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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 21783/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Lupi Presidente dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice dott. Giovanni D'Istria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21783/2020 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
l'11/02/1951, residente in [...], Pt_2
(C.F. ), nata a [...], il [...],
[...] C.F._2
residente in [...]i5, (C.F. Parte_3
), nata a [...], il [...], residente in [...]alla C.F._3
via Campana n. 238, Fab B, int. 2, (C.F. Parte_4
), nata a [...], il [...], residente in [...]alla C.F._4
via Parroco Giustino Russolillo n. 44, nonché (C.F. CP_1
, nato a [...], il [...], C.F._5 CP_2
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...], (C.F. CP_3
), nato a [...], il [...], residente in [...]
Virginia Woolf n. 12, in qualità di eredi della defunta madre, , Persona_1
deceduta a Napoli, il 31/10/2000, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. CLAUDIO CIOTOLA (C.F.
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati alla C.F._8
VIA MASSA N. 4, in POLLENA TROCCHIA (NA) ed il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di Napoli alla Traversa Antonino Pio, N. 42 e all'indirizzo pec: Email_1
- ATTORI nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_4 C.F._9
08/07/1943, ivi residente a[...], rapp. e dif., in virtù di mandato su separato foglio allegato in atti, dall'Avv. SALEMME ANTONIO (C.F.
), elett.te dom.to presso il suo lo studio alla VIA C.F._10
GAETANO DE ROSA N. 38 ed il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni di atti e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo P.E.C.:
Email_2
- CONVENUTO nonché di
(C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._11
01/10/1996, residente in [...], rappr. e dif., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. SALVATORE
D'ETTORE (C.F. ), presso il cui studio, alla VIA C.F._12
GRAMSCI, n. 5, in CARDITO (Na) è eletti.te dom.to ed il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni a mezzo fax 081/3416233 o all'indirizzo pec
; Email_3
CONVENUTO
, C.F. , nato a [...], il Controparte_6 C.F._13
13/11/1948 ed ivi residente in [...];
, C.F. , nato a [...], il Parte_5 C.F._14
27/02/1958 ed ivi residente in [...];
, C.F. nato a [...], Controparte_7 C.F._15 il 23/08/1962 e residente in [...];
C.F. , nato a [...], il CP_8 C.F._16
05/07/1970 e residente in [...];
- 2 -
, C.F. , nata a [...], il [...] e CP_9 C.F._17
residente in [...];
, C.F. , nato a [...], il CP_10 C.F._18
23/06/1973, residente in [...] e domiciliato a Nice,
Francia, alla Boulevard Stalingrad n. 42;
, C.F. , nato a [...], il Parte_6 C.F._19
08/07/1943 e residente in [...];
, C.F. nata a [...], il Controparte_11 C.F._20
24/02/1960 ed ivi residente in [...], sc. 2, int. 2;
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06/10/2020, , Parte_1 Pt_2
, nonché
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_2 in qualità di eredi della defunta madre, CP_3 Persona_1
convenivano, innanzi al dinanzi al Tribunale di Napoli, , CP_4 CP_6
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_7 Controparte_5 CP_8
. Citavano, inoltre, e CP_9 CP_10 Parte_6 CP_11
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
1) nel merito, accertarsi e dichiararsi la lesione della quota di legittima spettante agli attori;
2) in via principale dichiarare l'inefficacia delle donazioni disposte in vita dal de cuius ed eccedenti la quota disponibile e disporsi la reintegra nella Controparte_5
quota riservata agli attori previa riduzione e collocazione di quanto ricevuto da
e a titolo di donazione;
Controparte_5 Controparte_12
3) per l'effetto, condannarsi i sigg.ri , , eredi CP_4 Controparte_6
nelle persone dei figli e Parte_7 CP_9 CP_10 CP_8
, alla restituzione dei beni immobili
[...] Parte_5 Controparte_5
loro donati, liberi da ogni peso o ipoteca, ai sensi dell'art 561 c.c., e al rilascio degli stessi, fatti salvi i dritti da azionare ai sensi dell'art. 562 e ss. del c.c.;
- 3 -
4) per l'effetto, condannarsi i sigg.ri , , eredi CP_4 Controparte_6
nelle persone dei figli e Parte_7 CP_9 CP_10 CP_8
, ove non sia possibile la restituzione
[...] Parte_5 Controparte_5
dei beni immobili donati, al pagamento della differenza di rivalutazione del valore del bene, allora appezzamento di terreno, in seguito divenuto fabbricato alla data dell'apertura della successione e a tutt'oggi;
5) per l'effetto procedersi a divisione ereditaria ed all'assegnazione in natura della quota spettante agli attori se comodamente divisibile, ovvero alla liquidazione della suddetta quota, ovvero alla vendita degli immobili;
6) riconoscersi e disporsi, a favore degli attori, un indennizzo per il mancato godimento dei beni oggetto del patrimonio ereditario inclusi i frutti civili derivati dagli immobili locati, con rivalutazione e interessi legali sino al saldo;
7) per l'effetto, accertare e condannare il signor al pagamento Controparte_13 dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni oggetto del patrimonio ereditario, per il patrimonio da lui gestito fin dalla morte della signora P_
.
[...]
A tal fine parte attrice deduceva che:
in data 04.03.2000 decedeva in PO , nato a [...] il Controparte_5
03.10.1917, senza lasciare disposizioni testamentarie;
diventavano eredi per successione legittima la moglie , Controparte_12
ed i figli, , , CP_4 Parte_7 Controparte_6 [...]
, , , , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
Controparte_11 Parte_4 Controparte_7 [...]
e OL Claudio, quest'ultimo morto prematuramente a soli 3 Parte_6
mesi di vita;
nelle more, decedeva in Napoli, in data 31.10.2000, l'erede Persona_1
lasciando quali eredi legittimi il coniuge ed i tre figli Parte_8
e ; CP_3 CP_1 CP_2
in data 21.07.2010 decedeva in PO la moglie del de cuius CP_5
, la sig.ra ;
[...] Controparte_12
in data 9.11.2016, decedeva in PO , lasciando quali eredi Parte_7
legittimi i figli ed;
CP_9 CP_8 CP_10
- 4 -
nel corso della propria vita, il sig. aveva disposto di parte Controparte_5
del proprio patrimonio immobiliare con atti di liberalità in favore di alcuni figli e nipoti ed in particolare:
- con l'atto per Notar del 19.07.1983 trascritto presso la Persona_2
Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2 in data 29.07.1983 con il n. 20453 del R.P. ed il n. 23895 del R.G., con il quale i signori e Controparte_5
donavano ai propri figli e Controparte_12 Controparte_6
che accettavano, in comune e pro indiviso la piena CP_4 proprietà dell'immobile sito in PO, in Via Provinciale Campana, composto da un corpo di terra di natura agricola di are 3,00, identificato in catasto al foglio 25, particella 310 di are 1.15 e con la particella 311 di are 1.85;
- con l'atto per Notar del 10.06.1986, Rep. 98455, Persona_2
trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2 in data
16.07.1986 con il n. 13659 del R.P. ed il n. 17369 del R.G., i coniugi,
e donavano ai figli , Controparte_5 Controparte_12 Parte_7
e , i quali accettavano in comune e Parte_5 Controparte_7 pro indiviso, la piena proprietà dell'immobile sito in PO alla Via provinciale Campana, costituita da un corpo di terra di natura agricola di are 2.72, identificata in Catasto al foglio 25 con le particelle 366 (ex
24/C) di are 0.40 e particella 294 (ex 2974) di are 2.32;
- con l'atto pubblico per Notaio del 13.11.1998, Rep. Persona_3
4925, trascritto in data 4.12.1998 presso la Conservatoria dei RR. II. di
Napoli 2 con il n. 27258 del R.P. ed il n. 36065 del R.G., con il quale i coniugi e donavano al nipote Controparte_5 Controparte_12
, figlio di , la piena proprietà Controparte_5 Parte_6 dell'appartamento sito in PO alla Via Campana n.233 riportato in catasto alla partita 10991, foglio 25, mappale 24, sub. 2, Cat. A/2, Classe
5, vani 4,5;
il de cuius aveva disposto in vita, dunque, di parte del proprio patrimonio immobiliare, beneficiando solo alcuni dei suoi figli e, allo stesso tempo,
- 5 -
intaccando la quota di legittima degli attori, nonché quella degli altri coeredi;
a seguito delle sopra menzionate donazioni, i signori , Controparte_6
, e avevano proceduto alla CP_4 Parte_5 Parte_7
costruzione di un complesso di edifici al di sopra di una superficie più ampia rispetto quella oggetto degli atti di liberalità, usufruendo, tutt'oggi, personalmente di una parte di questi immobili;
con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli, sede di PO, R.G.
n. 34825/2009, alcuni degli attori avevano proposto causa per richiedere la divisione ereditaria e l'assegnazione in natura della quota spettante agli stessi se comodamente divisibile, oppure la liquidazione della loro quota, o la vendita degli immobili. La causa era stata archiviata poiché abbandonata dalla parte attrice, in quanto era stato trovato un accordo tra le parti non più portato avanti e tale circostanza era da ritenersi interruttiva dei termini di prescrizione;
la restante parte dei suddetti immobili, inoltre, veniva locata da CP_4
e a terzi senza darne conto agli attori e, nello
[...] Controparte_6
specifico, alla data odierna erano state corrisposte solo delle piccole somme;
con lettera raccomandata del 13.09.2018, gli attori invitavano gli eredi legittimi del sig. e della sig.ra a Controparte_5 Controparte_12
trovare una definizione bonaria della vicenda, senza ottenere alcun riscontro;
in data 10.12.2019, con verbale negativo nel procedimento n. 147/2019 veniva concluso il tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 5 del d.lgs.
n. 28/2010 presso la Controparte_14
Con comparsa depositata in data 5.03.2021, si costituiva in giudizio , CP_4 chiedendo al Giudice: in via preliminare ed in rito di dichiarare nullo l'avverso atto di citazione per carenza degli elementi cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.; nell'ipotesi contraria, in via principale e sempre in rito, di dichiarare inammissibili le avverse domande;
in via gradata e nel merito, dichiarata l'infondatezza della domanda di riduzione delle donazioni, rigettare tutte le ulteriori domande in quanto improponibili, inammissibili ed infondate.
- 6 -
Con comparsa depositata in data 14.03.2021 si costituiva invece Controparte_5
deducendo che con testamento del 13.06.2003, pubblicato con atto Notar Per_4
del 23.02.2011 (registrato in data 14 marzo 2011 al n. 1043 dell'Agenzia
[...]
delle Entrate di Casoria) lo nominava erede di tutti i suoi beni. Controparte_12
Premesso ciò, richiedeva al Giudice: in via preliminare, di dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda attorea;
in via principale, ove dovesse essere accertata la violazione della quota legittima degli attori, di valutare in denaro la somma che il dovrebbe versare perché vengano soddisfatte le quote legittime Controparte_5
degli istanti.
All'udienza del 15.03.2021 il Giudice, rilevato che parte attrice chiedeva di autorizzarsi la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti di alcuni convenuti, nei confronti dei quali la stessa non era andata a buon fine, autorizzava la rinotifica da effettuarsi nel termine del 31.5.2021 e rinviava all'udienza del 13.12.2021.
All'udienza del 27.02.2022 il Giudice rilevava che “in tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario, entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza
l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius””.
