Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 528/2022 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 2130 del 5.9.2022
Oggetto: omessa pronuncia e spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 528.2022 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Luca Parte 1
Putignano, domiciliatario;
APPELLANTE
contro CP 1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Maria Teresa Petrucci,
domiciliataria;
APPELLATO
All'udienza del 14.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO Parte 1Con ricorso depositato l'8.9.2022 ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale nei confronti dell CP_1 si era ottenuto l'accoglimento della domanda (ricostituzione pensione VO 13037322), con condanna
840, oltre accessori e spese forfetarie.
Ha lamentato l'erroneità della decisione limitatamente all'entità dei compensi di lite in quanto non rispondente ai minimi tariffari. Ha chiesto in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, delle spese nella misura prevista per lo scaglione entro i 5.200 €, nonché alla rifusione delle spese di questo grado. Ha altresì censurato il decisum per violazione dell'art 112 cpc;
il giudice, nonostante l'implicita domanda ha omesso di condannare il soccombente istituto al pagamento dei ratei futuri del trattamento pensionistico (differenza mensile di € 25,29).
Ha chiesto dunque anche su tale aspetto la riforma della decisione
L CP 1 nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sulla totale soccombenza dell' CP_1 nel pregresso grado di giudizio, così come pacifico, poiché non specificamente contestato, deve ritenersi il quantum della condanna, parimenti è a dirsi sulla applicazione dei parametri fissati dal
D.M. 147.2022
L'entità delle spese liquidate (€_840) è, con ogni evidenza, inferiore ai minimi tariffari tenuto conto del valore della controversia;
tale valore (cfr CTU agli atti del I grado) è dato dal credito acclarato dalla somma (complessivi €1.174,69) dei ratei pensionistici differenziali spettanti dall'ottobre 2016 alla data di deposito della domanda (ottobre
2019) decorrenza l'importo spettante va ricalcolato alla stregua delle disposizioni ratione temporis vige.
L'importo delle spese va riliquidato e quantificato in € 1.312 oltre IVA, CAP e spese forfetarie, quale minimo tariffario per la serialità della controversia
L'altro motivo d'appello risulta infondato;
la domanda di cui al ricorso in I grado non contiene la condanna al pagamento dei ratei futuri_e il nostro ordinamento processuale nulla dispone circa l'ammissibilità in generale dell'azione di condanna in futuro, prevedendosi solo in ipotesi tipiche, la Corte, in linea di principio, non ravvisa alcuna preclusione alla proposizione della domanda dato che l'obbligazione considerata
(pagamento di rateo pensionistico) è di carattere periodico, e dunque non si esaurisce
“uno acto" e l'inadempimento pregresso del debitore sufficiente a ravvisare l'interesse
-
ad agire di cui all'art 100 cpc - potrebbe giustificare la tutela.
Ma, nel caso di specie, non v'è stata alcuna domanda in tale senso e, in ossequio all'art
112 cpc, correttamente il giudice non ha disposto una condanna mai richiesta.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico del soccombente istituto e liquidate come appresso, rapportate ad un valore di € 427 (€ 1312 meno € 840 di liquidato)
Si da atto che nel dispositivo che segue si è omesso di indicare, dopo “nei confronti di
CP 1 dopo la “sentenza del” 5.9.2022, dopo “no” 2130, dopo “Tribunale di” Lecce;
si
è altresì riportato il 472 (errato) in luogo di 247 (corretto)
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'8.9.2022 da Parte_1
[…] nei confronti di avverso la sentenza del n. del
Tribunale di Lecce, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1.312 oltre accessori e spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Luca Putignano, detratto quanto eventualmente percepito;
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 472 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Luca Putignano
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 14.3.2025
Il Presidente estensore