Articolo 24 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 23Articolo 25
Versione
18 luglio 1962
Art. 24.
Al fine di promuovere e favorire le cooperative di mercato costituite fra i produttori agricoli e' autorizzata:
a) la concessione di contributi per l'allestimento di attrezzature di mercato e di impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita diretta del prodotti, nonche' per la istituzione di mercati all'ingrosso, a termine dell' articolo 5 della legge 25 marzo 1959, n. 225 ; tali contributi sono concessi fino al
limita massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
b) la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, dai
regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti stessi, per la concessione di prestiti, a un tasso non superiore al 3 per cento, per la parte di spesa non coperta dai contributi di cui alla lettera a).
Entrata in vigore il 18 luglio 1962