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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 302/2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Luca Paparozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Brofferio n.
3, come da procura in atti.
– parte appellante – contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Monica Checchin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino,
Via Vespucci n. 8, come da procura in atti.
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiiectis, per i motivi sopra esposti, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n.
3822/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino:
- condannare, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c, parte convenuta al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi legali dal giorno della richiesta a quello di effettivo pagamento;
- con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali di causa, oltre IVA e CPA nonché rimborso degli esposti, spese di notifica e contributo unificato e successive
1 occorrende per entrambi i gradi di giudizio, disponendo inoltre la restituzione della somma pagata a titolo di spese legali relativamente al primo grado di giudizio (Euro 12.145,66) con interessi dal dovuto al saldo.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, nel merito, in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le motivazioni su esposte;
nel merito, in via principale:
- respingere le richieste dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino, sez. I civile, Giudice Dott.
Edoardo Di Capua, rep. n. 9429/2023 del 06/10/2023, emessa il 06/10/2023, pubblicata il
06/10/2023; e per l'effetto,
- alla luce di quanto indicato ed argomentato in narrativa, con conseguente condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co I, c.p.c.; in via istruttoria:
- ammettersi le prove indicate nella memoria ex art. 183, co VI n. 2 c.p.c. del 21/03/2022; in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre 15 % ex art. 2, D.M. n. 55/2014 e ss.mm., oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
In data 12.04.2021 conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 che venisse condannato al pagamento di € 50.000,00, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex art. 282 c.p.c., oltre interessi legali dal giorno della richiesta a quello dell'effettivo pagamento.
Parte attrice rappresentava di aver concesso a controparte €7.000,00, senza interessi e con bonifico con causale “comodato”, importo poi effettivamente restituito.
[...]
aveva poi richiesto e ottenuto, sempre tramite bonifico con causale “comodato”, CP_1 la somma di € 50.000,00, senza interessi, senza mai restituire la somma, ancorché richiesta. Deduceva, inoltre, che nel caso di specie era applicabile la disciplina relativa al mutuo.
2 La domanda giudiziale, inoltre, veniva preceduta dall'invito alla negoziazione assistita, a cui controparte non aveva mai dato seguito.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande di controparte. Controparte_1
Chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa di terzo ex artt. 106 e 269 c.p.c. della RA e di accertare, conseguentemente, il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva. Nel merito chiedeva di respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, di accertare il rapporto contrattuale tra e e condannare la prima al pagamento della somma CP_2 Parte_1 verificata in corso di causa. Domandava, inoltre, l'ammissione delle prove istruttorie.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza datata 02.05.2022, respingeva le domande istruttorie e formulava una proposta transattiva, non accettata dalla sola parte attrice.
Dopo il deposito delle note scritte, all'udienza del 08.06.2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3822/2023, pubblicata in data 06.10.2023, il Tribunale di Torino rigettava le domande proposte da e condannava la stessa al pagamento delle Parte_1
spese processuali a favore di controparte.
Il Giudice respingeva, in primis, le domande istruttorie reiterate da parte convenuta e la domanda di chiamata in causa del terzo, non ravvisando l'esistenza dei presupposti ex art. 106 c.p.c.
Rigettava le domande proposte da parte appellante, affermando che dai doc. 2 e 3, prodotti da parte convenuta, emergeva chiaramente che la somma di € 50.000,00, ricevuta da parte convenuta, era stata trasferita dopo sei giorni a favore della al Controparte_3
fine di saldare la prima rata del debito contratto da (cognata di parte CP_2
convenuta).
Il Tribunale giudicava estraneo al rapporto, ritenendo che il prestito Controparte_1
veniva disposto a favore di;
, infatti, aveva solo fornito il CP_2 Controparte_1
proprio IBAN per aiutare la cognata, senza ottenere alcun vantaggio economico. Non poteva, pertanto, configurarsi nel caso di specie un arricchimento senza causa.
Il giudizio di appello
L'appello proposto da Parte_1
3 Con atto di citazione, notificato in data 28.02.2024, impugnava la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendo di condannare al pagamento di € Controparte_1
50.000,00 con sentenza munita di provvisoria esecutorietà, oltre interessi dal giorno della presentazione della domanda al giorno di effettivo pagamento. Con vittoria di spese legali.
L'appello si fondava sui seguenti motivi di gravame:
1. Difetto/ illogicità della motivazione.
Parte appellante deduceva che il Giudice aveva fondato la decisione sulle prove di cui controparte aveva richiesto l'acquisizione ma che, allo stesso tempo, le aveva respinte perché irrilevanti ai fini della causa. La sentenza presentava, dunque, una lacuna motivazionale perché resa sulla base di fatti di cui non era stata acquisita la prova.
2. Chiamata in causa del terzo: contraddittorietà della decisione.
Riteneva fortemente contraddittoria la sentenza nella parte in cui il Tribunale prima rigettava la domanda della chiamata del terzo in causa, ritenendo la non sussistenza dei presupposti ex art. 106 c.p.c. (comunanza di causa o obbligo di manleva), per poi respingere le domande proposte da parte attrice rilevando che il prestito veniva disposto a favore di . Il Giudice avrebbe dovuto o CP_2
ammettere che era totalmente estranea al processo, oppure CP_2
concedere la chiamata in causa della stessa o, quantomeno, illustrare i motivi che impedivano la chiamata.
Da una motivazione così illogica sul punto, veniva gravata da una Parte_1
pronuncia che assolveva perché riconosciuto come estraneo al Controparte_1 rapporto, ma, d'altra parte, la stessa pronuncia non poneva nessun obbligo a carico di seppur riconosciuta come destinataria del prestito, in quanto CP_2
comunque estranea al processo.
3. Nel merito: decisione disancorata dalle emergenze probatorie, fortemente carente e dimentica delle considerazioni esposte in comparsa conclusionale.
Parte appellante reputava viziata la sentenza nella parte in cui fondava la decisione su due documenti, il primo dei quali (un assegno) provava esclusivamente l'avvenuto pagamento della somma di € 50.000,00 a favore della Controparte_3
(di cui era debitrice), ma non dava prova che il pagamento fosse CP_2
stato disposto da . Controparte_1
In diritto, inoltre, il primo Giudice non definiva la posizione di Controparte_1
come deposito o mandato. , indipendentemente dalla Controparte_1
4 qualificazione, doveva essere gravato dall'obbligo di restituzione della somma ricevuta da . Parte_1
Il Tribunale non motivava, inoltre, la decisione di gravare parte attrice dall'onere di provare la non estraneità di . Secondo i principi generali, infatti, Controparte_1
l'onere della prova ricade nella parte che invoca l'eccezione o l'azione.
Il Giudice non dava neppure una soddisfacente spiegazione circa i motivi che avevano portato ad escludere che non si fosse arricchito Controparte_1
ingiustificatamente.
4. Le spese.
Parte appellante, avendo già provveduto al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, chiedeva la refusione di quanto già pagato, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le difese di Controparte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello, ritenendolo privo di elementi di novità, oltre che un mero tentativo di distorcere sia il contenuto della sentenza impugnata, sia le argomentazioni e le difese rese in primo grado da parte dell'allora convenuta.
Nel merito, parte appellata ribadiva che la sentenza di primo grado si fondava essenzialmente su tre punti:
1. Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della RA . Pt_1
Parte appellante, infatti, si era limitata a dare prova della dazione di denaro, non dimostrando il rapporto sottostante.
2. Applicazione del principio della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c.
Secondo controparte il Tribunale aveva respinto le istanze istruttorie proposte da
[...]
, per poi porre comunque a fondamento della decisione il contenuto dei capi di CP_1
prova.
chiariva, in proposito, che il Tribunale, nel respingere le istanze Controparte_1
istruttorie, specificava che i capi di prova da n. 9 a n. 14 (volti ad accertare i rapporti di affinità tra il GN e la RA e i rapporti di conoscenza tra CP_1 CP_2
Lacchia/Avv. e e Parte_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_4
finalizzati ad avvalorare la ricostruzione dei fatti evidenziata nelle sue difese dal GN
) vertevano su circostanze non contestate da . CP_1 Parte_1
3. Valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c.
5 Parte appellante illustrava che il primo Giudice aveva tenuto conto, ai fini della decisione, oltre che alle argomentazioni formulate e prodotte documentalmente dall'allora convenuto, anche del comportamento processuale tenuto dalle parti ex art. 116 c.p.c. Nello specifico,
non era comparsa agli incontri di mediazione. Parte_1
contestava il motivo di appello relativo all'asserita contraddittorietà Controparte_1
della motivazione in merito al rigetto della chiamata in causa di terzo richiesta dal convenuto, ritenendo pienamente condivisibili le motivazioni del Giudice.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva, oltre alla vittoria delle spese di lite, la condanna di controparte ex art. 96, c.1, c.p.c., ritenendo che questa aveva tenuto “un comportamento processuale del tutto deprecabile e censurabile”, avendo addotto argomentazioni pretestuose e dilatorie, oltre ad aver distorto i fatti e le argomentazioni avversarie.
Reiterava, infine, le istanze istruttorie indicate nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. del 21.03.2022.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente chiarire che, nel caso di specie, nonostante la classificazione del contratto operata dalle parti, trattasi non di un'ipotesi di comodato, bensì di mutuo, in quanto in questo caso non si è verificato il prestito di un bene non fungibile, da restituire nel medesimo stato, bensì si è costituito un contratto di mutuo, avendo la parte appellante prestato una quantità di beni fungibili (denaro) i quali devono essere restituiti per equivalente;
è alla disciplina di quest'ultimo negozio giuridico, pertanto, che si dovrà fare riferimento nella presente controversia.
Parte appellata, in particolare, non ha mai contestato in sede di giudizio né l'avvenuta dazione della somma prestata, né il relativo quantum, limitandosi a sostenere come l'importo fosse stato a sua volta trasferito a favore della al fine di Controparte_3 adempiere al debito della RA (cognata dell'odierna parte appellata) CP_2 dovuto a titolo di prima rata di un contratto di cessione d'azienda e che avesse, quindi, operato come mero ricevente della somma, non essendone il diretto beneficiario.
La Corte evidenzia come, nella presente causa, a nulla rileva il rapporto intercorrente tra il GN e la ZA , in quanto oggetto del giudizio è il rapporto CP_1 CP_2
contrattuale tra la mutuante e il mutuatario appellato. Non è stata, invero, Parte_1 fornita alcuna prova da parte dell'appellato, circa l'esistenza di un rapporto con la ZA
, tale per cui il GN agisse in nome e per conto di questa in CP_2 CP_1
6 qualità di rappresentate e fosse, pertanto, legittimato a ricevere la somma di denaro a titolo di mutuo, salvo l'obbligo di trasferirla all'effettiva beneficiaria.
In mancanza di prova del suddetto rapporto e in assenza di specifiche contestazioni circa l'effettiva dazione della somma e il quantum prestato, parte appellata risulta quale effettiva mutuataria e, pertanto, è tenuta all'integrale restituzione della somma ricevuta dalla RA , oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino al saldo. Pt_1
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento dell'appello, si ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata anche in punto spese, che andranno poste a carico del GN , in quanto convenuto in primo grado soccombente. Le spese di primo CP_1 grado devono essere liquidate in complessivi € 7.616,00, sulla base dello scaglione di valore applicabile, ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Deve essere altresì accolta la richiesta della parte appellante alla restituzione della somma pari ad € 12.145,66 - con interessi dalla data del versamento al saldo - già corrisposta dalla RA a titolo di spese legali relative al primo grado di giudizio, per effetto Pt_1
della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellata soccombente e liquidate sulla base dello scaglione di valore applicabile, ricompreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. n. Parte_1 Controparte_1
3822/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 06.10.2023:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata alla restituzione della somma di € 50.000,00 a Controparte_1
favore di , oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo;
Parte_1
b) Condanna parte appellata alla restituzione della somma pari ad Controparte_1
€ 12.145,66, con interessi dalla data del pagamento al saldo, già versata dalla parte appellante a titolo di spese legali del primo grado di giudizio;
c) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di primo grado liquidate in complessivi € 7.616,00, di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
7 d) Condanna parte appellata al pagamento delle spese legali del Controparte_1 presente grado di giudizio in favore di , liquidate in complessivi € Parte_1
6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed €
3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 19.09.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 302/2024 promosso da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Luca Paparozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Brofferio n.
3, come da procura in atti.
– parte appellante – contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Monica Checchin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino,
Via Vespucci n. 8, come da procura in atti.
– parte appellata –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiiectis, per i motivi sopra esposti, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n.
3822/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino:
- condannare, con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c, parte convenuta al pagamento della somma di euro 50.000,00 oltre interessi legali dal giorno della richiesta a quello di effettivo pagamento;
- con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali di causa, oltre IVA e CPA nonché rimborso degli esposti, spese di notifica e contributo unificato e successive
1 occorrende per entrambi i gradi di giudizio, disponendo inoltre la restituzione della somma pagata a titolo di spese legali relativamente al primo grado di giudizio (Euro 12.145,66) con interessi dal dovuto al saldo.”
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, nel merito, in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le motivazioni su esposte;
nel merito, in via principale:
- respingere le richieste dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto,
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino, sez. I civile, Giudice Dott.
Edoardo Di Capua, rep. n. 9429/2023 del 06/10/2023, emessa il 06/10/2023, pubblicata il
06/10/2023; e per l'effetto,
- alla luce di quanto indicato ed argomentato in narrativa, con conseguente condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co I, c.p.c.; in via istruttoria:
- ammettersi le prove indicate nella memoria ex art. 183, co VI n. 2 c.p.c. del 21/03/2022; in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre 15 % ex art. 2, D.M. n. 55/2014 e ss.mm., oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
In data 12.04.2021 conveniva in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 che venisse condannato al pagamento di € 50.000,00, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex art. 282 c.p.c., oltre interessi legali dal giorno della richiesta a quello dell'effettivo pagamento.
Parte attrice rappresentava di aver concesso a controparte €7.000,00, senza interessi e con bonifico con causale “comodato”, importo poi effettivamente restituito.
[...]
aveva poi richiesto e ottenuto, sempre tramite bonifico con causale “comodato”, CP_1 la somma di € 50.000,00, senza interessi, senza mai restituire la somma, ancorché richiesta. Deduceva, inoltre, che nel caso di specie era applicabile la disciplina relativa al mutuo.
2 La domanda giudiziale, inoltre, veniva preceduta dall'invito alla negoziazione assistita, a cui controparte non aveva mai dato seguito.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande di controparte. Controparte_1
Chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa di terzo ex artt. 106 e 269 c.p.c. della RA e di accertare, conseguentemente, il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva. Nel merito chiedeva di respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata, di accertare il rapporto contrattuale tra e e condannare la prima al pagamento della somma CP_2 Parte_1 verificata in corso di causa. Domandava, inoltre, l'ammissione delle prove istruttorie.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza datata 02.05.2022, respingeva le domande istruttorie e formulava una proposta transattiva, non accettata dalla sola parte attrice.
Dopo il deposito delle note scritte, all'udienza del 08.06.2023, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3822/2023, pubblicata in data 06.10.2023, il Tribunale di Torino rigettava le domande proposte da e condannava la stessa al pagamento delle Parte_1
spese processuali a favore di controparte.
Il Giudice respingeva, in primis, le domande istruttorie reiterate da parte convenuta e la domanda di chiamata in causa del terzo, non ravvisando l'esistenza dei presupposti ex art. 106 c.p.c.
Rigettava le domande proposte da parte appellante, affermando che dai doc. 2 e 3, prodotti da parte convenuta, emergeva chiaramente che la somma di € 50.000,00, ricevuta da parte convenuta, era stata trasferita dopo sei giorni a favore della al Controparte_3
fine di saldare la prima rata del debito contratto da (cognata di parte CP_2
convenuta).
Il Tribunale giudicava estraneo al rapporto, ritenendo che il prestito Controparte_1
veniva disposto a favore di;
, infatti, aveva solo fornito il CP_2 Controparte_1
proprio IBAN per aiutare la cognata, senza ottenere alcun vantaggio economico. Non poteva, pertanto, configurarsi nel caso di specie un arricchimento senza causa.
Il giudizio di appello
L'appello proposto da Parte_1
3 Con atto di citazione, notificato in data 28.02.2024, impugnava la Parte_1 sentenza di primo grado chiedendo di condannare al pagamento di € Controparte_1
50.000,00 con sentenza munita di provvisoria esecutorietà, oltre interessi dal giorno della presentazione della domanda al giorno di effettivo pagamento. Con vittoria di spese legali.
L'appello si fondava sui seguenti motivi di gravame:
1. Difetto/ illogicità della motivazione.
Parte appellante deduceva che il Giudice aveva fondato la decisione sulle prove di cui controparte aveva richiesto l'acquisizione ma che, allo stesso tempo, le aveva respinte perché irrilevanti ai fini della causa. La sentenza presentava, dunque, una lacuna motivazionale perché resa sulla base di fatti di cui non era stata acquisita la prova.
2. Chiamata in causa del terzo: contraddittorietà della decisione.
Riteneva fortemente contraddittoria la sentenza nella parte in cui il Tribunale prima rigettava la domanda della chiamata del terzo in causa, ritenendo la non sussistenza dei presupposti ex art. 106 c.p.c. (comunanza di causa o obbligo di manleva), per poi respingere le domande proposte da parte attrice rilevando che il prestito veniva disposto a favore di . Il Giudice avrebbe dovuto o CP_2
ammettere che era totalmente estranea al processo, oppure CP_2
concedere la chiamata in causa della stessa o, quantomeno, illustrare i motivi che impedivano la chiamata.
Da una motivazione così illogica sul punto, veniva gravata da una Parte_1
pronuncia che assolveva perché riconosciuto come estraneo al Controparte_1 rapporto, ma, d'altra parte, la stessa pronuncia non poneva nessun obbligo a carico di seppur riconosciuta come destinataria del prestito, in quanto CP_2
comunque estranea al processo.
3. Nel merito: decisione disancorata dalle emergenze probatorie, fortemente carente e dimentica delle considerazioni esposte in comparsa conclusionale.
Parte appellante reputava viziata la sentenza nella parte in cui fondava la decisione su due documenti, il primo dei quali (un assegno) provava esclusivamente l'avvenuto pagamento della somma di € 50.000,00 a favore della Controparte_3
(di cui era debitrice), ma non dava prova che il pagamento fosse CP_2
stato disposto da . Controparte_1
In diritto, inoltre, il primo Giudice non definiva la posizione di Controparte_1
come deposito o mandato. , indipendentemente dalla Controparte_1
4 qualificazione, doveva essere gravato dall'obbligo di restituzione della somma ricevuta da . Parte_1
Il Tribunale non motivava, inoltre, la decisione di gravare parte attrice dall'onere di provare la non estraneità di . Secondo i principi generali, infatti, Controparte_1
l'onere della prova ricade nella parte che invoca l'eccezione o l'azione.
Il Giudice non dava neppure una soddisfacente spiegazione circa i motivi che avevano portato ad escludere che non si fosse arricchito Controparte_1
ingiustificatamente.
4. Le spese.
Parte appellante, avendo già provveduto al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, chiedeva la refusione di quanto già pagato, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le difese di Controparte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello, ritenendolo privo di elementi di novità, oltre che un mero tentativo di distorcere sia il contenuto della sentenza impugnata, sia le argomentazioni e le difese rese in primo grado da parte dell'allora convenuta.
Nel merito, parte appellata ribadiva che la sentenza di primo grado si fondava essenzialmente su tre punti:
1. Mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della RA . Pt_1
Parte appellante, infatti, si era limitata a dare prova della dazione di denaro, non dimostrando il rapporto sottostante.
2. Applicazione del principio della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c.
Secondo controparte il Tribunale aveva respinto le istanze istruttorie proposte da
[...]
, per poi porre comunque a fondamento della decisione il contenuto dei capi di CP_1
prova.
chiariva, in proposito, che il Tribunale, nel respingere le istanze Controparte_1
istruttorie, specificava che i capi di prova da n. 9 a n. 14 (volti ad accertare i rapporti di affinità tra il GN e la RA e i rapporti di conoscenza tra CP_1 CP_2
Lacchia/Avv. e e Parte_2 Controparte_4 CP_5 Controparte_4
finalizzati ad avvalorare la ricostruzione dei fatti evidenziata nelle sue difese dal GN
) vertevano su circostanze non contestate da . CP_1 Parte_1
3. Valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c.
5 Parte appellante illustrava che il primo Giudice aveva tenuto conto, ai fini della decisione, oltre che alle argomentazioni formulate e prodotte documentalmente dall'allora convenuto, anche del comportamento processuale tenuto dalle parti ex art. 116 c.p.c. Nello specifico,
non era comparsa agli incontri di mediazione. Parte_1
contestava il motivo di appello relativo all'asserita contraddittorietà Controparte_1
della motivazione in merito al rigetto della chiamata in causa di terzo richiesta dal convenuto, ritenendo pienamente condivisibili le motivazioni del Giudice.
