Articolo 5 della Legge 23 luglio 1991, n. 234
Articolo 4
Versione
17 agosto 1991
Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire 7.900 milioni per l'anno 1991, a lire 8.900 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative a favore della cultura".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 agosto 1991