Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Naccarato;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/01/2024, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso avvisi di addebito n. 33420230004232462000, n. 33420230004232361000 e n.
33420230004232260000, notificati l'11.1.2024, per un importo complessivo di euro 9.388,22
a titolo di revoca disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie relative agli anni
2005, 2006 e 2007.
Costituitasi la parte resistente ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito ha chiesto il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia è stata istruita con l'assunzione di prove documentali.
2. In via preliminare risulta infondata l'eccezione di prescrizione.
Ebbene nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
1
23.6.2014, con effetto interruttivo della prescrizione.
Il disconoscimento della conformità all'originale e della firma apposta in calce alle cartoline CP_ attestanti la ricezione prodotte da è stato proposto in termini assolutamente generici.
3. Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che
"L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno
2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845); principi ribaditi anche da Cass.
Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cuial d.Lgs.Lgt. n.
212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
In concreto, in caso di indebito previdenziale, ed in particolare in caso di indebito per prestazioni temporanee in agricoltura, grava proprio sul lavoratore, in quanto accipiens, la prova della sussistenza del diritto a trattenere le prestazioni previdenziali già riscosse ovvero la prova di aver svolto lavoro subordinato, a titolo oneroso, in agricoltura e degli altri elementi costitutivi del diritto alle prestazioni temporanee erogate e percepite.
2 Ebbene, la parte ricorrente non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante risultando omessa la prova del dedotto rapporto lavorativo per il numero di giornate necessario.
4. Alla luce di quanto sin qui espresso, la domanda deve essere rigettata.
5. Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite da far valere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 29/01/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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