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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/11/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 19/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1238 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Signorelli T. in sostituzione degli avv.ti Corapi che rappresenta che l' ha depositato l'atto di annullamento corretto e chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di lite atteso che CP_1
l'annullamento è avvenuto in fase decisionale.
Per l' è comparso l'Avv. E. Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si associa CP_1
alla chiesta declaratoria ma con compensazione delle spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1238/2024 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante rappresentato e Parte_1 Parte_2
difeso dagli Avv.ti Salvatore e Simone Corapi giusta procura in atti;
opponente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti resistente
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 27.03.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000768336 notificata il 13.4.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di €. 5.444,00 fondata su un atto di accertamento per violazione CP_1
riguardante i mancati versamenti previdenziali relativi all'anno 2020; contestava “Illegittimità ed inesistenza dell'Ordinanza-Ingiunzione per mancata notificazione dell'atto di accertamento-La violazione dell'art. 14 l. 689/81. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava la difesa attorea, CP_1 deduceva la legittimità dell'operato dell' rappresentava che “l'atto di accertamento, CP_3 presupposto dell'OI opposta, risulta validamente notificato come da documenti allegati in atti;
l'inapplicabiltà dell'art. 14 atteso che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque, prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del
1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo
«in quanto applicabili» nel merito il rigetto dell'opposizione”.
Nelle more del giudizio, l'istituto ha provveduto ad annullare l'atto opposto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'Ente convenuto alla spese di lite.
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
000768336 impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere. La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, il ricorso merita accoglimento atteso che l' resistente CP_3
ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta con la seguente motivazione “…Considerato il dies a quo 30 giugno 2021, data in cui
è stato approvato il Rendiconto Generale per il periodo 2020 che rende certo il credito dell' , la notifica dell'atto di accertamento del 15.07.2022 è avvenuta oltre il termine CP_3
previsto dall'art. 14 della legge n. 689/19”.
Dunque l'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/81 è fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M 55/14 art. 4 co. 4 avuto riguardo all'attività processuale svolta dalle parti e delle questioni giuridiche trattate da distrarsi in favore degli Avv.ti S.re e Simone Corapi.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l' -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese CP_1 di lite che liquida in €. 1.834,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. S.re e Simone Corapi
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 19/11/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1238 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Signorelli T. in sostituzione degli avv.ti Corapi che rappresenta che l' ha depositato l'atto di annullamento corretto e chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere con condanna dell' alle spese di lite atteso che CP_1
l'annullamento è avvenuto in fase decisionale.
Per l' è comparso l'Avv. E. Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si associa CP_1
alla chiesta declaratoria ma con compensazione delle spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1238/2024 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante rappresentato e Parte_1 Parte_2
difeso dagli Avv.ti Salvatore e Simone Corapi giusta procura in atti;
opponente contro persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti resistente
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 27.03.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000768336 notificata il 13.4.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di €. 5.444,00 fondata su un atto di accertamento per violazione CP_1
riguardante i mancati versamenti previdenziali relativi all'anno 2020; contestava “Illegittimità ed inesistenza dell'Ordinanza-Ingiunzione per mancata notificazione dell'atto di accertamento-La violazione dell'art. 14 l. 689/81. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava la difesa attorea, CP_1 deduceva la legittimità dell'operato dell' rappresentava che “l'atto di accertamento, CP_3 presupposto dell'OI opposta, risulta validamente notificato come da documenti allegati in atti;
l'inapplicabiltà dell'art. 14 atteso che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque, prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016,
n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del
1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo
«in quanto applicabili» nel merito il rigetto dell'opposizione”.
Nelle more del giudizio, l'istituto ha provveduto ad annullare l'atto opposto chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'Ente convenuto alla spese di lite.
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
000768336 impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere. La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, il ricorso merita accoglimento atteso che l' resistente CP_3
ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta con la seguente motivazione “…Considerato il dies a quo 30 giugno 2021, data in cui
è stato approvato il Rendiconto Generale per il periodo 2020 che rende certo il credito dell' , la notifica dell'atto di accertamento del 15.07.2022 è avvenuta oltre il termine CP_3
previsto dall'art. 14 della legge n. 689/19”.
Dunque l'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/81 è fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M 55/14 art. 4 co. 4 avuto riguardo all'attività processuale svolta dalle parti e delle questioni giuridiche trattate da distrarsi in favore degli Avv.ti S.re e Simone Corapi.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l' -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese CP_1 di lite che liquida in €. 1.834,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. S.re e Simone Corapi
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna