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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/07/2024, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.1202 del 2023, cui è riunito il n.
1300 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata il [...] in [...], Parte_1 residente in [...], C.F:
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Balzano e dall'avv. C.F._1
Salvatore Giordano
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con originario ricorso, depositato in data 27.2.2023, la ricorrente in epigrafe impugnava il provvedimento, notificato con lettera raccomandata A/R del 04/01/2023, avente ad oggetto un indebito su prestazione indennità di maternità, per il periodo dall'01/01/2001 al 31/12/2007, per un importo di euro 11.394,62, deducendone la intervenuta prescrizione.
Con successivo ricorso, contraddistinto dal n. 1300 del 2023, depositato in data
2.3.2023, la ricorrente impugnava il provvedimento di indebito, notificato con lettera raccomandata A/R del 04.01.2023, relativo a indennità di malattia per un importo di euro
3.232,49, per il periodo dall'01.01.2001 al 31.12.2007, deducendo la intervenuta prescrizione dell'azione di recupero e chiedendo dichiararsi la illegittimità dell'azione di ripetizione.
Venivano riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, come imposto dagli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' nel ricorso n. 1202 CP_1 del 2023, deducendo la infondatezza del ricorso e domandone il rigetto e solo tardivamente si costituiva nel giudizio riunito. All'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c. la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Preliminarmente, ai fini di una compiuta individuazione del thema decidendum, va rilevato che la indagine giudiziale investe gli indebiti riferiti a indennità di malattia e maternità, in relazione ai periodi 1.1.2001/31.12.2007. L'unica eccezione sollevata da parte istante è la prescrizione dell'azione di recupero. In punto di diritto, va evidenziato che il recupero dell'indebito è soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., non essendo prevista per esso prescrizione
1 più breve (T.A.R. Lazio sez. III, 11 maggio 1992 n. 512; Corte dei Conti, sez. giur.
Sardegna, 7 maggio 1991 n. 256).
Le prestazioni invocate sono state oggetto di precedente pronuncia di questo Tribunale.
Risulta, invero, ex actis, che la parte ricorrente avviava il giudizio n.560 del 2014, che aveva come oggetto principale la pretesa di riconoscimento del rapporto di lavoro per il lungo periodo pluriennale dal 2001 al 2007 e, come effetto, anche il diritto a non restituire le prestazioni previdenziali (maternità, malattia ed altre), già fruite sulla base del requisito contributivo, annullato per via dell'intervenuto disconoscimento del rapporto fondante. Il predetto giudizio si concludeva con sentenza di rigetto n. 475/17, passata in giudicato.
Ebbene, come si rileva dal capo 6 delle conclusioni di cui al ricorso n. 560 del 2014, in cui la parte testualmente chiedeva: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alle provvidenze economiche già corrisposte dall' a titolo di indennità di malattia e di CP_1 maternità e dalla stessa sentenza 475 del 2017, il giudizio aveva ad oggetto, incidentalmente, anche le prestazioni previdenziali, oggi richieste in restituzione.
Invero, nella predetta sentenza, il giudice espressamente individuava il thema decidendum nei termini che seguono: oggetto del giudizio è l'impugnazione della richiesta di restituzione di prestazioni previdenziali fondata sul venir meno della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
La sentenza in esame dà contezza della circostanza che la parte ricorrente avesse consapevolezza dell'asserito carattere indebito delle prestazioni, tanto da chiedere espressamente di poter trattenere quanto già percepito, la qual cosa avvalora l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Invero, in relazione al ricorso n. 1202 del 2023, va rilevato che con l'impugnato provvedimento, l' ha richiesto la restituzione degli importi erogati a titolo di indennità CP_1 di maternità per il periodo dall'01/01/2001 al 31/12/2007 per un importo di euro 11.394,62. In riferimento a tale credito, risulta un primo atto interruttivo della prescrizione dell' 8 luglio 2011, notificato alla ricorrente il 18 successivo (doc.3 e 4); provvedimento intervenuto a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, denunciato a favore della ricorrente dall' per ogni anno dal 2001 al Parte_2
2006. In tale comunicazione l' chiaramente motiva la sua richiesta, con la seguente CP_2 specificazione: “La informiamo che nel periodo che va dal 01/01/2001 al 31/12/2007 sono stati pagati 11.394,62 euro in più sulla prestazione di indennità di maternità per i seguenti motivi: Sono state corrisposte indennità di maternità non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”. Analogo atto interruttivo è stato inviato alla ricorrente, in relazione al giudizio n.
1300 del 2023 e, dunque, in riferimento alla indennità di malattia.
Al riguardo, rileva il Tribunale che nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tali atti, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti medesimi;
siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, tuttavia, un contemperamento - ispirato alla esigenza di coniugare il principio dispositivo con la ricerca della "verità reale" - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ..
Invero, è carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le
2 risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti ( cfr. sul punto, Sez. L, Sentenza n. 22305 del 24.10.2007).
Nel rito del lavoro, che, per la particolare natura dei rapporti controversi, tende a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità reale, il potere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori - che presuppone l'incertezza o l'incompletezza del materiale probatorio acquisito, e non sia già l'esistenza di oggettive e non imputabili difficoltà di una delle parti nell'acquisizione delle prove - può essere esercitato, in presenza di significativi dati di indagine, anche se la parte onerata della prova sia incorsa in preclusioni e decadenze ( Cass., sez. lav., 09-06-1994, 5590/1994). Ebbene l'esistenza di un principio di prova, rappresentato dalla sentenza di questo
Tribunale, innanzi citata, abilita il giudicante ad acquisire, ex art. 421 c.p.c., la missiva con cui, in data 18.7.2011, è stata richiesta, ai fini della interruzione della prescrizione, anche la restituzione di quanto erogato alla ricorrente a titolo di indennità di malattia.
Così precisati i termini di indagine, tenuto conto della interruzione della prescrizione nel 2011 e della sospensione della prescrizione per la durata del giudizio R.G. 560 del 2014
(dal 2014 al 2017), nonché della esistenza della successiva richiesta di restituzione, notificata il 4.1.2023, alcuna prescrizione è maturata.
In conclusione, in assenza di qualsivoglia contestazione in relazione al merito della pretesa, l'azione di restituzione promossa dall' deve ritenersi fondata. CP_1
Spese compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda esaminata e della obiettiva controvertibilità delle questioni al vaglio.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta i ricorsi;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 18.7.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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