CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa
R.G. 2323/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. DO AN Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. AN UC FO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27.12.2023, promossa con atto di citazione in appello da
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Abano Terme (PD), Via Volta 31, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rattin e dall'avv. Riccardo Rattin;
appellante contro
(C.F. nato ad [...], il Controparte_1 C.F._1
22.12.1946; (C.F. ), nata ad [...] Controparte_2 C.F._2
(PD), il 30.5.1975; (C.F. ), nato ad [...] Parte_2 C.F._3
Terme (PD), il 12.12.1973; tutti in proprio e quali eredi di;
tutti rappresentati e Persona_1
difesi dall'avv. AN De BE e dall'avv. AN Bettiato;
1 appellati
Oggetto: “Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa”; appello avverso la sentenza n. 996/2023 del Tribunale di Venezia – Sec. Spec. Impresa, pubblicata il 6.6.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 5228/2021 R.G.
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“condannare i Sigg.ri e , in solido tra loro, a versare a CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_1
la somma capitale di € 30.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
➢ con vittoria di spese e competenze di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. ➢ Con condanna dei convenuti alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza impugnata come richiesto dai medesimi per l'importo di € 10.110,70.
In via istruttoria, ammettere la prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) VERO CHE in data 7.5.2020 si è svolta presso l'Hotel Tritone in Abano Terme una riunione alla presenza dei sigg. Dr. Avv. Marco Ribaldone, Sig.ra CP_3 CP_4 [...]
, Sig. , Dr. , Avv. AN De BE e Avv. CP_2 Parte_2 CP_5
AN Bettiato. 2) VERO CHE la riunione di cui al capitolo che precede era stata indetta – per concorde volontà delle due parti, e – allo scopo di procedere Parte_1 Controparte_6
con l'esame della situazione esistente a quella data e dello stadio cui era giunta la trattativa per cui è causa, dopo che aveva proposto in data 25.4.2020 la firma dell'accordo di cui Parte_1
all'all.6 che si rammostra al teste e i Sigg.ri in data 27.5.2020 avevano manifestato il Parte_2
loro disinteresse a tale opzione (cfr. all.7 che si rammostra al teste). 3) VERO CHE nel corso della riunione di cui ai capitoli che precedono il sig. per richiamata la CP_3 Parte_1
2 chiusura dell'albergo Tritone Terme a causa della crisi pandemica e l'impossibilità di conoscerne al momento la riapertura, ha ribadito l'interesse di a rendersi titolare del 100% del Parte_1
capitale sociale della soc. TE e confermato la disponibilità a raggiungere tale obiettivo attraverso la stipula dell'accordo all.6 che si rammostra al teste. 4) VERO CHE nel corso della riunione di cui ai capitoli che precedono i Sigg.ri hanno ribadito che il loro unico Parte_2
interesse era la firma di un contratto preliminare e hanno sottolineato di non essere interessati al perfezionamento di alcun altro contratto diverso da questo. 5) Vero che all'esito dell'incontro di cui ai capitoli che precedono i sigg. si sono riservati una riflessione e quindi la Parte_2
riunione è terminata. 6) Vero che in occasione di alcuni contatti telefonici nel mese di giugno
2020, gli Avv.ti Marco Ribaldone e AN De BE hanno congiuntamente constatato che le posizioni di e della famiglia erano rimaste le stesse già assunte Parte_1 Parte_2
all'incontro del 7.5.2020 e si sono pertanto dati atto che i rispettivi clienti avevano obiettivi diversi ed inconciliabili relativamente alla trattativa per cui è causa. (Oltre all'interrogatorio dei convenuti, si indicano i seguenti testi: Sig. di Abano Terme;
Dr. di CP_3 CP_4
Padova). 7) VERO CHE l'Hotel Tritone Terme di Abano Terme, gestito da è Parte_1
rimasto chiuso al pubblico dal 9.3.2020 al 4.6.2020. 8) VERO CHE nel mese di giugno 2020 ha riscontrato la riduzione delle prenotazioni e del fatturato precisata nel prospetto Parte_1
all.12 fasc. att. che si rammostra al teste. 9) VERO CHE nel periodo temporale luglio-novembre
2020 ha riscontrato la riduzione delle prenotazioni e del fatturato precisata nel Parte_1
prospetto all.12 fasc. att. che si rammostra al teste. (Si indicano quali testi: dr. di CP_4
Padova; dr. di Abano Terme;
sig.ra di Padova). ➢ Ci si oppone CP_3 Testimone_1
alle istanze istruttorie di parte convenuta, chiedendo peraltro di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta nella denegata ipotesi di ammissione”;
3 - per gli appellati:
“in via pregiudiziale, previa adozione dei provvedimenti di rito, anche ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni su esposte, e conseguentemente confermarsi la sentenza n. 996/2023 del Tribunale di Venezia – Sez. Speciale in Materia di
Impresa emessa in data 10 maggio 2023 e pubblicata in data 6 giugno 2023 nel procedimento
R.G. n. 5228/2021 accogliendosi le conclusioni formulate in primo grado dai Signori
[...]
, ed che di seguito si riportano: “Nel merito: CP_1 Parte_2 Controparte_2
accertati i fatti come esposti in narrativa ed in particolare il pieno diritto degli odierni convenuti a ricevere, così come infatti hanno ricevuto, il pagamento della somma di Euro 30.000,00 per cui
è causa, accertato quindi il diritto in capo ai medesimi a ritenere la stessa, rigettare le domande tutte formulate da in atto di citazione, con rifusione delle spese di lite e condanna di Parte_1
controparte, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d'ufficio, in Sentenza, ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in narrativa. In via istruttoria: Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, tutti preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) Nei mesi di marzo e aprile 2020 i signori , e , per il Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
tramite dei propri legali Avv. AN De BE e AN Bettiato, negoziavano con per il tramite del proprio legale Avv. Marco Ribaldone, il contenuto del contratto Parte_1
preliminare previsto dagli artt. 1 e 5 della scrittura 8 dicembre 2019, allegata quale Doc. n. 2, e che si rammostra, (si esibisca al teste il doc. 2 di parte convenuta); 2) in data 6 aprile 2020, all'esito della trattativa di cui al capitolo che precede, la società per il tramite del Parte_1
4 proprio legale, Avv. Marco Ribaldone, inviava via mail al dott. all'Avv. CP_4
AN De BE e al rag. CA Tosato, il contratto preliminare di compravendita di quote societarie concordato, come da comunicazione mail in pari data con relativo allegato, che si rammostrano (si esibisca al teste il Doc. n. 8 di parte convenuta); 3) nella serata del 24 aprile
2020 il dott. comunicava telefonicamente all'Avv. AN De BE che la CP_4
società non era disponibile a concludere il contratto preliminare di cui al capitolo Parte_1
che precede e che avrebbe trasmesso nella giornata seguente la bozza di un contratto di acquisto del capitale sociale di TE S.a.s.; 4) in data 25 aprile 2020 la società per il Parte_1
tramite del proprio legale, Avv. Marco Ribaldone, inviava via mail all'Avv. AN De
BE, e in copia al dott. file contenente bozza del contratto di opzione, come da CP_4
comunicazione mail in pari data che si esibisce con il relativo allegato, (si rammostri al teste il
Doc. n. 11 di parte convenuta); 5) nel mese di marzo 2020 il dott. per conto di CP_4
ed il rag. CA Tosato, per conto dei signori , negoziavano il contenuto Parte_1 Parte_2
dell'atto di trasformazione in società a responsabilità limitata della società TE S.a.s. di e dell'oggetto della nuova società a responsabilità limitata, così come Controparte_7
previsto al punto 4.1, lett.i) della scrittura allegata quale Doc. 2 (si esibisca il Doc. n. 2 di parte convenuta); 6) in data 5 marzo 2020 il rag. CA Tosato inviava al dott. bozza dello CP_4
statuto della società TE S.r.l., della perizia funzionale alla trasformazione in società a responsabilità limitata e copia della situazione contabile della società TE S.a.s. al
31.12.2019, come da comunicazione mail che si rammostra (si esibisca al teste il Doc. n. 10 di parte convenuta, nonché il Doc. n. 17 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.);
7) in data 18 marzo 2020 il dott. comunicava al rag. CA Tosato di “avere CP_4
impostato” l'oggetto sociale della società TE S.r.l. e chiedeva allo stesso di potersi sentire
5 con il Notaio che avrebbe rogitato l'atto di trasformazione, come da comunicazione mail in pari data che si rammostra (si esibisca al teste il Doc. n. 10 di parte convenuta); 8) in data 19 marzo
2020 il dott. inviava a mezzo mail al rag. CA Tosato bozza dello statuto della CP_4
società TE S.r.l., come risulta dalla comunicazione mail in pari data che si rammostra (si esibisca al teste il Doc. n. 10 di parte convenuta); 9) tra la fine del mese di marzo 2020 e l'inizio del mese di aprile 2020, il dott. contattava telefonicamente il dott. CP_4 Per_2
Notaio in Montegrotto Terme (PD), per fornire le indicazioni relative alla
[...]
trasformazione della società TE S.a.s. in S.r.l. di cui all'art.
4.1 lett. i) della scrittura 8 dicembre 2019, allegata quale Doc. n. 2, e che si rammostra (si esibisca al teste il Doc. n. 2 di parte convenuta); 10) in data 28 aprile 2020 avanti il Notaio dott. con studio Persona_2
in Montegrotto Terme (PD), Viale Stazione, 80, veniva effettuata la trasformazione della società in società a responsabilità limitata ed approvato lo statuto Controparte_8
della società TE S.r.l. con ampliamento dell'oggetto così come previsto al punto 4.1 lett. i) della scrittura allegata quale Doc. n. 2, il tutto come risulta dall'atto atto di trasformazione che si esibisce (si rammostrino al teste i Docc. n. 2 e 14 di parte convenuta). Si indicano come testi: il rag. CA Tosato, con studio in Padova, Via Uruguay, 20, il dott. con studio in CP_4
Padova, Piazza Salvemini, 7, il dott. con studio in Montegrotto Terme (PD), Persona_2
Viale Stazione, 80, l'Avv. Alessia Pittelli, con studio in Padova, Via del Santo, 41. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice, per i motivi dedotti in atti. In caso di ammissione delle circostanze di cui ai capitoli dedotti da controparte, sugli stessi la scrivente difesa chiede di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c..” In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge”.
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
La società operante nel settore alberghiero, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e (in proprio e in qualità di eredi di ), quali Controparte_2 Parte_2 Persona_1
titolari delle quote della TE s.r.l. (in precedenza TE s.a.s.), anch'essa operante nel settore alberghiero, deducendo le seguenti circostanze di fatto: 1) con scrittura privata di data
8.12.2019, l'attrice aveva espresso ai convenuti una “proposta” avente ad oggetto l'avvio e la conduzione di una trattativa per il trasferimento dai soci della TE s.a.s. alla della Parte_1
totalità delle quote della prima;
2) la proposta era stata accettata e, contestualmente, l'attrice aveva versato in favore dei convenuti la somma di € 30.000,00 mediante assegno bancario regolarmente incassato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
5.1 della predetta scrittura privata (“a garanzia della serietà e buona fede nello svolgimento delle trattative … che i SOCI potranno definitivamente trattenere in caso di recesso di alla trattativa senza giustificato Pt_1
motivo”); 3) le trattative avevano subito una prima battuta d'arresto nei mesi di gennaio e febbraio 2020, stante la necessità di attendere la definizione di alcune controversie in cui era coinvolta TE e di eseguire attività di due diligence; 4) il 6.4.2020, in conseguenza dello scoppio dell'emergenza sanitaria da Covid-19, un consulente della aveva rappresentato Parte_1
ai convenuti la necessità di posticipare l'operazione societaria;
5) il 25.4.2020, la aveva Parte_1
trasmesso ai convenuti un'ipotesi di bozza contrattuale avente ad oggetto il riconoscimento in proprio favore di un diritto di opzione e di un diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni sociali della TE s.a.s. (divenuta TE s.r.l.), previo pagamento di un corrispettivo di € 15.000,00; 6) con e-mail del 27.4.2020, i convenuti avevano rifiutato tale proposta di bozza contrattuale, contestando l'estraneità del nuovo ipotizzato assetto negoziale rispetto a quello concordato a dicembre 2019 e l'insussistenza di un proprio interesse a stipulare
7 un patto di opzione e di prelazione volontaria in favore dell'attrice, rappresentando la perdurante volontà di sottoscrivere il preliminare di compravendita delle partecipazioni societarie e comunque di trattenere la somma di € 30.000,00 già percepita a titolo di acconto sulla caparra;
7) tutti i contatti successivi avevano avuto esito infruttuoso e con missiva del 17.9.2020 Pt_1
aveva formalmente richiesto ai convenuti la restituzione della somma di € 30.000,00, sul
[...]
presupposto dell'illegittima ritenzione di tale importo;
8) con missiva del 16.10.2020, i convenuti avevano negativamente riscontrato la suddetta richiesta in ragione del rifiuto ingiustificato dell'attrice di addivenire alla stipulazione del preliminare, prospettando una responsabilità risarcitoria dell'attrice per l'interruzione ingiustificata delle trattative.
Qualificata la scrittura di data 8.12.2019 come mera lettera di intenti (inidonea a far sorgere obblighi in capo alle parti) e della somma di € 30.000,00 come cauzione (anziché come caparra confirmatoria), nonché dell'assenza di un proprio recesso dalle trattative, men che meno ingiustificato, l'attrice domandava la condanna dei convenuti alla restituzione della somma, con l'aggiunta degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Con comparsa depositata il 19.11.2021, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto delle domande. In particolare, tenuto conto della valenza precontrattuale dell'accordo dell'8.12.2019, della sua vincolatività fra le parti e dell'affidamento ingenerato dall'attrice circa la volontà di stipulare il preliminare di compravendita delle quote societarie (confermata anche dopo l'avvio dell'emergenza sanitaria da Covid-19), evidenziavano la configurabilità di una responsabilità ex art. 1337 c.c. da parte dell'attrice, per recesso ingiustificato dalle trattative e condotte contrarie a buona fede.
Alla prima udienza di comparizione (tenutasi il 24.11.2021), la difesa dell'attrice eccepiva la decadenza ex art. 167 comma 2 c.p.c. dalle eccezioni formulate nella comparsa di costituzione e
8 risposta, perché depositata oltre il termine dei venti giorni antecedenti all'udienza fissata nell'atto di citazione. La difesa dei convenuti contestava la fondatezza di questa eccezione, rappresentando di non aver formulato eccezioni in senso stretto, essendosi limitata a proporre mere difese.
Il Tribunale tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 996/2023 pubblicata in data 6.6.2023, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, accertato il diritto dei convenuti di ritenere la somma di €
30.000,00, rigettava le domande attoree e poneva integralmente a carico dell'attrice le spese di lite, sulla base - in sintesi - delle seguenti ragioni: 1) l'eccezione di decadenza ex art. 167 comma
2 c.p.c. formulata dall'attrice è infondata, posto che i convenuti hanno svolto mere difese;
2)
l'accordo dell'8.12.2019 è un accordo atipico con cui le parti hanno disciplinato le trattative per la compravendita del 100% del capitale della TE s.a.s. (poi , da giudicarsi meritevole Pt_1
e valido tenuto conto dell'interesse delle parti ad una procedimentalizzazione delle trattative come da recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Un. 4628/2015); 3) la clausola che prevede il versamento della somma di € 30.000,00 “si colloca all'interno della
“prima fase”, e risponde ad interesse meritevole di tutela che è quello di regolamentare la responsabilità da interruzione ingiustificata dalle trattative, (responsabilità che sarebbe comunque sorta anche senza detta clausola in caso di ingiustificata rottura delle trattative) predeterminandone negozialmente il quantum a fronte di obblighi già imposti inter partes sin dalla prima fase del procedimento”; 4) l'emersione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha inciso sulla volontà delle parti di procedere nell'affare (sia pure con dilazione dei termini di conclusione e pagamento), come si desume dagli scambi di corrispondenza prodotti in giudizio
9 (bozza di preliminare trasmessa dall'attrice il 29.3.2020, rivisitazione della bozza di preliminare trasmessa dall'attrice il 6.4.2020), anche considerato che l'attrice non ha allegato e provato in giudizio circostanze da cui desumere la concreta incidenza negativa della pandemia sulla possibilità di concludere il contratto;
5) la bozza di patto di opzione inoltrata dall'attrice ai convenuti il 25.4.2021 si colloca al di fuori dell'accordo del dicembre 2019, che prevedeva, invece, la futura stipulazione di un preliminare di cessione delle quote sociali;
6) la pretesa dell'attrice di stipulare un contratto del tutto diverso da quanto inizialmente pattuito, unitamente alla sua indisponibilità a stipulare il preliminare di cessione di quote sociali, integra recesso ingiustificato dalle trattative, facendo venir meno il diritto dell'attrice alla ripetizione della somma versata.
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver qualificato le allegazioni dei convenuti in primo grado (volte a far valere una responsabilità precontrattuale in capo all'attrice) come mere difese anziché come eccezioni in senso stretto. Osserva altresì che la corretta qualificazione comporterebbe: 1) l'inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 167 comma 2 c.c. delle eccezioni, in ragione della tardiva costituzione in giudizio da parte dei convenuti;
2) una diversa ripartizione dell'onere della prova fra le parti, poiché spetterebbe ai convenuti provare i fatti (impeditivi o estintivi della pretesa attorea) posti a fondamento dell'eccezione stessa.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, rigettando la domanda di restituzione, ha ritenuto legittimo il trattenimento dell'importo versato dall'attrice, da qualificare – in tesi – come deposito cauzionale, nonostante
10 l'omessa proposizione di una domanda riconvenzionale in tal senso da parte dei convenuti.
Col terzo e il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale per avere questo individuato nella condotta dell'attrice un recesso dalle trattative (terzo motivo), ingiustificato (quarto motivo). Più precisamente, sotto il primo profilo, la perdurante volontà di addivenire alla conclusione dell'affare in capo all'appellante non sarebbe venuta meno per effetto della proposta di patto di opzione, anche tenuto conto della natura della precedente scrittura privata - mera lettera di intenti - non vincolante circa l'iter specifico da seguire nelle trattative, come confermato, fra l'altro, dall'art. 9 dell'accorso, né per effetto della richiesta di restituzione dell'importo pagato. Peraltro, l'appellante evidenzia come l'onere di allegare e provare il recesso dalle trattative incomberebbe sulla parte che lo invoca. Sotto il secondo profilo, anche volendo ipotizzare un recesso dalle trattative, lo stesso dovrebbe considerarsi giustificato, in ragione del contesto d'incertezza determinato dall'emergenza pandemica (i cui risvolti futuri, all'epoca, non erano prevedibili), dello sforzo posto in essere dall'appellante per individuare una soluzione condivisa idonea a contemperare le esigenze di entrambe le parti (anziché abbandonare del tutto le trattative), dell'assenza di un affidamento ingenerato nella controparte rispetto alla possibilità di perseguire il disegno contrattuale originario. In questa prospettiva, l'appellante rappresenta di aver provato documentalmente, o comunque chiesto di provare mediante formulazione di capitoli di prova sul punto (capitoli 8 e 9 della memoria istruttoria attorea), le incidenze negative della pandemia sull'andamento dell'attività di impresa.
Col quinto motivo di gravame, sul rinnovato presupposto della qualificazione della somma di €
30.000,00 come deposito cauzionale, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il diritto dei convenuti alla ritenzione di detto importo, nonostante la mancata allegazione e prova del danno conseguenza eventualmente riconducibile
11 all'asserito illegittimo recesso. A sostegno della propria argomentazione, l'appellante richiama la diversa natura giuridica del deposito cauzionale rispetto alla caparra confirmatoria e penitenziale, il generale divieto di riconoscimento di danni in re ipsa, nonché il divieto di patto commissorio.
Infine, a pag. 38 dell'atto d'appello, si legge: “nell'auspicata riforma della sentenza appellata, si chiede che l'adita Corte voglia condannare i convenuti appellati alla restituzione dell'importo di
€ 10.110,70 versato da su richiesta del relativo patrocinio, oltre interessi dal Parte_1
versamento al saldo effettivo, nonché al rimborso di ogni qualsivoglia ulteriore importo che dovesse essere versato in esecuzione della decisione impugnata”.
Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione delle violazioni di legge censurate e della rilevanza ai fini della decisione impugnata, oltre che per la sua manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., mentre nel merito hanno escluso la fondatezza di tutti i motivi d'appello, concludendo per il rigetto degli stessi e la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 24.4.2024 l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 20.11.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Le eccezioni pregiudiziali
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello per omessa indicazione delle violazioni di legge censurate e per manifesta infondatezza dell'impugnazione, sollevate dagli appellati, devono essere rigettate: sotto il primo profilo, dall'analisi complessiva del gravame emerge con chiarezza quali siano le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado;
sotto il secondo
12 profilo, l'accoglimento dell'appello (per le ragioni di seguito esposte) esclude – in radice – la sua manifesta infondatezza.
Il primo motivo d'appello: la qualificazione giuridica delle allegazioni dei convenuti in primo grado.
Il primo motivo d'appello, volto a far valere l'erroneità della sentenza di primo grado per aver qualificato le allegazioni dei convenuti come mere difese (anziché come eccezioni in senso stretto) e, conseguentemente, per non averne dichiarato la inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 167 comma 2 c.p.c. è infondato.
In generale, la condotta processuale che il convenuto può assumere una volta chiamato in giudizio può variare dall'inerzia più assoluta (quando il convenuto scelga di rimanere contumace) fino alla proposizione – a sua volta – di una domanda nei confronti dell'attore (quando il convenuto formuli una domanda riconvenzionale). Costituendosi senza proporre domande, il convenuto può esprimere: a) una mera difesa, quando si difenda entro i limiti dei fatti allegati dall'attore, senza allargare il thema decidendum ac probandum a fatti ulteriori, al fine del semplice rigetto della domanda formulata dall'attore; b) un'eccezione, quando il convenuto introduca fatti ulteriori (impeditivi, modificativi o estintivi), pur sempre al fine del semplice rigetto della domanda formulata dall'attore. Più precisamente “le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito
13 dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (Cass. n. 8525/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che la costituzione dei convenuti in primo grado sia intervenuta tardivamente (con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto), ma è corretta la conclusione raggiunta dal Tribunale, secondo cui “i convenuti si sono limitati a svolgere difese e non eccezioni in senso stretto di tal che la loro tardiva costituzione è irrilevante”.
In particolare, al fine di svolgere la propria domanda di ripetizione, l'attrice ha allegato i fatti costitutivi della propria pretesa (pagamento e assenza di diritto della controparte alla ritenzione), mentre i convenuti, senza introdurre fatti ulteriori rispetto a quelli già allegati dall'attrice, si sono limitati a ricostruire questi ultimi al fine di evidenziare in capo all'attrice una responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative, tale da escludere il diritto di questa alla restituzione dell'importo versato.
Il terzo e il quarto motivo d'appello: il recesso dalle trattative
Per ragioni di priorità e connessione logica è opportuno anticipare l'esame del terzo e del quarto motivo d'appello, volti a censurare l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il giudice di prime cure ritenuto che la trasmissione di una bozza di contratto d'opzione integrasse un recesso, e precisamente un recesso ingiustificato, dalle trattative intraprese con i convenuti finalizzate alla conclusione di un contratto preliminare di cessione di quote.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante indica che non si è verificato nessun recesso dalle trattative, in ragione della non vincolatività della scrittura privata dell'8.12.2019 circa l'iter specifico da seguire nella conclusione dell'affare (anche tenuto conto del disposto dell'art. 9 della
14 medesima scrittura): in altri termini, secondo l'appellante, la proposta formulata il 25.4.2020 andava considerata interna al percorso delineato per giungere, in futuro, al possibile acquisto delle quote.
Il quarto motivo d'appello censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto che il supposto recesso fosse - oltretutto - ingiustificato: nella prospettiva dell'appellante il recesso dovrebbe, semmai, qualificarsi come giustificato in ragione del complessivo contesto di incertezza determinato dall'emergenza sanitaria, dalla condotta tenuta dalla stessa appellante
(volta comunque alla ricerca di una soluzione di bilanciamento fra le parti, anziché all'interruzione netta delle trattative), dall'assenza di affidamento ingenerato nella controparte.
I motivi di gravame sono, per le ragioni che seguono, fondati.
Con riferimento alla scrittura privata dell'8.12.2019, può confermarsi la qualificazione giuridica a cui è pervenuto il Tribunale, per cui si tratta di un “accordo “atipico” con cui le parti hanno normato le fasi delle trattative di una operazione di acquisto del 100% del capitale della società
TE”, valido ed efficace in ragione della giurisprudenza già richiamata in primo grado sull'ammissibilità e meritevolezza di patti volti alla procedimentalizzazione delle trattative (Cass.
Sez. un. 4628/2015).
Le trattative erano indirizzate alla stipulazione di un preliminare di cessione delle quote della
TE, come si desume, fra l'altro, dalle linee essenziali dell'operazione: “1.3. in caso di esito positivo delle attività di Verifica da parte di le parti stipuleranno un contratto preliminare Pt_1
(“Preliminare”) delle quote della Società alle condizioni così come previste nella presente proposta precisando tempi e modalità di stipula dell'atto definitivo (“Definitivo”).
Vero è che la forza del vincolo a procedere nel senso prospettato era quantomeno mitigata dalla previsione contenuta all'art. 9 (“effetti”) secondo cui “è precisato che la presente Proposta è, per
15 sua natura, non vincolante e non comporta pertanto l'insorgenza di vincoli di ordine giuridico in capo alle Parti”.
Nella specie, a fronte dell'originaria prospettiva di stipulazione di un contratto preliminare di cessione, l'appellante, con la bozza inoltrata il 25.4.2020, ha proposto la conclusione di un'operazione giuridica - pacificamente qualificabile come patto di opzione onerosa con riconoscimento di un diritto di prelazione in capo all'opzionario – di per sé diversa da quella ab origine individuata dalle parti come sbocco della trattativa avviata. L'opzione (art. 1331 c.c.) è infatti il contratto che attribuisce ad una parte (opzionario) il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una propria dichiarazione di volontà: ne nasce un diritto potestativo dal lato attivo, contrapposto ad una situazione di soggezione dal lato passivo, con la conseguenza che la complessiva operazione è costituita da un primo contratto preparatorio e da un successivo esercizio del diritto potestativo attraverso una dichiarazione unilaterale. Non sorge un obbligo di concludere un contratto, come avviene per effetto di un contratto preliminare, ma solo il potere dell'opzionario di formare il contratto finale.
Se, dunque, la scrittura privata dell'8.12.2019 era idonea a far sorgere l'obbligo “di contrattare” in buona fede in vista della stipulazione del contratto preliminare, si tratta di comprendere se quanto avvenuto a fine aprile 2020 debba essere letto in termini di recesso ingiustificato di Pt_1
dalla trattativa.
[...]
Il primo giudice ha osservato in proposito che la “proposta di stipulare un patto di opzione fuoriesce con tutta evidenza dalla operazione oggetto dell'accordo del dicembre 2019 che prevedeva la stipula di un preliminare di cessione delle quote, ribadita non solo nella parte
“linee essenziali dell'operazione” ma anche al punto 4 lett b) delle condizioni dell'operazione laddove si afferma ulteriormente che i contenuti del preliminare “dovranno essere in linea con
16 le previsioni della presente proposta” e che “la pretesa di di stipulare un contratto affatto Pt_1
diverso e la indisponibilità a pervenire alla stipula di un preliminare di cessione di quote - in una situazione in cui dal canto loro i convenuti avevano posto in essere quanto loro richiesto dall'accordo, avevano concesso via via le dilazioni richieste e le trattative pur in periodo pandemico erano fino ad allora proseguite nell'alveo di quanto previsto nell'accordo del dicembre 2019 integra recesso ingiustificato dalle trattative. del resto non ha neppure Pt_1
allegato e provato in giudizio adeguate circostanze da cui desumere la concreta incidenza della pandemia sulla possibilità stessa di concludere il contratto”.
Tali argomentazioni non possono essere condivise, risultando sottovalutate la rilevanza e le conseguenze dell'incertezza creatasi, specie nel settore di riferimento, nel contesto della pandemia da Covid-19.
Non risulta significativa in senso contrario la circostanza per cui “le trattative pur in periodo pandemico erano fino ad allora proseguite nell'alveo di quanto previsto nell'accordo del dicembre 2019”. La corrispondenza prodotta in giudizio (doc. da 4 a 9 del fascicolo degli appellati) a dimostrazione della prosecuzione delle trattative si colloca nei primi due mesi immediatamente successivi allo scoppio dell'emergenza pandemica (il primo lockdown in Italia era stato annunciato con decorrenza dal 9.3.2020, progressivamente prorogato fino al 4.5.2020).
In questo quadro, il contesto di incertezza generato dalla copiosa decretazione d'urgenza intervenuta in quel periodo (DL 23 febbraio 2020, n. 6; DPCM 23 febbraio 2020; DPCM 25 febbraio 2020; DPCM 1 marzo 2020; DPCM 4 marzo 2020; DPCM 8 marzo 2020; DPCM 9 marzo 2020; DPCM 11 marzo 2020; DPCM 22 marzo 2020; DL 25 marzo 2020, n. 19; DPCM
1 aprile 2020; DPCM 10 aprile 2020; DPCM 26 aprile 2020; DL 16 maggio 2020 n. 33) consente di apprezzare come espressione di buona fede le iniziali conferme espresse dall'appellante circa
17 la perdurante intenzione di addivenire alla stipulazione del preliminare di cessione delle quote.
A giustificazione del diverso atteggiamento assunto poco dopo, si osserva innanzitutto che non corrisponde al vero che l'appellante non abbia fornito la prova dell'incidenza negativa della pandemia sulla possibilità di concludere il contratto.
La questione involge il tema del rapporto fra la disciplina codicistica sulla responsabilità da inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) e la disciplina eccezionale emergenziale volta al contenimento dell'epidemia (in particolare, art. 91 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “All'articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223
c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”).
Sul punto, è utile citare un recente precedente di legittimità (reso nell'ambito di un contenzioso vertente su contratto ad esecuzione continuativa, ma i cui principi in tema di non imputabilità dell'inadempimento possono essere estesi anche al caso di specie), secondo cui la norma sopra richiamata del c.d. Decreto Cura-Italia “assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti-Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore, ossia di causa non imputabile della inesecuzione del prestazione da parte sua, liberandolo dall'obbligo di risarcimento del danno” (v., in motivazione, Cass. 16113/2025, par. 5.1).
Sulla base di queste premesse, deve ritenersi che l'emergenza sanitaria e i plurimi provvedimenti governativi di restrizione della libertà di circolazione sopra richiamati (ascrivibili alla categoria
18 del c.d. factum principis e quindi indipendenti dalla sfera di controllo del debitore) abbiano ragionevolmente indotto l'attrice a determinarsi nel senso della impossibilità di proseguire tout court le trattative per la conclusione del preliminare di cessione delle quote della TE.
Questa circostanza è stata tempestivamente allegata dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado: “non va sottaciuta e dimenticata l'evoluzione della crisi pandemica in cui si sono imbattute le odierne parti l'anno scorso: la pandemia ha avuto sì inizio a partire da marzo 2020 , ma né
l'Autorità governativa (che ha assunto iniziative emergenziali senza precedenti di limitazione delle libertà e dei diritti di persone e imprese), né le persone e le imprese erano in grado di programmare e di prevedere l'evoluzione e/o la durata della crisi. Invero, quella che veniva inizialmente descritta come una “influenza”, ha ben presto dimostrato la sua pericolosa natura;
le limitazioni delle libertà costituzionali, che inizialmente dovevano durare al più qualche settimana, sono durate mesi e sono tuttora in parte vigenti;
sono ritenute incalcolabili e perdurano tuttora le conseguenze pregiudizievoli per persone e imprese che sono derivate dalla pandemia e dalle prescrizioni che sono state adottate per farvi fronte (per comune opinione, tra le attività economiche il comparto turistico -nel quale rientra pienamente per inciso la società attrice - è stato quello più danneggiato). (…) giova precisare come: in ragione della chiusura imposta per legge, delle disdette pervenute da parte dei clienti (soprattutto stranieri) ed in assenza di clientela, come noto impossibilitata a viaggiare per motivi di turismo e comunque diffidente ed impressionata dal virus pandemico, nel periodo dal 9.3.2020 al 4.6.2020 l'albergo attoreo è rimasto chiuso;
successivamente, pur risultando “formalmente” aperto, l'Hotel Tritone ha subito una crisi, così come tutti gli altri alberghi del bacino termale (e non solo!), ed in particolare ha riscontrato un notevole calo delle prenotazioni e conseguentemente del fatturato rispetto all'anno precedente: addirittura del 60% a giugno 2020 e quindi in media del 30% nei mesi a seguire sino
19 all'autunno, quando la situazione è nuovamente peggiorata. Le allegazioni di controparte e la corrispondenza depositata comprovano tutto ciò: nonostante lo scoppio della situazione pandemica, nei mesi di marzo – aprile 2020 le parti hanno sì continuato a coltivare la trattativa, ma ciò hanno fatto sulla base di ipotesi e tempistiche diverse rispetto a quelle inizialmente ipotizzate;
quindi, quando la crisi pandemica era ormai deflagrata nella sua tragicità e realtà sicché si palesavano le ben note (non più provvisorie) straordinarie iniziative per farvi fronte e quindi l'imminente grave crisi economica, non interrompeva le trattative (come Parte_1
vorrebbe far credere controparte), bensì proponeva una soluzione d'equilibrio a fronte dello stravolgimento della situazione mondiale derivata dalla pandemia (un diritto d'opzione e di prelazione dietro corrispettivo)” (v. pagg.
3-5 della prima memoria dell'attrice).
Tali allegazioni, peraltro, sono accompagnate dalla prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia: il carattere circostanziato, infatti, è apprezzabile alla luce del particolare settore economico in cui si colloca l'operazione negoziale in esame, cioè quello turistico-alberghiero, notoriamente colpito dalle limitazioni alla libertà di circolazione.
Sulla valutazione non incidono, invece, le produzioni documentali dei convenuti (doc. 18-21 del fascicolo dei convenuti in primo grado), circa i dati finanziari e patrimoniali esibiti dall'attrice appellante a fine esercizio, dati che sarebbero stati conoscibili con una qualche certezza solo mesi dopo e che, quindi, non potevano influire sulla determinazione a procedere o non procedere nelle trattative per la stipulazione del preliminare di cessione in un momento nel quale la prospettiva risultava obiettivamente condizionata dalla imposta chiusura degli hotel e dalle incertezze circa l'evoluzione futura della pandemia ed i provvedimenti del Governo. Risultando in quel momento oscure le previsioni di ripresa della piena attività, si ritiene non contrario a buona fede il prudente
20 atteggiamento di nella trattativa, con la disponibilità a delineare un percorso Parte_1
differente: se è vero che questo risultava non di interesse per la controparte, va registrato da parte di quest'ultima la immediata chiusura della trattativa con ritenzione della caparra.
Si osserva infatti che, nel contesto sopra delineato, in data 6.4.2020 il consulente di Parte_1
dott. ancora confermando la prospettiva del preliminare, aveva espresso l'esigenza che CP_4
l'operazione fosse “posticipata nel momento in cui avremo più chiarezza per quanto riguarda tempi e metodi di riapertura dell'attività del Tritone e delle agevolazioni destinate alle imprese nei prossimi mesi” (doc. 5 att. primo grado); protraendosi l'incertezza, il 25.4.2020 lo stesso consulente di trasmetteva (doc. 6 att. primo grado) la diversa ipotesi contrattuale che Parte_1
prevedeva un'opzione c.d. onerosa con prelazione per l'acquisto delle partecipazioni sociali di
TE lasciando i liberi di “cercare un altro acquirente di TE s.a.s., diverso Parte_2
rispetto a . Parte_1
Solo due giorni dopo, con comunicazione del proprio legale (mail 27.4.2020, doc. 7 att.) questi ultimi rifiutavano in termini definitivi quanto proposto indicando la nuova proposta come
“assolutamente estranea a qualsivoglia pattuizione intercorsa e interesse reciproco ad oggi manifestato” ribadendo il loro interesse “a sottoscrivere unicamente il contratto preliminare”; essi precisavano che ove non si fosse addivenuti alla sottoscrizione del preliminare di vendita entro il 10 maggio si sarebbe intesa conclusa ogni trattativa dichiarando di voler trattenere l'importo di € 30.000 a suo tempo ricevuto.
Come è noto, la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto
21 economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione convenzionale.
Ne discende che il rifiuto a rinegoziare della parte, ex art. 1375 c.c. si risolve in un comportamento opportunistico che l'ordinamento non può tutelare.
È la buona fede, sotto i diversi versanti (esecutivo, interpretativo) in cui viene in rilievo, ad imporre ai contraenti di rendersi disponibili alla modificazione del contatto, allorché la parte interessata a mantenere in essere un rapporto in presenza di significativa sopravvenienza inviti l'altra a rinegoziare, cioè a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze, possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell'adeguamento del contratto, alla luce delle modificazioni intervenute: ad un rapporto quale quello instaurato dalla scrittura privata inter partes, che si limitava ad obbligare le parti a serie trattative in vista della stipula di un preliminare di cessione delle quote sociali di TE, non può che applicarsi la clausola "rebus sic stantibus", per cui i termini pattuiti devono continuare ad essere rispettati ed applicati dai contraenti sino a quando rimangono intatte le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio. Al contrario, qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi dell'esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto. La buona fede, infatti, può essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verifichino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto, che sospingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale del contratto.
22 L'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, non anche di concludere il contratto modificativo, fermo restando che i canoni della solidarietà contrattuale prescrivono di salvaguardare l'interesse altrui, ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale od economico.
In conclusione, le sopravvenienze, significative peculiari ed imprevedibili, verificatesi nella fattispecie, giustificano la condotta tenuta da la quale, da un lato, ha ritenuto non Parte_1
percorribile nel nuovo contesto la via della stipula del contratto preliminare e, dall'altro, ha mostrato la volontà, non contraria a buona fede, di verificare con la controparte le possibilità di rinegoziare gli impegni assunti tenuto conto dell'incertezza recata dalla perdurante pandemia.
Il conseguente mancato avveramento della condizione posta dall'accordo dell'8.12.2019 rispetto al diritto dei convenuti alla ritenzione della somma versata (art.
5.1 a) della scrittura privata) comporta la condanna dei secondi alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €
30.000,00.
Come richiesto dall'appellante già in primo grado, su questa somma devono essere riconosciuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (non ricorrendo un'ipotesi di mala fede) al saldo. Ed invero, a prescindere dalla qualificazione giuridica e dalla funzione da attribuire alla somma versata dall'attrice (di mera garanzia o risarcitoria), la sua predeterminazione convenzionale la rende certamente liquida: l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. “risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere
23 spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità – come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria – e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive. Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria” (v., in motivazione, Cass.
28036/2025, pag. 18), ipotesi quest'ultima che non si presenta nella fattispecie oggetto di giudizio.
Rimangono di conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Le domande di prova orale svolte da entrambe le parti non sono suscettibili di recare ad una diversa definizione della lite, riguardando fatti già provati o irrilevanti.
La domanda restitutoria formulata dall'appellante.
Dev'essere accolta anche la domanda restitutoria formulata dall'appellante in atto di citazione d'appello avente ad oggetto la somma versata in favore degli appellati in esecuzione del capo di
24 condanna alla rifusione delle spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado, posto che l'appellante ha provato di aver corrisposto mediante bonifico eseguito in favore di
[...]
la somma di € 10.110,70 a tale titolo (v. all 1 e all. 2 all'atto di citazione). Di CP_1
conseguenza, gli appellati in solido devono essere condannati alla restituzione della suddetta somma, sulla quale vanno riconosciuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c., trattandosi della restituzione di una somma indebitamente versata in forza di un provvedimento giurisdizionale (e dunque estranea alle logiche sanzionatorie previste dal meccanismo di cui al quarto comma della medesima disposizione), dal momento del pagamento
(12.7.2023) al saldo (“L'azione di ripetizione di somme pagate per spese di lite in esecuzione di una sentenza successivamente annullata non è riconducibile allo schema della "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (Cass., n.
6942/2010).
Esito dell'appello e regolamentazione delle spese di lite.
La fondatezza del terzo e quarto motivo di gravame, assorbiti il secondo e il quinto motivo di impugnazione, implica l'accoglimento parziale dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Ne consegue la condanna degli appellati, in solido, alla restituzione in favore dell'appellante: 1)
25 della somma di € 30.000,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale
(16.7.2021) al saldo;
2) della somma di € 10.110,70 oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento (12.7.23) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico degli appellati, tenuto conto del valore della causa (scaglione compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), come liquidate in dispositivo per ciascuno dei due gradi di giudizio, secondo gli importi di cui al
DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nella misura minima per la fase di trattazione-istruttoria (in ragione dell'esiguità dell'attività di trattazione e dell'assenza di attività istruttoria, sia in primo che in secondo grado).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e in totale riforma della sentenza n. Parte_1
996/2023 pubblicata il 6.6.2023 del Tribunale di Venezia – Sez. spec. Imprese, condanna
, e (in proprio e in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
) a restituire a la somma di € 30.000,00 oltre interessi al tasso di Persona_1 Parte_1
cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (16.7.2021) al saldo;
2) condanna , e , in solido, a restituire in Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
favore di la somma di € 10.110,70, oltre interessi nella misura di cui all'art. Parte_1
1284, comma 1, c.c. dal pagamento (12.7.2023) al saldo;
3) condanna , e , in solido, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
in favore di delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio, in € Parte_1
26 6.713,00 per compenso di avvocato, € 518,00 per spese anticipate, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, per il presente grado di giudizio, in € 8.469,00 per compenso di avvocato, € 1.554,00 per spese anticipate, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
AN UC FO DO AN
27
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa
R.G. 2323/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. DO AN Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. AN UC FO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27.12.2023, promossa con atto di citazione in appello da
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Abano Terme (PD), Via Volta 31, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rattin e dall'avv. Riccardo Rattin;
appellante contro
(C.F. nato ad [...], il Controparte_1 C.F._1
22.12.1946; (C.F. ), nata ad [...] Controparte_2 C.F._2
(PD), il 30.5.1975; (C.F. ), nato ad [...] Parte_2 C.F._3
Terme (PD), il 12.12.1973; tutti in proprio e quali eredi di;
tutti rappresentati e Persona_1
difesi dall'avv. AN De BE e dall'avv. AN Bettiato;
1 appellati
Oggetto: “Cause in materia di rapporti societari - Sez. Spec. Impresa”; appello avverso la sentenza n. 996/2023 del Tribunale di Venezia – Sec. Spec. Impresa, pubblicata il 6.6.2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 5228/2021 R.G.
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“condannare i Sigg.ri e , in solido tra loro, a versare a CP_1 CP_2 Parte_2 Parte_1
la somma capitale di € 30.000,00, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
➢ con vittoria di spese e competenze di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. ➢ Con condanna dei convenuti alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza impugnata come richiesto dai medesimi per l'importo di € 10.110,70.
In via istruttoria, ammettere la prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) VERO CHE in data 7.5.2020 si è svolta presso l'Hotel Tritone in Abano Terme una riunione alla presenza dei sigg. Dr. Avv. Marco Ribaldone, Sig.ra CP_3 CP_4 [...]
, Sig. , Dr. , Avv. AN De BE e Avv. CP_2 Parte_2 CP_5
AN Bettiato. 2) VERO CHE la riunione di cui al capitolo che precede era stata indetta – per concorde volontà delle due parti, e – allo scopo di procedere Parte_1 Controparte_6
con l'esame della situazione esistente a quella data e dello stadio cui era giunta la trattativa per cui è causa, dopo che aveva proposto in data 25.4.2020 la firma dell'accordo di cui Parte_1
all'all.6 che si rammostra al teste e i Sigg.ri in data 27.5.2020 avevano manifestato il Parte_2
loro disinteresse a tale opzione (cfr. all.7 che si rammostra al teste). 3) VERO CHE nel corso della riunione di cui ai capitoli che precedono il sig. per richiamata la CP_3 Parte_1
2 chiusura dell'albergo Tritone Terme a causa della crisi pandemica e l'impossibilità di conoscerne al momento la riapertura, ha ribadito l'interesse di a rendersi titolare del 100% del Parte_1
capitale sociale della soc. TE e confermato la disponibilità a raggiungere tale obiettivo attraverso la stipula dell'accordo all.6 che si rammostra al teste. 4) VERO CHE nel corso della riunione di cui ai capitoli che precedono i Sigg.ri hanno ribadito che il loro unico Parte_2
interesse era la firma di un contratto preliminare e hanno sottolineato di non essere interessati al perfezionamento di alcun altro contratto diverso da questo. 5) Vero che all'esito dell'incontro di cui ai capitoli che precedono i sigg. si sono riservati una riflessione e quindi la Parte_2
riunione è terminata. 6) Vero che in occasione di alcuni contatti telefonici nel mese di giugno
2020, gli Avv.ti Marco Ribaldone e AN De BE hanno congiuntamente constatato che le posizioni di e della famiglia erano rimaste le stesse già assunte Parte_1 Parte_2
all'incontro del 7.5.2020 e si sono pertanto dati atto che i rispettivi clienti avevano obiettivi diversi ed inconciliabili relativamente alla trattativa per cui è causa. (Oltre all'interrogatorio dei convenuti, si indicano i seguenti testi: Sig. di Abano Terme;
Dr. di CP_3 CP_4
Padova). 7) VERO CHE l'Hotel Tritone Terme di Abano Terme, gestito da è Parte_1
rimasto chiuso al pubblico dal 9.3.2020 al 4.6.2020. 8) VERO CHE nel mese di giugno 2020 ha riscontrato la riduzione delle prenotazioni e del fatturato precisata nel prospetto Parte_1
all.12 fasc. att. che si rammostra al teste. 9) VERO CHE nel periodo temporale luglio-novembre
2020 ha riscontrato la riduzione delle prenotazioni e del fatturato precisata nel Parte_1
prospetto all.12 fasc. att. che si rammostra al teste. (Si indicano quali testi: dr. di CP_4
Padova; dr. di Abano Terme;
sig.ra di Padova). ➢ Ci si oppone CP_3 Testimone_1
alle istanze istruttorie di parte convenuta, chiedendo peraltro di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta nella denegata ipotesi di ammissione”;
3 - per gli appellati:
“in via pregiudiziale, previa adozione dei provvedimenti di rito, anche ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa;
nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni su esposte, e conseguentemente confermarsi la sentenza n. 996/2023 del Tribunale di Venezia – Sez. Speciale in Materia di
Impresa emessa in data 10 maggio 2023 e pubblicata in data 6 giugno 2023 nel procedimento
R.G. n. 5228/2021 accogliendosi le conclusioni formulate in primo grado dai Signori
[...]
, ed che di seguito si riportano: “Nel merito: CP_1 Parte_2 Controparte_2
accertati i fatti come esposti in narrativa ed in particolare il pieno diritto degli odierni convenuti a ricevere, così come infatti hanno ricevuto, il pagamento della somma di Euro 30.000,00 per cui
è causa, accertato quindi il diritto in capo ai medesimi a ritenere la stessa, rigettare le domande tutte formulate da in atto di citazione, con rifusione delle spese di lite e condanna di Parte_1
controparte, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d'ufficio, in Sentenza, ai sensi dell'art. 96 co.1 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte in narrativa. In via istruttoria: Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, tutti preceduti dalla locuzione “vero che”: 1) Nei mesi di marzo e aprile 2020 i signori , e , per il Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
tramite dei propri legali Avv. AN De BE e AN Bettiato, negoziavano con per il tramite del proprio legale Avv. Marco Ribaldone, il contenuto del contratto Parte_1
preliminare previsto dagli artt. 1 e 5 della scrittura 8 dicembre 2019, allegata quale Doc. n. 2, e che si rammostra, (si esibisca al teste il doc. 2 di parte convenuta); 2) in data 6 aprile 2020, all'esito della trattativa di cui al capitolo che precede, la società per il tramite del Parte_1
4 proprio legale, Avv. Marco Ribaldone, inviava via mail al dott. all'Avv. CP_4
AN De BE e al rag. CA Tosato, il contratto preliminare di compravendita di quote societarie concordato, come da comunicazione mail in pari data con relativo allegato, che si rammostrano (si esibisca al teste il Doc. n. 8 di parte convenuta); 3) nella serata del 24 aprile
2020 il dott. comunicava telefonicamente all'Avv. AN De BE che la CP_4
società non era disponibile a concludere il contratto preliminare di cui al capitolo Parte_1
che precede e che avrebbe trasmesso nella giornata seguente la bozza di un contratto di acquisto del capitale sociale di TE S.a.s.; 4) in data 25 aprile 2020 la società per il Parte_1
tramite del proprio legale, Avv. Marco Ribaldone, inviava via mail all'Avv. AN De
BE, e in copia al dott. file contenente bozza del contratto di opzione, come da CP_4
comunicazione mail in pari data che si esibisce con il relativo allegato, (si rammostri al teste il
Doc. n. 11 di parte convenuta); 5) nel mese di marzo 2020 il dott. per conto di CP_4
ed il rag. CA Tosato, per conto dei signori , negoziavano il contenuto Parte_1 Parte_2
dell'atto di trasformazione in società a responsabilità limitata della società TE S.a.s. di e dell'oggetto della nuova società a responsabilità limitata, così come Controparte_7
previsto al punto 4.1, lett.i) della scrittura allegata quale Doc. 2 (si esibisca il Doc. n. 2 di parte convenuta); 6) in data 5 marzo 2020 il rag. CA Tosato inviava al dott. bozza dello CP_4
statuto della società TE S.r.l., della perizia funzionale alla trasformazione in società a responsabilità limitata e copia della situazione contabile della società TE S.a.s. al
31.12.2019, come da comunicazione mail che si rammostra (si esibisca al teste il Doc. n. 10 di parte convenuta, nonché il Doc. n. 17 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.);
7) in data 18 marzo 2020 il dott. comunicava al rag. CA Tosato di “avere CP_4
impostato” l'oggetto sociale della società TE S.r.l. e chiedeva allo stesso di potersi sentire
5 con il Notaio che avrebbe rogitato l'atto di trasformazione, come da comunicazione mail in pari data che si rammostra (si esibisca al teste il Doc. n. 10 di parte convenuta); 8) in data 19 marzo
2020 il dott. inviava a mezzo mail al rag. CA Tosato bozza dello statuto della CP_4
società TE S.r.l., come risulta dalla comunicazione mail in pari data che si rammostra (si esibisca al teste il Doc. n. 10 di parte convenuta); 9) tra la fine del mese di marzo 2020 e l'inizio del mese di aprile 2020, il dott. contattava telefonicamente il dott. CP_4 Per_2
Notaio in Montegrotto Terme (PD), per fornire le indicazioni relative alla
[...]
trasformazione della società TE S.a.s. in S.r.l. di cui all'art.
4.1 lett. i) della scrittura 8 dicembre 2019, allegata quale Doc. n. 2, e che si rammostra (si esibisca al teste il Doc. n. 2 di parte convenuta); 10) in data 28 aprile 2020 avanti il Notaio dott. con studio Persona_2
in Montegrotto Terme (PD), Viale Stazione, 80, veniva effettuata la trasformazione della società in società a responsabilità limitata ed approvato lo statuto Controparte_8
della società TE S.r.l. con ampliamento dell'oggetto così come previsto al punto 4.1 lett. i) della scrittura allegata quale Doc. n. 2, il tutto come risulta dall'atto atto di trasformazione che si esibisce (si rammostrino al teste i Docc. n. 2 e 14 di parte convenuta). Si indicano come testi: il rag. CA Tosato, con studio in Padova, Via Uruguay, 20, il dott. con studio in CP_4
Padova, Piazza Salvemini, 7, il dott. con studio in Montegrotto Terme (PD), Persona_2
Viale Stazione, 80, l'Avv. Alessia Pittelli, con studio in Padova, Via del Santo, 41. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di parte attrice, per i motivi dedotti in atti. In caso di ammissione delle circostanze di cui ai capitoli dedotti da controparte, sugli stessi la scrivente difesa chiede di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c..” In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge”.
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
La società operante nel settore alberghiero, conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
e (in proprio e in qualità di eredi di ), quali Controparte_2 Parte_2 Persona_1
titolari delle quote della TE s.r.l. (in precedenza TE s.a.s.), anch'essa operante nel settore alberghiero, deducendo le seguenti circostanze di fatto: 1) con scrittura privata di data
8.12.2019, l'attrice aveva espresso ai convenuti una “proposta” avente ad oggetto l'avvio e la conduzione di una trattativa per il trasferimento dai soci della TE s.a.s. alla della Parte_1
totalità delle quote della prima;
2) la proposta era stata accettata e, contestualmente, l'attrice aveva versato in favore dei convenuti la somma di € 30.000,00 mediante assegno bancario regolarmente incassato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
5.1 della predetta scrittura privata (“a garanzia della serietà e buona fede nello svolgimento delle trattative … che i SOCI potranno definitivamente trattenere in caso di recesso di alla trattativa senza giustificato Pt_1
motivo”); 3) le trattative avevano subito una prima battuta d'arresto nei mesi di gennaio e febbraio 2020, stante la necessità di attendere la definizione di alcune controversie in cui era coinvolta TE e di eseguire attività di due diligence; 4) il 6.4.2020, in conseguenza dello scoppio dell'emergenza sanitaria da Covid-19, un consulente della aveva rappresentato Parte_1
ai convenuti la necessità di posticipare l'operazione societaria;
5) il 25.4.2020, la aveva Parte_1
trasmesso ai convenuti un'ipotesi di bozza contrattuale avente ad oggetto il riconoscimento in proprio favore di un diritto di opzione e di un diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni sociali della TE s.a.s. (divenuta TE s.r.l.), previo pagamento di un corrispettivo di € 15.000,00; 6) con e-mail del 27.4.2020, i convenuti avevano rifiutato tale proposta di bozza contrattuale, contestando l'estraneità del nuovo ipotizzato assetto negoziale rispetto a quello concordato a dicembre 2019 e l'insussistenza di un proprio interesse a stipulare
7 un patto di opzione e di prelazione volontaria in favore dell'attrice, rappresentando la perdurante volontà di sottoscrivere il preliminare di compravendita delle partecipazioni societarie e comunque di trattenere la somma di € 30.000,00 già percepita a titolo di acconto sulla caparra;
7) tutti i contatti successivi avevano avuto esito infruttuoso e con missiva del 17.9.2020 Pt_1
aveva formalmente richiesto ai convenuti la restituzione della somma di € 30.000,00, sul
[...]
presupposto dell'illegittima ritenzione di tale importo;
8) con missiva del 16.10.2020, i convenuti avevano negativamente riscontrato la suddetta richiesta in ragione del rifiuto ingiustificato dell'attrice di addivenire alla stipulazione del preliminare, prospettando una responsabilità risarcitoria dell'attrice per l'interruzione ingiustificata delle trattative.
Qualificata la scrittura di data 8.12.2019 come mera lettera di intenti (inidonea a far sorgere obblighi in capo alle parti) e della somma di € 30.000,00 come cauzione (anziché come caparra confirmatoria), nonché dell'assenza di un proprio recesso dalle trattative, men che meno ingiustificato, l'attrice domandava la condanna dei convenuti alla restituzione della somma, con l'aggiunta degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo.
Con comparsa depositata il 19.11.2021, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto delle domande. In particolare, tenuto conto della valenza precontrattuale dell'accordo dell'8.12.2019, della sua vincolatività fra le parti e dell'affidamento ingenerato dall'attrice circa la volontà di stipulare il preliminare di compravendita delle quote societarie (confermata anche dopo l'avvio dell'emergenza sanitaria da Covid-19), evidenziavano la configurabilità di una responsabilità ex art. 1337 c.c. da parte dell'attrice, per recesso ingiustificato dalle trattative e condotte contrarie a buona fede.
Alla prima udienza di comparizione (tenutasi il 24.11.2021), la difesa dell'attrice eccepiva la decadenza ex art. 167 comma 2 c.p.c. dalle eccezioni formulate nella comparsa di costituzione e
8 risposta, perché depositata oltre il termine dei venti giorni antecedenti all'udienza fissata nell'atto di citazione. La difesa dei convenuti contestava la fondatezza di questa eccezione, rappresentando di non aver formulato eccezioni in senso stretto, essendosi limitata a proporre mere difese.
Il Tribunale tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Con sentenza n. 996/2023 pubblicata in data 6.6.2023, il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, accertato il diritto dei convenuti di ritenere la somma di €
30.000,00, rigettava le domande attoree e poneva integralmente a carico dell'attrice le spese di lite, sulla base - in sintesi - delle seguenti ragioni: 1) l'eccezione di decadenza ex art. 167 comma
2 c.p.c. formulata dall'attrice è infondata, posto che i convenuti hanno svolto mere difese;
2)
l'accordo dell'8.12.2019 è un accordo atipico con cui le parti hanno disciplinato le trattative per la compravendita del 100% del capitale della TE s.a.s. (poi , da giudicarsi meritevole Pt_1
e valido tenuto conto dell'interesse delle parti ad una procedimentalizzazione delle trattative come da recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Un. 4628/2015); 3) la clausola che prevede il versamento della somma di € 30.000,00 “si colloca all'interno della
“prima fase”, e risponde ad interesse meritevole di tutela che è quello di regolamentare la responsabilità da interruzione ingiustificata dalle trattative, (responsabilità che sarebbe comunque sorta anche senza detta clausola in caso di ingiustificata rottura delle trattative) predeterminandone negozialmente il quantum a fronte di obblighi già imposti inter partes sin dalla prima fase del procedimento”; 4) l'emersione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha inciso sulla volontà delle parti di procedere nell'affare (sia pure con dilazione dei termini di conclusione e pagamento), come si desume dagli scambi di corrispondenza prodotti in giudizio
9 (bozza di preliminare trasmessa dall'attrice il 29.3.2020, rivisitazione della bozza di preliminare trasmessa dall'attrice il 6.4.2020), anche considerato che l'attrice non ha allegato e provato in giudizio circostanze da cui desumere la concreta incidenza negativa della pandemia sulla possibilità di concludere il contratto;
5) la bozza di patto di opzione inoltrata dall'attrice ai convenuti il 25.4.2021 si colloca al di fuori dell'accordo del dicembre 2019, che prevedeva, invece, la futura stipulazione di un preliminare di cessione delle quote sociali;
6) la pretesa dell'attrice di stipulare un contratto del tutto diverso da quanto inizialmente pattuito, unitamente alla sua indisponibilità a stipulare il preliminare di cessione di quote sociali, integra recesso ingiustificato dalle trattative, facendo venir meno il diritto dell'attrice alla ripetizione della somma versata.
***
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver qualificato le allegazioni dei convenuti in primo grado (volte a far valere una responsabilità precontrattuale in capo all'attrice) come mere difese anziché come eccezioni in senso stretto. Osserva altresì che la corretta qualificazione comporterebbe: 1) l'inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 167 comma 2 c.c. delle eccezioni, in ragione della tardiva costituzione in giudizio da parte dei convenuti;
2) una diversa ripartizione dell'onere della prova fra le parti, poiché spetterebbe ai convenuti provare i fatti (impeditivi o estintivi della pretesa attorea) posti a fondamento dell'eccezione stessa.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, rigettando la domanda di restituzione, ha ritenuto legittimo il trattenimento dell'importo versato dall'attrice, da qualificare – in tesi – come deposito cauzionale, nonostante
10 l'omessa proposizione di una domanda riconvenzionale in tal senso da parte dei convenuti.
Col terzo e il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Tribunale per avere questo individuato nella condotta dell'attrice un recesso dalle trattative (terzo motivo), ingiustificato (quarto motivo). Più precisamente, sotto il primo profilo, la perdurante volontà di addivenire alla conclusione dell'affare in capo all'appellante non sarebbe venuta meno per effetto della proposta di patto di opzione, anche tenuto conto della natura della precedente scrittura privata - mera lettera di intenti - non vincolante circa l'iter specifico da seguire nelle trattative, come confermato, fra l'altro, dall'art. 9 dell'accorso, né per effetto della richiesta di restituzione dell'importo pagato. Peraltro, l'appellante evidenzia come l'onere di allegare e provare il recesso dalle trattative incomberebbe sulla parte che lo invoca. Sotto il secondo profilo, anche volendo ipotizzare un recesso dalle trattative, lo stesso dovrebbe considerarsi giustificato, in ragione del contesto d'incertezza determinato dall'emergenza pandemica (i cui risvolti futuri, all'epoca, non erano prevedibili), dello sforzo posto in essere dall'appellante per individuare una soluzione condivisa idonea a contemperare le esigenze di entrambe le parti (anziché abbandonare del tutto le trattative), dell'assenza di un affidamento ingenerato nella controparte rispetto alla possibilità di perseguire il disegno contrattuale originario. In questa prospettiva, l'appellante rappresenta di aver provato documentalmente, o comunque chiesto di provare mediante formulazione di capitoli di prova sul punto (capitoli 8 e 9 della memoria istruttoria attorea), le incidenze negative della pandemia sull'andamento dell'attività di impresa.
Col quinto motivo di gravame, sul rinnovato presupposto della qualificazione della somma di €
30.000,00 come deposito cauzionale, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il diritto dei convenuti alla ritenzione di detto importo, nonostante la mancata allegazione e prova del danno conseguenza eventualmente riconducibile
11 all'asserito illegittimo recesso. A sostegno della propria argomentazione, l'appellante richiama la diversa natura giuridica del deposito cauzionale rispetto alla caparra confirmatoria e penitenziale, il generale divieto di riconoscimento di danni in re ipsa, nonché il divieto di patto commissorio.
Infine, a pag. 38 dell'atto d'appello, si legge: “nell'auspicata riforma della sentenza appellata, si chiede che l'adita Corte voglia condannare i convenuti appellati alla restituzione dell'importo di
€ 10.110,70 versato da su richiesta del relativo patrocinio, oltre interessi dal Parte_1
versamento al saldo effettivo, nonché al rimborso di ogni qualsivoglia ulteriore importo che dovesse essere versato in esecuzione della decisione impugnata”.
Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione delle violazioni di legge censurate e della rilevanza ai fini della decisione impugnata, oltre che per la sua manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., mentre nel merito hanno escluso la fondatezza di tutti i motivi d'appello, concludendo per il rigetto degli stessi e la conferma della sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 24.4.2024 l'intestata Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 20.11.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Le eccezioni pregiudiziali
Le eccezioni di inammissibilità dell'appello per omessa indicazione delle violazioni di legge censurate e per manifesta infondatezza dell'impugnazione, sollevate dagli appellati, devono essere rigettate: sotto il primo profilo, dall'analisi complessiva del gravame emerge con chiarezza quali siano le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado;
sotto il secondo
12 profilo, l'accoglimento dell'appello (per le ragioni di seguito esposte) esclude – in radice – la sua manifesta infondatezza.
Il primo motivo d'appello: la qualificazione giuridica delle allegazioni dei convenuti in primo grado.
Il primo motivo d'appello, volto a far valere l'erroneità della sentenza di primo grado per aver qualificato le allegazioni dei convenuti come mere difese (anziché come eccezioni in senso stretto) e, conseguentemente, per non averne dichiarato la inammissibilità per intervenuta decadenza ex art. 167 comma 2 c.p.c. è infondato.
