Art. 367. Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici 1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 , il decreto legislativo n. 115 del 2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV del citato decreto legislativo e solamente nella misura in cui l'applicazione del citato decreto non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e a eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
Nota all'art. 367:
- Il testo del comma 2, lettera c), dell'art. 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE .), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2008, n. 154, e' il seguente:
«2. Il presente decreto si applica:
a)-b) (omissis).
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.».
Nota all'art. 367:
- Il testo del comma 2, lettera c), dell'art. 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE .), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2008, n. 154, e' il seguente:
«2. Il presente decreto si applica:
a)-b) (omissis).
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.».