Rilevato, altresì, che l'atto di citazione fosse nullo, in quanto incerto e indeterminato il requisito ex art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4, disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione, rispetto ai convenuti non costituiti, e di integrarsi la domanda per i convenuti costituiti nel termine perentorio del 30.06.2022, rinviando la causa all'udienza del 24.11.2022. A seguito della richiesta del 27 giugno 2022 depositata da parte attrice di proroga dei termini per la notifica del predetto termine perentorio concesso, il Tribunale adito con ordinanza del 22 settembre 2022 rigettava la richiesta perché non motivata. All'udienza del 22 novembre 2022 il convenuto si opponeva ad ogni richiesta di proroga o rinnovazione dell'atto di Controparte_5
- 7 -
citazione entro il termine perentorio concesso del 30 giugno 2022 e il Tribunale adito con successiva ordinanza del 29 marzo 2023, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza dell'11 gennaio
2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza del 10 ottobre
2024, nella quale il giudizio veniva riservato per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, si rende necessario precisare che sull'argomento è recentemente intervenuta la Suprema Corte, la quale ha osservato che “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cassazione civile, sez. II, ord. 28/05/2024, n. 14881).
Parte attrice non ha integrato la domanda come disposto dal Giudice in data
27.02.2022 con la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 nn. 3 e 4 del c.p.c., così come statuito dall'art.164, comma 5, c.p.c.. Parte attrice doveva provvedere all'integrazione dell'atto di citazione nei confronti delle parti costituite nel termine perentorio indicato oltre che alla rinnovazione della citazione nei confronti dei contumaci, cosa che non ha fatto.
Non vi sono i presupposti per procedere alla revoca della dichiarazione di nullità della citazione perché l'atto introduttivo era del tutto carente dell'esposizione delle ragioni fatto sulle quali si fondava la domanda di riduzione delle donazioni per lesione della quota di legittima e la conseguente domanda di divisione. Invero, è sufficiente notare, come rimarcato anche dai convenuti costituitisi, che gli attori descrivono il patrimonio di con riferimento all'anno 1982 e non al Controparte_5 momento dell'apertura della successione e, comunque, non indica neppure in via approssimativa il valore dei cespiti indicati sempre con riferimento a questo momento.
- 8 -
In merito alle conseguenze giuridiche di quanto sopra detto, osserva questo
Collegio che non può pervenirsi ad una declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti , in quanto espressamente previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. soltanto per la diversa ipotesi di mancata rinnovazione della citazione entro il termine perentorio fissato dal Giudice, sicché, stante gli effetti di una mancata previsione normativa che disciplini gli effetti della condotta processuale in discorso, si ritiene che si debba con sentenza dichiarare la nullità ed improcedibilità della domanda proposta e non integrata nelle dovute forme, dal momento che i convenuto costituitisi hanno reso attuale il proprio diritto alla decisione.
Nel caso di specie, dall'applicazione delle coordinate interpretative che precedono consegue la declaratoria di nullità ed improcedibilità della domanda proposta da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in misura minima per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità dell'affare trattato, dell'attività difensiva in concreto svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento (da € 260.001 a € 520.000) e dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4); nella somma di € 1.772,00 per la fase di studio della controversia, € 1.169,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
3.082,00 per la fase decisionale, con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto e così per un totale di € 4.216,10, oltre rimborso forfettario come per legge , in favore di ciascuno dei procuratori delle parti convenute costituite e con attribuzione stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la nullità ed improcedibilità delle domande proposte da
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_5
- 9 -
, , Parte_4 CP_1 CP_2 [...]
; CP_3
2. Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 CP_1 CP_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in CP_3
favore del procuratore di , Avv. SALEMME ANTONIO in CP_4 complessivi € 4.848,52, dicui € 4.216,10 onorari ed € 632,42 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, con attribuzione all'Avv. ANTONIO SALEMME stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
3. Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 CP_1 CP_2 [...]
, in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in CP_3 favore del procuratore del sig. , Avv. D'ETTORE Controparte_5
SALVATORE in complessivi € 4.848,52, dicui € 4.216,10 onorari ed € 632,42 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, con attribuzione all'Avv. SALVATORE D'ETTORE stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
4. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. D'Istria Giovanni Dott. Lupi Pietro
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011,
n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Lupi Presidente dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice dott. Giovanni D'Istria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21783/2020 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
l'11/02/1951, residente in [...], Pt_2
(C.F. ), nata a [...], il [...],
[...] C.F._2
residente in [...]i5, (C.F. Parte_3
), nata a [...], il [...], residente in [...]alla C.F._3
via Campana n. 238, Fab B, int. 2, (C.F. Parte_4
), nata a [...], il [...], residente in [...]alla C.F._4
via Parroco Giustino Russolillo n. 44, nonché (C.F. CP_1
, nato a [...], il [...], C.F._5 CP_2
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...], (C.F. CP_3
), nato a [...], il [...], residente in [...]
