Sentenza 23 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione degli elenchi delle cattedre pubblicate per incarichi di supplenza in posti di sostegno nella scuola, atteso che tali atti non costituiscono espressione di macro-organizzazione - non definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di conferimento della titolarità degli stessi - ma rientrano nell'ordinaria attività organizzativa posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, affermata dalla decisione impugnata in relazione ad una domanda proposta da un gruppo di insegnanti supplenti, i quali si dolevano che l'amministrazione - avendo pubblicato due successivi elenchi delle cattedre disponibili, in luogo di un elenco unitario, con attivazione prima dell'uno e poi dell'altro per la procedura di scelta dei posti secondo la graduatoria dei docenti - avesse frammentato la sequenza procedimentale, così danneggiando proprio coloro che erano più favorevolmente collocati).
Commentario • 1
- 1. Supplenza scuola: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/10/2018, n. 26802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26802 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2018 |
Testo completo
268 02 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSI CON GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - MOTIVI ATTINENTI ALLA - Presidente Sezione - GIURISDIZIONE PIETRO CURZIO Ud. 27/02/2018 - Presidente Sezione FRANCESCO TIRELLI PU R.G.N. 10434/2017 boon 26802 Rel. Consigliere - GIUSEPPE BRONZINI ETTORE CIRILLO Consigliere - C I. UMBERTO BERRINO Consigliere - SQLE D'ASOL Consigliere - CARLO DE CHIARA Consigliere - FRANCO DE STEFANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10434-2017 proposto da: MU TO, OL IO, DE AL NG, GA OS, AI OSLINDA, RI NG, VE AN AR, IL NI, AT EL, ES OS, LO SQ, UN CA, LI NI, PA OSRIA, OL RE, TO RO, DE AL MI, ON SQLINA LELLA, LARICCHIA ORIANA, 95 8 7 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE RUSSO, rappresentati e difesi dall'avvocato MICHELE URSINI;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SOLSTICO REGIONALE PER LA PUGLIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4389/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/10/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere GIUSEPPE BRONZINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Michele Ursini.
Fatti di causa
del TAR per la Puglia in1 II MIUR impugnava la sentenza emessa data 26.11.2015 con la quale era stata accolta la sola domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero da un gruppo di insegnanti supplenti interessate all'assegnazione di ore di supplenza a posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il Consiglio di stato con la sentenza impugnata in questa sede del 20.10.2016 accoglieva l'appello del MIUR e dichiarava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con la conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado. Per il Consiglio di Stato la controversia riguardava le modalità concrete con le quali l'Ufficio scolastico provinciale aveva inteso procedere agli incarichi di Ric. 2017 n. 10434 sez. SU ud. 27-02-2018 -2- supplenza per l'anno scolastico 2014-2015; le ricorrenti in sostanza lamentavano la mancata formazione di un unitario elenco di docenti e quindi l'impossibilità di scegliere la sede più confacente alle rispettive esigenze. La fattispecie era completamente estranea ad una procedura concorsuale posto che non esisteva un bando, una procedura di valutazione ed un atto di approvazione, elementi indefettibili delle procedure concorsuali di assunzione per le quali ex art. 63 comma 4 d. lgs. n. 165/2001 continua a sussistere la giurisdizione amministrativa. Inoltre si trattava di un'attività che non poteva essere ricondotta ad atti di macro-organizzazione dell'amministrazione scolastica, di cui all'art. 2 comma secondo comma del citato d.lgs. n. 165/001, in quanto la formazione degli elenchi dei supplenti e le connesse attività preparatorie rientravano in quelle attività organizzative ordinarie poste in essere dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi giustiziabili avanti il giudice ordinario. La domanda risarcitoria proposta, avente carattere ancillare, rientrava anch'essa nella giurisdizione del giudice ordinario.
2. Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le insegnanti indicate in epigrafe con un motivo;
il MIUR e l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia sono rimasti contumaci. Ragioni della decisione 3. Con il motivo proposto le ricorrenti rivendicano la giurisdizione del giudice amministrativo;
l'amministrazione intimata aveva indebitamente frammentato la sequenza procedimentale preordinata all'individuazione del fabbisogno annuale per l'anno scolastico 2014/2015 per la scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Bari, pubblicando ( il 10.9.2014) un primo elenco di cattedre disponibili, sulla cui base le ricorrenti avevano scelto in ordine di graduatoria e, poi, il 17.10.2014 ulteriori elenchi senza invece procedere, prima dell'inizio dell'anno di scolastico, a rendere noto un Ric. 2017 n. 10434 sez. SU - ud. 27-02-2018 -3- unico elenco consentendo per tutti i posti la scelta secondo l'ordine di graduatoria e danneggiando così proprio coloro che erano più favorevolmente collocati. Si trattava quindi di un'attività che rientrava negli atti di macro-organizzazione, preliminari rispetto alla "gestione" privatistica del rapporto di lavoro, attraverso cui (illegittimamente) la pubblica amministrazione aveva regolato la sequenza procedimentale preordinata all'individuazione del fabbisogno di cattedre di sostegno, alla pubblicazione degli elenchi dei posti disponibili ed alla scelta dei docenti secondo l'ordine di graduatoria;
sussisteva pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo.
4. Il motivo appare infondato. Va premesso che con il ricorso non si impugna la parte della sentenza del Consiglio di Stato nella quale si rileva che le questioni proposte esulano dalla materia concorsuale e quindi non rileva l'art. 63 comma 4, d. lgs. n. 165/2001. Ritengono i ricorrenti che gli atti impugnati (del 10.9.2014 concernente gli elenchi per il sostegno e del 16.9.2014 e del 24.7.2014 relativi all'autorizzazione dei posti in deroga) rientrino nel concetto di atti di macro-organizzazione perché relativi alla procedura di individuazione delle cattedre di sostegno nell'intera provincia di Bari ed alle modalità di scelta sulla base degli elenchi pubblicati e, quindi (pag. 11) interferivano sull'effettiva dislocazione del personale tra gli uffici e sulla concreta offerta formativa scolastica. Ora la stessa parte ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte seconda la quale < spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazione pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento degli stessi>> (cfr. Cass. 15 dicembre 2016, Sez. un., n. 25840 e precedenti conformi ivi citati). Ora sulla base di questo orientamento Ric. 2017 n. 10434 sez. SU ud. 27-02-2018 -4- non si vede come gli atti impugnati possano essere considerati atti di macro-organizzazione non definendo in alcun modo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di conferimento della titolarità degli stessi, ma rientrando come correttamente rilevato dal Consiglio di stato- nell'ordinaria attività organizzativa (formazione degli elenchi e procedure di scelta dei posti secondo una graduatoria già approvata) posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato. Nello stesso ricorso si rileva (pag. 9) che sono atti di micro-organizzazione < anche gli atti di organizzazione minore, adottati dai dirigenti.. nell'ambito e sulla base degli atti organizzativi di carattere generale>>. La tesi per cui la procedura prescelta dall'amministrazione intimata avrebbe finito con l'interferire con l'offerta formativa scolastica appare meramente suggestiva in quanto, seguendo questa impostazione, qualsiasi provvedimento organizzativo o gestionale concernente un insegnante avrebbe questa correlazione, mentre il legislatore ha chiaramente distinto, ai fini della giurisdizione, tra atti di macro- + organizzazione (di strutturazione generale degli uffici, tra i quali non possono di certo rientrare provvedimenti relativi alla scelta tra posti disponibili di un numero limitato di insegnanti secondo una graduatoria già approvata) e quelli, invece, di micro-organizzazione.
5. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, Ric. 2017 n. 10434 sez. SU - ud. 27-02-2018 -5- dell'ulteriore importo a titolo di dovuto per il ricorso, a norma del Così deciso in Roma il 27.2.2018 Auction est. Il Consigliere est. IL CANCELLIERE Paola Francesca CAMPOLI Ric. 2017 n. 10434 sez. SU ud. 27-02-2018 contributo unificato, pari a quello comma 1 bis dello stesso art. 13. Il Presidente Eledumon, S U A DEPOSITATO IN CANCELLERÍA P M R E 23 OTT 2018 oggi, IL CANCELLIERE Paola Francesca CAMPOLI -6-