegni lavorativi dei ricorrenti stessi.
- il sig. si obbliga a corrispondere, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra
, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio , la CP_1 Per_1
somma mensile di € 300,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a
far data dall'Omologa delle presenti condizioni, oltre al 50% delle spese straordinarie
così come elencate nel Protocollo redatto dall'Intestato Tribunale;
- L'assegno unico e universale o sostegni economici / contributi equipollenti, sarà
percepito dalla sig.ra nella misura del 100%; CP_1
- Le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno ai coniugi nella misura del 50%
ciascuno, così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, ottiche,
sportive ecc., con obbligo in capo ad entrambi i genitori di intestare i documenti fiscali
al figlio;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a
pretendere l'uno dall'altra per il proprio personale mantenimento;
- I coniugi, reciprocamente, si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali
non ingenerino incertezza e confusione nel figlio riguardo alle rispettive Per_1
figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì inteso che le decisioni relative alla
cura, all'educazione ed all'istruzione dello stesso competono, congiuntamente ed
esclusivamente, agli odierni ricorrenti;
- I coniugi si danno reciproco assenso altresì per il rilascio od il rinnovo del rispettivo passaporto o di altro documento valido per l'espatrio con l'iscrizione del figlio in quello
di entrambi;
- Le parti dichiarano di aver regolamentato, con i presenti accordi e con il puntuale
adempimento di quanto in essi stabilito, ogni loro rapporto economico e patrimoniale
derivante dalla pregressa convivenza matrimoniale e di non avere pertanto null'altro a
pretendere l'una dall'altra a tale titolo, né a qualsivoglia altro titolo o ragione, dandosi
esse parti fin d'ora atto di avere convenuto le suddette pattuizioni al fine di regolare
l'assetto dei loro rapporti in conseguenza della separazione coniugale;
- Le spese e le competenze del presente giudizio sono integralmente compensate fra
le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. letto il ricorso congiunto conclude per l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 6/10/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio con l'iscrizione del figlio in quello di entrambi;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 6/10/2007 con atto trascritto Parte_1
al n. 149, parte I, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello