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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2388/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenza Forte
- attrice e convenuta in riconvenzione - contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella CP_1 C.F._2
Pecoraro
- convenuto e attore in riconvenzione -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 7.5.2024, conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 deducendo il mancato pagamento, da parte di quest'ultimo, dei canoni di locazione relativi ai mesi da marzo a maggio 2024, in forza di contratto di locazione stipulato tra le parti e registrato in data 7.3.2024, avente ad oggetto una porzione dell'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, via Dei Ranuncoli n. 11, piano terra;
l'intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto, nonchè l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti (per € 1.050,00) e da scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile. L'intimato, costituitosi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, chiedendo concedersi “al conduttore, ex art. 666 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, un termine di 20 giorni per il pagamento della somma non contestata pari ad € 198,74 rinviando la causa ad una successiva udienza per la verifica del pagamento”; per la fase di merito, previo mutamento del rito, chiedeva:
“in via principale,
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità della clausola n. 4 del contratto di locazione per cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 4, L. n. 431/1998 e all'art. 2 del D.M. 17.01.2017, e per l'effetto, ricondurre il contratto di locazione tra le parti a condizioni conformi a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, L. 431/1998 e dall'art. 2 del D.M. 17.01.2017, e, sempre per l'effetto, determinare il canone mensile dovuto nell'importo pari ad € 99,37 o in quell'altro importo che sarà accertato in
pagina 1 di 3 corso di causa, nei limiti di quanto stabilito dall'Accordo Territoriale per il territorio del Comune di Ragusa versato in atti;
sempre per l'effetto dichiarare tenuto il conduttore, in forza del contratto di locazione in oggetto, a corrispondere al locatore la somma mensile di
€ 99,37 ovvero quell'altro importo che sarà accertato in corso di causa, dichiarando altresì tenuto il locatore a restituire al conduttore quanto versato in eccedenza oltre agli interessi;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità delle clausole n. 2 e n. 3 del contratto di locazione per cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 3, L. n. 431/1998 e all'art. 4 del D.M. 17.01.2017, e per l'effetto, ricondurre l'iniziale durata del contratto di locazione tra le parti a quella prevista dall'art. 2, comma 1, L. n. 431/1998, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 D.m. 17.01.2017 e artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ., con ogni conseguente statuizione in ordine all'ammontare ed alla decorrenza del canone;
- accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore così come descritto in atti;
conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la sig.ra Parte_1
a rimuovere le infiltrazioni di umidità e di muffa per come descritte in narrativa;
- in considerazione dell'inadempimento del locatore, ridurre il canone mensile del contratto di locazione in oggetto nella misura che sarà ritenuta di giustizia ne dal 12.03.2024 fino a che il locatore medesimo non avrà realizzato quanto sarà stato condannato ad eseguire dall'intestato Tribunale;
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui il Tribunale ritenesse che quanto in atti descritto costituisca vizi della cosa locata ex art. 1578 cod.civ. ridurre il canone mensile del contratto di locazione in oggetto nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Con ordinanza in data 23.7.2024, il giudice, facendo applicazione dell'art. 666 c.p.c., assegnava all'intimato termine sino al 14.8.2024 per provvedere al pagamento della somma non controversa, pari ad € 298,11, in favore di . Parte_1
Alla successiva udienza del 9.9.2024, avendo la locatrice attestato il regolare pagamento della somma non controversa da parte dell'intimato, il Giudice disponeva il mutamento del rito ex artt. 666 e 667 c.p.c., nonché l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, assegnando al contempo doppio termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Depositata dall'intimante memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. in data 23.10.2024, le parti depositavano poi, in data 21.11.2024, note scritte congiunte ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22.11.2024 (acquisite, tuttavia, dal sistema informatico solo in data 28.11.2024), con cui rappresentavano il raggiungimento di un accordo transattivo in sede di mediazione, giusta verbale del 4.11.2024, all'uopo prodotto, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il tenore dell'accordo conciliativo raggiunto e formalizzato in sede di mediazione (prevedente il rilascio dell'immobile locato da parte dell'intimato e la rinuncia dell'intimante alle avanzate pretese economiche, nonché in generale delle parti ad ogni pretesa discendente dal contratto di locazione) porta a concludere per l'intervenuta pagina 2 di 3 eliminazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, a cui consegue la declaratoria della cessazione dell'intera materia del contendere nel presente giudizio. Conformemente alla comune volontà delle parti espressa in sede di mediazione, le spese processuali vanno tra le stesse interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2388/2024 R.G., DICHIARA cessata la materia del contendere su tutte le domande (anche riconvenzionali) proposte dalle parti. COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 3.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2388/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenza Forte
- attrice e convenuta in riconvenzione - contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella CP_1 C.F._2
Pecoraro
- convenuto e attore in riconvenzione -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 7.5.2024, conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1 deducendo il mancato pagamento, da parte di quest'ultimo, dei canoni di locazione relativi ai mesi da marzo a maggio 2024, in forza di contratto di locazione stipulato tra le parti e registrato in data 7.3.2024, avente ad oggetto una porzione dell'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ragusa, via Dei Ranuncoli n. 11, piano terra;
l'intimante chiedeva, pertanto, la convalida dell'intimato sfratto, nonchè l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti (per € 1.050,00) e da scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile. L'intimato, costituitosi in giudizio nella sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto, chiedendo concedersi “al conduttore, ex art. 666 c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, un termine di 20 giorni per il pagamento della somma non contestata pari ad € 198,74 rinviando la causa ad una successiva udienza per la verifica del pagamento”; per la fase di merito, previo mutamento del rito, chiedeva:
“in via principale,
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità della clausola n. 4 del contratto di locazione per cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 4, L. n. 431/1998 e all'art. 2 del D.M. 17.01.2017, e per l'effetto, ricondurre il contratto di locazione tra le parti a condizioni conformi a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, L. 431/1998 e dall'art. 2 del D.M. 17.01.2017, e, sempre per l'effetto, determinare il canone mensile dovuto nell'importo pari ad € 99,37 o in quell'altro importo che sarà accertato in
pagina 1 di 3 corso di causa, nei limiti di quanto stabilito dall'Accordo Territoriale per il territorio del Comune di Ragusa versato in atti;
sempre per l'effetto dichiarare tenuto il conduttore, in forza del contratto di locazione in oggetto, a corrispondere al locatore la somma mensile di
€ 99,37 ovvero quell'altro importo che sarà accertato in corso di causa, dichiarando altresì tenuto il locatore a restituire al conduttore quanto versato in eccedenza oltre agli interessi;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità delle clausole n. 2 e n. 3 del contratto di locazione per cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 3, L. n. 431/1998 e all'art. 4 del D.M. 17.01.2017, e per l'effetto, ricondurre l'iniziale durata del contratto di locazione tra le parti a quella prevista dall'art. 2, comma 1, L. n. 431/1998, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 D.m. 17.01.2017 e artt. 1339 e 1419, comma 2, cod. civ., con ogni conseguente statuizione in ordine all'ammontare ed alla decorrenza del canone;
- accertare e dichiarare l'inadempimento del locatore così come descritto in atti;
conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la sig.ra Parte_1
a rimuovere le infiltrazioni di umidità e di muffa per come descritte in narrativa;
- in considerazione dell'inadempimento del locatore, ridurre il canone mensile del contratto di locazione in oggetto nella misura che sarà ritenuta di giustizia ne dal 12.03.2024 fino a che il locatore medesimo non avrà realizzato quanto sarà stato condannato ad eseguire dall'intestato Tribunale;
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui il Tribunale ritenesse che quanto in atti descritto costituisca vizi della cosa locata ex art. 1578 cod.civ. ridurre il canone mensile del contratto di locazione in oggetto nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Con ordinanza in data 23.7.2024, il giudice, facendo applicazione dell'art. 666 c.p.c., assegnava all'intimato termine sino al 14.8.2024 per provvedere al pagamento della somma non controversa, pari ad € 298,11, in favore di . Parte_1
Alla successiva udienza del 9.9.2024, avendo la locatrice attestato il regolare pagamento della somma non controversa da parte dell'intimato, il Giudice disponeva il mutamento del rito ex artt. 666 e 667 c.p.c., nonché l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, assegnando al contempo doppio termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. Depositata dall'intimante memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. in data 23.10.2024, le parti depositavano poi, in data 21.11.2024, note scritte congiunte ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 22.11.2024 (acquisite, tuttavia, dal sistema informatico solo in data 28.11.2024), con cui rappresentavano il raggiungimento di un accordo transattivo in sede di mediazione, giusta verbale del 4.11.2024, all'uopo prodotto, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il tenore dell'accordo conciliativo raggiunto e formalizzato in sede di mediazione (prevedente il rilascio dell'immobile locato da parte dell'intimato e la rinuncia dell'intimante alle avanzate pretese economiche, nonché in generale delle parti ad ogni pretesa discendente dal contratto di locazione) porta a concludere per l'intervenuta pagina 2 di 3 eliminazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, a cui consegue la declaratoria della cessazione dell'intera materia del contendere nel presente giudizio. Conformemente alla comune volontà delle parti espressa in sede di mediazione, le spese processuali vanno tra le stesse interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2388/2024 R.G., DICHIARA cessata la materia del contendere su tutte le domande (anche riconvenzionali) proposte dalle parti. COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Ragusa, in data 3.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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