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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 19.5.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 890/25
Tra
nata il [...] a San Giorgio a [...] e residente in Parte_1
Ercolano, alla via Bossa Emilio n. 6, CF. rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. GABRIELLA LAURETTA (C.F. e dall'Avv. DINA MAZZA C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Trecase CodiceFiscale_3
alla via Vesuvio n. 53.
RICORRE
NTE
E
Part
(cod. fisc. 78 75 05 87) in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio Dott. dall'avv. Persona_1
Amodio Marzocchella (P.E.C. t – cod. fisc. Email_1
, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in CodiceFiscale_4
Napoli alla Via De Gasperi, 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 6 Con ricorso depositato in data 14.1.25 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
- di essere separata e di percepire l'assegno di mantenimento, per un importo di euro 100,00 mensili (cfr. decreto del Tribunale di Napoli del 25/10/2011, r.g. n.
22750/2011);
- di essere titolare di prestazione cat. AS n. 078-510004034787 - assegno sociale, con decorrenza dal 01/05/2012;
- che con provvedimento dell' , datato 10/12/2024, le veniva contestata CP_2
l'indebita percezione dell'importo di euro € 5.706,80, corrisposto sulla pensione cat. AS n.
078-510004034787, per il periodo dall'1/1/2018 al 31/10/2023;
- che il suddetto provvedimento testualmente statuiva “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”, senza specificare l'origine dell'indebito;
- di aver sempre percepito la sola pensione cat. AS n. 078-510004034787 - assegno sociale, con decorrenza dal 1° maggio 2012, unitamente all'assegno di mantenimento, di circa € 100 mensili e con decorrenza dall'ottobre 2011, di cui l'Istituto era già a conoscenza.
Concludeva: Voglia l'adito Sig. Giudice, in accoglimento del presente ricorso così provvedere: l) Accertare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di € per il periodo dall'1/1/2018 al 31/10/2023, erogato sulla pensione cat. 078- 510004034787, assegno sociale erogate dall' (come specificato dal provvedimento del 10 CP_2 CP_2 dicembre 2024); 2) Condannare per l'effetto l alla restituzione della somme di € CP_2
5.706,80 eventualmente già trattenuta sulla prestazione in oggetto;
3) Sentir condannare alle spese e agli onorari del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
CP_ Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, per carenza di allegazione e prova della pretesa dedotta in giudizio, nonché la legittimità dell'avviso di addebito de quo, che trovava fondamento nella violazione degli obblighi comunicativi da parte della ricorrente.
Concludeva: Voglia il Giudice adito così provvedere: 1) -rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui all'espositiva; 2) - in ogni caso rigettare la domanda
pagina2 di 6 concernete la condanna “alla restituzione della somme di € 5.706,80 eventualmente già trattenuta sulla prestazione in oggetto” per evidente genericità ed assenza di qualsivoglia allegazione ancor prima che di prova in merito alla stessa. 2)-con vittoria di spese di giudizio, ovvero, in presenza dei presupposti di legge con l'applicazione dell'art.152, disp. att, c.p.c.
All'udienza del 19.5.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez.
L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853).
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti pagina3 di 6 dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N. 5984/2022).
Com'è noto, la ripetizione di una prestazione assistenziale è possibile solo laddove l'accipiens abbia indotto in errore, con dolo o colpa, l'ente previdenziale: "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass., sez. lavoro, sent. 26036/2019).
Ed ancora, in tal senso, è stato chiarito che: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. sent. nn. 1446/2008, 11921/2015).
Più recentemente, è stato ribadito che: “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del
1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (cfr. Cass. n. 13915/2021).
Dunque, applicando i richiamati principi della giurisprudenza di legittimità al caso in esame, viene in rilievo che l ha richiesto la ripetizione di somme erogate nel periodo CP_2
pagina4 di 6 antecedente la comunicazione del provvedimento che accertava l'indebito. Invero, l'avviso di addebito prodotto dalla ricorrente è datato 10/12/2024 - e dalla lettura dello stesso emerge che, al più, ve ne era stato un altro datato 21/02/2024 - mentre la pretesa
CP_ restitutoria dell' ha ad oggetto somme indebitamente percepite dall'1/1/2018 al
31/10/2023.
Né l resistente ha fornito elementi idonei a scalfire la prospettazione attorea, CP_3 essendosi limitato, nella comparsa di costituzione, ad eccepire l'intervenuta violazione dell'obbligo di comunicare i dati reddituali incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, senza però fare alcun riferimento ai redditi dei quali veniva omessa la comunicazione. Di conseguenza, l non ha provato l'incidenza degli stessi sui CP_3 requisiti reddituali e patrimoniali necessari ai fini dell'erogazione del beneficio de quo, né ha provato la consapevolezza dolosa della ricorrente circa la non spettanza delle somme richieste.
Pertanto, anche in ossequio al consolidato principio della tutela del legittimo affidamento del privato in buona fede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarata non dovuta all' la restituzione dell'importo di euro € 5.706,80, CP_2 corrisposto sulla pensione cat. AS n. 078-510004034787, per il periodo dall'1/1/2018 al
31/10/2023, di cui alla comunicazione del 10/12/2024, con conseguente diritto della ricorrente alla ripetizione di somme eventualmente già trattenute a tale titolo dall' CP_3
resistente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta all' la CP_2 restituzione dell'importo di euro € 5.706,80, con conseguente diritto della ricorrente alla ripetizione di somme eventualmente già trattenute a tale titolo dall'istituto resistente;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano CP_2 in complessivi €1.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Si comunichi.
pagina5 di 6 Napoli, 19.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia Majorano
pagina6 di 6