Virginia Woolf n. 12, in qualità di eredi della defunta madre, , Persona_1
deceduta a Napoli, il 31/10/2000, rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. CLAUDIO CIOTOLA (C.F.
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati alla C.F._8
VIA MASSA N. 4, in POLLENA TROCCHIA (NA) ed il quale dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di Napoli alla Traversa Antonino Pio, N. 42 e all'indirizzo pec: Email_1
- ATTORI nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il CP_4 C.F._9
08/07/1943, ivi residente a[...], rapp. e dif., in virtù di mandato su separato foglio allegato in atti, dall'Avv. SALEMME ANTONIO (C.F.
), elett.te dom.to presso il suo lo studio alla VIA C.F._10
GAETANO DE ROSA N. 38 ed il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni di atti e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo P.E.C.:
Email_2
- CONVENUTO nonché di
(C.F. , nato a [...] il Controparte_5 C.F._11
01/10/1996, residente in [...], rappr. e dif., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. SALVATORE
D'ETTORE (C.F. ), presso il cui studio, alla VIA C.F._12
GRAMSCI, n. 5, in CARDITO (Na) è eletti.te dom.to ed il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni a mezzo fax 081/3416233 o all'indirizzo pec
; Email_3
CONVENUTO
, C.F. , nato a [...], il Controparte_6 C.F._13
13/11/1948 ed ivi residente in [...];
, C.F. , nato a [...], il Parte_5 C.F._14
27/02/1958 ed ivi residente in [...];
, C.F. nato a [...], Controparte_7 C.F._15 il 23/08/1962 e residente in [...];
C.F. , nato a [...], il CP_8 C.F._16
05/07/1970 e residente in [...];
- 2 -
, C.F. , nata a [...], il [...] e CP_9 C.F._17
residente in [...];
, C.F. , nato a [...], il CP_10 C.F._18
23/06/1973, residente in [...] e domiciliato a Nice,
Francia, alla Boulevard Stalingrad n. 42;
, C.F. , nato a [...], il Parte_6 C.F._19
08/07/1943 e residente in [...];
, C.F. nata a [...], il Controparte_11 C.F._20
24/02/1960 ed ivi residente in [...], sc. 2, int. 2;
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06/10/2020, , Parte_1 Pt_2
, nonché
[...] Parte_3 Parte_4 CP_1 CP_2 in qualità di eredi della defunta madre, CP_3 Persona_1
convenivano, innanzi al dinanzi al Tribunale di Napoli, , CP_4 CP_6
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_7 Controparte_5 CP_8
. Citavano, inoltre, e CP_9 CP_10 Parte_6 CP_11
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
1) nel merito, accertarsi e dichiararsi la lesione della quota di legittima spettante agli attori;
2) in via principale dichiarare l'inefficacia delle donazioni disposte in vita dal de cuius ed eccedenti la quota disponibile e disporsi la reintegra nella Controparte_5
quota riservata agli attori previa riduzione e collocazione di quanto ricevuto da
e a titolo di donazione;
Controparte_5 Controparte_12
3) per l'effetto, condannarsi i sigg.ri , , eredi CP_4 Controparte_6
nelle persone dei figli e Parte_7 CP_9 CP_10 CP_8
, alla restituzione dei beni immobili
[...] Parte_5 Controparte_5
loro donati, liberi da ogni peso o ipoteca, ai sensi dell'art 561 c.c., e al rilascio degli stessi, fatti salvi i dritti da azionare ai sensi dell'art. 562 e ss. del c.c.;
- 3 -
4) per l'effetto, condannarsi i sigg.ri , , eredi CP_4 Controparte_6
nelle persone dei figli e Parte_7 CP_9 CP_10 CP_8
, ove non sia possibile la restituzione
[...] Parte_5 Controparte_5
dei beni immobili donati, al pagamento della differenza di rivalutazione del valore del bene, allora appezzamento di terreno, in seguito divenuto fabbricato alla data dell'apertura della successione e a tutt'oggi;
5) per l'effetto procedersi a divisione ereditaria ed all'assegnazione in natura della quota spettante agli attori se comodamente divisibile, ovvero alla liquidazione della suddetta quota, ovvero alla vendita degli immobili;
6) riconoscersi e disporsi, a favore degli attori, un indennizzo per il mancato godimento dei beni oggetto del patrimonio ereditario inclusi i frutti civili derivati dagli immobili locati, con rivalutazione e interessi legali sino al saldo;
7) per l'effetto, accertare e condannare il signor al pagamento Controparte_13 dell'indennizzo per il mancato godimento dei beni oggetto del patrimonio ereditario, per il patrimonio da lui gestito fin dalla morte della signora P_
.
[...]
A tal fine parte attrice deduceva che:
in data 04.03.2000 decedeva in PO , nato a [...] il Controparte_5
03.10.1917, senza lasciare disposizioni testamentarie;
diventavano eredi per successione legittima la moglie , Controparte_12
ed i figli, , , CP_4 Parte_7 Controparte_6 [...]
, , , , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
Controparte_11 Parte_4 Controparte_7 [...]
e OL Claudio, quest'ultimo morto prematuramente a soli 3 Parte_6
mesi di vita;
nelle more, decedeva in Napoli, in data 31.10.2000, l'erede Persona_1
lasciando quali eredi legittimi il coniuge ed i tre figli Parte_8
e ; CP_3 CP_1 CP_2
in data 21.07.2010 decedeva in PO la moglie del de cuius CP_5
, la sig.ra ;
[...] Controparte_12
in data 9.11.2016, decedeva in PO , lasciando quali eredi Parte_7
legittimi i figli ed;
CP_9 CP_8 CP_10
- 4 -
nel corso della propria vita, il sig. aveva disposto di parte Controparte_5
del proprio patrimonio immobiliare con atti di liberalità in favore di alcuni figli e nipoti ed in particolare:
- con l'atto per Notar del 19.07.1983 trascritto presso la Persona_2
Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2 in data 29.07.1983 con il n. 20453 del R.P. ed il n. 23895 del R.G., con il quale i signori e Controparte_5
donavano ai propri figli e Controparte_12 Controparte_6
che accettavano, in comune e pro indiviso la piena CP_4 proprietà dell'immobile sito in PO, in Via Provinciale Campana, composto da un corpo di terra di natura agricola di are 3,00, identificato in catasto al foglio 25, particella 310 di are 1.15 e con la particella 311 di are 1.85;
- con l'atto per Notar del 10.06.1986, Rep. 98455, Persona_2
trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Napoli 2 in data
16.07.1986 con il n. 13659 del R.P. ed il n. 17369 del R.G., i coniugi,
e donavano ai figli , Controparte_5 Controparte_12 Parte_7
e , i quali accettavano in comune e Parte_5 Controparte_7 pro indiviso, la piena proprietà dell'immobile sito in PO alla Via provinciale Campana, costituita da un corpo di terra di natura agricola di are 2.72, identificata in Catasto al foglio 25 con le particelle 366 (ex
24/C) di are 0.40 e particella 294 (ex 2974) di are 2.32;
- con l'atto pubblico per Notaio del 13.11.1998, Rep. Persona_3
4925, trascritto in data 4.12.1998 presso la Conservatoria dei RR. II. di
Napoli 2 con il n. 27258 del R.P. ed il n. 36065 del R.G., con il quale i coniugi e donavano al nipote Controparte_5 Controparte_12
, figlio di , la piena proprietà Controparte_5 Parte_6 dell'appartamento sito in PO alla Via Campana n.233 riportato in catasto alla partita 10991, foglio 25, mappale 24, sub. 2, Cat. A/2, Classe
5, vani 4,5;
il de cuius aveva disposto in vita, dunque, di parte del proprio patrimonio immobiliare, beneficiando solo alcuni dei suoi figli e, allo stesso tempo,
- 5 -
intaccando la quota di legittima degli attori, nonché quella degli altri coeredi;
a seguito delle sopra menzionate donazioni, i signori , Controparte_6
, e avevano proceduto alla CP_4 Parte_5 Parte_7
costruzione di un complesso di edifici al di sopra di una superficie più ampia rispetto quella oggetto degli atti di liberalità, usufruendo, tutt'oggi, personalmente di una parte di questi immobili;
con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli, sede di PO, R.G.
n. 34825/2009, alcuni degli attori avevano proposto causa per richiedere la divisione ereditaria e l'assegnazione in natura della quota spettante agli stessi se comodamente divisibile, oppure la liquidazione della loro quota, o la vendita degli immobili. La causa era stata archiviata poiché abbandonata dalla parte attrice, in quanto era stato trovato un accordo tra le parti non più portato avanti e tale circostanza era da ritenersi interruttiva dei termini di prescrizione;
la restante parte dei suddetti immobili, inoltre, veniva locata da CP_4
e a terzi senza darne conto agli attori e, nello
[...] Controparte_6
specifico, alla data odierna erano state corrisposte solo delle piccole somme;
con lettera raccomandata del 13.09.2018, gli attori invitavano gli eredi legittimi del sig. e della sig.ra a Controparte_5 Controparte_12
trovare una definizione bonaria della vicenda, senza ottenere alcun riscontro;
in data 10.12.2019, con verbale negativo nel procedimento n. 147/2019 veniva concluso il tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 5 del d.lgs.
n. 28/2010 presso la Controparte_14
Con comparsa depositata in data 5.03.2021, si costituiva in giudizio , CP_4 chiedendo al Giudice: in via preliminare ed in rito di dichiarare nullo l'avverso atto di citazione per carenza degli elementi cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.; nell'ipotesi contraria, in via principale e sempre in rito, di dichiarare inammissibili le avverse domande;
in via gradata e nel merito, dichiarata l'infondatezza della domanda di riduzione delle donazioni, rigettare tutte le ulteriori domande in quanto improponibili, inammissibili ed infondate.
- 6 -
Con comparsa depositata in data 14.03.2021 si costituiva invece Controparte_5
deducendo che con testamento del 13.06.2003, pubblicato con atto Notar Per_4
del 23.02.2011 (registrato in data 14 marzo 2011 al n. 1043 dell'Agenzia
[...]
delle Entrate di Casoria) lo nominava erede di tutti i suoi beni. Controparte_12
Premesso ciò, richiedeva al Giudice: in via preliminare, di dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda attorea;
in via principale, ove dovesse essere accertata la violazione della quota legittima degli attori, di valutare in denaro la somma che il dovrebbe versare perché vengano soddisfatte le quote legittime Controparte_5
degli istanti.
All'udienza del 15.03.2021 il Giudice, rilevato che parte attrice chiedeva di autorizzarsi la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti di alcuni convenuti, nei confronti dei quali la stessa non era andata a buon fine, autorizzava la rinotifica da effettuarsi nel termine del 31.5.2021 e rinviava all'udienza del 13.12.2021.
All'udienza del 27.02.2022 il Giudice rilevava che “in tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare quali siano i beni facenti parte dell'asse ereditario, entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza
l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius””.
