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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/07/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott.ssa PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello 1460/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 41/2021 dell'08.03.2021 resa dal Tribunale di Napoli - Sezione
distaccata di Ischia - nel proc. n. 720/2016 in materia di: comunione e condominio,
impugnazione delibera assembleare, spese, promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., cf. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa in virtù di mandato in calce all'atto di appello del 12.09.2022 dagli avvocati Umberto
Taccone e Marco Scala, presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia
1
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 1460/2021 R.G. –
[...] in Parte_2 Parte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] [...]
APPELLANTE
e
in Parte_2 Parte_3
in persona dell'amministratore p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di P.IVA_2
mandato a margine della comparsa di costituzione in primo grado dall'avv. Antonio Iacono,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Lacco Ameno alla via Roma n. 18 già 8/C
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza dell'11 Giugno 2025 le parti costituite, ritualmente informate tramite comunicazione a mezzo pec della Cancelleria pec del 14.05.25 dello svolgimento della causa con la modalità della trattazione scritta, non hanno depositato note scritte e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, comma quarto, alla successiva udienza del 9 Luglio 2025,
sempre con la modalità della trattazione scritta.
Anche alla successiva udienza del 9 Luglio 2025 le parti costituite, ritualmente informate del rinvio e della modalità della trattazione scritta a mezzo pec della Cancelleria del 23.06.2025,
non hanno depositato note scritte.
Va rilevato in proposito che in virtù dell'art. 127 ter cpc, introdotto dal D.Lgs 10.10.2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”) applicabile ai giudizi pendenti - anche in appello - alla data dell'01.01.2023, se nessuna delle parti compare in udienza oppure provvede al deposito di note scritte nel termine fissato dal Giudice, viene fissata una nuova udienza in presenza oppure viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
se neppure all'udienza successivamente fissata nessuna delle parti compare oppure deposita le note scritte, ai sensi del
2
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 1460/2021 R.G. – / Pt_1 [...] in Parte_2 Parte_3 quarto comma del medesimo art. 127 ter cpc la causa viene cancellata dal ruolo e viene dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, in considerazione della persistente inattività delle parti in occasione dell'udienza dell'11.06.2025 nonché della successiva udienza del 09.07.2025, risultano maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio.
In ordine alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ove l'estinzione divenga definitiva, si ritiene che debba essere quella della sentenza, ovvero quella che permette alla parte, ove ritenuto necessario, di procedere alla impugnazione facendone valere gli eventuali vizi.
Per quanto innanzi, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo del presente giudizio e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 41/2021 del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - nel procedimento n. 720/2016 tra le parti indicate in epigrafe così
provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 09.07.2025
3
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 1460/2021 R.G. – / Pt_1 [...]
Parte_4 Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
4
Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 1460/2021 R.G. –
[...]
Parte_5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott.ssa PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello 1460/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 41/2021 dell'08.03.2021 resa dal Tribunale di Napoli - Sezione
distaccata di Ischia - nel proc. n. 720/2016 in materia di: comunione e condominio,
impugnazione delibera assembleare, spese, promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., cf. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa in virtù di mandato in calce all'atto di appello del 12.09.2022 dagli avvocati Umberto
Taccone e Marco Scala, presso i quali è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 1460/2021 R.G. –
[...] in Parte_2 Parte_3
[...]
[...]
[...]
[...]
[...][
[...] [...]
APPELLANTE
e
in Parte_2 Parte_3
in persona dell'amministratore p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di P.IVA_2
mandato a margine della comparsa di costituzione in primo grado dall'avv. Antonio Iacono,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Lacco Ameno alla via Roma n. 18 già 8/C
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza dell'11 Giugno 2025 le parti costituite, ritualmente informate tramite comunicazione a mezzo pec della Cancelleria pec del 14.05.25 dello svolgimento della causa con la modalità della trattazione scritta, non hanno depositato note scritte e la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, comma quarto, alla successiva udienza del 9 Luglio 2025,
sempre con la modalità della trattazione scritta.
Anche alla successiva udienza del 9 Luglio 2025 le parti costituite, ritualmente informate del rinvio e della modalità della trattazione scritta a mezzo pec della Cancelleria del 23.06.2025,
non hanno depositato note scritte.
Va rilevato in proposito che in virtù dell'art. 127 ter cpc, introdotto dal D.Lgs 10.10.2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”) applicabile ai giudizi pendenti - anche in appello - alla data dell'01.01.2023, se nessuna delle parti compare in udienza oppure provvede al deposito di note scritte nel termine fissato dal Giudice, viene fissata una nuova udienza in presenza oppure viene fissato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
se neppure all'udienza successivamente fissata nessuna delle parti compare oppure deposita le note scritte, ai sensi del
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 1460/2021 R.G. – / Pt_1 [...] in Parte_2 Parte_3 quarto comma del medesimo art. 127 ter cpc la causa viene cancellata dal ruolo e viene dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nel caso di specie, in considerazione della persistente inattività delle parti in occasione dell'udienza dell'11.06.2025 nonché della successiva udienza del 09.07.2025, risultano maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio.
In ordine alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ove l'estinzione divenga definitiva, si ritiene che debba essere quella della sentenza, ovvero quella che permette alla parte, ove ritenuto necessario, di procedere alla impugnazione facendone valere gli eventuali vizi.
Per quanto innanzi, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo del presente giudizio e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - Seconda Sezione Civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 41/2021 del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - nel procedimento n. 720/2016 tra le parti indicate in epigrafe così
provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 09.07.2025
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 1460/2021 R.G. – / Pt_1 [...]
Parte_4 Il giudice ausiliario estensore Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli, 2^ sezione civile, causa n. 1460/2021 R.G. –
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