Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n°2975/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2975 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. B. Cristina di C.F._1
Palermo come da procura allegata al ricorso
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Nicasio Fabio Trombetta, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 25 novembre
2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, atti e scritti difensivi ivi richiamati e scritti conclusionali.
1
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da nei confronti del Parte_1 coniuge separato . La ricorrente chiedeva, in via principale, CP_1 la pronuncia di divorzio dal coniuge, risalendo l'omologa della separazione consensuale intervenuta tra le parti all'11.11.2019 (decreto n.
19344/2019, in atti).
Rappresentava che dopo la separazione pronunciata tra le parti con il decreto citato il coniuge era divenuto sempre più ossessivo e violento nei riguardi suoi e del suo nuovo compagno, , tanto da Persona_1 spingersi, in data 14.1.2020, ad aggredirli fisicamente, e che tali condotte erano state perpetrate dal marito anche nei riguardi delle due figlie minori nate dal matrimonio, (nata a [...] il [...]) e (nata Per_2 Per_3
a Palermo il 7.6.2012), che, allo stato, rifiutavano ogni contatto, anche telefonico, con il padre.
Precisava, altresì, che per tali fatti pendeva un procedimento penale nei confronti del marito, che era stato ristretto, in via cautelare, agli arresti domiciliari.
Sulla scorta delle circostanze così come rappresentate, chiedeva l'affidamento esclusivo delle due figlie con facoltà per il padre di incontrarle solo in Spazio Neutro;
quanto alle richieste di natura economica, chiedeva che fosse onerato del versamento di CP_1 un assegno di mantenimento pari a € 200,00 per ciascuna figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la CP_1 rappresentazione dei fatti siccome offerta dalla ricorrente, rilevando che la medesima, da quando aveva instaurato la relazione con altro uomo, aveva adottato comportamenti vessatori e ostruzionistici nei suoi riguardi, relativamente al rapporto con le figlie, utilizzando come pretesto l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento previsto in loro favore in sede di separazione.
2 Per tali e tanti comportamenti assunti dalla ricorrente, volti a impedire l'esercizio della responsabilità genitoriale del padre nei confronti delle due figlie, il resistente, che al momento della costituzione in giudizio si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, condannato in primo grado alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per atti persecutori ai danni della moglie e del suo nuovo compagno, aveva già adito il
Tribunale per i minorenni di Palermo, che nel procedimento n. 210/2021
v.g. aveva iniziato l'istruttoria mediante l'audizione delle parti e delle minori, nonché conferendo incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti, come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione.
Chiedeva, pertanto, confermarsi l'affidamento condiviso delle due figlie minori e a entrambi i genitori, con obbligo della Per_2 Per_3 madre di consentire gli incontri padre-figlie; quanto al contributo al mantenimento in favore delle figlie, stabilito in € 200,00 mensili per ciascuna in sede di separazione, esponendo di essere ristretto agli arresti domiciliari e, dunque, di non poter svolgere alcuna attività lavorativa, ne chiedeva l'eliminazione, ovvero, in subordine, la riduzione. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione e sentita la figlia delle parti con provvedimento del 2 Per_2 novembre 2021, adottava i provvedimenti interinali, disponendo l'affidamento esclusivo di e alla madre, e incaricando i Per_2 Per_3
Servizi Sociali del Comune di Bagheria al fine di elaborare un calendario di incontri padre-figlio attraverso l'attivazione dello Spazio Neutro;
confermava il contributo al mantenimento in favore delle minori previsto in sede di separazione consensuale e pari a € 200,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie;
indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
La causa veniva istruita con incarico alla NPIA di attivare un percorso di sostegno psicologico in favore delle due figlie minori della coppia, al fine di favorire il riavvicinamento con il padre, e l'escussione del teste del resistente (cfr. verbale dell'udienza del 15.3.2023). Testimone_1
3 Indi, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 ottobre 2023, poi rinviata al 5 febbraio
2024 dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, ove veniva assunto in decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva del 28.6.2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 6.9.2003; con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio del Giudice per acquisire informazioni in ordine allo stato del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i minori di Palermo (n. 210/2021 V.G.), relativo alle due figlie della coppia,
divenuta maggiorenne in corso di causa, e ancora minore. Per_2 Per_3
Il procedimento veniva rinviato all'udienza cartolare del 25.11.2024, ove veniva assunto in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preso atto della definizione, con la sentenza già emessa da questo
Tribunale, della questione relativa alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono in questa sede esaminarsi le altre domande proposte dalle parti.
Va subito premesso che l'unica questione oggi al vaglio del Collegio è la richiesta, da parte della ricorrente, di affidamento esclusivo delle figlie e della misura del mantenimento in loro favore.
Nelle more del presente procedimento (nata a [...] il Per_2
28.12.2004), di anni 15 al momento del deposito del ricorso, è divenuta maggiorenne. Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento della stessa, dovendo il Tribunale stabilire soltanto il regime di affidamento della minore (nata a Per_3
Palermo il 7.6.2012), oggi di anni 12.
A tal proposito, ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria svolta, devono essere confermate le statuizioni assunte all'esito dell'udienza presidenziale con provvedimento del 2.11.2021, che ha disposto
4 l'affidamento esclusivo delle due figlie della coppia, e solo Per_2 Per_3 quest'ultima oggi ancora minorenne, alla madre . Parte_1
In via preliminare, questo Tribunale prende atto che con decreto del
12.7.2022 il Tribunale per i minorenni di Palermo ha disposto l'archiviazione del procedimento ivi pendente, rubricato al n. 210/2021
V.G., rigettando le richieste di e dei nonni paterni delle CP_1 minori e revocando la nomina del Curatore speciale delle stesse.
Peraltro, nel corpo del citato decreto, il Tribunale per i minori dà conto che “nel corso del loro ascolto entrambe le minori, che appaiono competenti e recano tracce del sofferto vissuto familiare, hanno ribadito il fermo rifiuto di rivedere sia il padre che i nonni paterni” (cfr. decreto in atti).
Ora, ritiene questo Tribunale che, alla luce dell'istruttoria svolta e degli accertamenti demandati ai servizi incaricati, lo Spazio Neutro e la NPIA territorialmente competenti, debba essere confermato l'affidamento esclusivo di alla madre. Per_3
Il servizio Spazio Neutro del comune di Bagheria, incaricato di indagare sulle dinamiche familiari e sui rapporti tra i genitori e tra i genitori e le figlie, nonché di predisporre un calendario di incontri padre- figlie, ha confermato il netto rifiuto delle due figlie, allora entrambe minori, nei confronti del padre, causato dalle condotte perpetrate dallo stesso ai danni della madre e, di riflesso, delle stesse minori (cfr. relazione del servizio Spazio Neutro del 24.2.2022, in atti).
Il servizio di NPIA, pure incaricato al fine di valutare la possibilità di mediare la chiusura delle due minori nei confronti del padre, con relazione del 17.2.2023, ha accertato che: “Durante gli incontri le ragazze hanno esplicitato con chiarezza e determinazione il rifiuto di riprendere gli incontri con il padre, ormai interrotti da diverso tempo. Le ragazze raccontano di non avere mai avuto un rapporto sereno con la figura paterna, provano un sentimento di disistima e sfiducia nei suoi confronti. Ritengono, infatti, che i tentativi di riavvicinamento siano stati strumentali e condizionati dalla grande conflittualità tra i genitori.” (cfr. relazione NPIA in atti).
Osserva il Tribunale che nel sistema di cui al novellato art. 337 ter c.c.
l'affidamento condiviso si pone come regola, l'affidamento esclusivo
5 quale eccezione. Tale regola può essere derogata solo ove l'affidamento condiviso sia “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater (già
155 bis, primo comma, c.c.). L'individuazione delle circostanze di contrarietà al precipuo interesse del minore è rimessa alla libera valutazione del Giudice che le ravvisi nel caso concreto.
In particolare, l'inidoneità che giustifica l'affido esclusivo è stata ravvisata, ad esempio, nel totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, nel mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore, nel mancato rispetto del regime delle visite - che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che , CP_1 seppure abbia espresso ai servizi incaricati la volontà di frequentare le figlie, tuttavia, risulta essersi del tutto disinteressato delle stesse, sia moralmente che economicamente già in epoca anteriore all'introduzione del presente procedimento, ponendo in essere condotte penalmente rilevanti ben distanti dalla funzione tutelante di genitore.
Alla luce delle superiori considerazioni, nonché della volontà espressa chiaramente e consapevolmente dalla minore, di cui il Tribunale deve primariamente tenere conto nello stabilire il regime di affidamento, deve essere disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Per_3
Quanto alla regolamentazione del regime di incontri, parimenti ritiene il Tribunale che gli stessi debbano essere rimessi alla volontà della minore, che ha raggiunto un'età tale da autodeterminarsi liberamente, e che debbano svolgersi presso lo Spazio Neutro, rimettendo l'attivazione degli incontri e l'eventuale predisposizione del calendario all'iniziativa del padre.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, si rileva che per quanto attiene all'obbligo di mantenimento delle due figlie della coppia oggi di ani 20, divenuta maggiorenne in corso di causa ma Per_2 non economicamente autosufficiente in quanto impegnata negli studi, e oggi di anni 12, affidata in via esclusiva alla madre, il Tribunale Per_3 ritiene opportuno prevedere un contributo al mantenimento in loro favore
6 e a carico del padre resistente pari a € 200,00 mensili, per ciascuna figlia, confermando, in tal senso, i provvedimenti assunti all'esito dell'udienza presidenziale.
Inoltre, deve essere dichiarato tenuto al pagamento del CP_1
50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, previa esibizione di giustificativo di pagamento.
***
In accordo al canone della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. il resistente va condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri previsti con D.M. Giustizia n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sono pari a € 3.000,00 oltre accessori, disponendone il pagamento in favore dell'Erario, attesa l'ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore (nata il Per_3
7.6.2012) alla madre, , con possibilità per il padre di Parte_1 incontrarla previa attivazione dello Spazio Neutro e, in ogni caso, nel rispetto della volontà della stessa;
- pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00 (€ Parte_1
200,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
e ancora minore;
Per_3
- dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore affidatario;
7 - condanna al pagamento delle spese di lite, CP_1 quantificate in € 3.000,00 oltre accessori, in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 30 dicembre 2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Laura Petitti
Rossana Musumeci
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