Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00923/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
della nota del 09/01/2025 con cui l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato di riconoscimento del titolo a permanere temporaneamente presso il Comando di Napoli – sede raggiunta ai sensi dell’art. 33, c. 5, L. 05/02/1992, n. 104, al fine dell’assistenza della madre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 72-bis c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa RA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in data 5 novembre 2025, il ricorrente ha depositato memoria con cui dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, in quanto, nelle more della fissazione dell’udienza, il ricorrente ha conseguito il trasferimento definitivo presso la sede di Napoli mediante procedura di mobilità ordinaria nazionale;
Ritenuto, pertanto, che, come da richiesta di parte ricorrente e in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il presente ricorso vada dichiarato improcedibile;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto delle peculiari connotazioni della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA TU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TU | NO EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.