Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa n. 6075/2024 r.g.
Promossa da (c.f. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1
provincia di Buenos Aires, Argentina, il 27.02.1957, residente in [...], Zárate, provincia di Buenos Aires, (c.f. Parte_2
, nato a [...], provincia di Buenos Aires, Argentina, il C.F._2
25.05.1983, residente in [...], Città Autonoma di Buenos Aires, (c.f. ), , Parte_3 C.F._3 Per_1
nato nella Città Autonoma di Buenos Aires, Argentina, il 18.12.2020, residente in [...], Città Autonoma di Buenos Aires, per esso esercenti la potestà genitoriale il padre , odierno ricorrente e la Parte_2
madre nata a [...], Argentina, il 15.06.1991, Parte_4
(c.f. , nata a [...], provincia di Buenos Parte_5 C.F._4
Aires, Argentina, il 31.01.1982, residente in [...],
Zárate, provincia di Buenos Aires, figlia di , Parte_1 Parte_6
(c.f. , nata a [...], provincia di Buenos Aires,
[...] C.F._5
Argentina, il 11.04.1993, residente in [...], Zárate, provincia di Buenos Aires tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe
Sanna del Foro di Nuoro
Ricorrenti
1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nato a [...] il [...] Persona_2 da e , cittadino italiano, emigrato in Persona_3 Persona_4
Argentina dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti, alla luce dell'allora vigente legge n. 555 del 1912.
Il si è costituito in giudizio formulando le Controparte_1 seguenti conclusioni: < l'intestata Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito VOGLIA in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio>>;
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate 2 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_1 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_1
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Mi del Ministraro dell'Interno senza
3 ottenere un appuntamento. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato diversi tentativi di prenotazione tramite la piattaforma Prenot@mi senza successo, atteso che i posti a disposizione risultano esauriti per il considerevole numero di richieste ( cfr. documentazione allegata).
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente, che non riesce a concedere la prenotazione, possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis alla figlia e ai discendenti Persona_5 fino agli odierni ricorrenti. Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
4 Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_1
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• Avo: nato a [...] il [...] da Persona_2
e , cittadino italiano;
Persona_3 Persona_4
• , contraeva matrimonio celebrato a Persona_2
Bronte in Italia, il 13.07.1911 con , italiana, CP_2
5 nata in [...], ed emigrava in Argentina dove è deceduto senza acquistare la cittadinanza argentina
• Dall'unione tra e , in Persona_2 CP_2 data 02.04.1928, nasceva a Zárate, Argentina,
[...]
Persona_5
• contraeva matrimonio Persona_5 celebrato in Zárate, Argentina il 20.03.1948 con
[...]
nato in [...] il [...] e Persona_6 decedeva a Zárate, Argentina, il 28.09.2014;
• Dal matrimonio tra ed Persona_5 nasceva a Zárate, Persona_6
Argentina, l'odierno ricorrente Parte_1
il 27.02.1957 come da atto di nascita rilasciato
[...] dall'Ufficio dello Stato Civile di Zárate;
• contraeva matrimonio Parte_1 celebrato in Zárate, Argentina il 19.02.1981 con
[...]
nata in [...] il [...] Parte_7
• Dal matrimonio tra e Parte_1 nascevano a Zárate, Parte_7
Argentina: l'odierno ricorrente il Parte_2
25.05.1983, come da atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello
Stato Civile di Zárate e anche l'odierna ricorrente Parte_5
il 31.01.1982, come da atto di nascita rilasciato
[...] dall'Ufficio dello Stato Civile di Zárate
• contraeva matrimonio celebrato in Parte_2
Zárate, Argentina il 25.06.2015 con , Parte_4 nata in [...] il [...] come da atto di matrimonio rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Zárate;
• Dal matrimonio tra e Parte_2 Parte_4
nasceva nella Città Autonoma di Buenos Aires,
[...]
Argentina, l'odierno ricorrente Parte_3
, il 18.12.2020 come da atto di nascita rilasciato
[...] dall'Ufficio dello Stato Civile della Città Autonoma di Buenos
Aires;
6 • contraeva matrimonio celebrato in Parte_5
Zárate, Argentina il 11.11.2011 con AN
[...]
, nato in [...] il [...] come da atto di CP_3 matrimonio rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Zárate
• Dal matrimonio tra e Parte_5 [...]
nasceva in Zárate, Argentina, l'odierna Persona_7 ricorrente , il 08.03.2002 come da Parte_6 atto di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile di Zárate
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana richiesto dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
[...] Parte_2 Parte_5
e sono Parte_3 Parte_6 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e 7 annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 04/03/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
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