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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 6.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 105 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Mancino presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Briga e Tenda n. 6;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo ancora risultante dall'estratto ruolo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.1.2024 , sul presupposto che Parte_1
nell'estratto ruolo rilasciatogli su sua richiesta dall' Controparte_2
comparivano tre avvisi di addebito notificatigli in passato ma non
[...]
seguiti poi nel corso degli anni da alcun atto interruttivo della prescrizione
(segnatamente gli avvisi di addebito nn. 40020130006239009000,
40020130006277926000 e 40020140009100657000 portanti contributi dovuti all' a titolo di Gestione Commercianti), sottolineata la piena ammissibilità CP_1
della sua azione oltretutto che aveva anche domandato in via amministrativa lo sgravio senza, tuttavia, alcun esito, chiedeva che, accertata l'intervenuta prescrizione, fosse dichiarato estinto il predetto credito contributivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l CP_1
sostenendo l'inammissibilità del ricorso per sostanziale coincidenza con un'opposizione a estratto ruolo oggi vietata dallo stesso legislatore e in ogni caso lo stralcio ai sensi della Legge di bilancio 2023 degli avvisi di addebito all'origine della controversia.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dal non può essere vagliato nel merito dovendosene Pt_1
piuttosto dichiarare l'inammissibilità per le varie ragioni che si vengono a illustrare.
Come noto sulla dibattuta questione dell'impugnabilità dell'estratto ruolo è
intervenuto di recente il legislatore che con il d.l. n. 21 ottobre 2021, n. 146,
conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2021, n. 215 all'art. 3 bis (Non
impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo) ha stabilito che '1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo
non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi
in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa
derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per
effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche
di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un
beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
L'intervento legislativo ha, quindi, assecondato l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo rilevante dall'emissione della cartella al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, rispondendo all'esigenza di pervenire ad una riduzione del contenzioso. Le finalità deflattive, infatti, rispondono alla necessità di mettere in opera una serie di misure di contenimento alla domanda di giustizia, non essendo la giurisdizione una risorsa illimitata, come sottolineato dalla Corte
Cost. con la sentenza n. 77/2018.
Ebbene, nel caso di specie, l'azione è impostata non come un'opposizione all'esecuzione ma in termini di accertamento negativo del credito e parte ricorrente non lamenta l'omessa notifica degli atti risultanti dall'estratto ruolo ma ammette essa stessa di averli ricevuti in passato. Può anche, quindi,
considerarsi non direttamente vietata dall'art. 3 bis dell'art. 146/2021, non rientrante nell'ambito di applicazione di detto divieto. Cionondimeno difetta comunque interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza
(Cass. n. 11536 del 2006). Per contro non risulta instaurata nei riguardi del alcuna azione esecutiva Pt_1
né alcun atto pure prodromico alla stessa né tale accertamento s'impone come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione.
Al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (gli avvisi di addebito ancora iscritti a ruolo, costituenti titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui riscossione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il sarebbe potuto giungere attivandosi in via Pt_1
amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio in via di autotutela del credito. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione,
eventualmente, soltanto il provvedimento dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio.
Segnatamente vero è che il 23.11.2023, 46 giorni prima, quindi, del deposito del ricorso, il inviava pec all chiedendo l'annullamento dei tre avvisi Pt_1 CP_1
di addebito ancora risultanti dall'estratto ruolo ma anzitutto l'istanza non risulta correttamente inoltrata. Nell'ambito della telematizzazione in via esclusiva della presentazione di domande, denunce, istanze, atti, versamenti da parte di cittadini e imprese ormai da anni realizzata dall serisce anche CP_3
l'applicazione Web Avvisi di addebito/Cartelle di Pagamento: domanda di emissione provvedimenti. Si tratta di un canale apposito sul portale dell' CP_1
che il doveva utilizzare per inserire la domanda di annullamento avviso Pt_1 di addebito. In ogni caso, - ed è bene sottolineare tale punto -, anche a voler ritenere l'istanza di sgravio correttamente inviata, il non ha dedotto alcun Pt_1
interesse specifico a impugnare il silenzio serbato dall' su di essa. E CP_1
invero, per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico (come, ad esempio, l'interesse derivante dall'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto presupposto a quello in questione;
di atto basato su una affermazione di principio, suscettivo di generalizzazione, errata), in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato). Per
contro, come detto il - a mezzo dell'istanza di autotutela prima e, Pt_1
successivamente, a mezzo del ricorso giurisdizionale che ha originato presente giudizio - si è limitato a far valere i propri interessi patrimoniali,
squisitamente individuali e personali e non ha dedotto l'esistenza di alcuna ragione rilevante, concreta e specifica di interesse generale alla rimozione degli atti impositivi indicati nell'estratto ruolo (non essendo peraltro sufficiente,
al fine di giustificare l'impugnazione del silenzio serbato sulla istanza di autotutela, neppure l'interesse generale, astratto e indifferenziato, al ripristino della legalità asseritamente violata dall'amministrazione finanziaria o previdenziale: cfr. Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, n. 24652, cit.).
Pertanto - facendo applicazione dei principi pretori sopra illustrati - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, non essendo l'espresso diniego di sgravio (cioè il diniego dell'esercizio dei poteri discrezionali di autotutela) o il silenzio sulla relativa istanza un atto impugnabile al fine di far valere interessi diversi da quelli “qualificati” menzionati in precedenza.
Inoltre deve rilevarsi l'impossibilità di fare valere in via di azione l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui.
È ben vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo,
escludendone la rilevabilità d'ufficio. Tuttavia, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, ovvero della facoltà del debitore di opporsi alla altrui pretesa creditoria, ove la stessa sia fatta valere nei suoi confronti e sia fatta valere quando ormai l'inerzia del titolare del diritto si è protratta per il periodo di tempo preso in considerazione dalla legge al fine di determinarne l'estinzione.
Peraltro, deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa esser fatta valere in via di azione, a mezzo, come in questo caso, di un'azione di mero accertamento (cfr. anche in tal senso, Cass. n. 22946/2016 in parte motiva). Ne consegue l'inammissibilità per carenza di interesse di agire dell'eccezione di prescrizione, se riferita al periodo successivo alla notifica della cartella, non avendo il ricorrente allegato né impugnato l'esistenza di un successivo atto esecutivo.
La novità della questione rispetto a quella solita che ha alimentato il dibattito giurisprudenziale e l'intervento legislativo sull'estratto ruolo (e invero, qui gli avvisi di addebito risultano regolarmente notificati al contribuente il quale era a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'amministrazione nei suoi confronti che non aveva tempestivamente opposto) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 105 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente tra contro , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 6.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro