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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIURDANELLA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTRICE
contro
(già - quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- posta in (giusta decreto del Ministro delle Imprese e del
[...] Controparte_4
Made in Italy del 27 Ottobre 2023), in persona del Commissario Liquidatore
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO Controparte_5 P.IVA_1
CONTE MASSIMINO e dell'avv. FILIPPO PINGUE
INTERVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
domandando, previo accertamento della validità della Controparte_3
polizza di assicurazione sulla vita meglio indicata in atti, stipulata dal marito, Per_1
la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 50.000,00, equivalente al
[...]
capitale assicurato, oltre interessi, in favore di essa , coniuge ed erede di Pt_1 Per_1
oltre che beneficiaria, o della minor somma risultante all'esito del giudizio.
[...]
L'attrice ha all'uopo rappresentato: che, in data 29.4.2014, il marito aveva stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione temporanea per il caso morte, meglio indicato in atti;
che il contratto veniva concluso per una durata di cinque anni, con capitale assicurato di € 50.000,00, a fronte del pagamento di un premio unico di € 1.625,37, indicando come beneficiaria la moglie dell'assicurato o, in mancanza, i figli;
che il 18.1.2015 il marito decedeva a causa di “insufficienza respiratoria ipossiemica severa dovuta a una neoplasia cerebrale”; che essa richiedeva Pt_1 dunque la liquidazione dell'indennizzo dovuto, ma che la compagnia assicurativa, con asserzioni immediatamente contestate dall'attrice, denegava l'erogazione, ritenendo che, in sede di stipula, avesse reso dichiarazioni reticenti e, nel caso di specie, mendaci sul suo Persona_1
reale stato di salute;
che non vi sarebbe alcun nesso tra il ricovero del dicembre 2013 e quello del giugno 2014 (quest'ultimo prodromico al successivo decesso); che le patologie pregresse sofferte da non fossero invero rilevanti ai fini della dichiarazione di buono stato di Persona_1
salute resa dallo stesso in sede di conclusione del contratto;
che, infatti, alla data di conclusione del contratto, la patologia tumorale da cui era affetto non era nota e lo stesso Persona_1 versava in buono stato di salute;
che gli accertamenti compiuti presso l'Ospedale Maggiore di in occasione del ricovero del dicembre 2013 (di soli cinque giorni), avevano escluso Pt_1
qualsivoglia patologia tumorale, essendo stato il malessere accusato da Persona_1
ricondotto a un attacco ischemico transitorio;
che, infatti, il tumore cerebrale che aveva poi condotto al decesso, unica causa dello stesso, era stato scoperto due mesi dopo la stipula della polizza;
che, in ogni caso, anche a voler ammettere che avesse reso Persona_1
dichiarazioni mendaci, la compagnia assicurativa non aveva esercitato nei termini il diritto di recesso dal contratto, da cui era dunque decaduta;
che, in ogni caso, aveva Persona_1
eventualmente reso dichiarazioni inesatte in assenza di dolo o colpa grave e che, dunque, in subordine, l'attrice avrebbe avuto diritto al capitale assicurato ridotto. pagina 2 di 8 Costituitasi in giudizio, la convenuta ha domandato il rigetto della domanda attorea,
deducendo quanto segue: che aveva fornito dichiarazioni false o reticenti Persona_1 all'atto della conclusione del contratto, con dolo o colpa grave, dichiarando di non avere avuto una malattia che richiedesse il ricovero in ospedale e di non doversi sottoporre ad accertamenti sanitari.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo prove testimoniali.
A seguito dell'interruzione del giudizio per la sottoposizione di alla Controparte_1
procedura di liquidazione coatta amministrativa, lo stesso è stato riassunto dalla difesa di
[...]
nei confronti del Commissario Liquidatore. Pt_1
Con atto del 25.6.2024 si è costituita Controparte_5 cessionaria a titolo particolare dell'intero portafoglio assicurativo di , per effetto della CP_1
cessione in suo favore del compendio aziendale della Compagnia.
Precisate le conclusioni e assegnati i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi,
la causa viene decisa come di seguito.
******
Anzitutto, stante l'apertura della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_1
la originaria domanda spiegata nei confronti della stessa deve essere dichiarata improcedibile.
