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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5091 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
Minzoni, n. 4, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Piave n. C.F._1
36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in calce al ricorso
Opponente
Nei confronti di
( , con sede in Roma, (C.F. Controparte_1 CP_2
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli stessi Persona_1 procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'odierna opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. OI-002891388, emessa dall' nei CP_2 confronti dell'odierno opponente nonché nei confronti della società , con Parte_2 la quale veniva intimato a , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1 tempore della società e a quest'ultima quale obbligato in solido ai sensi Parte_2 dell'articolo 6 della legge 689/81, il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato a titolo di sanzione amministrativa e spese per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni della legge 11 1 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) in relazione all'atto di accertamento n.
.2500.05/12/2023.0613899 del 05/12/2023 riferito all'anno 2021. CP_2
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n.
689/81; concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per l'annullamento dell' opposta ordinanza ingiunzione.
Si costitutiva l' instando per la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo provveduto, CP_2 una volta verificato l'intervenuto pagamento, all'annullamento dell'opposta ordinanza ingiunzione, evidenziando di averne dato comunicazione in data 9.12.2024, precedente all'introduzione del giudizio.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga rilevare che dall'allegata documentazione si evince che già in epoca precedente all'introduzione dell'odierno giudizio (avvenuta con ricorso del 19.12.2024) l' ha dato comunicazione CP_2 dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza opposta e dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, in risposta alla richiesta formulata dal commercialista della società che allegava prova del pagamento a mezzo F24 in data 26.3.2024 (nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento).
A tanto consegue che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse stante, per come detto,
l'annullamento in sede amministrativa prima dell'introduzione del giudizio mentre la cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse ad agire sia venuto meno in corso di causa.
Parte ricorrente chiede la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite ma, a ben vedere, il CP_2 giudizio introdotto dopo l'annullamento dell'ordinanza e l'estinzione del procedimento sanzionatorio
(come da comunicazione del 9.12.2024) non avrebbe dovuto essere instaurato – in data 19.12.2024- siccome parte opponente non aveva alcun interesse ad agire avverso un'ordinanza ingiunzione già annullata, con conseguente sua soccombenza in rito per carenza di condizione dell'azione.
Tuttavia, la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara l'opposizione inammissibile;
2. compensa le spese di lite.
Cosenza, 26 giugno 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 5091 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...], il [...] e residente in [...]
Minzoni, n. 4, (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Piave n. C.F._1
36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in calce al ricorso
Opponente
Nei confronti di
( , con sede in Roma, (C.F. Controparte_1 CP_2
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli stessi Persona_1 procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell' CP_1
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'odierna opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. OI-002891388, emessa dall' nei CP_2 confronti dell'odierno opponente nonché nei confronti della società , con Parte_2 la quale veniva intimato a , in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1 tempore della società e a quest'ultima quale obbligato in solido ai sensi Parte_2 dell'articolo 6 della legge 689/81, il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato a titolo di sanzione amministrativa e spese per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni della legge 11 1 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) in relazione all'atto di accertamento n.
.2500.05/12/2023.0613899 del 05/12/2023 riferito all'anno 2021. CP_2
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 della legge n.
689/81; concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per l'annullamento dell' opposta ordinanza ingiunzione.
Si costitutiva l' instando per la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo provveduto, CP_2 una volta verificato l'intervenuto pagamento, all'annullamento dell'opposta ordinanza ingiunzione, evidenziando di averne dato comunicazione in data 9.12.2024, precedente all'introduzione del giudizio.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga rilevare che dall'allegata documentazione si evince che già in epoca precedente all'introduzione dell'odierno giudizio (avvenuta con ricorso del 19.12.2024) l' ha dato comunicazione CP_2 dell'avvenuto annullamento dell'ordinanza opposta e dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, in risposta alla richiesta formulata dal commercialista della società che allegava prova del pagamento a mezzo F24 in data 26.3.2024 (nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento).
A tanto consegue che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse stante, per come detto,
l'annullamento in sede amministrativa prima dell'introduzione del giudizio mentre la cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse ad agire sia venuto meno in corso di causa.
Parte ricorrente chiede la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite ma, a ben vedere, il CP_2 giudizio introdotto dopo l'annullamento dell'ordinanza e l'estinzione del procedimento sanzionatorio
(come da comunicazione del 9.12.2024) non avrebbe dovuto essere instaurato – in data 19.12.2024- siccome parte opponente non aveva alcun interesse ad agire avverso un'ordinanza ingiunzione già annullata, con conseguente sua soccombenza in rito per carenza di condizione dell'azione.
Tuttavia, la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara l'opposizione inammissibile;
2. compensa le spese di lite.
Cosenza, 26 giugno 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti