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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13921 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale
Collegio composto dai seguenti giudici:
Dott. Federico Salvati – Presidente;
Dott. Pietro Persico – giudice relatore;
Dott. Claudio Patruno – giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50824/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aprilia (LT), alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Ugo Foscolo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Chiapponi, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTORE
Contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Latina, Via Don Torello n. 78, presso lo studio dell'Avv. Sandra CA, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 15.07.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' (di seguito formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2 CP_3 pagina 1 di 8 “Accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica /avvisi di ricevimento di cui alla premessa del presente atto relative alle cartelle di pagamento:
05720010134662750000 - 05720031003964242000 - 05720040035886381000 -
05720050008477345000 - 05720090007024550000 - 05720090025905974000 -
05720100015546666000 - 05720100061187430000 - 05720110005982613000 -
05720110006791612000 - 05720110014216042000 - 05720110019891668000 -
05720110024039266000 - 05720110034920468000 sottese alla intimazione di pagamento
05720169003962992000 fatta oggetto di impugnazione con ricorso in appello pendente avanti la
[...]
rg 3541-18; ordinare la cancellazione delle sottoscrizioni accertate essere false dalle relate di CP_4 notifica/avvisi di ricevimento attestanti la notifica delle cartelle di pagamento di cui in premessa e, comunque, l'incapacità degli stessi di assumere la funzione di prova scritta ai fini della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nell'ambito del giudizio rubricato al r.g.n.
3541/2018; escludere le relate di notifica/avvisi di ricevimento accertati e dichiarati essere falsi dalle fonti di prova introdotte dall' , già già Controparte_2 Controparte_5 [...]
nell'ambito del giudizio rubricato al r.g.r.a. 3541/2018 pendente innanzi alla Controparte_6
CTR Lazio sez. distaccata di Latina sez. 18”. Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha CP_3 formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare in via preliminare 1) la mancata evocatio in ius dell'ente quale soggetto che ha materialmente provveduto a notificare le seguenti cartelle Controparte_7
05720031003964242000 - 05720040035886381000 - 05720050008477345000 -
05720090007024550000 - 05720090025905974000 - 05720100015546666000 -
05720100061187430000 - 05720110005982613000 - 05720110006791612000 -
05720110014216042000 - 05720110019891668000 - 05720110024039266000 -
05720110034920468000 di cui si chiede che venga dichiarata la falsità e per l'effetto disporre l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice 2) l'inammissibilità dell'azione promossa dal poiché le cartelle dallo stesso indicate risultano essere state ritirate da un familiare Parte_1 convivente o da un addetto alla ricezione e dagli stessi risulta essere stata sottoscritta la relata di notifica sebbene la firma risulti essere illeggibile in via principale nel merito: - accertare e dichiarare infondata la domanda in fatto ed in diritto posto che il non può disconoscere come Parte_1 falsa la firma da altri sulla relata di notifica - accertare e dichiarare inammissibile l'azione proposta nei confronti dell' e per l'effetto rigettarla;
condannare il sig. Controparte_2 Parte_1 alla refusione delle spese ed onorari di lite in favore del sottoscritto procuratore avv. Sandra
[...]
CA che si dichiara antistatario”. Successivamente il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ha poi ordinato il deposito in originale degli atti oggetto della querela pagina 2 di 8 di falso e, infine, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni definitive e con ordinanza del 26-3-2025 ha rimesso la causa al collegio per la decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 CP_3 pagamento n. 05720169003962992000 con la quale gli si intimava il pagamento della somma di €
1.359.624,01 relativamente a n. 73 cartelle di pagamento. L'attore ha dedotto: a) di aver proposto innanzi alla CTP di Latina ricorso avverso l'intimazione eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
b) la violazione dell'art. 1, commi 535-547 l. n. 228/2012; c) l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo e delle relative cartelle di pagamento;
d) che con sent. n. 1189/2017 la CTP si pronunciava per la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso;
e) che avverso tale sentenza l'attore aveva proposto appello alla CTR;
f) che si era costituita depositando le copie fotostatiche delle CP_3 relate di notifica disconosciute dall'attore; g) che la CTR ha concesso al termine di 20 giorni Pt_1 per proporre querela di falso;
h) che pertanto ha instaurato il seguente giudizio Parte_1 proponendo querela di falso nei confronti delle seguenti cartelle nn. 05720010085747275000,
05720031003964242000, 05720040035886381000, 05720050008477345000,
05720090007024550000, 05720090025905974000, 05720100015546666000,
05720100061187430000, 05720110005982613000, 05720110006791612000,
05720110014216042000, 05720110019891668000, 05720110024039266000,
05720110034920468000, al fine di far accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica/avvisi di ricevimento relativi alle notificazioni delle predette cartelle di pagamento. La convenuta ha sostenuto che tutte le cartelle, per le quali è stata proposta la querela di falso, sono CP_3 state correttamente notificate e ha eccepito: 1) la mancata vocatio in ius di in quanto CP_7 soggetto che materialmente ha provveduto a notificare le cartelle di cui si chiede di accertare la falsità della firma;
2) l'inammissibilità dell'azione poiché le notificazioni delle cartelle in questione risultano essere state ritirate da un familiare convivente o da un addetto alla ricezione seppure le firme sono illegibili. Gli avvisi di ricevimento postali ed una relata di notifica in oggetto di querela di falso sono stati depositati in originale dall'Avv. Sandra CA legale di Un solo avviso di ricezione di CP_3 notificazione, per la cartella n. 05720010085747275000, risulta sottoscritto dalla figlia di Parte_1
non avendo specificato le parti se detta notificazione sia stata eseguita e redatta da un ufficiale
[...] giudiziario o da un messo notificatore o da un agente postale. Gli altri documenti oggetto di querela di falso sono tutti avvisi di ricevimento postali di raccomandate con avviso di ricevimento di posta pagina 3 di 8 ordinaria e risultano sottoscritti alcuni da addetto alla ricezione, altri da addetto alla casa, altri da familiare convivente, altri dal destinatario. L'impianto difensivo della querela di falso in decisione è tutto incentrato sulla contestazione della falsità delle firme apposte sui suddetti documenti in originale acquisiti agli atti, senza alcuna contestazione specifica sulla circostanza dell'avvenuto accesso “in loco” del postino o del messo notificatore né sulla mancata consegna delle notificazioni (dovendosi escludere che sia stato coinvolto l'ufficiale giudiziario in riferimento alle notificazioni oggetto di causa, in mancanza di dichiarazioni delle parti sul punto nonché in mancanza di documentazione attestante il coinvolgimento di ufficiale giudiziario). Si rende opportuna, ai fini della decisione, una breve ricognizione della normativa e delle posizioni più recenti della giurisprudenza in argomento. Quando la notificazione della cartella esattoriale è eseguita dal Concessionario della riscossione secondo le norme del codice di procedura civile mediante Ufficiale Giudiziario (ex art. 140 c.p.c. o ex art. 149 c.p.c.) o mediante la procedura della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta ex L. 890/1982, le attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario e dell'Agente Postale suo delegato sono fidefacenti, ivi incluse quelle relative all'identità della persona alla quale è consegnato l'atto o che abbia rifiutato la consegna dell'atto, trattandosi di circostanze oggetto della percezione del pubblico ufficiale il quale, prima di consegnare il plico e raccogliere la firma del ricevente deve procedere alla sua identificazione (cfr.:
Cass. 23.07.2003, n. 11452; Cass. 4.02.2014, n. 2421; Cass. 28.09.2004, n. 19417; Cass. 4.02.2014, n.
2421). Diverso è il caso in cui il Concessionario della riscossione si avvalga direttamente del servizio postale (come avvenuto nel caso di specie in quasi tutte le notificazioni), inviando al contribuente una raccomandata postale ordinaria con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n.
602: qui l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che abbia sottoscritto l'avviso per ricezione. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, che la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati: “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass. 14501/2016; Cass. n.
20506/2017). In base alle disposizioni del D.M. 9.04.2001, che dettano le condizioni generali per pagina 4 di 8 l'espletamento dei servizi postali, ai fini del perfezionamento del servizio di recapito della lettera raccomandata è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. In particolare, quanto ai soggetti abilitati al ritiro degli invii, l'art. 32 del citato D.M.
9.04.2001 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”. Inoltre, il successivo art. 39 precisa che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
In definitiva, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ordinario, non richiesta dall'ufficiale giudiziario, in mancanza di attestazione dell'ufficiale postale relativa all'attività di identificazione della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario che sottoscrive la cartolina per ricezione del plico
(e - quanto ai legittimati alla ricezione diversi dal destinatario - ai suoi rapporti di collaborazione o parentela con il destinatario), sulla questione relativa alla autenticità della firma del ricevente non può prospettarsi, neppure astrattamente, una questione di falso, con conseguente inammissibilità della querela ex art. 221 ss. c.p.c.. La spedizione a mezzo posta ordinaria è una procedura che evidentemente garantisce meno il destinatario della notifica rispetto a quella prevista dalla L. n. 890 del 1982, ma il descritto regime differenziato ha superato il vaglio di legittimità della Corte costituzionale (Corte cost.
n. 175/2018). La Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord. 1686/2023) è recentemente intervenuta sul tema e, nel dirimere la questione sottoposta al suo giudizio, ha formulato i seguenti principi di diritto:
“In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso CP_3 di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.” […] “Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile,
l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, pagina 5 di 8 oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”. Non è stato asserito né dimostrato nel presente giudizio che le raccomandate postali, di cui agli avvisi di ricevimento in oggetto di querela di falso, siano state spedite a mezzo Ufficiale Giudiziario, con la modalità degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e ai sensi dell'art. 7 della L. 890/1982. Alla luce dei suddetti principi, peraltro già da tempo recepiti e fatti propri da questo Tribunale, deve ritenersi in definitiva che, nella fattispecie, poiché parte querelante non ha contestato specificamente il fatto della consegna del plico nel giorno e nel luogo indicato negli avvisi di ricevimento, né ha offerto un impianto probatorio finalizzato a dimostrare che l'agente postale o altro notificatore non sia mai pervenuto in loco e non abbia consegnato i plichi nel giorno e nel luogo di ricezione degli avvisi, ma ha contestato e disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione, incentrando l'attività probatoria solo su scritture di comparazione e su richiesta di perizia grafologica, la querela di falso deve ritenersi e dichiararsi inammissibile, poiché investe la verità intrinseca di un fatto che il pubblico ufficiale non ha verificato e non ha attestato mancando sui documenti in contestazione l'attestazione relativa alle indicazioni concernenti la preventiva identificazione, previa esibizione di documento d'identità, delle generalità della persona che ha apposto la firma, vigendo la disciplina, come sopra indicata, degli artt.
32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, per cui la notificazione a mezzo del servizio postale ordinario deve ritenersi perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione abbia apposto la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Nel caso di specie, quindi, non si verte in ambito di dichiarazioni fidefacenti suscettibili di querela di falso e non si può escludere che l'agente postale o il messo notificatore abbia consegnato l'atto notificato a chi si sia dichiarato destinatario, non essendo la querela di falso incentrata, in punto di asserzioni ed allegazioni probatorie, sulla contestazione della mancata presenza “in loco” dell'agente postale nel giorno e nell'ora della notificazione, bensì sul disconoscimento della sigla o della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, non avendo l'agente postale l'obbligo di preventiva identificazione della persona a cui ha consegnato l'atto notificato a mezzo posta ordinaria. Con riferimento all' avviso di ricezione di notificazione, per la cartella n. 05720010085747275000, non avendo specificato le parti se detta notificazione sia stata eseguita e redatta da un messo notificatore o da un agente postale, pur volendosi considerare che la pagina 6 di 8 notificazione suddetta sia stata eseguita secondo lo schema delineato dall'art. 149 c.p.c. e dagli artt. 60
DPR n. 600 del 1973 e 14 L.890/1992, tuttavia l'agente postale o il messo notificatore non può presumersi essere stato delegato da un Ufficiale giudiziario, in mancanza di prove specifiche o di diversi assunti specifici sul punto. Pertanto, il postino o messo notificatore incaricato della notificazione non può ritenersi assistito nel caso di specie dagli stessi poteri-doveri di accertamento e di identificazione dell'Ufficiale Giudiziario, ma da quelli più blandi dell'agente postale che consegna una raccomandata a mezzo posta. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass.
14501/2016; Cass. n. 20506/2017)”. Considerata la diversificata giurisprudenza di merito e di legittimità stratificatasi sull'argomento trattato, nonché i sopra richiamati più recenti approdi esegetici della Suprema Corte di Cassazione anche successivi all'instaurazione del presente procedimento, sussistendo quindi difficoltà e novità oggettiva della materia trattata, si reputano sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Spese compensate. Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8-10-2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Pietro Persico
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale
Collegio composto dai seguenti giudici:
Dott. Federico Salvati – Presidente;
Dott. Pietro Persico – giudice relatore;
Dott. Claudio Patruno – giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 50824/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aprilia (LT), alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via Ugo Foscolo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Chiapponi, che lo rappresenta e difende come per mandato in atti –
ATTORE
Contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Latina, Via Don Torello n. 78, presso lo studio dell'Avv. Sandra CA, che la rappresenta e difende come per mandato in atti –
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 15.07.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' (di seguito formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2 CP_3 pagina 1 di 8 “Accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica /avvisi di ricevimento di cui alla premessa del presente atto relative alle cartelle di pagamento:
05720010134662750000 - 05720031003964242000 - 05720040035886381000 -
05720050008477345000 - 05720090007024550000 - 05720090025905974000 -
05720100015546666000 - 05720100061187430000 - 05720110005982613000 -
05720110006791612000 - 05720110014216042000 - 05720110019891668000 -
05720110024039266000 - 05720110034920468000 sottese alla intimazione di pagamento
05720169003962992000 fatta oggetto di impugnazione con ricorso in appello pendente avanti la
[...]
rg 3541-18; ordinare la cancellazione delle sottoscrizioni accertate essere false dalle relate di CP_4 notifica/avvisi di ricevimento attestanti la notifica delle cartelle di pagamento di cui in premessa e, comunque, l'incapacità degli stessi di assumere la funzione di prova scritta ai fini della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento nell'ambito del giudizio rubricato al r.g.n.
3541/2018; escludere le relate di notifica/avvisi di ricevimento accertati e dichiarati essere falsi dalle fonti di prova introdotte dall' , già già Controparte_2 Controparte_5 [...]
nell'ambito del giudizio rubricato al r.g.r.a. 3541/2018 pendente innanzi alla Controparte_6
CTR Lazio sez. distaccata di Latina sez. 18”. Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha CP_3 formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare in via preliminare 1) la mancata evocatio in ius dell'ente quale soggetto che ha materialmente provveduto a notificare le seguenti cartelle Controparte_7
05720031003964242000 - 05720040035886381000 - 05720050008477345000 -
05720090007024550000 - 05720090025905974000 - 05720100015546666000 -
05720100061187430000 - 05720110005982613000 - 05720110006791612000 -
05720110014216042000 - 05720110019891668000 - 05720110024039266000 -
05720110034920468000 di cui si chiede che venga dichiarata la falsità e per l'effetto disporre l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice 2) l'inammissibilità dell'azione promossa dal poiché le cartelle dallo stesso indicate risultano essere state ritirate da un familiare Parte_1 convivente o da un addetto alla ricezione e dagli stessi risulta essere stata sottoscritta la relata di notifica sebbene la firma risulti essere illeggibile in via principale nel merito: - accertare e dichiarare infondata la domanda in fatto ed in diritto posto che il non può disconoscere come Parte_1 falsa la firma da altri sulla relata di notifica - accertare e dichiarare inammissibile l'azione proposta nei confronti dell' e per l'effetto rigettarla;
condannare il sig. Controparte_2 Parte_1 alla refusione delle spese ed onorari di lite in favore del sottoscritto procuratore avv. Sandra
[...]
CA che si dichiara antistatario”. Successivamente il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ha poi ordinato il deposito in originale degli atti oggetto della querela pagina 2 di 8 di falso e, infine, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni definitive e con ordinanza del 26-3-2025 ha rimesso la causa al collegio per la decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio proponendo opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 CP_3 pagamento n. 05720169003962992000 con la quale gli si intimava il pagamento della somma di €
1.359.624,01 relativamente a n. 73 cartelle di pagamento. L'attore ha dedotto: a) di aver proposto innanzi alla CTP di Latina ricorso avverso l'intimazione eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
b) la violazione dell'art. 1, commi 535-547 l. n. 228/2012; c) l'intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo e delle relative cartelle di pagamento;
d) che con sent. n. 1189/2017 la CTP si pronunciava per la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso;
e) che avverso tale sentenza l'attore aveva proposto appello alla CTR;
f) che si era costituita depositando le copie fotostatiche delle CP_3 relate di notifica disconosciute dall'attore; g) che la CTR ha concesso al termine di 20 giorni Pt_1 per proporre querela di falso;
h) che pertanto ha instaurato il seguente giudizio Parte_1 proponendo querela di falso nei confronti delle seguenti cartelle nn. 05720010085747275000,
05720031003964242000, 05720040035886381000, 05720050008477345000,
05720090007024550000, 05720090025905974000, 05720100015546666000,
05720100061187430000, 05720110005982613000, 05720110006791612000,
05720110014216042000, 05720110019891668000, 05720110024039266000,