In generale, la condotta processuale che il convenuto può assumere una volta chiamato in giudizio può variare dall'inerzia più assoluta (quando il convenuto scelga di rimanere contumace) fino alla proposizione – a sua volta – di una domanda nei confronti dell'attore (quando il convenuto formuli una domanda riconvenzionale). Costituendosi senza proporre domande, il convenuto può esprimere: a) una mera difesa, quando si difenda entro i limiti dei fatti allegati dall'attore, senza allargare il thema decidendum ac probandum a fatti ulteriori, al fine del semplice rigetto della domanda formulata dall'attore; b) un'eccezione, quando il convenuto introduca fatti ulteriori (impeditivi, modificativi o estintivi), pur sempre al fine del semplice rigetto della domanda formulata dall'attore. Più precisamente “le eccezioni in senso lato consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, sono rilevabili d'ufficio - non essendo riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva - e sono sottratte al divieto stabilito
13 dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva” (Cass. n. 8525/2020).
Ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che la costituzione dei convenuti in primo grado sia intervenuta tardivamente (con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni in senso stretto), ma è corretta la conclusione raggiunta dal Tribunale, secondo cui “i convenuti si sono limitati a svolgere difese e non eccezioni in senso stretto di tal che la loro tardiva costituzione è irrilevante”.
In particolare, al fine di svolgere la propria domanda di ripetizione, l'attrice ha allegato i fatti costitutivi della propria pretesa (pagamento e assenza di diritto della controparte alla ritenzione), mentre i convenuti, senza introdurre fatti ulteriori rispetto a quelli già allegati dall'attrice, si sono limitati a ricostruire questi ultimi al fine di evidenziare in capo all'attrice una responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative, tale da escludere il diritto di questa alla restituzione dell'importo versato.
Il terzo e il quarto motivo d'appello: il recesso dalle trattative
Per ragioni di priorità e connessione logica è opportuno anticipare l'esame del terzo e del quarto motivo d'appello, volti a censurare l'erroneità della sentenza di primo grado per aver il giudice di prime cure ritenuto che la trasmissione di una bozza di contratto d'opzione integrasse un recesso, e precisamente un recesso ingiustificato, dalle trattative intraprese con i convenuti finalizzate alla conclusione di un contratto preliminare di cessione di quote.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante indica che non si è verificato nessun recesso dalle trattative, in ragione della non vincolatività della scrittura privata dell'8.12.2019 circa l'iter specifico da seguire nella conclusione dell'affare (anche tenuto conto del disposto dell'art. 9 della
14 medesima scrittura): in altri termini, secondo l'appellante, la proposta formulata il 25.4.2020 andava considerata interna al percorso delineato per giungere, in futuro, al possibile acquisto delle quote.
Il quarto motivo d'appello censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto che il supposto recesso fosse - oltretutto - ingiustificato: nella prospettiva dell'appellante il recesso dovrebbe, semmai, qualificarsi come giustificato in ragione del complessivo contesto di incertezza determinato dall'emergenza sanitaria, dalla condotta tenuta dalla stessa appellante
(volta comunque alla ricerca di una soluzione di bilanciamento fra le parti, anziché all'interruzione netta delle trattative), dall'assenza di affidamento ingenerato nella controparte.
I motivi di gravame sono, per le ragioni che seguono, fondati.
Con riferimento alla scrittura privata dell'8.12.2019, può confermarsi la qualificazione giuridica a cui è pervenuto il Tribunale, per cui si tratta di un “accordo “atipico” con cui le parti hanno normato le fasi delle trattative di una operazione di acquisto del 100% del capitale della società
TE”, valido ed efficace in ragione della giurisprudenza già richiamata in primo grado sull'ammissibilità e meritevolezza di patti volti alla procedimentalizzazione delle trattative (Cass.
Sez. un. 4628/2015).
Le trattative erano indirizzate alla stipulazione di un preliminare di cessione delle quote della
TE, come si desume, fra l'altro, dalle linee essenziali dell'operazione: “1.3. in caso di esito positivo delle attività di Verifica da parte di le parti stipuleranno un contratto preliminare Pt_1
(“Preliminare”) delle quote della Società alle condizioni così come previste nella presente proposta precisando tempi e modalità di stipula dell'atto definitivo (“Definitivo”).
Vero è che la forza del vincolo a procedere nel senso prospettato era quantomeno mitigata dalla previsione contenuta all'art. 9 (“effetti”) secondo cui “è precisato che la presente Proposta è, per
15 sua natura, non vincolante e non comporta pertanto l'insorgenza di vincoli di ordine giuridico in capo alle Parti”.
Nella specie, a fronte dell'originaria prospettiva di stipulazione di un contratto preliminare di cessione, l'appellante, con la bozza inoltrata il 25.4.2020, ha proposto la conclusione di un'operazione giuridica - pacificamente qualificabile come patto di opzione onerosa con riconoscimento di un diritto di prelazione in capo all'opzionario – di per sé diversa da quella ab origine individuata dalle parti come sbocco della trattativa avviata. L'opzione (art. 1331 c.c.) è infatti il contratto che attribuisce ad una parte (opzionario) il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una propria dichiarazione di volontà: ne nasce un diritto potestativo dal lato attivo, contrapposto ad una situazione di soggezione dal lato passivo, con la conseguenza che la complessiva operazione è costituita da un primo contratto preparatorio e da un successivo esercizio del diritto potestativo attraverso una dichiarazione unilaterale. Non sorge un obbligo di concludere un contratto, come avviene per effetto di un contratto preliminare, ma solo il potere dell'opzionario di formare il contratto finale.
Se, dunque, la scrittura privata dell'8.12.2019 era idonea a far sorgere l'obbligo “di contrattare” in buona fede in vista della stipulazione del contratto preliminare, si tratta di comprendere se quanto avvenuto a fine aprile 2020 debba essere letto in termini di recesso ingiustificato di Pt_1
dalla trattativa.
[...]
Il primo giudice ha osservato in proposito che la “proposta di stipulare un patto di opzione fuoriesce con tutta evidenza dalla operazione oggetto dell'accordo del dicembre 2019 che prevedeva la stipula di un preliminare di cessione delle quote, ribadita non solo nella parte
“linee essenziali dell'operazione” ma anche al punto 4 lett b) delle condizioni dell'operazione laddove si afferma ulteriormente che i contenuti del preliminare “dovranno essere in linea con
16 le previsioni della presente proposta” e che “la pretesa di di stipulare un contratto affatto Pt_1
diverso e la indisponibilità a pervenire alla stipula di un preliminare di cessione di quote - in una situazione in cui dal canto loro i convenuti avevano posto in essere quanto loro richiesto dall'accordo, avevano concesso via via le dilazioni richieste e le trattative pur in periodo pandemico erano fino ad allora proseguite nell'alveo di quanto previsto nell'accordo del dicembre 2019 integra recesso ingiustificato dalle trattative. del resto non ha neppure Pt_1
allegato e provato in giudizio adeguate circostanze da cui desumere la concreta incidenza della pandemia sulla possibilità stessa di concludere il contratto”.
Tali argomentazioni non possono essere condivise, risultando sottovalutate la rilevanza e le conseguenze dell'incertezza creatasi, specie nel settore di riferimento, nel contesto della pandemia da Covid-19.
Non risulta significativa in senso contrario la circostanza per cui “le trattative pur in periodo pandemico erano fino ad allora proseguite nell'alveo di quanto previsto nell'accordo del dicembre 2019”. La corrispondenza prodotta in giudizio (doc. da 4 a 9 del fascicolo degli appellati) a dimostrazione della prosecuzione delle trattative si colloca nei primi due mesi immediatamente successivi allo scoppio dell'emergenza pandemica (il primo lockdown in Italia era stato annunciato con decorrenza dal 9.3.2020, progressivamente prorogato fino al 4.5.2020).
In questo quadro, il contesto di incertezza generato dalla copiosa decretazione d'urgenza intervenuta in quel periodo (DL 23 febbraio 2020, n. 6; DPCM 23 febbraio 2020; DPCM 25 febbraio 2020; DPCM 1 marzo 2020; DPCM 4 marzo 2020; DPCM 8 marzo 2020; DPCM 9 marzo 2020; DPCM 11 marzo 2020; DPCM 22 marzo 2020; DL 25 marzo 2020, n. 19; DPCM
1 aprile 2020; DPCM 10 aprile 2020; DPCM 26 aprile 2020; DL 16 maggio 2020 n. 33) consente di apprezzare come espressione di buona fede le iniziali conferme espresse dall'appellante circa
17 la perdurante intenzione di addivenire alla stipulazione del preliminare di cessione delle quote.
A giustificazione del diverso atteggiamento assunto poco dopo, si osserva innanzitutto che non corrisponde al vero che l'appellante non abbia fornito la prova dell'incidenza negativa della pandemia sulla possibilità di concludere il contratto.
La questione involge il tema del rapporto fra la disciplina codicistica sulla responsabilità da inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) e la disciplina eccezionale emergenziale volta al contenimento dell'epidemia (in particolare, art. 91 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “All'articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223
c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”).
Sul punto, è utile citare un recente precedente di legittimità (reso nell'ambito di un contenzioso vertente su contratto ad esecuzione continuativa, ma i cui principi in tema di non imputabilità dell'inadempimento possono essere estesi anche al caso di specie), secondo cui la norma sopra richiamata del c.d. Decreto Cura-Italia “assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti-Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore, ossia di causa non imputabile della inesecuzione del prestazione da parte sua, liberandolo dall'obbligo di risarcimento del danno” (v., in motivazione, Cass. 16113/2025, par. 5.1).
Sulla base di queste premesse, deve ritenersi che l'emergenza sanitaria e i plurimi provvedimenti governativi di restrizione della libertà di circolazione sopra richiamati (ascrivibili alla categoria
18 del c.d. factum principis e quindi indipendenti dalla sfera di controllo del debitore) abbiano ragionevolmente indotto l'attrice a determinarsi nel senso della impossibilità di proseguire tout court le trattative per la conclusione del preliminare di cessione delle quote della TE.