Tutto ciò premesso, parte appellata chiedeva, oltre alla vittoria delle spese di lite, la condanna di controparte ex art. 96, c.1, c.p.c., ritenendo che questa aveva tenuto “un comportamento processuale del tutto deprecabile e censurabile”, avendo addotto argomentazioni pretestuose e dilatorie, oltre ad aver distorto i fatti e le argomentazioni avversarie.
Reiterava, infine, le istanze istruttorie indicate nella memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. del 21.03.2022.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente chiarire che, nel caso di specie, nonostante la classificazione del contratto operata dalle parti, trattasi non di un'ipotesi di comodato, bensì di mutuo, in quanto in questo caso non si è verificato il prestito di un bene non fungibile, da restituire nel medesimo stato, bensì si è costituito un contratto di mutuo, avendo la parte appellante prestato una quantità di beni fungibili (denaro) i quali devono essere restituiti per equivalente;
è alla disciplina di quest'ultimo negozio giuridico, pertanto, che si dovrà fare riferimento nella presente controversia.
Parte appellata, in particolare, non ha mai contestato in sede di giudizio né l'avvenuta dazione della somma prestata, né il relativo quantum, limitandosi a sostenere come l'importo fosse stato a sua volta trasferito a favore della al fine di Controparte_3 adempiere al debito della RA (cognata dell'odierna parte appellata) CP_2 dovuto a titolo di prima rata di un contratto di cessione d'azienda e che avesse, quindi, operato come mero ricevente della somma, non essendone il diretto beneficiario.
La Corte evidenzia come, nella presente causa, a nulla rileva il rapporto intercorrente tra il GN e la ZA , in quanto oggetto del giudizio è il rapporto CP_1 CP_2
contrattuale tra la mutuante e il mutuatario appellato. Non è stata, invero, Parte_1 fornita alcuna prova da parte dell'appellato, circa l'esistenza di un rapporto con la ZA
, tale per cui il GN agisse in nome e per conto di questa in CP_2 CP_1
6 qualità di rappresentate e fosse, pertanto, legittimato a ricevere la somma di denaro a titolo di mutuo, salvo l'obbligo di trasferirla all'effettiva beneficiaria.
In mancanza di prova del suddetto rapporto e in assenza di specifiche contestazioni circa l'effettiva dazione della somma e il quantum prestato, parte appellata risulta quale effettiva mutuataria e, pertanto, è tenuta all'integrale restituzione della somma ricevuta dalla RA , oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino al saldo. Pt_1
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento dell'appello, si ritiene che la sentenza di primo grado debba essere riformata anche in punto spese, che andranno poste a carico del GN , in quanto convenuto in primo grado soccombente. Le spese di primo CP_1 grado devono essere liquidate in complessivi € 7.616,00, sulla base dello scaglione di valore applicabile, ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
Deve essere altresì accolta la richiesta della parte appellante alla restituzione della somma pari ad € 12.145,66 - con interessi dalla data del versamento al saldo - già corrisposta dalla RA a titolo di spese legali relative al primo grado di giudizio, per effetto Pt_1
della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellata soccombente e liquidate sulla base dello scaglione di valore applicabile, ricompreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. n. Parte_1 Controparte_1
3822/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 06.10.2023:
a) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna la parte appellata alla restituzione della somma di € 50.000,00 a Controparte_1
favore di , oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo;
Parte_1
b) Condanna parte appellata alla restituzione della somma pari ad Controparte_1
€ 12.145,66, con interessi dalla data del pagamento al saldo, già versata dalla parte appellante a titolo di spese legali del primo grado di giudizio;
c) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di primo grado liquidate in complessivi € 7.616,00, di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
7 d) Condanna parte appellata al pagamento delle spese legali del Controparte_1 presente grado di giudizio in favore di , liquidate in complessivi € Parte_1
6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed €
3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 19.09.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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