05720110034920468000, al fine di far accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle relate di notifica/avvisi di ricevimento relativi alle notificazioni delle predette cartelle di pagamento. La convenuta ha sostenuto che tutte le cartelle, per le quali è stata proposta la querela di falso, sono CP_3 state correttamente notificate e ha eccepito: 1) la mancata vocatio in ius di in quanto CP_7 soggetto che materialmente ha provveduto a notificare le cartelle di cui si chiede di accertare la falsità della firma;
2) l'inammissibilità dell'azione poiché le notificazioni delle cartelle in questione risultano essere state ritirate da un familiare convivente o da un addetto alla ricezione seppure le firme sono illegibili. Gli avvisi di ricevimento postali ed una relata di notifica in oggetto di querela di falso sono stati depositati in originale dall'Avv. Sandra CA legale di Un solo avviso di ricezione di CP_3 notificazione, per la cartella n. 05720010085747275000, risulta sottoscritto dalla figlia di Parte_1
non avendo specificato le parti se detta notificazione sia stata eseguita e redatta da un ufficiale
[...] giudiziario o da un messo notificatore o da un agente postale. Gli altri documenti oggetto di querela di falso sono tutti avvisi di ricevimento postali di raccomandate con avviso di ricevimento di posta pagina 3 di 8 ordinaria e risultano sottoscritti alcuni da addetto alla ricezione, altri da addetto alla casa, altri da familiare convivente, altri dal destinatario. L'impianto difensivo della querela di falso in decisione è tutto incentrato sulla contestazione della falsità delle firme apposte sui suddetti documenti in originale acquisiti agli atti, senza alcuna contestazione specifica sulla circostanza dell'avvenuto accesso “in loco” del postino o del messo notificatore né sulla mancata consegna delle notificazioni (dovendosi escludere che sia stato coinvolto l'ufficiale giudiziario in riferimento alle notificazioni oggetto di causa, in mancanza di dichiarazioni delle parti sul punto nonché in mancanza di documentazione attestante il coinvolgimento di ufficiale giudiziario). Si rende opportuna, ai fini della decisione, una breve ricognizione della normativa e delle posizioni più recenti della giurisprudenza in argomento. Quando la notificazione della cartella esattoriale è eseguita dal Concessionario della riscossione secondo le norme del codice di procedura civile mediante Ufficiale Giudiziario (ex art. 140 c.p.c. o ex art. 149 c.p.c.) o mediante la procedura della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta ex L. 890/1982, le attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario e dell'Agente Postale suo delegato sono fidefacenti, ivi incluse quelle relative all'identità della persona alla quale è consegnato l'atto o che abbia rifiutato la consegna dell'atto, trattandosi di circostanze oggetto della percezione del pubblico ufficiale il quale, prima di consegnare il plico e raccogliere la firma del ricevente deve procedere alla sua identificazione (cfr.:
Cass. 23.07.2003, n. 11452; Cass. 4.02.2014, n. 2421; Cass. 28.09.2004, n. 19417; Cass. 4.02.2014, n.
2421). Diverso è il caso in cui il Concessionario della riscossione si avvalga direttamente del servizio postale (come avvenuto nel caso di specie in quasi tutte le notificazioni), inviando al contribuente una raccomandata postale ordinaria con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29.09.1973 n.
602: qui l'attestazione dell'agente postale risultante dall'avviso di ricevimento ha efficacia fidefacente, fino a querela di falso, relativamente al fatto della consegna dell'atto, nel giorno e nel luogo indicati sull'avviso stesso, ma non anche relativamente all'identità della persona che abbia sottoscritto l'avviso per ricezione. Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, che la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati: “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass. 14501/2016; Cass. n.
20506/2017). In base alle disposizioni del D.M. 9.04.2001, che dettano le condizioni generali per pagina 4 di 8 l'espletamento dei servizi postali, ai fini del perfezionamento del servizio di recapito della lettera raccomandata è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. In particolare, quanto ai soggetti abilitati al ritiro degli invii, l'art. 32 del citato D.M.
9.04.2001 dispone che: “Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta”. Inoltre, il successivo art. 39 precisa che: “Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
In definitiva, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ordinario, non richiesta dall'ufficiale giudiziario, in mancanza di attestazione dell'ufficiale postale relativa all'attività di identificazione della persona rinvenuta presso il domicilio del destinatario che sottoscrive la cartolina per ricezione del plico
(e - quanto ai legittimati alla ricezione diversi dal destinatario - ai suoi rapporti di collaborazione o parentela con il destinatario), sulla questione relativa alla autenticità della firma del ricevente non può prospettarsi, neppure astrattamente, una questione di falso, con conseguente inammissibilità della querela ex art. 221 ss. c.p.c.. La spedizione a mezzo posta ordinaria è una procedura che evidentemente garantisce meno il destinatario della notifica rispetto a quella prevista dalla L. n. 890 del 1982, ma il descritto regime differenziato ha superato il vaglio di legittimità della Corte costituzionale (Corte cost.
n. 175/2018). La Suprema Corte di Cassazione (Cass., ord. 1686/2023) è recentemente intervenuta sul tema e, nel dirimere la questione sottoposta al suo giudizio, ha formulato i seguenti principi di diritto:
“In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso CP_3 di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.” […] “Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile,
l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, pagina 5 di 8 oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”. Non è stato asserito né dimostrato nel presente giudizio che le raccomandate postali, di cui agli avvisi di ricevimento in oggetto di querela di falso, siano state spedite a mezzo Ufficiale Giudiziario, con la modalità degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e ai sensi dell'art. 7 della L. 890/1982. Alla luce dei suddetti principi, peraltro già da tempo recepiti e fatti propri da questo Tribunale, deve ritenersi in definitiva che, nella fattispecie, poiché parte querelante non ha contestato specificamente il fatto della consegna del plico nel giorno e nel luogo indicato negli avvisi di ricevimento, né ha offerto un impianto probatorio finalizzato a dimostrare che l'agente postale o altro notificatore non sia mai pervenuto in loco e non abbia consegnato i plichi nel giorno e nel luogo di ricezione degli avvisi, ma ha contestato e disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione, incentrando l'attività probatoria solo su scritture di comparazione e su richiesta di perizia grafologica, la querela di falso deve ritenersi e dichiararsi inammissibile, poiché investe la verità intrinseca di un fatto che il pubblico ufficiale non ha verificato e non ha attestato mancando sui documenti in contestazione l'attestazione relativa alle indicazioni concernenti la preventiva identificazione, previa esibizione di documento d'identità, delle generalità della persona che ha apposto la firma, vigendo la disciplina, come sopra indicata, degli artt.
32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, per cui la notificazione a mezzo del servizio postale ordinario deve ritenersi perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione abbia apposto la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Nel caso di specie, quindi, non si verte in ambito di dichiarazioni fidefacenti suscettibili di querela di falso e non si può escludere che l'agente postale o il messo notificatore abbia consegnato l'atto notificato a chi si sia dichiarato destinatario, non essendo la querela di falso incentrata, in punto di asserzioni ed allegazioni probatorie, sulla contestazione della mancata presenza “in loco” dell'agente postale nel giorno e nell'ora della notificazione, bensì sul disconoscimento della sigla o della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, non avendo l'agente postale l'obbligo di preventiva identificazione della persona a cui ha consegnato l'atto notificato a mezzo posta ordinaria. Con riferimento all' avviso di ricezione di notificazione, per la cartella n. 05720010085747275000, non avendo specificato le parti se detta notificazione sia stata eseguita e redatta da un messo notificatore o da un agente postale, pur volendosi considerare che la pagina 6 di 8 notificazione suddetta sia stata eseguita secondo lo schema delineato dall'art. 149 c.p.c. e dagli artt. 60
DPR n. 600 del 1973 e 14 L.890/1992, tuttavia l'agente postale o il messo notificatore non può presumersi essere stato delegato da un Ufficiale giudiziario, in mancanza di prove specifiche o di diversi assunti specifici sul punto. Pertanto, il postino o messo notificatore incaricato della notificazione non può ritenersi assistito nel caso di specie dagli stessi poteri-doveri di accertamento e di identificazione dell'Ufficiale Giudiziario, ma da quelli più blandi dell'agente postale che consegna una raccomandata a mezzo posta. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile al procedimento di notifica è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. “Ne consegue che, difettando apposite disposizioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (cfr.: Cass. 270/2012; Cass. 4895/2014; Cass.
14501/2016; Cass. n. 20506/2017)”. Considerata la diversificata giurisprudenza di merito e di legittimità stratificatasi sull'argomento trattato, nonché i sopra richiamati più recenti approdi esegetici della Suprema Corte di Cassazione anche successivi all'instaurazione del presente procedimento, sussistendo quindi difficoltà e novità oggettiva della materia trattata, si reputano sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile la querela di falso proposta da Spese compensate. Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8-10-2025
Il Giudice relatore/estensore
Dott. Pietro Persico
Il Presidente
Dott. Federico Salvati
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