E infatti, giusta il disposto dell'art. 304 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, è preclusa a questo giudice qualsivoglia statuizione di merito nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa, dovendosi procedere allo scrutinio del credito che ne è oggetto nelle forme previste dal Codice della Crisi e nel contraddittorio con ogni altro creditore della massa, a tutela dell'interesse pubblico alla par condicio creditorum.
La domanda è comunque da intendersi ora rivolta nei confronti della cessionaria del contratto, (cfr. il tenore complessivo degli scritti conclusivi Controparte_5 dell'attrice), d'altronde costituitasi in giudizio al fine di subentrare nella medesima posizione sostanziale e processuale della , facendo proprie tutte le domande, argomentazioni ed CP_1
eccezioni svolte dalla compagnia.
Sul punto, si rileva che, nel caso di specie, la convenuta compagnia non ha proposto, in via riconvenzionale, azione di annullamento del contratto assicurativo.
Piuttosto, essa ha ritualmente invocato, in via di eccezione, la violazione - da parte dell'assicurato – dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere, sulle circostanze relative alla pagina 3 di 8 rappresentazione del rischio (e, in tal modo, ha ritenuto di poter opporre un legittimo rifiuto alla richiesta di erogazione della prestazione assicurativa).
Peraltro, nel caso di specie il decesso si è verificato prima che la compagna assicuratrice venisse a sapere della inesattezza o reticenza della dichiarazione. Quindi non sussiste, in capo all'assicuratore, l'onere - imposto dall'art. 1892 cc. - di manifestare la volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui si è conosciuta la causa della invalidità.
E infatti, “in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare
l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato,
entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga
prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore
stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla
rappresentazione del rischio” (Cass. Civ., Sez. III - n. 1166 /2020).
Ciò premesso, nella fattispecie concreta, occorre dunque effettuare una valutazione della legittimità del rifiuto di eseguire la prestazione assicurativa opposto dalla compagnia, la quale ha invocato a tal fine il fatto che il contraente avesse reso dichiarazioni mendaci e/o reticenti.
Infatti, in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale ai sensi dell'art. 1892 c.c., “quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore”
(Cassazione civile sez. III, n.12086/2015).
Ciò in quanto, in tema di contratti assicurativi, le dichiarazioni dell'assicurato assumono valore essenziale, poiché la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore, per l'esigenza di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato. Da qui deriva la rilevanza e incidenza sulla disciplina del rapporto assicurativo delle dichiarazioni inesatte e reticenti, consistenti anche in quelle che, pur non assumendo il connotato vero e proprio della pagina 4 di 8 falsità, offrano, tuttavia, una rappresentazione della realtà parziale, incompleta, errata, imprecisa e,
comunque, non fedele.
Ora, dalla lettura degli atti di causa, si evince che, all'atto della conclusione del contratto, dichiarò quanto segue in ordine al proprio stato di salute: Persona_1
Orbene, a parere del decidente la dichiarazione di sulle proprie condizioni Persona_1
di salute appare in effetti inesatta, avendo egli dichiarato di “non avere avuto una malattia che richiedesse un ricovero in ospedale”, emergendo, di contro, dagli atti che, nel dicembre del 2013, il contraente era stato ricoverato in ospedale per un attacco ischemico transitorio.
Sul punto, non appare condivisibile la tesi sostenuta dall'attrice, alla stregua della quale andassero dichiarati soltanto ricoveri di durata superiore a un mese, essendo invero chiaro dalla lettura della clausola che il dato informativo rilevante fosse “non aver avuto una malattia”, la quale malattia avesse richiesto a) un ricovero ospedaliero (indipendentemente dalla durata); b) un trattamento medico o farmacologico di durata superiore a un mese, il tutto negli ultimi cinque anni (cfr. Cass.
Civ., Sez. III - n. 28939/2024, per cui “l'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c., rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del
merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato”).
D'altronde, a voler ritenere diversamente, si giungerebbe alla inverosimile conclusione che una malattia (anche terminale) diagnosticata o trattata con un ricovero inferiore a trenta giorni o pagina 5 di 8 addirittura diagnosticata al di fuori di un ricovero ospedaliero non fosse rilevante ai fini della valutazione del rischio da parte dell'assicurazione.
Deve altresì ritenersi che, nel caso di specie, ricorra una ipotesi di colpa grave, da intendersi quale coscienza - in capo all'assicurato - della reticenza, in uno con la consapevolezza dell'importanza della informazione inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto, non rilevando, invero, l'asserita assenza di nesso causale tra l'attacco ischemico transitorio del dicembre 2013 e il decesso dell'assicurato, avvenuto dopo la diagnosi di una patologia tumorale
(cfr. Cassazione civile sez. III, n.19520/2017, che ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistere colpa grave del contraente che, al momento della stipula della polizza, pur non essendo consapevole di avere una patologia tumorale, aveva sottoscritto una dichiarazione attestante una circostanza non vera, ossia di non aver subito interventi chirurgici nei cinque anni precedenti, ritenendo che “il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni
inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di
esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro”), dovendosi altresì considerare che “l'assicurato, ai sensi dell' art. 1892 c.c., ha l'obbligo di rappresentare all'assicuratore tutte le circostanze conosciute o conoscibili idonee a incidere sul rischio assunto dall'assicuratore” (Cassazione civile, sez. III, n. 21172/2024).
Ciò in quanto la finalità delle dichiarazioni rese dall'assicurato sulle sue condizioni fisiche nel caso di polizza vita (come nella fattispecie) è quella di valutare l'esistenza del rischio e, quindi, di determinare le condizioni di polizza.
Peraltro, nel corso e all'esito del ricovero del dicembre 2013 furono svolti e prescritti numerosi esami clinici, da ciò derivando la presumibile consapevolezza in capo all'assicurato della rilevanza di tale episodio nella valutazione del rischio, essendo tale valutazione correlata al suo complessivo stato di salute.
Può altresì ritenersi che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso della compagnia assicurativa, essendo del tutto ragionevole presumere che, ove fosse stato a conoscenza del pregresso ricovero, dei motivi dello stesso e della diagnosi formulata, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni.
A tal uopo, soccorre l'art. 3 delle condizioni contrattuali, ove si prevede, tra l'altro che “nel caso in cui dal questionario medico semplificato o dal rapporto di visita medica emergano patologie di pagina 6 di 8 rilievo, si riserva la facoltà di: rifiutare l'assunzione del rischio Controparte_3 ovvero stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi”.
Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che la dichiarazione sullo stato di salute su cui si controverte non sembra lasciare spazio all'ipotesi che l'assicurato potesse avere avuto una malattia, alle condizioni ivi indicate, e potesse comunque concludere il contratto. E infatti, dalla lettura della dichiarazione si evince che non vi era la possibilità di “spuntare” le singole ipotesi, in modo tale da eventualmente includerne solo alcune, venendo piuttosto in rilievo una dichiarazione unitaria, che richiedeva la (in)sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate ai fini della corretta formazione della volontà negoziale.
D'altronde, in ordine alla specificità del questionario, va richiamato il condivisibile orientamento della corte di legittimità, alla stregua del quale “l'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che
ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per
tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate” (Cass. Civ., Sez. III, n.
20128/2024).
Ne discende, essendo integrate tutte le condizioni di cui all'art. 1892 c.c., l'accertamento del legittimo diniego della compagnia assicurativa di provvedere alla liquidazione del sinistro e, dunque, il rigetto della domanda attorea, con assorbimento dell'esame di ogni ulteriore questione.
****
Le spese di lite nei confronti di (costituitasi nella Controparte_5
sola fase decisionale) seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in misura tra media e minima per le sole fasi studio e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Nulla sulle spese delle precedenti fasi, nella contumacia del Commissario Liquidatore di
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio pagina 7 di 8 NRG.1609 /2016 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda proposta da . Parte_1
2) Condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ragusa, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIURDANELLA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
ATTRICE
contro
(già - quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
- posta in (giusta decreto del Ministro delle Imprese e del
[...] Controparte_4
Made in Italy del 27 Ottobre 2023), in persona del Commissario Liquidatore
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO Controparte_5 P.IVA_1
CONTE MASSIMINO e dell'avv. FILIPPO PINGUE
INTERVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/07/2024 le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 8 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
domandando, previo accertamento della validità della Controparte_3
polizza di assicurazione sulla vita meglio indicata in atti, stipulata dal marito, Per_1
la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 50.000,00, equivalente al
[...]
capitale assicurato, oltre interessi, in favore di essa , coniuge ed erede di Pt_1 Per_1
oltre che beneficiaria, o della minor somma risultante all'esito del giudizio.
[...]
L'attrice ha all'uopo rappresentato: che, in data 29.4.2014, il marito aveva stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione temporanea per il caso morte, meglio indicato in atti;
che il contratto veniva concluso per una durata di cinque anni, con capitale assicurato di € 50.000,00, a fronte del pagamento di un premio unico di € 1.625,37, indicando come beneficiaria la moglie dell'assicurato o, in mancanza, i figli;
che il 18.1.2015 il marito decedeva a causa di “insufficienza respiratoria ipossiemica severa dovuta a una neoplasia cerebrale”; che essa richiedeva Pt_1 dunque la liquidazione dell'indennizzo dovuto, ma che la compagnia assicurativa, con asserzioni immediatamente contestate dall'attrice, denegava l'erogazione, ritenendo che, in sede di stipula, avesse reso dichiarazioni reticenti e, nel caso di specie, mendaci sul suo Persona_1
reale stato di salute;
che non vi sarebbe alcun nesso tra il ricovero del dicembre 2013 e quello del giugno 2014 (quest'ultimo prodromico al successivo decesso); che le patologie pregresse sofferte da non fossero invero rilevanti ai fini della dichiarazione di buono stato di Persona_1
salute resa dallo stesso in sede di conclusione del contratto;
che, infatti, alla data di conclusione del contratto, la patologia tumorale da cui era affetto non era nota e lo stesso Persona_1 versava in buono stato di salute;
che gli accertamenti compiuti presso l'Ospedale Maggiore di in occasione del ricovero del dicembre 2013 (di soli cinque giorni), avevano escluso Pt_1
qualsivoglia patologia tumorale, essendo stato il malessere accusato da Persona_1
ricondotto a un attacco ischemico transitorio;
che, infatti, il tumore cerebrale che aveva poi condotto al decesso, unica causa dello stesso, era stato scoperto due mesi dopo la stipula della polizza;
che, in ogni caso, anche a voler ammettere che avesse reso Persona_1
dichiarazioni mendaci, la compagnia assicurativa non aveva esercitato nei termini il diritto di recesso dal contratto, da cui era dunque decaduta;
che, in ogni caso, aveva Persona_1
eventualmente reso dichiarazioni inesatte in assenza di dolo o colpa grave e che, dunque, in subordine, l'attrice avrebbe avuto diritto al capitale assicurato ridotto. pagina 2 di 8 Costituitasi in giudizio, la convenuta ha domandato il rigetto della domanda attorea,
deducendo quanto segue: che aveva fornito dichiarazioni false o reticenti Persona_1 all'atto della conclusione del contratto, con dolo o colpa grave, dichiarando di non avere avuto una malattia che richiedesse il ricovero in ospedale e di non doversi sottoporre ad accertamenti sanitari.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo prove testimoniali.
A seguito dell'interruzione del giudizio per la sottoposizione di alla Controparte_1
procedura di liquidazione coatta amministrativa, lo stesso è stato riassunto dalla difesa di
[...]
nei confronti del Commissario Liquidatore. Pt_1
Con atto del 25.6.2024 si è costituita Controparte_5 cessionaria a titolo particolare dell'intero portafoglio assicurativo di , per effetto della CP_1
cessione in suo favore del compendio aziendale della Compagnia.
Precisate le conclusioni e assegnati i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi,
la causa viene decisa come di seguito.
******
Anzitutto, stante l'apertura della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_1
la originaria domanda spiegata nei confronti della stessa deve essere dichiarata improcedibile.
E infatti, giusta il disposto dell'art. 304 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, è preclusa a questo giudice qualsivoglia statuizione di merito nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa, dovendosi procedere allo scrutinio del credito che ne è oggetto nelle forme previste dal Codice della Crisi e nel contraddittorio con ogni altro creditore della massa, a tutela dell'interesse pubblico alla par condicio creditorum.
La domanda è comunque da intendersi ora rivolta nei confronti della cessionaria del contratto, (cfr. il tenore complessivo degli scritti conclusivi Controparte_5 dell'attrice), d'altronde costituitasi in giudizio al fine di subentrare nella medesima posizione sostanziale e processuale della , facendo proprie tutte le domande, argomentazioni ed CP_1
eccezioni svolte dalla compagnia.
Sul punto, si rileva che, nel caso di specie, la convenuta compagnia non ha proposto, in via riconvenzionale, azione di annullamento del contratto assicurativo.
Piuttosto, essa ha ritualmente invocato, in via di eccezione, la violazione - da parte dell'assicurato – dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere, sulle circostanze relative alla pagina 3 di 8 rappresentazione del rischio (e, in tal modo, ha ritenuto di poter opporre un legittimo rifiuto alla richiesta di erogazione della prestazione assicurativa).
Peraltro, nel caso di specie il decesso si è verificato prima che la compagna assicuratrice venisse a sapere della inesattezza o reticenza della dichiarazione. Quindi non sussiste, in capo all'assicuratore, l'onere - imposto dall'art. 1892 cc. - di manifestare la volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui si è conosciuta la causa della invalidità.
E infatti, “in tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare
l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato,
entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga
prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore
stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla
rappresentazione del rischio” (Cass. Civ., Sez. III - n. 1166 /2020).
Ciò premesso, nella fattispecie concreta, occorre dunque effettuare una valutazione della legittimità del rifiuto di eseguire la prestazione assicurativa opposto dalla compagnia, la quale ha invocato a tal fine il fatto che il contraente avesse reso dichiarazioni mendaci e/o reticenti.
Infatti, in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale ai sensi dell'art. 1892 c.c., “quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore”
(Cassazione civile sez. III, n.12086/2015).
Ciò in quanto, in tema di contratti assicurativi, le dichiarazioni dell'assicurato assumono valore essenziale, poiché la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente costituisce presupposto per la validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore, per l'esigenza di garantire che il premio non sia inferiore al rischio assicurato e che, in ogni caso, l'indennizzo dovuto sia proporzionale al premio pagato. Da qui deriva la rilevanza e incidenza sulla disciplina del rapporto assicurativo delle dichiarazioni inesatte e reticenti, consistenti anche in quelle che, pur non assumendo il connotato vero e proprio della pagina 4 di 8 falsità, offrano, tuttavia, una rappresentazione della realtà parziale, incompleta, errata, imprecisa e,
comunque, non fedele.
Ora, dalla lettura degli atti di causa, si evince che, all'atto della conclusione del contratto, dichiarò quanto segue in ordine al proprio stato di salute: Persona_1
Orbene, a parere del decidente la dichiarazione di sulle proprie condizioni Persona_1
di salute appare in effetti inesatta, avendo egli dichiarato di “non avere avuto una malattia che richiedesse un ricovero in ospedale”, emergendo, di contro, dagli atti che, nel dicembre del 2013, il contraente era stato ricoverato in ospedale per un attacco ischemico transitorio.
Sul punto, non appare condivisibile la tesi sostenuta dall'attrice, alla stregua della quale andassero dichiarati soltanto ricoveri di durata superiore a un mese, essendo invero chiaro dalla lettura della clausola che il dato informativo rilevante fosse “non aver avuto una malattia”, la quale malattia avesse richiesto a) un ricovero ospedaliero (indipendentemente dalla durata); b) un trattamento medico o farmacologico di durata superiore a un mese, il tutto negli ultimi cinque anni (cfr. Cass.
Civ., Sez. III - n. 28939/2024, per cui “l'interpretazione contro l'autore della clausola, ai sensi dell'art. 1370 c.c., rappresenta criterio interpretativo di natura sussidiaria, sicché il giudice del
merito non è tenuto a ricorrervi ove, interpretata la clausola in conformità ai criteri legali di ermeneutica negoziale, nel modo più corrispondente al suo significato letterale, non ha dubbi o perplessità circa il suo significato”).