Questa circostanza è stata tempestivamente allegata dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado: “non va sottaciuta e dimenticata l'evoluzione della crisi pandemica in cui si sono imbattute le odierne parti l'anno scorso: la pandemia ha avuto sì inizio a partire da marzo 2020 , ma né
l'Autorità governativa (che ha assunto iniziative emergenziali senza precedenti di limitazione delle libertà e dei diritti di persone e imprese), né le persone e le imprese erano in grado di programmare e di prevedere l'evoluzione e/o la durata della crisi. Invero, quella che veniva inizialmente descritta come una “influenza”, ha ben presto dimostrato la sua pericolosa natura;
le limitazioni delle libertà costituzionali, che inizialmente dovevano durare al più qualche settimana, sono durate mesi e sono tuttora in parte vigenti;
sono ritenute incalcolabili e perdurano tuttora le conseguenze pregiudizievoli per persone e imprese che sono derivate dalla pandemia e dalle prescrizioni che sono state adottate per farvi fronte (per comune opinione, tra le attività economiche il comparto turistico -nel quale rientra pienamente per inciso la società attrice - è stato quello più danneggiato). (…) giova precisare come: in ragione della chiusura imposta per legge, delle disdette pervenute da parte dei clienti (soprattutto stranieri) ed in assenza di clientela, come noto impossibilitata a viaggiare per motivi di turismo e comunque diffidente ed impressionata dal virus pandemico, nel periodo dal 9.3.2020 al 4.6.2020 l'albergo attoreo è rimasto chiuso;
successivamente, pur risultando “formalmente” aperto, l'Hotel Tritone ha subito una crisi, così come tutti gli altri alberghi del bacino termale (e non solo!), ed in particolare ha riscontrato un notevole calo delle prenotazioni e conseguentemente del fatturato rispetto all'anno precedente: addirittura del 60% a giugno 2020 e quindi in media del 30% nei mesi a seguire sino
19 all'autunno, quando la situazione è nuovamente peggiorata. Le allegazioni di controparte e la corrispondenza depositata comprovano tutto ciò: nonostante lo scoppio della situazione pandemica, nei mesi di marzo – aprile 2020 le parti hanno sì continuato a coltivare la trattativa, ma ciò hanno fatto sulla base di ipotesi e tempistiche diverse rispetto a quelle inizialmente ipotizzate;
quindi, quando la crisi pandemica era ormai deflagrata nella sua tragicità e realtà sicché si palesavano le ben note (non più provvisorie) straordinarie iniziative per farvi fronte e quindi l'imminente grave crisi economica, non interrompeva le trattative (come Parte_1
vorrebbe far credere controparte), bensì proponeva una soluzione d'equilibrio a fronte dello stravolgimento della situazione mondiale derivata dalla pandemia (un diritto d'opzione e di prelazione dietro corrispettivo)” (v. pagg.
3-5 della prima memoria dell'attrice).
Tali allegazioni, peraltro, sono accompagnate dalla prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia: il carattere circostanziato, infatti, è apprezzabile alla luce del particolare settore economico in cui si colloca l'operazione negoziale in esame, cioè quello turistico-alberghiero, notoriamente colpito dalle limitazioni alla libertà di circolazione.
Sulla valutazione non incidono, invece, le produzioni documentali dei convenuti (doc. 18-21 del fascicolo dei convenuti in primo grado), circa i dati finanziari e patrimoniali esibiti dall'attrice appellante a fine esercizio, dati che sarebbero stati conoscibili con una qualche certezza solo mesi dopo e che, quindi, non potevano influire sulla determinazione a procedere o non procedere nelle trattative per la stipulazione del preliminare di cessione in un momento nel quale la prospettiva risultava obiettivamente condizionata dalla imposta chiusura degli hotel e dalle incertezze circa l'evoluzione futura della pandemia ed i provvedimenti del Governo. Risultando in quel momento oscure le previsioni di ripresa della piena attività, si ritiene non contrario a buona fede il prudente
20 atteggiamento di nella trattativa, con la disponibilità a delineare un percorso Parte_1
differente: se è vero che questo risultava non di interesse per la controparte, va registrato da parte di quest'ultima la immediata chiusura della trattativa con ritenzione della caparra.
Si osserva infatti che, nel contesto sopra delineato, in data 6.4.2020 il consulente di Parte_1
dott. ancora confermando la prospettiva del preliminare, aveva espresso l'esigenza che CP_4
l'operazione fosse “posticipata nel momento in cui avremo più chiarezza per quanto riguarda tempi e metodi di riapertura dell'attività del Tritone e delle agevolazioni destinate alle imprese nei prossimi mesi” (doc. 5 att. primo grado); protraendosi l'incertezza, il 25.4.2020 lo stesso consulente di trasmetteva (doc. 6 att. primo grado) la diversa ipotesi contrattuale che Parte_1
prevedeva un'opzione c.d. onerosa con prelazione per l'acquisto delle partecipazioni sociali di
TE lasciando i liberi di “cercare un altro acquirente di TE s.a.s., diverso Parte_2
rispetto a . Parte_1
Solo due giorni dopo, con comunicazione del proprio legale (mail 27.4.2020, doc. 7 att.) questi ultimi rifiutavano in termini definitivi quanto proposto indicando la nuova proposta come
“assolutamente estranea a qualsivoglia pattuizione intercorsa e interesse reciproco ad oggi manifestato” ribadendo il loro interesse “a sottoscrivere unicamente il contratto preliminare”; essi precisavano che ove non si fosse addivenuti alla sottoscrizione del preliminare di vendita entro il 10 maggio si sarebbe intesa conclusa ogni trattativa dichiarando di voler trattenere l'importo di € 30.000 a suo tempo ricevuto.
Come è noto, la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto
21 economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione convenzionale.
Ne discende che il rifiuto a rinegoziare della parte, ex art. 1375 c.c. si risolve in un comportamento opportunistico che l'ordinamento non può tutelare.
È la buona fede, sotto i diversi versanti (esecutivo, interpretativo) in cui viene in rilievo, ad imporre ai contraenti di rendersi disponibili alla modificazione del contatto, allorché la parte interessata a mantenere in essere un rapporto in presenza di significativa sopravvenienza inviti l'altra a rinegoziare, cioè a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze, possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell'adeguamento del contratto, alla luce delle modificazioni intervenute: ad un rapporto quale quello instaurato dalla scrittura privata inter partes, che si limitava ad obbligare le parti a serie trattative in vista della stipula di un preliminare di cessione delle quote sociali di TE, non può che applicarsi la clausola "rebus sic stantibus", per cui i termini pattuiti devono continuare ad essere rispettati ed applicati dai contraenti sino a quando rimangono intatte le condizioni ed i presupposti di cui essi hanno tenuto conto al momento della stipula del negozio. Al contrario, qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi dell'esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto. La buona fede, infatti, può essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verifichino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto, che sospingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale del contratto.
22 L'obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, non anche di concludere il contratto modificativo, fermo restando che i canoni della solidarietà contrattuale prescrivono di salvaguardare l'interesse altrui, ma non fino al punto di subire un apprezzabile sacrificio, personale od economico.
In conclusione, le sopravvenienze, significative peculiari ed imprevedibili, verificatesi nella fattispecie, giustificano la condotta tenuta da la quale, da un lato, ha ritenuto non Parte_1
percorribile nel nuovo contesto la via della stipula del contratto preliminare e, dall'altro, ha mostrato la volontà, non contraria a buona fede, di verificare con la controparte le possibilità di rinegoziare gli impegni assunti tenuto conto dell'incertezza recata dalla perdurante pandemia.
Il conseguente mancato avveramento della condizione posta dall'accordo dell'8.12.2019 rispetto al diritto dei convenuti alla ritenzione della somma versata (art.
5.1 a) della scrittura privata) comporta la condanna dei secondi alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €
30.000,00.
Come richiesto dall'appellante già in primo grado, su questa somma devono essere riconosciuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (non ricorrendo un'ipotesi di mala fede) al saldo. Ed invero, a prescindere dalla qualificazione giuridica e dalla funzione da attribuire alla somma versata dall'attrice (di mera garanzia o risarcitoria), la sua predeterminazione convenzionale la rende certamente liquida: l'applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. “risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere
23 spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità – come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria – e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate – confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame – per di più disincentivando soluzioni transattive. Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria derivante dall'inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria” (v., in motivazione, Cass.
28036/2025, pag. 18), ipotesi quest'ultima che non si presenta nella fattispecie oggetto di giudizio.
Rimangono di conseguenza assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Le domande di prova orale svolte da entrambe le parti non sono suscettibili di recare ad una diversa definizione della lite, riguardando fatti già provati o irrilevanti.
La domanda restitutoria formulata dall'appellante.
Dev'essere accolta anche la domanda restitutoria formulata dall'appellante in atto di citazione d'appello avente ad oggetto la somma versata in favore degli appellati in esecuzione del capo di
24 condanna alla rifusione delle spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado, posto che l'appellante ha provato di aver corrisposto mediante bonifico eseguito in favore di
[...]
la somma di € 10.110,70 a tale titolo (v. all 1 e all. 2 all'atto di citazione). Di CP_1
conseguenza, gli appellati in solido devono essere condannati alla restituzione della suddetta somma, sulla quale vanno riconosciuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1,
c.c., trattandosi della restituzione di una somma indebitamente versata in forza di un provvedimento giurisdizionale (e dunque estranea alle logiche sanzionatorie previste dal meccanismo di cui al quarto comma della medesima disposizione), dal momento del pagamento
(12.7.2023) al saldo (“L'azione di ripetizione di somme pagate per spese di lite in esecuzione di una sentenza successivamente annullata non è riconducibile allo schema della "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede, non potendo venire in considerazione stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, gli interessi legali sulle somme predette devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (Cass., n.
6942/2010).
Esito dell'appello e regolamentazione delle spese di lite.
La fondatezza del terzo e quarto motivo di gravame, assorbiti il secondo e il quinto motivo di impugnazione, implica l'accoglimento parziale dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Ne consegue la condanna degli appellati, in solido, alla restituzione in favore dell'appellante: 1)
25 della somma di € 30.000,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale
(16.7.2021) al saldo;
2) della somma di € 10.110,70 oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento (12.7.23) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico degli appellati, tenuto conto del valore della causa (scaglione compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), come liquidate in dispositivo per ciascuno dei due gradi di giudizio, secondo gli importi di cui al
DM 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nella misura minima per la fase di trattazione-istruttoria (in ragione dell'esiguità dell'attività di trattazione e dell'assenza di attività istruttoria, sia in primo che in secondo grado).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da e in totale riforma della sentenza n. Parte_1
996/2023 pubblicata il 6.6.2023 del Tribunale di Venezia – Sez. spec. Imprese, condanna
, e (in proprio e in qualità di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
) a restituire a la somma di € 30.000,00 oltre interessi al tasso di Persona_1 Parte_1
cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale (16.7.2021) al saldo;
2) condanna , e , in solido, a restituire in Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
favore di la somma di € 10.110,70, oltre interessi nella misura di cui all'art. Parte_1
1284, comma 1, c.c. dal pagamento (12.7.2023) al saldo;
3) condanna , e , in solido, alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
in favore di delle spese di lite che liquida, per il primo grado di giudizio, in € Parte_1
26 6.713,00 per compenso di avvocato, € 518,00 per spese anticipate, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge e, per il presente grado di giudizio, in € 8.469,00 per compenso di avvocato, € 1.554,00 per spese anticipate, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
AN UC FO DO AN
27