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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 11271/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 09/12/1949 (c.f. Parte_1
) e residente a [...]C.F._1
93, rappresentato e difeso dall'avv. CALLINI VIVINA, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
20/08/2006 (c.f. ) e residente a [...]C.F._2
(PORTOGALLO)
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, Parte_1 ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata Controparte_1
a RIO DE JANEIRO (BRASILE) il 20/08/2006, avendo instaurato con la stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che la conoscenza e la frequentazione con l'adottanda risale al tempo della nascita di quest'ultima; acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della madre biologica dell'adottanda, sig.ra (v. Persona_1
dichiarazione di assenso in atti); rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di NA , CP_1 CP_1 3
dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e conformemente all'art. 299 c.c., che l'adottanda, assuma quello dell'adottante “ Parte_1 anteponendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 14/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Francesca Cosentino giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 11271/2024 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 09/12/1949 (c.f. Parte_1
) e residente a [...]C.F._1
93, rappresentato e difeso dall'avv. CALLINI VIVINA, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
20/08/2006 (c.f. ) e residente a [...]C.F._2
(PORTOGALLO)
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale 2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di adozione, Parte_1 ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di nata Controparte_1
a RIO DE JANEIRO (BRASILE) il 20/08/2006, avendo instaurato con la stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che la conoscenza e la frequentazione con l'adottanda risale al tempo della nascita di quest'ultima; acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della madre biologica dell'adottanda, sig.ra (v. Persona_1
dichiarazione di assenso in atti); rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di NA , CP_1 CP_1 3
dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e conformemente all'art. 299 c.c., che l'adottanda, assuma quello dell'adottante “ Parte_1 anteponendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 14/05/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)