D'altronde, a voler ritenere diversamente, si giungerebbe alla inverosimile conclusione che una malattia (anche terminale) diagnosticata o trattata con un ricovero inferiore a trenta giorni o pagina 5 di 8 addirittura diagnosticata al di fuori di un ricovero ospedaliero non fosse rilevante ai fini della valutazione del rischio da parte dell'assicurazione.
Deve altresì ritenersi che, nel caso di specie, ricorra una ipotesi di colpa grave, da intendersi quale coscienza - in capo all'assicurato - della reticenza, in uno con la consapevolezza dell'importanza della informazione inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto, non rilevando, invero, l'asserita assenza di nesso causale tra l'attacco ischemico transitorio del dicembre 2013 e il decesso dell'assicurato, avvenuto dopo la diagnosi di una patologia tumorale
(cfr. Cassazione civile sez. III, n.19520/2017, che ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistere colpa grave del contraente che, al momento della stipula della polizza, pur non essendo consapevole di avere una patologia tumorale, aveva sottoscritto una dichiarazione attestante una circostanza non vera, ossia di non aver subito interventi chirurgici nei cinque anni precedenti, ritenendo che “il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni
inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di
esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro”), dovendosi altresì considerare che “l'assicurato, ai sensi dell' art. 1892 c.c., ha l'obbligo di rappresentare all'assicuratore tutte le circostanze conosciute o conoscibili idonee a incidere sul rischio assunto dall'assicuratore” (Cassazione civile, sez. III, n. 21172/2024).
Ciò in quanto la finalità delle dichiarazioni rese dall'assicurato sulle sue condizioni fisiche nel caso di polizza vita (come nella fattispecie) è quella di valutare l'esistenza del rischio e, quindi, di determinare le condizioni di polizza.
Peraltro, nel corso e all'esito del ricovero del dicembre 2013 furono svolti e prescritti numerosi esami clinici, da ciò derivando la presumibile consapevolezza in capo all'assicurato della rilevanza di tale episodio nella valutazione del rischio, essendo tale valutazione correlata al suo complessivo stato di salute.
Può altresì ritenersi che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso della compagnia assicurativa, essendo del tutto ragionevole presumere che, ove fosse stato a conoscenza del pregresso ricovero, dei motivi dello stesso e della diagnosi formulata, l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni.
A tal uopo, soccorre l'art. 3 delle condizioni contrattuali, ove si prevede, tra l'altro che “nel caso in cui dal questionario medico semplificato o dal rapporto di visita medica emergano patologie di pagina 6 di 8 rilievo, si riserva la facoltà di: rifiutare l'assunzione del rischio Controparte_3 ovvero stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi”.
Tale conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che la dichiarazione sullo stato di salute su cui si controverte non sembra lasciare spazio all'ipotesi che l'assicurato potesse avere avuto una malattia, alle condizioni ivi indicate, e potesse comunque concludere il contratto. E infatti, dalla lettura della dichiarazione si evince che non vi era la possibilità di “spuntare” le singole ipotesi, in modo tale da eventualmente includerne solo alcune, venendo piuttosto in rilievo una dichiarazione unitaria, che richiedeva la (in)sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate ai fini della corretta formazione della volontà negoziale.
D'altronde, in ordine alla specificità del questionario, va richiamato il condivisibile orientamento della corte di legittimità, alla stregua del quale “l'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che
ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per
tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate” (Cass. Civ., Sez. III, n.
20128/2024).
Ne discende, essendo integrate tutte le condizioni di cui all'art. 1892 c.c., l'accertamento del legittimo diniego della compagnia assicurativa di provvedere alla liquidazione del sinistro e, dunque, il rigetto della domanda attorea, con assorbimento dell'esame di ogni ulteriore questione.
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Le spese di lite nei confronti di (costituitasi nella Controparte_5
sola fase decisionale) seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate in misura tra media e minima per le sole fasi studio e decisionale, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Nulla sulle spese delle precedenti fasi, nella contumacia del Commissario Liquidatore di
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio pagina 7 di 8 NRG.1609 /2016 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda proposta da . Parte_1
2) Condanna a rimborsare a e Parte_1 Controparte_5 spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Ragusa, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
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