Rilevato, altresì, che l'atto di citazione fosse nullo, in quanto incerto e indeterminato il requisito ex art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4, disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione, rispetto ai convenuti non costituiti, e di integrarsi la domanda per i convenuti costituiti nel termine perentorio del 30.06.2022, rinviando la causa all'udienza del 24.11.2022. A seguito della richiesta del 27 giugno 2022 depositata da parte attrice di proroga dei termini per la notifica del predetto termine perentorio concesso, il Tribunale adito con ordinanza del 22 settembre 2022 rigettava la richiesta perché non motivata. All'udienza del 22 novembre 2022 il convenuto si opponeva ad ogni richiesta di proroga o rinnovazione dell'atto di Controparte_5
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citazione entro il termine perentorio concesso del 30 giugno 2022 e il Tribunale adito con successiva ordinanza del 29 marzo 2023, a scioglimento della riserva, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza dell'11 gennaio
2024 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'udienza del 10 ottobre
2024, nella quale il giudizio veniva riservato per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, si rende necessario precisare che sull'argomento è recentemente intervenuta la Suprema Corte, la quale ha osservato che “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” (Cassazione civile, sez. II, ord. 28/05/2024, n. 14881).
Parte attrice non ha integrato la domanda come disposto dal Giudice in data
27.02.2022 con la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 nn. 3 e 4 del c.p.c., così come statuito dall'art.164, comma 5, c.p.c.. Parte attrice doveva provvedere all'integrazione dell'atto di citazione nei confronti delle parti costituite nel termine perentorio indicato oltre che alla rinnovazione della citazione nei confronti dei contumaci, cosa che non ha fatto.
Non vi sono i presupposti per procedere alla revoca della dichiarazione di nullità della citazione perché l'atto introduttivo era del tutto carente dell'esposizione delle ragioni fatto sulle quali si fondava la domanda di riduzione delle donazioni per lesione della quota di legittima e la conseguente domanda di divisione. Invero, è sufficiente notare, come rimarcato anche dai convenuti costituitisi, che gli attori descrivono il patrimonio di con riferimento all'anno 1982 e non al Controparte_5 momento dell'apertura della successione e, comunque, non indica neppure in via approssimativa il valore dei cespiti indicati sempre con riferimento a questo momento.
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In merito alle conseguenze giuridiche di quanto sopra detto, osserva questo
Collegio che non può pervenirsi ad una declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti , in quanto espressamente previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. soltanto per la diversa ipotesi di mancata rinnovazione della citazione entro il termine perentorio fissato dal Giudice, sicché, stante gli effetti di una mancata previsione normativa che disciplini gli effetti della condotta processuale in discorso, si ritiene che si debba con sentenza dichiarare la nullità ed improcedibilità della domanda proposta e non integrata nelle dovute forme, dal momento che i convenuto costituitisi hanno reso attuale il proprio diritto alla decisione.
Nel caso di specie, dall'applicazione delle coordinate interpretative che precedono consegue la declaratoria di nullità ed improcedibilità della domanda proposta da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in misura minima per lo scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità dell'affare trattato, dell'attività difensiva in concreto svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M.55/2014 e successive modificazioni e relativi scaglioni di riferimento (da € 260.001 a € 520.000) e dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4); nella somma di € 1.772,00 per la fase di studio della controversia, € 1.169,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
3.082,00 per la fase decisionale, con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto e così per un totale di € 4.216,10, oltre rimborso forfettario come per legge , in favore di ciascuno dei procuratori delle parti convenute costituite e con attribuzione stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase d'instaurazione della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la nullità ed improcedibilità delle domande proposte da
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_5
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, , Parte_4 CP_1 CP_2 [...]
; CP_3
2. Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 CP_1 CP_2 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in CP_3
favore del procuratore di , Avv. SALEMME ANTONIO in CP_4 complessivi € 4.848,52, dicui € 4.216,10 onorari ed € 632,42 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, con attribuzione all'Avv. ANTONIO SALEMME stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
3. Condanna , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 CP_1 CP_2 [...]
, in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in CP_3 favore del procuratore del sig. , Avv. D'ETTORE Controparte_5
SALVATORE in complessivi € 4.848,52, dicui € 4.216,10 onorari ed € 632,42 per rimborso spese generali del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, con attribuzione all'Avv. SALVATORE D'ETTORE stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
4. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. D'Istria Giovanni Dott. Lupi Pietro
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011,
n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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