Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPYBBLIC BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 451 R.G.L. del
2019, promossa
DA
nato a [...] 1'01.02.1951 ed ivi residente in [...] (cod. Parte 1
), rappresentato e difeso dall'avv. Danisa Duri ed elettivamente fisc. C.F.1
domiciliato presso il suo studio, sito in via Tevere n. 114, Gela;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Incarbone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via B. Croce n. 4, Gela;
- opposto-
CP 2 in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Russo e Dolce ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Viviana Altamore, sito in via Tevere n. 135, Gela.
- opposto-
A seguito dell'udienza del 27.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta con scadenza in pari data, per la quale si dà atto che le parti hanno
SENTENZA
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.03.2019 il ricorrente indicato in epigrafe opponeva l'intimazione di pagamento n. 29220179004085812 notificatagli nel gennaio 2018, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 16.170,42, in forza dell'avviso di addebito n. 592201200009521050, avente ad oggetto contributi IVS anno di imposta 2005, asseritamente mai notificato.
Il ricorrente eccepiva, in particolare, l'illegittimità della suddetta intimazione deducendo sia vizi di carattere procedimentale della suddetta intimazione (id est l'omessa allegazione dell'avviso di addebito sottostante, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nonché l'omessa sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento) sia di carattere sostanziale, con particolare riguardo all'omessa notifica dell'avviso di addebito, quale atto-presupposto. Eccepiva, sotto tale profilo, la prescrizione quinquennale tanto dei crediti ingiunti quanto della pretesa contributiva successiva alla notifica dell'atto-presupposto.
Con memoria depositata in data 05.07.2019 si costituiva l' CP_2 che eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva (in ordine ai motivi di opposizione relativi all'intimazione di pagamento) e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa
(stante la decorrenza del termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'atto presupposto) nonché, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione. la qualeCon memoria depositata in data 04.11.2019 si costituiva Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, il parziale difetto di legittimazione passiva (in relazione ai lamentati vizi dell'avviso di addebito impugnato) e l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa nonché, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva dunque il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale e quindi decisa a seguito dell'udienza del
27.03.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
Va infatti dichiarata la prescrizione della pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito n. 592201200009521050, sulla base del quale è stata emessa l'intimazione di pagamento opposta. Invero, riguardo tale atto impositivo, non risulta documentalmente comprovata dall' CP 2 la notifica di validi atti interruttivi del termine prescrizionale entro il quinquennio successivo alla data del 23.11.2012 ed anteriori all'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Il difetto di prova circa la tempestiva notifica di validi atti interruttivi determina la nullità e, conseguentemente, appare tempestiva in parte qua l'opposizione odierna, non potendosi ritenere mai decorso il termine decadenziale di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle stesse.
Da tale vizio di notifica discende dunque la prescrizione integrale dei crediti portati dall'intimazione di pagamento opposta.
Al riguardo è opportuno ricordare come l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, abbia espressamente sancito che: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. ...”.
Orbene, trattandosi nella specie di contributivi relativi ad un periodo successivo alla data di entrata in vigore della suddetta norma, era onere dell'ente convenuto dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto ridotto termine prescrizionale. Onere che non è stato tuttavia adempiuto, non potendosi peraltro attribuire alcuna efficacia interruttiva all'intimazione di pagamento, notificata all'opponente solo nel mese di gennaio 2018.
Né, del resto, può trovare accoglimento l'eccezione, sollevata dall' CP_2 di inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 24 comma
5° del d.lgs. n. 46/99, a mente del quale "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento".
Il richiamo alla citata norma non pare conferente.
Appare sul punto opportuno richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) secondo la quale: “Il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs.
n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. 6 aprile 2016 n. 6704): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1)"
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppure in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo "fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo", quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre "nelle forme ordinarie".
L'odierna opposizione alle intimazioni di pagamento, proposta dinanzi al Giudice del
Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Invero, il diritto di credito azionato dall' Controparte_3 mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
Conseguentemente, era onere dell'ente convenuto dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine, in epoca successiva alla notifica delle suddette cartelle esattoriali e prima della notifica dell'intimazione di pagamento (intervenuta dopo ben oltre cinque anni, nel gennaio 2018).
Poiché tale onere non è stato in alcun modo assolto, devono ritenersi prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito sopra richiamato ed in forza delle quali è stata emessa l'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione.
Per completezza di motivazione, va evidenziata l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente in ordine a presunti vizi formali dell'intimazione di pagamento giacché le eventuali lacune motivazionali della stessa risultano in ogni caso colmate dall'estratto di ruolo versato in atti.
Ed invero, gli estratti di ruolo costituiscono la fedele riproduzione della parte di ruolo relativa alla alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15). Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. ex art. 49 del D.P.R. n. 602/1973) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale;
questa infatti, in conformità al relativo ministeriale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell'art. 25, comma secondo, del D.P.R. n.
602/1973 (così Cass. n. 24235/15).
Va dichiarata assorbita ogni altra questione non espressamente vagliata.
La soccombenza degli enti convenuti regola la distribuzione delle spese di lite, che vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda proposta e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione
5.200,00 – 26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
Nondimeno, essendo l'accoglimento della presente opposizione dipeso dalla mancata notifica dell'avviso di addebito, atto presupposto, dovuta all'inerzia dell' CP_2 ente creditore, pare equo disporre la condanna al pagamento delle spese di lite unicamente a carico di quest'ultimo, con compensazione nei confronti dell'ente impositore. La condanna solidale alle spese di entrambi gli enti convenuti non risulterebbe infatti giustificata alla luce del principio di causalità, dovendosi limitare la condanna a carico della sola parte alla cui condotta sia, in concreto, addebitabile l'accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso ed assorbita ogni altra questione:
- dichiara la prescrizione del credito contributivo oggetto dell'intimazione di pagamento n.
229220179004085812 notificata al ricorrente nel gennaio 2018 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
condanna il convenuto CP 2 in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.938,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta
Controparte 1
Così deciso in Gela il 28.03.2025.
IL GIUDICE
Giulia Polizzi