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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 791/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Robin Giannone, per procura in atti
-appellante-
E
Il c,f: , in persona del pro tempore rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Miriam Dell'Ali, per procura in atti
-appellato-
^^^^^
All'udienza collegiale di discussione del 14.7.2025 la causa, sulle note conclusive già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 2.9.2019 citava davanti al Tribunale di Ragusa il Parte_1 proponendo opposizione all'ingiunzione di pagamento, ex R.D. n. Controparte_1
639/1910, n. 100060008342500023 del 27.5.2019, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 8.433,84.
Illustrava l'attore che l'opposto in precedenza, in data 8.9.2017, gli aveva notificato il sollecito di pagamento n. 100060003963200072, datato 7.7.2017 della fattura n. 6515 dell'11.4.2016 dell'importo complessivo di €7.827,24 per consumi di 5.672 mc di acqua relativi al periodo
1 1.1.2015 - 31.12.2015, somministrati alla propria abitazione di sita in via CP_1
Circonvallazione Ortisiana n.220; che i consumi idrici indicati e contabilizzati nella citata fattura, relativi all'anno 2015, erano manifestamente eccessivi e sporzionati per il fabbisogno annuale di una famiglia formata da cinque persone e per un immobile di appena 100 mq;
di aver rappresentato al con pec. del 6.10.2017 le proprie contestazioni riguardo alla CP_1 fattura citata, domandando il riesame e la sospensione in autotutela del sollecito di pagamento;
che il senza riscontrare la propria istanza, in data 2.8.2019 gli aveva Controparte_1 notificato l'ingiunzione di pagamento citata, comprensivo dell'importo della fattura e dell'importo di € 606,60 per i costi dell' ingiunzione.
L'opponente domandava al Tribunale di dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 100060008342500023 impugnata, in quanto basata su un sollecito di pagamento a propria volta nullo in quanto fondato sulla fattura n. 6515/2016 palesemente errata;
che prova della dedotta erroneità della stessa poteva trarsi dai propri minori consumi d'acqua fatturati dal medesimo Comune negli anni 2016, 2017 e 2018, che si attestavano rispettivamente a 126 mc;
113 mc e 276 mc, come da fatture che produceva.
Per quanto esposto concludeva nel modo seguente “In via pregiudiziale: disporre l'immediata sospensione della efficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 100060008342500023 del
27.05.2019 in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del notevole pregiudizio economico che rischia di subire il sig. in conseguenza Parte_1 dell'esecuzione forzata, stante l'elevato importo e tenuto conto delle condizioni soggettive dell'attore. In via preliminare: Accogliere l'opposizione e dichiarare inesistente, nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dall'ingiunzione fiscale n. del PartitaIVA_2
27.05.2019 per l'importo di euro 8.433,84 emesso dal con contestuale Controparte_1 illegittimità della instauranda procedura esecutiva non ancora iniziata;
Nel merito: accertare
e dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria di cui all'ingiunzione di pagamento n.
100060008342500023 del 27.05.2019 per l'importo di euro 8.433,84 emessa dal CP_1
e revocarla con qualsiasi conseguente statuizione, per quanto meglio esposto in
[...] narrativa;
Per l'effetto condannare la convenuta ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c., per temerarietà della lite”.
Si costituiva il in data 23.12.2019, quando già la prima udienza di Controparte_1 trattazione si era tenuta il 17.12.2019, deducendo infondata l'opposizione in quanto “i dati riportati nella fattura n. 6515/2016 si riferiscono ai consumi del contatore idrico industriale n.
2 124340 con n. matricola 85A24377, ubicato nella Circ. Ortisiana n. 220, per il quale non è mai stato stipulato alcun contratto di somministrazione. Invero, come si potrà notare dalla fattura, che ad ogni buon conto si allega, si passa da una lettura di 0 (zero), resasi necessaria stante
l'illegittima condotta del Sig. che non ha mai siglato il contratto per la Parte_1 fornitura idrica (nonostante negli anni abbia consumato ugualmente l'acqua), ad una lettura di 5.672 mc di acqua effettivamente usufruita al momento del controllo. Le paventate doglianze sono del tutto destituite di fondamento se non fosse altro che, la fatturazione si è resa necessaria in questi termini, stante l'assoluta assenza di un'intestazione di contatore, la mancanza di un contratto e, conseguentemente, l'uso di un contatore industriale allocato nell'immobile (per il quale, vengono calcolati i consumi sulla base di una tariffa differente). Veniva anche inviato il sollecito n. 100060003963200072 del 07.07.2017 ad interruzione di ogni termine prescrizionale. Il chiesto riesame da controparte, benché esitato, non è stato accolto e, pertanto, sullo stesso, si è formato il cd. silenzio - rigetto. Per i suesposti motivi, il CP_1
come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, rassegna le
[...] seguenti conclusioni Rigettare il chiesto annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.
100060008342500023 del 27.05.2019; - Per l'effetto, dichiarare valida l'ingiunzione di pagamento sopra richiamata;
- Con vittoria di spese e compensi oltre oneri fiscali come per legge”
Il giudice a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 17.12.2019 con ordinanza del 3.1.2020 ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento ed ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. dei quali soltanto l'opponente si è avvalso depositando soltanto la prima memoria ex art 183 comma Vi cpc. La causa veniva rinviata ai sensi dell'art
281 sexies per la decisione all'udienza cartolare di discussione e decisione del 6.12.2022.
La causa è stata decisa dal Tribunale con la sentenza n. 1729/2022 che ha rigettato l'opposizione proposta da che è stato condannato al pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 5.6.2023 affidato ai motivi di seguito indicati.
Si è costituito il che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto per Controparte_1 infondatezza nel merito.
La causa all'esito dell'udienza di discussione cartolare del 24.6.2024 è stata posta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio giudicante, stante- nelle more-
3 il trasferimento del Presidente del Collegio presso altro ufficio giudiziario, fissando la nuova udienza del 28.4.2025. A tale udienza la causa è stata posta in decisione. La Corte con ordinanza pubblicata l'11.6.2025, in applicazione dell'art 101 cpc ha invitato le parti ad interloquire, per gli eventuali effetti sulla decisione, sulla circostanza concordemente riconosciuta dalle parti che la somministrazione idrica effettuata dal in favore dell'appellante era Controparte_1 avvenuta in mancanza di un formale contratto di fornitura nonché ha chiesto loro di documentare la richiesta di installazione del contatore idrico, dedotto in causa con destinazione industriale, avente il n. di matricola 85A24377, assegnando alle parti termine fino alla data dell'8 luglio 2025 per il deposito delle note scritte.
All'udienza dell'8 luglio 2025 esaminate le note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la parte censura la statuizione del Tribunale laddove afferma che l'unico motivo dell'opposizione riguardava l'erroneo computo/ fatturazione dei consumi idrici relativi all'anno 2015, in quanto incompatibili con quelli contabilizzati negli anni successivi e, poiché, l'opponente non aveva anche contestato i dati riportati dal contatore e non aveva allegato il malfunzionamento dello stesso e neppure aveva dedotto l'utilizzo non autorizzato dell'acqua da parte di terzi, l'opposizione andava rigettata anche perché in difetto di stipula del contratto di somministrazione tra l'opponente ed il quest'ultimo con CP_1 la fattura n.6515/2016 aveva contabilizzato tutti i consumi registrati dal contatore al momento della lettura e dunque “presumibilmente anche quelli degli anni precedenti al 2015, e ciò poteva spiegare discrasia fra la lettura del 2015 (5.672 mc) e quelle degli anni successivi (126 mc per il 2016, 113 mc per il 2017 e 276 mc per il 2018)”
Osserva in contrario l'appellante che in relazione all'oggetto dell'ingiunzione di pagamento- consumi anno 2015- egli non aveva motivo per lamentare il malfunzionamento del contatore in quanto ciò che constatava non era l'effettività dei consumi riportati in fattura in termini assoluti(mc 5.672 di acqua) bensì la loro riferibilità all'anno 2015 come specificato nella medesima fattura 6515/2016 ; né aveva motivo per dubitare sul corretto funzionamento del contatore visti i consumi contenuti, registrati negli anni 2016-2018. Osserva l'appellante che il primo giudice, così motivando il rigetto della proposta opposizione, ha totalmente pretermesso ed in parte travisato la propria doglianza che riguardava il metodo illegittimo e contrario alle norme di settore, adottato dal per contabilizzazione dei consumi idrici, CP_1 senza indicare e riportare in fattura quali erano i consumi di partenza registrati dal contatore
4 alla data del 1.1.2015 onde consentire all'opponente di comprendere e valutare la congruità di quelli contabilizzati per il periodo di fatturazione. Lamenta quindi l'appellante che tutti i
5.672 mc d'acqua sono stati imputati all'anno 2015 quale periodo del loro consumo e aggiunge che tale metodo, contrario alle norme previste in materia rendeva illegittima anche l'ingiunzione di pagamento. Precisa l'appellante che nella fattura che gli era stata trasmessa dall'opposto (prodotta in giudizio) alla data del 1.1.2015 non riportava alcuna indicazione circa i consumi registrati a tale data, a differenza della copia della medesima fattura prodotta dalla controparte che alla data del 1.1.2015 indicava zero (0) consumi. Reputa l'appellante che ciò dimostri che nessuna lettura del contatore aveva eseguito il alla data del 1.1.2015 con CP_1
l'effetto che era illegittima l'imputazione forfettaria e complessiva di tutti i consumi all'anno
2015. Aggiunge, che quanto sopra era stato confermato dalla difesa del che CP_1 costituendosi in giudizio aveva giustificato l'imputazione di tutti i consumi registrati dal contatore all'anno 2015 alla mancanza di precedenti letture tant'è che aveva dedotto che la fattura partiva da zero in mancanza di contabilizzazioni pregresse.
Osserva ancora l'appellante, che l'illegittimità di tale metodo di fatturazione è anche ribadito nell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dei canoni dell'acquedotto comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale di n° 131 del 28/12/2004 (che produce) che CP_1 prevede: “la lettura dei contatori sarà eseguita una letture con cadenza annuale proprio allo scopo di assicurare per ogni utenza il raffronto tra un dato iniziale, corrispondente alla lettura dell'anno precedente, e un dato finale, corrispondente a quello dell'anno in corso”.
Con il secondo motivo viene censurato il presupposto errato su cui si fonda la decisione, ovvero che “il contatore (quale strumento deputato alla misurazione dei consumi) sia accettato consensualmente dai contraenti quale strumento di contabilizzazione dei consumi”. Rileva
l'appellante che detto principio non poteva trovare applicazione nel caso in esame, ove fra le parti non è intervenuto alcun contratto di fornitura, quindi, spettava al indicare e CP_1 provare i consumi relativi all'anno 2015. Ne consegue che il non avrebbe assolto CP_1 all'onere della prova posto a suo carico atteso che nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639/1910 l'l'Amministrazione ingiungente ricoprendo la posizione di attore in senso sostanziale, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa;
pertanto, avrebbe errato il giudice di prime cure nel ritenere adempiuto detto onere gravante sulla parte opposta.
5 Con il terzo motivo l'appellante censura di erroneità e di illogicità la sentenza laddove afferma che: “Peraltro, a fronte delle difese del dalle quali si evince che la lettura dei consumi CP_1 registrati dal contatore fino quel momento, e dunque presumibilmente relativi anche ad anni precedenti al 2015, l'opponente non ha ritualmente formulato alcuna eccezione di prescrizione” (sentenza, pag. 3). Deduce al riguardo l'appellante che dalla stessa formulazione dubitativa utilizzata dal giudice di prime cure si evince che quest'ultimo aveva soltanto ipotizzato che i consumi fatturati per l'anno 2015 potevano ricomprendere anche quelli degli anni precedenti e, ciò, in quanto era mancata un'esplicita indicazione dell'opposto dei crediti pregressi e, poiché, in nessun atto difensivo quest'ultimo aveva indicato quali erano gli altri canoni annuali computati nella fattura n.6515/2016, era impossibile per l'opponente eccepire genericamente ed in via preventiva- cautelativa l'eventuale prescrizione dei canoni idrici precettati dovendo l'eccipiente anche indicare la data di inizio del decorso prescrizionale(Cass.
n. 3578/2004).
In ogni caso osserva l'appellante senza l'indicazione del dies a quo dei canoni scaduti ed in mancanza di indicazione di quelli che erano stati conteggiati nella fattura n. 6515/2016 non poteva il giudice di prime cure porre a carico dell'odierno appellante l'onere di eccepire la loro prescrizione, mentre, al contrario, avrebbe dovuto ritenere errata e illegittima la fatturazione relativa all'anno 2015 e conseguentemente, annullare l'ordinanza-ingiunzione.
Con il quarto motivo, parte appellante, che confida nell'accoglimento dell'appello anche ai fini della riforma della statuizione sulle spese processuale, censura comunque la condanna subita al pagamento delle spese di lite, sostenendo che vi erano i presupposti per disporne la compensazione in considerazione “ che la questione trattata fosse assolutamente nuova e che, in ogni caso non vi fossero precedenti giurisprudenziali su casi analoghi” e a tal fine, domanda in subordine, in caso di mancato accoglimento dell'appello, di compensare interamente le spese processuali.
&&&&
Precisazioni preliminari.
Occorre premettere che fra le attuali parti in causa non è in discussione, in quanto circostanza pacifica, che il ha somministrato l'acqua presso l'abitazione dell'odierno Controparte_1 appellante che ne ha usufruito, quanto piuttosto la legittimità dell'ingiunzione di pagamento, emessa sulla base dei consumi idrici contestati, in quanto ritenuti non provati ed eccessivi oltre che non determinati per il periodo di fatturazione di riferimento indicato (anno 2015).
6 Inoltre, il di fronte al Tribunale ha sostenuto, e ciò è pure pacifico, di non Controparte_1 aver stipulato alcun contratto di somministrazione con l'opponente e, di non aver autorizzato l'installazione del contatore idrico avente matricola 85A24377e, con le note depositate l'8.7.2025 l'appellato ha riferito che l'abitazione dell'appellante, nella quale risiede dal 1987
“ ricade all'interno di un condominio di cooperativa edilizia, i cui contatori di tipo industriale sarebbero stati acquistati e installati per ciascuna unità immobiliare dal costruttore e in seguito , i singoli assegna-tari avrebbero dovuto procedere alla stipula del contratto di fornitura idrica con il fornitore” contratto di fornitura mai attivato dall'odierno CP_1 appellante.
Quanto dedotto dall'appellato nelle ultime note citate, oltre a destare perplessità atteso che - di norma- i misuratori di consumo appartengono in proprietà agli enti somministranti che ne autorizzano l'installazione, in ogni caso contrasta con le diverse deduzioni che il medesimo appellato aveva espresso nel grado ed in particolare a pag. 2 della comparsa di costituzione ove ha motivato che il aveva applicato sui consumi fatturati con il documento CP_1
6515/2016, la tariffa maggiorata per uso industriale, in quanto: “ In assenza di un'intestazione di contatore, e in mancanza di un contratto, i consumi venivano computati sulla base di una tariffa differente relativa ad un consumo industriale, come da regolamento comunale” .
Poi, come evidenziato dall'appellante la fattura che quest'ultimo ha prodotto in seno all'atto di citazione in opposizione, trasmessagli dal a differenza di quella prodotta Controparte_1 da quest'ultimo che alla data del 1.1.2015 riportava l'indicazione ( 0) zero consumi, non riporta invece alcun dato a tale momento, e ciò motiva parte delle censure contenute nell'atto di appello che attengono al metodo irrituale utilizzato dal nel computare e Controparte_1 fatturare i consumi, senza distinguere i consumi riferiti ai periodi precedenti a quelli relativi all'anno 2015, periodo di riferimento della fattura n. 6515/2016. In effetti, la contestazione sulla modalità di calcolo dei consumi effettuata con la fattura n. 6515/2015, è fondata in quanto poiché quest'ultima non era stata emessa a conguaglio dei precedenti consumi ma era apparentemente un'ordinaria fattura per i consumi del 2015,l'effettuazione di un conteggio unico, globale di tutti i consumi annotati al momento della verifica del misuratore, è stata effettuata in contrasto con la normativa di settore. Deve infatti darsi atto che già all'epoca dell'emissione della fattura citata era in vigore la direttiva ARERA del 2012 n. 586/2012, che ha introdotto requisiti di trasparenza e contenuto minimo per la bolletta del servizio idrico integrato, con l'obiettivo di migliorarne la leggibilità e la comprensione da parte degli utenti.
7 Inoltre per la tipologia del giudizio all'esame va ricordato che costituisce principio consolidato quello secondo cui nel procedimento di opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n.639 del 1910: l'Amministrazione, non diversamente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assume la posizione dell'attore in senso sostanziale e la sua domanda è costituita dall'ingiunzione fiscale notificata al destinatario, della quale abbia chiesto la conferma nel giudizio. Nel caso in cui il giudice di merito abbia confermato nell'an la pretesa fiscale, e si sia risolto a determinarne il quantum in una misura inferiore a quella ingiunta, egli non ha bisogno di un'apposita e ulteriore domanda dell'Amministrazione poichè questa, secondo i principi generali, avendo fatto richiesta del tutto, ove non abbia rinunciato all'istanza, va considerata come richiedente la minor somma determinata proprio a seguito del giudizio instaurato a istanza dell'opponente” (Cass. n.10132 del 2005).
Si aggiunga che nel caso in cui come nella fattispecie la parte opponente abbia anche proposto questioni attinenti alla sussistenza del credito e non solo profili di illegittimità formale dell'ingiunzione, il giudice è tenuto a svolgere l'accertamento in ordine alla sussistenza del credito portato in ingiunzione e in tale giudizio “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. -che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie" ( Cass, n. 9989/2016)
Infine, va pure ricordato che “L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto - accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo” (Cass.n.12263/2007
)ed “il procedimento monitorio di cui al R.D. n. 639 del 1910, secondo l'interpretazione costante
8 della Suprema Corte, è utilizzabile dalla P.A.sia per le entrate di diritto pubblico, che per quelle di diritto privato, trovando il proprio fondamento nel potere di auto accertamento della medesima pubblica amministrazione. L'unico limite è che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che la sua determinazione quantitativa, la sua sussistenza e le condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidato al giudice del merito la valutazione in concreto dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass. S.U.
n.11992/2009; Cass.n.22792/2011).
In definitiva il procedimento di opposizione all' ingiunzione emessa dalla P.A. ex art. 32 D.Lgs.
150/2011, secondo la giurisprudenza di legittimità si configura quale giudizio di accertamento del credito, pertanto, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. (Cass.n.
9989/2016; Cass.n.14051/.2006).
&&&
Tanto premesso, sebbene non tutte le censure alla sentenza proposte dall'appellante sono condivisibili, tuttavia, la pretesa creditoria avanzata dal con l'ingiunzione Controparte_3 di pagamento n. 100060008342500023 del 27.5.2019 va rigettata, previo annullamento della stessa, per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame l'odierno appellante ha proposto davanti al Tribunale opposizione all'ingiunzione di pagamento, senza nulla osservare in ordine alla sussistenza o meno di un contratto di fornitura idrica ed ha dedotto la nullità/ annullabilità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei requisiti della certezza, liquidità del credito che trovava titolo nella fattura n.6515/2016 che contestava. E' anche utile ricordare che la fattura n. 6515/2016 riporta i seguenti dati identificativi: “intestatario del contratto Circonvallazione Parte_1
Ortisiana 220”; “numero dell'utenza 12434”; “matricola del contatore 85A24377”; “tariffa tipo industriale applicata”.
Posto quanto sopra, considerata la natura del presente giudizio e l'accennata ripartizione degli oneri probatori e, considerato altresì, che il costituendosi, seppur Controparte_1 tardivamente, aveva dedotto che non era intervenuto alcun contratto di fornitura dell' acqua con
9 l'opponente e che non aveva autorizzato l'installazione del contatore rinvenuto, il giudice di prime cure, ad avviso di questo Collegio, ha innanzitutto errato nel non annullare l'ingiunzione di pagamento in quanto emessa in difetto dei presupposti necessari.
Ed infatti il Comune opposto, in mancanza del contratto di somministrazione, non poteva utilizzare lo strumento dell'ingiunzione di pagamento previsto dal Rd n. 639 /1910 per fare valere un credito contrattuale fondato sulla fattura n. 6515/2016, difettando a monte l'instaurazione di valido rapporto negoziale tra le parti.
In argomento, si rammenta che costituisce principio consolidato quello secondo cui “il credito del per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua potabile non trova titolo in potestà CP_1 impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne consegue “che la controversia fra il medesimo e l'utente, che attenga CP_1 all'"an" ed al "quantum" di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario, pure quando insorga in via d'impugnazione di ingiunzione di pagamento o d'iscrizione a ruolo” (Cass. SU n.10976/2001).
Inoltre, il contratto di fornitura d'acqua è considerato a tutti gli effetti un contratto di somministrazione (cfr Cass. 19154/2018: in base alla quale "costituisce jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui il rapporto di fornitura di acqua potabile vada inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c.” (ex plurimis Cass. n. 16426/2004, Cass. n. 382/2005, nonché, da ultimo,
Cass. n. 1549/2018).
Poi, si è anche affermato che: "la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancor-ché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto" (cfr. Corte
10 Costituzionale sentenza n. 335 del 2008). Pertanto, pur se trattasi di servizio pubblico, la fornitura di acqua è prestata a fronte di un canone che ha natura del corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, disciplinato dalle comuni regole civilisti-che “dove il canone non trova titolo in una potestà impositiva ma assume una connotazione privatistica”
(cfr. Cass. 16838/2002).
Posto quindi che è pacifica la natura privatistica del rapporto di somministrazione idrica,
l'assunto difensivo del contenuto nelle note depositate, su sollecitazione Controparte_1 della Corte, l'8.7.2025 secondo cui “In mancanza di una formale richiesta specifica, ( ndr da parte dello non risultava registrato tra gli utenti e così vi è stato un consumo di acqua Pt_1 potabile sin dal 1987 a cui non è mai corrisposto alcun pagamento. Ai sensi del Regolamento del servizio di acquedotto comunale, vigente all'epoca dei fatti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29.09.2003, che si allega, l'Ente, ai sensi dell'art. 50,
“applicherà la penale e il consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili”, non è condivisibile.
Ed infatti esclusa l'ammissibilità della produzione del citato regolamento per il divieto contenuto nell'art 345 cpc, comunque lo stesso avrebbe potuto trovare applicazione se richiamato o comunque se le parti avessero stipulato il contratto dii somministrazione idrica.
Conseguentemente nella fattispecie non rilevano i provvedimenti amministrativi che entrambe le parti citano e che sono stati adottati dal in materia di tariffe e di regolamentazione CP_1 dei rapporti reciproci tra utenti e somministrante. Inoltre, non è neppure condivisibile quanto sostenuto dall'appellato che ipotizza l'esistenza di un contratto di somministrazione per "facta concludentia". occorrendo la stipula di un contratto scritto considerata la natura pubblica dell'Ente comunale.
Ed infatti “Il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmenteinteressi privatistici e pubblicistici”(Cass.n.1549/2018.;Cass.n. 11231/2017).
11 Ne discende, altresì, che non è ammissibile che un contratto di somministrazione idrica possa concludersi per facta concludentia, atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass., sez. I, 19 settembre 2013 n. 21477; conforme Cass. n. 11231/ 2017).
Viene dunque in rilievo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto: “Ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'.ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato
(cfr. Cass. n. 1549/2018).
Infine, la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio laddove l'attore ne richieda l'adempimento essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e non possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr SS.UU 14828/2012);
Nella specie l'Ente ingiungente in sede di opposizione ha domandato, per l'appunto, la condanna dell'ingiunto perché inadempiente all'obbligo di corresponsione del compenso dovuto in forza della somministrazione d'acqua contabilizzata dal misuratore, in applicazione delle tariffe adottate dall'Ente, pur allegando l'inesistenza di valido contratto di somministrazione concluso nella forma scritta richiesta ad substantiam. Donde la relativa questione in ordine all'esistenza di un valido titolo era già entrata nel processo anche se non rilevata dalle parti e dal giudice di prime cure
In definitiva mancando un valido contratto scritto tra le parti, proprio perché il canone idrico non trova titolo nella potestà impositiva ma nella negoziazione privatistica, il non CP_1 poteva avvalersi dello strumento semplificato dell'ingiunzione disciplinata dal RD n. 639/1910 per esigere un credito auto-determinato in base a tariffe mai concordate con l'ingiunto e ancor meno il giudice di prime cure poteva confermare l'ingiunzione di pagamento basata sulla fattura che indicava falsamente l'opponente intestatario del contratto e titolare del misuratore.
Per quanto esposto l'ingiunzione di pagamento opposta deve essere annullata in quanto emessa in assenza dei presupposti necessari richiesti.
12 Inoltre, seppur è vero che il giudizio di opposizione all'ingiunzione ex Rd n. 639/1910 non è circoscritto alla verifica della sua legittimità formale ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria (Cass.n. 22792/2011), comunque, il giudice di prime non avrebbe potuto all'esito del giudizio di opposizione accogliere nel merito la pretesa creditoria del che si fondava su fatti costitutivi totalmente diversi da quelli CP_1 posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento e della quale ha continuato a domandane la conferma. Ed infatti il costituitosi dopo l'udienza di prima trattazione, Controparte_1 ha insisto per la conferma dell'ingiunzione di pagamento e, pur senza proporre in via alternativa-sostitutiva domanda di arricchimento senza causa o altra domanda di risarcimento del danno ex art 2043 del cc per essere indennizzato dell'acqua erogata, ha introdotto una causa petendi totalmente nuova che questo Collegio reputa integrare una mutazio non ammissibile.
Ed invero, se la giurisprudenza, ormai ammette la possibilità che le parti, entro i termini ex art. 183 cpc, possano emendare e/o sostituire la domanda iniziale ( Cass.SU n. 12310/2015 ; Cass
SU n. 22404/2018), ciò tuttavia trova particolari limiti anche temporali soprattutto nel caso in cui la variazione della domanda è effettuata dall'attore sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, le cui regole si reputano applicabili al procedimento all'esame, disciplinato dall'art 32 del D.lgs. n. 150/2011 che rimanda alle regole del rito ordinario di cognizione.
Al riguardo con la recente sentenza la Corte di Cassazione a SU ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello
"ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria) ( Cass SU n. 26727/2024; conf. Cass. n.7236/2025).
Indi, nel caso in esame il in base agli arresti sopra citati, poiché si era Controparte_1 costituito tardivamente non soltanto non poteva avanzare, come non ha fatto, domanda riconvenzionale o alternativa a quella iniziale ma non poteva neppure esercitare lo ius variandi,
13 poiché l'opponente, che non aveva proposto domanda riconvenzionale né aveva formulato eccezioni che potevano giustificare un cambio di impostazione o “di tiro” da parte dell'opposto, era rimasto fermo al thema decidendum indicato dalla controparte nell'ingiunzione di pagamento, limitandosi a contestare la corrispondenza dei propri consumi reali del 2015 con quelli contabilizzati con la fattura n. 6515/2016, per lo stesso periodo.
In ogni caso la variazione della domanda effettuata dall'odierno appellato, a prescindere dalla posizione ricoperta nel presente giudizio ed anche dalla giurisprudenza sopra richiamata, esula dalla semplice emendatio o sostituzione della domanda ammessa nel giudizio ordinario di primo grado poiché integra vera e propria mutatio, invece vietata.
Ed infatti come statuito dalla S.C con la sentenza n 32146/2018 “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il (solo) mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (vedi anche S.U. n. 8510/2014, S.U. n. 12310/15 e S.U. n. 22404/18).
Nella fattispecie il che peraltro dagli atti non risulta abbia depositato Controparte_1 memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, verosimilmente per sfuggire alla prescrizione dei propri crediti costituendosi in giudizio ha mutato la causa petendi ed ha introdotto nuovi temi d'indagine, mantenendo generiche le proprie allegazioni, specie quelle capaci di suscitare nella controparte l'eccezione di prescrizione dei crediti , finendo “per spiazzare la difesa avversaria”, come, di fatto, l'appellante lamenta con il terzo motivo di appello.
Ed infatti, l'odierno appellato davanti al Tribunale ha dedotto, che per effetto della mancata sottoscrizione del contratto di somministrazione era stato costretto a contabilizzare con la fattura n. 6515/2016 tutti i consumi che risultavano dal contatore al momento della lettura, consumi idrici dei quali l'opponente aveva usufruito negli anni sicchè “la fatturazione si è resa necessaria in questi termini, stante l'assoluta assenza di un'intestazione di contatore, la mancanza di un contratto e, conseguentemente, l'uso di un contatore industriale allocato nell'immobile (per il quale, vengono calcolati i consumi sulla base di una tariffa differente)” precisando altresì che “Veniva anche inviato il sollecito n. 100060003963200072 del
07.07.2017 ad interruzione di ogni termine prescrizionale”.
Segue che in sede di opposizione, il non ha soltanto disconosciuto la Controparte_1 veridicità dei dati contenuti nella fattura n. 6515/2016 che esso stesso aveva emesso e sulla
14 quale si fondava l'ingiunzione di pagamento (fattura, ove contrariamente al vero, veniva indicato che alla data del 1.1.2015 il contatore registrava zero consumi;
che l'ingiunto era intestatario dell'utenza n. 124340 oltre che custode del contatore idrico industriale con matricola n. 85A24377). Con l'effetto prodotto di stravolgere la vicenda fattuale sottesa all'ingiunzione di pagamento, deducendo, in senso diametralmente opposto : che i consumi fatturati per l'anno 2015 in realtà riguardavano anche quelli precedenti, senza fornire alcuna specificazione sulla risalenza degli stessi;
la somministrazione idrica era stata effettuata dal in mancanza di un contratto di fornitura, per cui l'utenza n. 124340, contrariamente a CP_1 quanto indicato nella fattura n. 6515/2016, non era intestata all'opponente; la rilevazione dei consumi era stata effettuata da un misuratore che non apparteneva al Comune somministrante, bensì a terzi ignoti, aprendo quindi alla necessità di indagare su tali nuove circostanze , sulle quali -in tesi- sarebbe necessario l'approfondimento nel contraddittorio delle parti, a partire dalla tariffazione maggiorata applicata dal che secondo la sua stessa CP_1 difesa nel grado, trovava titolo nelle norme regolamentari comunali che in mancanza di contratto, per quanto detto, non sarebbero applicabili all'odierno appellante, ma che per ragioni di economicità del giudizio è superfluo approfondire poiché esulano dal thema decidendum che si è cristallizzato nel grado precedente, nel rispetto delle preclusioni assertive
In definitiva, l'odierno appellato nel presente giudizio ha posto in essere, oltre i termini previsti nel giudizio di primo grado per un eventuale mutamento della domanda, una pretesa diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione di pagamento, così inserendo nel processo nuovi temi di indagine, per effetto di una diversa causa petendi sulla quale peraltro non si è formato nemmeno il contraddittorio come dimostrato dalla necessità ravvisata dalla Corte di far interloquire le parti ai sensi dell'art 101 cpc.
Per quanto esposto la pretesa di credito fatta valere dal nei confronti Controparte_1 dell'odierno appellante va rigettata.
Spese processuali
La riforma della sentenza impone una rivalutazione delle spese all'esito complessivo e finale della lite.
Nella fattispecie all'esito del giudizio è risultata fondata l'opposizione all' ingiunzione di pagamento n.100060008342500023 datata 27.5.2019 e notificata in data 2.8.2019 , pertanto le spese processuali dei due gradi di giudizio vanno posti a carico dell'odierno appellato e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della
15 causa (scaglione da €5.2001,00 ad € € 26.000,00 ) in applicazione dei valori minimi tariffari in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 791/2023, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa Parte_1
n. 1729/2022 pubblicata il 6.12.2022, ed in riforma della stessa, così provvede: annulla l'ingiunzione di pagamento n.100060008342500023 datata 27.5.2019 in quanto emessa in difetto dei presupposti necessari richiesti;
rigetta la richiesta di pagamento del nei confronti dell'odierno appellante, Controparte_1 per le ragioni indicate in parte motiva;
condanna il in persona del proprio legale rappresentante, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore di che liquida, per Parte_1 il primo grado in complessivi € 2.540,00 (€ 460,00 per la fase di studio,€ 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 2.906,00 ( € 567,00 per la fase di studio,€ 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale)oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% ,Iva e C.p.a.
Così deciso in Catania addì 28 7. 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
.
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 791/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Robin Giannone, per procura in atti
-appellante-
E
Il c,f: , in persona del pro tempore rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Miriam Dell'Ali, per procura in atti
-appellato-
^^^^^
All'udienza collegiale di discussione del 14.7.2025 la causa, sulle note conclusive già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 2.9.2019 citava davanti al Tribunale di Ragusa il Parte_1 proponendo opposizione all'ingiunzione di pagamento, ex R.D. n. Controparte_1
639/1910, n. 100060008342500023 del 27.5.2019, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 8.433,84.
Illustrava l'attore che l'opposto in precedenza, in data 8.9.2017, gli aveva notificato il sollecito di pagamento n. 100060003963200072, datato 7.7.2017 della fattura n. 6515 dell'11.4.2016 dell'importo complessivo di €7.827,24 per consumi di 5.672 mc di acqua relativi al periodo
1 1.1.2015 - 31.12.2015, somministrati alla propria abitazione di sita in via CP_1
Circonvallazione Ortisiana n.220; che i consumi idrici indicati e contabilizzati nella citata fattura, relativi all'anno 2015, erano manifestamente eccessivi e sporzionati per il fabbisogno annuale di una famiglia formata da cinque persone e per un immobile di appena 100 mq;
di aver rappresentato al con pec. del 6.10.2017 le proprie contestazioni riguardo alla CP_1 fattura citata, domandando il riesame e la sospensione in autotutela del sollecito di pagamento;
che il senza riscontrare la propria istanza, in data 2.8.2019 gli aveva Controparte_1 notificato l'ingiunzione di pagamento citata, comprensivo dell'importo della fattura e dell'importo di € 606,60 per i costi dell' ingiunzione.
L'opponente domandava al Tribunale di dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 100060008342500023 impugnata, in quanto basata su un sollecito di pagamento a propria volta nullo in quanto fondato sulla fattura n. 6515/2016 palesemente errata;
che prova della dedotta erroneità della stessa poteva trarsi dai propri minori consumi d'acqua fatturati dal medesimo Comune negli anni 2016, 2017 e 2018, che si attestavano rispettivamente a 126 mc;
113 mc e 276 mc, come da fatture che produceva.
Per quanto esposto concludeva nel modo seguente “In via pregiudiziale: disporre l'immediata sospensione della efficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 100060008342500023 del
27.05.2019 in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del notevole pregiudizio economico che rischia di subire il sig. in conseguenza Parte_1 dell'esecuzione forzata, stante l'elevato importo e tenuto conto delle condizioni soggettive dell'attore. In via preliminare: Accogliere l'opposizione e dichiarare inesistente, nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dall'ingiunzione fiscale n. del PartitaIVA_2
27.05.2019 per l'importo di euro 8.433,84 emesso dal con contestuale Controparte_1 illegittimità della instauranda procedura esecutiva non ancora iniziata;
Nel merito: accertare
e dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria di cui all'ingiunzione di pagamento n.
100060008342500023 del 27.05.2019 per l'importo di euro 8.433,84 emessa dal CP_1
e revocarla con qualsiasi conseguente statuizione, per quanto meglio esposto in
[...] narrativa;
Per l'effetto condannare la convenuta ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c., per temerarietà della lite”.
Si costituiva il in data 23.12.2019, quando già la prima udienza di Controparte_1 trattazione si era tenuta il 17.12.2019, deducendo infondata l'opposizione in quanto “i dati riportati nella fattura n. 6515/2016 si riferiscono ai consumi del contatore idrico industriale n.
2 124340 con n. matricola 85A24377, ubicato nella Circ. Ortisiana n. 220, per il quale non è mai stato stipulato alcun contratto di somministrazione. Invero, come si potrà notare dalla fattura, che ad ogni buon conto si allega, si passa da una lettura di 0 (zero), resasi necessaria stante
l'illegittima condotta del Sig. che non ha mai siglato il contratto per la Parte_1 fornitura idrica (nonostante negli anni abbia consumato ugualmente l'acqua), ad una lettura di 5.672 mc di acqua effettivamente usufruita al momento del controllo. Le paventate doglianze sono del tutto destituite di fondamento se non fosse altro che, la fatturazione si è resa necessaria in questi termini, stante l'assoluta assenza di un'intestazione di contatore, la mancanza di un contratto e, conseguentemente, l'uso di un contatore industriale allocato nell'immobile (per il quale, vengono calcolati i consumi sulla base di una tariffa differente). Veniva anche inviato il sollecito n. 100060003963200072 del 07.07.2017 ad interruzione di ogni termine prescrizionale. Il chiesto riesame da controparte, benché esitato, non è stato accolto e, pertanto, sullo stesso, si è formato il cd. silenzio - rigetto. Per i suesposti motivi, il CP_1
come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, rassegna le
[...] seguenti conclusioni Rigettare il chiesto annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.
100060008342500023 del 27.05.2019; - Per l'effetto, dichiarare valida l'ingiunzione di pagamento sopra richiamata;
- Con vittoria di spese e compensi oltre oneri fiscali come per legge”
Il giudice a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 17.12.2019 con ordinanza del 3.1.2020 ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento ed ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. dei quali soltanto l'opponente si è avvalso depositando soltanto la prima memoria ex art 183 comma Vi cpc. La causa veniva rinviata ai sensi dell'art
281 sexies per la decisione all'udienza cartolare di discussione e decisione del 6.12.2022.
La causa è stata decisa dal Tribunale con la sentenza n. 1729/2022 che ha rigettato l'opposizione proposta da che è stato condannato al pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 5.6.2023 affidato ai motivi di seguito indicati.
Si è costituito il che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto per Controparte_1 infondatezza nel merito.
La causa all'esito dell'udienza di discussione cartolare del 24.6.2024 è stata posta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio giudicante, stante- nelle more-
3 il trasferimento del Presidente del Collegio presso altro ufficio giudiziario, fissando la nuova udienza del 28.4.2025. A tale udienza la causa è stata posta in decisione. La Corte con ordinanza pubblicata l'11.6.2025, in applicazione dell'art 101 cpc ha invitato le parti ad interloquire, per gli eventuali effetti sulla decisione, sulla circostanza concordemente riconosciuta dalle parti che la somministrazione idrica effettuata dal in favore dell'appellante era Controparte_1 avvenuta in mancanza di un formale contratto di fornitura nonché ha chiesto loro di documentare la richiesta di installazione del contatore idrico, dedotto in causa con destinazione industriale, avente il n. di matricola 85A24377, assegnando alle parti termine fino alla data dell'8 luglio 2025 per il deposito delle note scritte.
All'udienza dell'8 luglio 2025 esaminate le note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la parte censura la statuizione del Tribunale laddove afferma che l'unico motivo dell'opposizione riguardava l'erroneo computo/ fatturazione dei consumi idrici relativi all'anno 2015, in quanto incompatibili con quelli contabilizzati negli anni successivi e, poiché, l'opponente non aveva anche contestato i dati riportati dal contatore e non aveva allegato il malfunzionamento dello stesso e neppure aveva dedotto l'utilizzo non autorizzato dell'acqua da parte di terzi, l'opposizione andava rigettata anche perché in difetto di stipula del contratto di somministrazione tra l'opponente ed il quest'ultimo con CP_1 la fattura n.6515/2016 aveva contabilizzato tutti i consumi registrati dal contatore al momento della lettura e dunque “presumibilmente anche quelli degli anni precedenti al 2015, e ciò poteva spiegare discrasia fra la lettura del 2015 (5.672 mc) e quelle degli anni successivi (126 mc per il 2016, 113 mc per il 2017 e 276 mc per il 2018)”
Osserva in contrario l'appellante che in relazione all'oggetto dell'ingiunzione di pagamento- consumi anno 2015- egli non aveva motivo per lamentare il malfunzionamento del contatore in quanto ciò che constatava non era l'effettività dei consumi riportati in fattura in termini assoluti(mc 5.672 di acqua) bensì la loro riferibilità all'anno 2015 come specificato nella medesima fattura 6515/2016 ; né aveva motivo per dubitare sul corretto funzionamento del contatore visti i consumi contenuti, registrati negli anni 2016-2018. Osserva l'appellante che il primo giudice, così motivando il rigetto della proposta opposizione, ha totalmente pretermesso ed in parte travisato la propria doglianza che riguardava il metodo illegittimo e contrario alle norme di settore, adottato dal per contabilizzazione dei consumi idrici, CP_1 senza indicare e riportare in fattura quali erano i consumi di partenza registrati dal contatore
4 alla data del 1.1.2015 onde consentire all'opponente di comprendere e valutare la congruità di quelli contabilizzati per il periodo di fatturazione. Lamenta quindi l'appellante che tutti i
5.672 mc d'acqua sono stati imputati all'anno 2015 quale periodo del loro consumo e aggiunge che tale metodo, contrario alle norme previste in materia rendeva illegittima anche l'ingiunzione di pagamento. Precisa l'appellante che nella fattura che gli era stata trasmessa dall'opposto (prodotta in giudizio) alla data del 1.1.2015 non riportava alcuna indicazione circa i consumi registrati a tale data, a differenza della copia della medesima fattura prodotta dalla controparte che alla data del 1.1.2015 indicava zero (0) consumi. Reputa l'appellante che ciò dimostri che nessuna lettura del contatore aveva eseguito il alla data del 1.1.2015 con CP_1
l'effetto che era illegittima l'imputazione forfettaria e complessiva di tutti i consumi all'anno
2015. Aggiunge, che quanto sopra era stato confermato dalla difesa del che CP_1 costituendosi in giudizio aveva giustificato l'imputazione di tutti i consumi registrati dal contatore all'anno 2015 alla mancanza di precedenti letture tant'è che aveva dedotto che la fattura partiva da zero in mancanza di contabilizzazioni pregresse.
Osserva ancora l'appellante, che l'illegittimità di tale metodo di fatturazione è anche ribadito nell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dei canoni dell'acquedotto comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale di n° 131 del 28/12/2004 (che produce) che CP_1 prevede: “la lettura dei contatori sarà eseguita una letture con cadenza annuale proprio allo scopo di assicurare per ogni utenza il raffronto tra un dato iniziale, corrispondente alla lettura dell'anno precedente, e un dato finale, corrispondente a quello dell'anno in corso”.
Con il secondo motivo viene censurato il presupposto errato su cui si fonda la decisione, ovvero che “il contatore (quale strumento deputato alla misurazione dei consumi) sia accettato consensualmente dai contraenti quale strumento di contabilizzazione dei consumi”. Rileva
l'appellante che detto principio non poteva trovare applicazione nel caso in esame, ove fra le parti non è intervenuto alcun contratto di fornitura, quindi, spettava al indicare e CP_1 provare i consumi relativi all'anno 2015. Ne consegue che il non avrebbe assolto CP_1 all'onere della prova posto a suo carico atteso che nel giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639/1910 l'l'Amministrazione ingiungente ricoprendo la posizione di attore in senso sostanziale, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa;
pertanto, avrebbe errato il giudice di prime cure nel ritenere adempiuto detto onere gravante sulla parte opposta.
5 Con il terzo motivo l'appellante censura di erroneità e di illogicità la sentenza laddove afferma che: “Peraltro, a fronte delle difese del dalle quali si evince che la lettura dei consumi CP_1 registrati dal contatore fino quel momento, e dunque presumibilmente relativi anche ad anni precedenti al 2015, l'opponente non ha ritualmente formulato alcuna eccezione di prescrizione” (sentenza, pag. 3). Deduce al riguardo l'appellante che dalla stessa formulazione dubitativa utilizzata dal giudice di prime cure si evince che quest'ultimo aveva soltanto ipotizzato che i consumi fatturati per l'anno 2015 potevano ricomprendere anche quelli degli anni precedenti e, ciò, in quanto era mancata un'esplicita indicazione dell'opposto dei crediti pregressi e, poiché, in nessun atto difensivo quest'ultimo aveva indicato quali erano gli altri canoni annuali computati nella fattura n.6515/2016, era impossibile per l'opponente eccepire genericamente ed in via preventiva- cautelativa l'eventuale prescrizione dei canoni idrici precettati dovendo l'eccipiente anche indicare la data di inizio del decorso prescrizionale(Cass.
n. 3578/2004).
In ogni caso osserva l'appellante senza l'indicazione del dies a quo dei canoni scaduti ed in mancanza di indicazione di quelli che erano stati conteggiati nella fattura n. 6515/2016 non poteva il giudice di prime cure porre a carico dell'odierno appellante l'onere di eccepire la loro prescrizione, mentre, al contrario, avrebbe dovuto ritenere errata e illegittima la fatturazione relativa all'anno 2015 e conseguentemente, annullare l'ordinanza-ingiunzione.
Con il quarto motivo, parte appellante, che confida nell'accoglimento dell'appello anche ai fini della riforma della statuizione sulle spese processuale, censura comunque la condanna subita al pagamento delle spese di lite, sostenendo che vi erano i presupposti per disporne la compensazione in considerazione “ che la questione trattata fosse assolutamente nuova e che, in ogni caso non vi fossero precedenti giurisprudenziali su casi analoghi” e a tal fine, domanda in subordine, in caso di mancato accoglimento dell'appello, di compensare interamente le spese processuali.
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Precisazioni preliminari.
Occorre premettere che fra le attuali parti in causa non è in discussione, in quanto circostanza pacifica, che il ha somministrato l'acqua presso l'abitazione dell'odierno Controparte_1 appellante che ne ha usufruito, quanto piuttosto la legittimità dell'ingiunzione di pagamento, emessa sulla base dei consumi idrici contestati, in quanto ritenuti non provati ed eccessivi oltre che non determinati per il periodo di fatturazione di riferimento indicato (anno 2015).
6 Inoltre, il di fronte al Tribunale ha sostenuto, e ciò è pure pacifico, di non Controparte_1 aver stipulato alcun contratto di somministrazione con l'opponente e, di non aver autorizzato l'installazione del contatore idrico avente matricola 85A24377e, con le note depositate l'8.7.2025 l'appellato ha riferito che l'abitazione dell'appellante, nella quale risiede dal 1987
“ ricade all'interno di un condominio di cooperativa edilizia, i cui contatori di tipo industriale sarebbero stati acquistati e installati per ciascuna unità immobiliare dal costruttore e in seguito , i singoli assegna-tari avrebbero dovuto procedere alla stipula del contratto di fornitura idrica con il fornitore” contratto di fornitura mai attivato dall'odierno CP_1 appellante.
Quanto dedotto dall'appellato nelle ultime note citate, oltre a destare perplessità atteso che - di norma- i misuratori di consumo appartengono in proprietà agli enti somministranti che ne autorizzano l'installazione, in ogni caso contrasta con le diverse deduzioni che il medesimo appellato aveva espresso nel grado ed in particolare a pag. 2 della comparsa di costituzione ove ha motivato che il aveva applicato sui consumi fatturati con il documento CP_1
6515/2016, la tariffa maggiorata per uso industriale, in quanto: “ In assenza di un'intestazione di contatore, e in mancanza di un contratto, i consumi venivano computati sulla base di una tariffa differente relativa ad un consumo industriale, come da regolamento comunale” .
Poi, come evidenziato dall'appellante la fattura che quest'ultimo ha prodotto in seno all'atto di citazione in opposizione, trasmessagli dal a differenza di quella prodotta Controparte_1 da quest'ultimo che alla data del 1.1.2015 riportava l'indicazione ( 0) zero consumi, non riporta invece alcun dato a tale momento, e ciò motiva parte delle censure contenute nell'atto di appello che attengono al metodo irrituale utilizzato dal nel computare e Controparte_1 fatturare i consumi, senza distinguere i consumi riferiti ai periodi precedenti a quelli relativi all'anno 2015, periodo di riferimento della fattura n. 6515/2016. In effetti, la contestazione sulla modalità di calcolo dei consumi effettuata con la fattura n. 6515/2015, è fondata in quanto poiché quest'ultima non era stata emessa a conguaglio dei precedenti consumi ma era apparentemente un'ordinaria fattura per i consumi del 2015,l'effettuazione di un conteggio unico, globale di tutti i consumi annotati al momento della verifica del misuratore, è stata effettuata in contrasto con la normativa di settore. Deve infatti darsi atto che già all'epoca dell'emissione della fattura citata era in vigore la direttiva ARERA del 2012 n. 586/2012, che ha introdotto requisiti di trasparenza e contenuto minimo per la bolletta del servizio idrico integrato, con l'obiettivo di migliorarne la leggibilità e la comprensione da parte degli utenti.
7 Inoltre per la tipologia del giudizio all'esame va ricordato che costituisce principio consolidato quello secondo cui nel procedimento di opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n.639 del 1910: l'Amministrazione, non diversamente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, assume la posizione dell'attore in senso sostanziale e la sua domanda è costituita dall'ingiunzione fiscale notificata al destinatario, della quale abbia chiesto la conferma nel giudizio. Nel caso in cui il giudice di merito abbia confermato nell'an la pretesa fiscale, e si sia risolto a determinarne il quantum in una misura inferiore a quella ingiunta, egli non ha bisogno di un'apposita e ulteriore domanda dell'Amministrazione poichè questa, secondo i principi generali, avendo fatto richiesta del tutto, ove non abbia rinunciato all'istanza, va considerata come richiedente la minor somma determinata proprio a seguito del giudizio instaurato a istanza dell'opponente” (Cass. n.10132 del 2005).
Si aggiunga che nel caso in cui come nella fattispecie la parte opponente abbia anche proposto questioni attinenti alla sussistenza del credito e non solo profili di illegittimità formale dell'ingiunzione, il giudice è tenuto a svolgere l'accertamento in ordine alla sussistenza del credito portato in ingiunzione e in tale giudizio “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto-accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. -che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie" ( Cass, n. 9989/2016)
Infine, va pure ricordato che “L'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto - accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo” (Cass.n.12263/2007
)ed “il procedimento monitorio di cui al R.D. n. 639 del 1910, secondo l'interpretazione costante
8 della Suprema Corte, è utilizzabile dalla P.A.sia per le entrate di diritto pubblico, che per quelle di diritto privato, trovando il proprio fondamento nel potere di auto accertamento della medesima pubblica amministrazione. L'unico limite è che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che la sua determinazione quantitativa, la sua sussistenza e le condizioni di esigibilità derivino da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidato al giudice del merito la valutazione in concreto dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass. S.U.
n.11992/2009; Cass.n.22792/2011).
In definitiva il procedimento di opposizione all' ingiunzione emessa dalla P.A. ex art. 32 D.Lgs.
150/2011, secondo la giurisprudenza di legittimità si configura quale giudizio di accertamento del credito, pertanto, la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. (Cass.n.
9989/2016; Cass.n.14051/.2006).
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Tanto premesso, sebbene non tutte le censure alla sentenza proposte dall'appellante sono condivisibili, tuttavia, la pretesa creditoria avanzata dal con l'ingiunzione Controparte_3 di pagamento n. 100060008342500023 del 27.5.2019 va rigettata, previo annullamento della stessa, per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame l'odierno appellante ha proposto davanti al Tribunale opposizione all'ingiunzione di pagamento, senza nulla osservare in ordine alla sussistenza o meno di un contratto di fornitura idrica ed ha dedotto la nullità/ annullabilità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei requisiti della certezza, liquidità del credito che trovava titolo nella fattura n.6515/2016 che contestava. E' anche utile ricordare che la fattura n. 6515/2016 riporta i seguenti dati identificativi: “intestatario del contratto Circonvallazione Parte_1
Ortisiana 220”; “numero dell'utenza 12434”; “matricola del contatore 85A24377”; “tariffa tipo industriale applicata”.
Posto quanto sopra, considerata la natura del presente giudizio e l'accennata ripartizione degli oneri probatori e, considerato altresì, che il costituendosi, seppur Controparte_1 tardivamente, aveva dedotto che non era intervenuto alcun contratto di fornitura dell' acqua con
9 l'opponente e che non aveva autorizzato l'installazione del contatore rinvenuto, il giudice di prime cure, ad avviso di questo Collegio, ha innanzitutto errato nel non annullare l'ingiunzione di pagamento in quanto emessa in difetto dei presupposti necessari.
Ed infatti il Comune opposto, in mancanza del contratto di somministrazione, non poteva utilizzare lo strumento dell'ingiunzione di pagamento previsto dal Rd n. 639 /1910 per fare valere un credito contrattuale fondato sulla fattura n. 6515/2016, difettando a monte l'instaurazione di valido rapporto negoziale tra le parti.
In argomento, si rammenta che costituisce principio consolidato quello secondo cui “il credito del per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua potabile non trova titolo in potestà CP_1 impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Ne consegue “che la controversia fra il medesimo e l'utente, che attenga CP_1 all'"an" ed al "quantum" di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario, pure quando insorga in via d'impugnazione di ingiunzione di pagamento o d'iscrizione a ruolo” (Cass. SU n.10976/2001).
Inoltre, il contratto di fornitura d'acqua è considerato a tutti gli effetti un contratto di somministrazione (cfr Cass. 19154/2018: in base alla quale "costituisce jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui il rapporto di fornitura di acqua potabile vada inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c.” (ex plurimis Cass. n. 16426/2004, Cass. n. 382/2005, nonché, da ultimo,
Cass. n. 1549/2018).
Poi, si è anche affermato che: "la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancor-ché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza: l'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto" (cfr. Corte
10 Costituzionale sentenza n. 335 del 2008). Pertanto, pur se trattasi di servizio pubblico, la fornitura di acqua è prestata a fronte di un canone che ha natura del corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, disciplinato dalle comuni regole civilisti-che “dove il canone non trova titolo in una potestà impositiva ma assume una connotazione privatistica”
(cfr. Cass. 16838/2002).
Posto quindi che è pacifica la natura privatistica del rapporto di somministrazione idrica,
l'assunto difensivo del contenuto nelle note depositate, su sollecitazione Controparte_1 della Corte, l'8.7.2025 secondo cui “In mancanza di una formale richiesta specifica, ( ndr da parte dello non risultava registrato tra gli utenti e così vi è stato un consumo di acqua Pt_1 potabile sin dal 1987 a cui non è mai corrisposto alcun pagamento. Ai sensi del Regolamento del servizio di acquedotto comunale, vigente all'epoca dei fatti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29.09.2003, che si allega, l'Ente, ai sensi dell'art. 50,
“applicherà la penale e il consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili”, non è condivisibile.
Ed infatti esclusa l'ammissibilità della produzione del citato regolamento per il divieto contenuto nell'art 345 cpc, comunque lo stesso avrebbe potuto trovare applicazione se richiamato o comunque se le parti avessero stipulato il contratto dii somministrazione idrica.
Conseguentemente nella fattispecie non rilevano i provvedimenti amministrativi che entrambe le parti citano e che sono stati adottati dal in materia di tariffe e di regolamentazione CP_1 dei rapporti reciproci tra utenti e somministrante. Inoltre, non è neppure condivisibile quanto sostenuto dall'appellato che ipotizza l'esistenza di un contratto di somministrazione per "facta concludentia". occorrendo la stipula di un contratto scritto considerata la natura pubblica dell'Ente comunale.
Ed infatti “Il contratto di utenza stipulato con i fruitori dal gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come consorzio di Comuni o come società di capitali, deve ritenersi soggetto agli obblighi di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmenteinteressi privatistici e pubblicistici”(Cass.n.1549/2018.;Cass.n. 11231/2017).
11 Ne discende, altresì, che non è ammissibile che un contratto di somministrazione idrica possa concludersi per facta concludentia, atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, i contratti con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass., sez. I, 19 settembre 2013 n. 21477; conforme Cass. n. 11231/ 2017).
Viene dunque in rilievo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto: “Ai fini della validità dei contratti di cui sia parte una pubblica amministrazione, è necessaria la forma scritta a pena di nullità; la pubblica amministrazione, pertanto, non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'.ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato
(cfr. Cass. n. 1549/2018).
Infine, la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio laddove l'attore ne richieda l'adempimento essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e non possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr SS.UU 14828/2012);
Nella specie l'Ente ingiungente in sede di opposizione ha domandato, per l'appunto, la condanna dell'ingiunto perché inadempiente all'obbligo di corresponsione del compenso dovuto in forza della somministrazione d'acqua contabilizzata dal misuratore, in applicazione delle tariffe adottate dall'Ente, pur allegando l'inesistenza di valido contratto di somministrazione concluso nella forma scritta richiesta ad substantiam. Donde la relativa questione in ordine all'esistenza di un valido titolo era già entrata nel processo anche se non rilevata dalle parti e dal giudice di prime cure
In definitiva mancando un valido contratto scritto tra le parti, proprio perché il canone idrico non trova titolo nella potestà impositiva ma nella negoziazione privatistica, il non CP_1 poteva avvalersi dello strumento semplificato dell'ingiunzione disciplinata dal RD n. 639/1910 per esigere un credito auto-determinato in base a tariffe mai concordate con l'ingiunto e ancor meno il giudice di prime cure poteva confermare l'ingiunzione di pagamento basata sulla fattura che indicava falsamente l'opponente intestatario del contratto e titolare del misuratore.
Per quanto esposto l'ingiunzione di pagamento opposta deve essere annullata in quanto emessa in assenza dei presupposti necessari richiesti.
12 Inoltre, seppur è vero che il giudizio di opposizione all'ingiunzione ex Rd n. 639/1910 non è circoscritto alla verifica della sua legittimità formale ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria (Cass.n. 22792/2011), comunque, il giudice di prime non avrebbe potuto all'esito del giudizio di opposizione accogliere nel merito la pretesa creditoria del che si fondava su fatti costitutivi totalmente diversi da quelli CP_1 posti a fondamento dell'ingiunzione di pagamento e della quale ha continuato a domandane la conferma. Ed infatti il costituitosi dopo l'udienza di prima trattazione, Controparte_1 ha insisto per la conferma dell'ingiunzione di pagamento e, pur senza proporre in via alternativa-sostitutiva domanda di arricchimento senza causa o altra domanda di risarcimento del danno ex art 2043 del cc per essere indennizzato dell'acqua erogata, ha introdotto una causa petendi totalmente nuova che questo Collegio reputa integrare una mutazio non ammissibile.
Ed invero, se la giurisprudenza, ormai ammette la possibilità che le parti, entro i termini ex art. 183 cpc, possano emendare e/o sostituire la domanda iniziale ( Cass.SU n. 12310/2015 ; Cass
SU n. 22404/2018), ciò tuttavia trova particolari limiti anche temporali soprattutto nel caso in cui la variazione della domanda è effettuata dall'attore sostanziale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, le cui regole si reputano applicabili al procedimento all'esame, disciplinato dall'art 32 del D.lgs. n. 150/2011 che rimanda alle regole del rito ordinario di cognizione.
Al riguardo con la recente sentenza la Corte di Cassazione a SU ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello
"ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria) ( Cass SU n. 26727/2024; conf. Cass. n.7236/2025).
Indi, nel caso in esame il in base agli arresti sopra citati, poiché si era Controparte_1 costituito tardivamente non soltanto non poteva avanzare, come non ha fatto, domanda riconvenzionale o alternativa a quella iniziale ma non poteva neppure esercitare lo ius variandi,
13 poiché l'opponente, che non aveva proposto domanda riconvenzionale né aveva formulato eccezioni che potevano giustificare un cambio di impostazione o “di tiro” da parte dell'opposto, era rimasto fermo al thema decidendum indicato dalla controparte nell'ingiunzione di pagamento, limitandosi a contestare la corrispondenza dei propri consumi reali del 2015 con quelli contabilizzati con la fattura n. 6515/2016, per lo stesso periodo.
In ogni caso la variazione della domanda effettuata dall'odierno appellato, a prescindere dalla posizione ricoperta nel presente giudizio ed anche dalla giurisprudenza sopra richiamata, esula dalla semplice emendatio o sostituzione della domanda ammessa nel giudizio ordinario di primo grado poiché integra vera e propria mutatio, invece vietata.
Ed infatti come statuito dalla S.C con la sentenza n 32146/2018 “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il (solo) mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (vedi anche S.U. n. 8510/2014, S.U. n. 12310/15 e S.U. n. 22404/18).
Nella fattispecie il che peraltro dagli atti non risulta abbia depositato Controparte_1 memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, verosimilmente per sfuggire alla prescrizione dei propri crediti costituendosi in giudizio ha mutato la causa petendi ed ha introdotto nuovi temi d'indagine, mantenendo generiche le proprie allegazioni, specie quelle capaci di suscitare nella controparte l'eccezione di prescrizione dei crediti , finendo “per spiazzare la difesa avversaria”, come, di fatto, l'appellante lamenta con il terzo motivo di appello.
Ed infatti, l'odierno appellato davanti al Tribunale ha dedotto, che per effetto della mancata sottoscrizione del contratto di somministrazione era stato costretto a contabilizzare con la fattura n. 6515/2016 tutti i consumi che risultavano dal contatore al momento della lettura, consumi idrici dei quali l'opponente aveva usufruito negli anni sicchè “la fatturazione si è resa necessaria in questi termini, stante l'assoluta assenza di un'intestazione di contatore, la mancanza di un contratto e, conseguentemente, l'uso di un contatore industriale allocato nell'immobile (per il quale, vengono calcolati i consumi sulla base di una tariffa differente)” precisando altresì che “Veniva anche inviato il sollecito n. 100060003963200072 del
07.07.2017 ad interruzione di ogni termine prescrizionale”.
Segue che in sede di opposizione, il non ha soltanto disconosciuto la Controparte_1 veridicità dei dati contenuti nella fattura n. 6515/2016 che esso stesso aveva emesso e sulla
14 quale si fondava l'ingiunzione di pagamento (fattura, ove contrariamente al vero, veniva indicato che alla data del 1.1.2015 il contatore registrava zero consumi;
che l'ingiunto era intestatario dell'utenza n. 124340 oltre che custode del contatore idrico industriale con matricola n. 85A24377). Con l'effetto prodotto di stravolgere la vicenda fattuale sottesa all'ingiunzione di pagamento, deducendo, in senso diametralmente opposto : che i consumi fatturati per l'anno 2015 in realtà riguardavano anche quelli precedenti, senza fornire alcuna specificazione sulla risalenza degli stessi;
la somministrazione idrica era stata effettuata dal in mancanza di un contratto di fornitura, per cui l'utenza n. 124340, contrariamente a CP_1 quanto indicato nella fattura n. 6515/2016, non era intestata all'opponente; la rilevazione dei consumi era stata effettuata da un misuratore che non apparteneva al Comune somministrante, bensì a terzi ignoti, aprendo quindi alla necessità di indagare su tali nuove circostanze , sulle quali -in tesi- sarebbe necessario l'approfondimento nel contraddittorio delle parti, a partire dalla tariffazione maggiorata applicata dal che secondo la sua stessa CP_1 difesa nel grado, trovava titolo nelle norme regolamentari comunali che in mancanza di contratto, per quanto detto, non sarebbero applicabili all'odierno appellante, ma che per ragioni di economicità del giudizio è superfluo approfondire poiché esulano dal thema decidendum che si è cristallizzato nel grado precedente, nel rispetto delle preclusioni assertive
In definitiva, l'odierno appellato nel presente giudizio ha posto in essere, oltre i termini previsti nel giudizio di primo grado per un eventuale mutamento della domanda, una pretesa diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione di pagamento, così inserendo nel processo nuovi temi di indagine, per effetto di una diversa causa petendi sulla quale peraltro non si è formato nemmeno il contraddittorio come dimostrato dalla necessità ravvisata dalla Corte di far interloquire le parti ai sensi dell'art 101 cpc.
Per quanto esposto la pretesa di credito fatta valere dal nei confronti Controparte_1 dell'odierno appellante va rigettata.
Spese processuali
La riforma della sentenza impone una rivalutazione delle spese all'esito complessivo e finale della lite.
Nella fattispecie all'esito del giudizio è risultata fondata l'opposizione all' ingiunzione di pagamento n.100060008342500023 datata 27.5.2019 e notificata in data 2.8.2019 , pertanto le spese processuali dei due gradi di giudizio vanno posti a carico dell'odierno appellato e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della
15 causa (scaglione da €5.2001,00 ad € € 26.000,00 ) in applicazione dei valori minimi tariffari in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 791/2023, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa Parte_1
n. 1729/2022 pubblicata il 6.12.2022, ed in riforma della stessa, così provvede: annulla l'ingiunzione di pagamento n.100060008342500023 datata 27.5.2019 in quanto emessa in difetto dei presupposti necessari richiesti;
rigetta la richiesta di pagamento del nei confronti dell'odierno appellante, Controparte_1 per le ragioni indicate in parte motiva;
condanna il in persona del proprio legale rappresentante, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali dei due gradi di giudizio in favore di che liquida, per Parte_1 il primo grado in complessivi € 2.540,00 (€ 460,00 per la fase di studio,€ 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 851,00 per la fase decisionale) e per il presente grado in complessivi € 2.906,00 ( € 567,00 per la fase di studio,€ 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale)oltre il rimborso forfettario nella misura del 15% ,Iva e C.p.a.
Così deciso in Catania addì 28 7. 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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