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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: RT EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9391/2024, vertente
(POLONIA, 05/12/1975) e (ROMA, 21/07/1980), entrambi con il Parte_1 Parte_2 vv. ROSSELLA FIGLIUOLO Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI Ragioni tto I coniugi e anno proposto in forma congiunta ricorso cumulativo Parte_1 Parte_2 di EP;
in data 20.1.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la EPazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“- La di locazione sarà mantenuta con il pagamento del canone di locazione a carico del sig. fino al sempre a carico dello stesso saranno le utenze Parte_2 dell'im il sig. ha lasciato , concordemente, la dimora coniugale Parte_2 disdicendo il contratto di locazio 24.
-I coniugi dichiaratisi autosufficienti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento addebitato all'altro”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9391/2024 R.G.A.C., così decide: azione degli effetti civili del o in ROMA in data 07/09/2019 tra
(POLONIA, 05/12/1975) e (ROMA, 21/07/1980) trascritto nel Parte_1 Parte_2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00083, Parte II, Serie A03, Anno 2020, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 15/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN
così composto: RT EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9391/2024, vertente
(POLONIA, 05/12/1975) e (ROMA, 21/07/1980), entrambi con il Parte_1 Parte_2 vv. ROSSELLA FIGLIUOLO Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI Ragioni tto I coniugi e anno proposto in forma congiunta ricorso cumulativo Parte_1 Parte_2 di EP;
in data 20.1.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la EPazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“- La di locazione sarà mantenuta con il pagamento del canone di locazione a carico del sig. fino al sempre a carico dello stesso saranno le utenze Parte_2 dell'im il sig. ha lasciato , concordemente, la dimora coniugale Parte_2 disdicendo il contratto di locazio 24.
-I coniugi dichiaratisi autosufficienti rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento addebitato all'altro”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9391/2024 R.G.A.C., così decide: azione degli effetti civili del o in ROMA in data 07/09/2019 tra
(POLONIA, 05/12/1975) e (ROMA, 21/07/1980) trascritto nel Parte_1 Parte_2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00083, Parte II, Serie A03, Anno 2020, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 15/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN