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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 5870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5870 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1885/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1885/2022 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IS PE ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
ZZ CO
ATTORE/I
contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. CUTTONE MARCO elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLITANIA 38
CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo N° 5177/2021, notificato ex art. 140 c.p.c. il 22/12/21 per i seguenti motivi:
- nullità della notifica del decreto ingiuntivo per incapacità di agire di
[...]
: con sentenza 263/21 del 21/12/21, pubblicata il 22/12/21, parte opposta CP_1 era stata dichiarata fallita dal tribunale di Catania su istanza della Procura della
Repubblica;
- nel merito i motivi di urgenza rassegnati con la domanda monitoria erano di natura strettamente soggettiva e per niente oggettiva: la controprestazione in denaro richiesta al Lo Giudice nasceva da una scrittura privata con precisi sinallagma in capo alle parti contraenti;
la seconda rata era esigibile già nell'estate 2018, ma non era stata volontariamente richiesta;
- l'azione nasceva dalla volontà di punire il giornalista per l'esercizio Parte_1
del diritto di critica costante compiuto dallo stesso all'attività gestoria del , negli CP_1
ultimi mesi culminata, per l'appunto, nel fallimento della società;
- vi erano precisi motivi per cui la precedente proprietà non aveva mai inteso richiedere la seconda rata del pagamento all'opponente, scaduta nell'agosto 2018 e non rispondeva al vero il narrato del ricorso;
il Lo Giudice veniva raggiunto dalla richiesta di pagamento per la prima volta nel Febbraio 21 e, in pari data, contestava la circostanza che il diritto di esclusiva oggetto dell'accordo tra le parti mai era stato garantito alla testata giornalistica diretta dallo stesso, cioè Unica Sport;
CP_1
si era impegnato in esclusiva a garantire quei servizi elencati ai punti uno e due del contratto, servizi neanche garantiti al giornalista o semmai, e in qualche caso, in via meramente parziaria.
Citava pertanto il , dichiarato con sentenza del Tribunale Controparte_1
di Catania N° 263/2021 del 22/12/21, nella persona dei curatori dott.ssa Pt_2
, dott. , Avv. Giuseppe Basile chiedendo:
[...] Persona_1
- preliminarmente revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ritenere nulla, per incapacità di agire di , la notifica del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- nel merito accogliere i mezzi istruttori richiesti;
- per l'effetto revocare e annullare e dichiarare privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
La causa, dapprima assegnata al dott. , era successivamente delegata alla Per_2
dott.ssa ; concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., era rinviata Per_3
all'udienza del 16/12/22.
Nelle more si costituiva, in data 1/09/22 il Controparte_1
sostenendo che la società aveva garantito al sig. in via esclusiva, per l'anno Parte_1
calcistico 2018/2019, per tutta la durata del ritiro e preparazione precampionato della squadra, un'intervista quotidiana con un giocatore della squadra, la trasmissione in diretta di tutte le conferenze stampa, la trasmissione in diretta di due o più incontri di calcio amichevoli;
inoltre la si era impegnata a concedere al sig. CP_1 [...]
per tutta la durata del ritiro campionato, un'intervista quotidiana con un Pt_1
giocatore, la trasmissione in diretta di una teleconferenza e poi la trasmissione in diretta dei due o più incontri di calcio amichevoli, la qualifica di media partner ufficiale del ritiro stagione 2018/2019, la presenza del logo sul background del ritiro, la concessione di 5 maglie ufficiali autografate e quattro tessere di abbonamento di curva nord dello stadio Massimino, l'effettuazione di riprese video all'interno della struttura che ospitava la squadra al fine di realizzare servizi video di colore o approfondimento, la possibilità di intervistare i membri dello staff del calcio , la trasmissione in diretta della CP_1
firma dei contratti da parte dei nuovi acquisti della squadra e delle loro visite mediche,
l' utilizzazione di uno spazio all'interno di Torre del Grifo, adibito a postazione di lavoro;
almeno una volta a settimana l'intervento del direttore pro-tempore CP_2
nell'ambito della trasmissione televisiva serale riguardante il ritiro precampionato della squadra, l'upload dei video prodotti dal sulla home page ufficiale Facebook Parte_1
della . La aveva concesso i predetti servizi al giornalista CP_1 CP_1
dietro pagamento di un importo complessivo di euro 20.000 più iva, importo che doveva essere corrisposto in due rate entro le scadenze del 10 luglio 2018 e del 10 agosto 2018, come da scrittura privata. Il Lo Giudice provvedeva al pagamento della sola prima rata di euro 10.000 oltre iva, mentre la restante quota a saldo di euro 10.000 non era ancora stata corrisposta. Mai nessuna doglianza era stata sollevata dal Lo
Giudice circa eventuali inadempimenti contrattuali della ricorrente, per cui il Lo
Giudice era debitore, nei confronti della della complessiva Controparte_1
somma di euro 10.000 più iva;
trattandosi di prestazioni di servizi tra imprese o professionisti erano dovuti alla società ricorrente, sull'importo indicato, gli interessi previsti dal D. Lgs. 231/ 2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza pattuita, senza che fosse necessaria la costituzione in mora.
Posto che il credito vantato dalla nei confronti della ingiunta era Controparte_1
certo, liquido ed esigibile, la società aveva proposto anteriormente la dichiarazione di fallimento ricorso per ingiunzione corredato dalla documentazione del fascicolo monitorio che era stato concesso da Tribunale di Catania in forma provvisoriamente esecutiva;
il decreto ingiuntivo era stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data
15/12/21, e quindi prima della dichiarazione di fallimento;
il sig. Lo Giudice aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca, ma non esplicitamente la sospensione dell'esecutività dello stesso.
Diceva l'opposizione inammissibile ed infondata per i seguenti motivi di diritto:
- l'eccezione riguardante la notifica era infondata e strumentale perché il decreto ingiuntivo era stato emesso in data antecedente all'intervenuta dichiarazione di fallimento ed era stato affidato all'ufficiale giudiziario per la notificazione in data
15/12/21, vincendo il principio della scissione tra il perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario;
la notifica doveva essere stata ritenersi perfezionata in data 15/12/21 e quindi la era pienamente legittimata, Controparte_1
contrariamente a quanto ritenuto ex adverso, e ne derivava una causa di inammissibilità
o improcedibilità dell'opposizione proposta, tenuto conto che la stessa poteva essere notificata, nel termine di 40 giorni, non al fallimento bensì al procuratore costituito della successivamente, a seguito della dichiarazione in giudizio CP_1
dell'avvenuto fallimento, la stessa sarebbe dovuta essere riassunta nei confronti del fallimento;
in alternativa il debitore opponente avrebbe dovuto notificare oltre che al fallimento anche al procuratore costituito della e la mancata CP_1
notificazione a quest'ultimo determina l'inammissibilità dell'opposizione perché non validamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo;
- nel merito il Lo Giudice avrebbe dovuto pagare entrambe le rate nei mesi di luglio e agosto 2018 o, in caso di inadempimento, chiedere la restituzione di quanto corrisposto, e ciò prima dell'esecuzione del contratto da parte della;
per CP_1
giurisprudenza costante il pagamento di una delle due rate determinava ex se il riconoscimento del debito da parte del debitore;
malgrado il mancato pagamento, la aveva comunque assicurato la disponibilità del diritto di esclusiva e CP_1
anche di tutti gli ulteriori servizi in relazione ai quali si era impegnata;
per questi motivi
non sussisteva il preteso inadempimento eccepito da controparte.
Chiedeva:
- in via preliminare accertare e dichiarare inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione proposta;
- nel merito rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo numero
5177/21.
All'esito era ammessa la prova per testi di entrambe le parti.
Espletata la prova, la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione, con concessione dei termini per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sulle eccezioni preliminari mosse dalle parti.
L'opponente eccepisce la nullità della notifica perché il D.I., emesso il 10-
11/12/21 e portato a notifica il 15/12/21 era stato notificato, ai sensi dell'art. 140 il
22/12/21, dopo la data di pubblicazione della sentenza di fallimento. Di contro l'opposta eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione perché notificata direttamente al e non al procuratore costituito nel Parte_3
ricorso per decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne la prima eccezione, questa non coglie nel segno perché la perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta ma relativa.
Nel caso di decreto ingiuntivo emesso prima della dichiarazione di fallimento del richiedente e notificato dal difensore di quest'ultimo, al debitore dopo la dichiarazione di fallimento, il relativo rapporto processuale è validamente instaurato con la predetta notifica e prosegue tra le parti originarie, anche in sede di opposizione, sino a quando il difensore dichiari in giudizio l'evento interruttivo o il curatore si costituisca.
Tribunale Cosenza sez. II, 02/11/2019, n.2190 La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, nè il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità, e il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli art. 42 e 44 l. fall.); pertanto, nel caso di decreto ingiuntivo emesso prima della dichiarazione di fallimento del richiedente e notificato, dal difensore di quest'ultimo, al debitore dopo la dichiarazione di fallimento, il relativo rapporto processuale è validamente instaurato con la predetta notifica e prosegue tra le parti originarie, anche in sede di opposizione, sino a quando il difensore dichiari in giudizio l'evento interruttivo o il curatore si costituisca. Cassazione civile , sez. I , 27/02/2003 , n. 2965
Pertanto la notifica del decreto ingiuntivo non può considerarsi nulla anche se intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento.
Del pari non coglie nel segno l'eccezione mossa dal fallimento di inammissibilità dell'opposizione perché notificata direttamente al e CP_1 Parte_3 non al procuratore costituito nel ricorso per decreto ingiuntivo. Seppure la notifica dell'opposizione al , anziché al procuratore costituito nella fase monitoria, CP_1
comporti la nullità della stessa, tale nullità è sanata proprio dalla costituzione del fallimento medesimo. Il curatore fallimentare è subentrato nel giudizio "in locum et jus" del fallito in sede di cognizione piena, chiedendo che venisse dichiarata l'efficacia del decreto ingiuntivo, in tal guisa manifestando la sua intenzione di avvalersi dell'attività processuale svolta dal fallito e avvantaggiarsi del possibile risultato favorevole.
Nel merito la controversia attiene il pagamento di un'obbligazione scaturente da contratto. Il nella sua qualità di direttore di una testata giornalistica Parte_1
sportiva, la Unica Sport, aveva stipulato con la società un contratto di CP_1
esclusiva per la trasmissione di tutta una serie di eventi e l'erogazione di vari servizi.
In particolare l'oggetto del contratto, per l'anno calcistico 2018/2019, consisteva in:
1) per tutta la durata del ritiro e preparazione precampionato della squadra, un'intervista quotidiana con un giocatore della squadra,
2) la trasmissione in diretta di tutte le conferenze stampa,
3) la trasmissione in diretta di due o più incontri di calcio amichevoli;
4) inoltre la si era impegnata a concedere al sig. per CP_1 Parte_1
tutta la durata del ritiro campionato, un'intervista quotidiana con un giocatore, la trasmissione in diretta di una teleconferenza e poi la trasmissione in diretta dei due o più incontri di calcio amichevoli,
5) la qualifica di media partner ufficiale del ritiro stagione 2018/2019,
6) la presenza del logo sul background del ritiro,
7) la concessione di 5 maglie ufficiali autografate e quattro tessere di abbonamento di curva nord dello stadio Massimino, 8) l'effettuazione di riprese video all'interno della struttura che ospitava la squadra al fine di realizzare servizi video di colore o approfondimento,
9) la possibilità di intervistare i membri dello staff del calcio , CP_1
10) la trasmissione in diretta della firma dei contratti da parte dei nuovi acquisti della squadra e delle loro visite mediche,
11) l'utilizzazione di uno spazio all'interno di Torre del Grifo, adibito a postazione di lavoro;
12) almeno una volta a settimana l'intervento del direttore pro-tempore CP_2
nell'ambito della trasmissione televisiva serale riguardante il ritiro precampionato della squadra,
13) l'upload dei video prodotti dal sulla home page ufficiale Facebook Parte_1
della . CP_1
La aveva concesso i predetti servizi al giornalista dietro pagamento di CP_1
un importo complessivo di euro 20.000 più iva, importo che doveva essere corrisposto in due rate entro le scadenze del 10 luglio 2018 e del 10 agosto 2018, come da scrittura privata.
Il Lo Giudice aveva provveduto al pagamento della sola prima rata di euro 10.000 oltre iva, mentre la restante quota a saldo di euro 10.000 non era ancora stata versata ed era l'oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
A propria difesa il Lo Giudice eccepiva che la seconda rata non era stata pagata perché molti dei servizi concordati non erano stati forniti. Il Lo Giudice sosteneva che la rimanente parte della somma concordata non era stata richiesta proprio perché all'accordo la società non aveva prestato fede e precisa esecuzione, tanto è vero che, fino al 2021, non gli era pervenuta alcuna richiesta di pagamento.
In tema di onere della prova a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. in caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, la Corte di Cassazione con la pronuncia resa a Sezioni Unite
n. 13533/2001, ha statuito che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dovere fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Perciò il , attore in senso sostanziale nel presente giudizio, ha dato prova del CP_1
proprio credito.
Il Lo Giudice, alla richiesta, ha eccepito l'inadempimento della controparte come causa del proprio inadempimento, ex art. 1460 c.c.
Ai fini della prova in giudizio sono stati sentiti vari testimoni, tutti particolarmente vicini all'ambiente sportivo in cui il contratto doveva avere esecuzione. Sentito il teste collaboratore della per la comunicazione Testimone_1 CP_1
visiva e web, questi dichiarava di conoscere l'opponente in quanto lo vedeva svolgere attività giornalistica, ma di non sapere se avesse l'esclusiva perché comunque vedeva anche altri giornalisti;
riferiva, altresì, di ricordare che, in occasione della proclamazione dell'assegnazione della serie B d'ufficio al , era stato CP_1
negato a parte opponente di fare filmare l'esclusiva dell'evento mentre altre testate con i telefonini documentavano l'evento; il teste riferiva di aver saputo di un Tes_2
accordo e che in occasione del ritiro del aveva visto il sig. CP_1 Parte_1
confermava che la aveva garantito al sig. la qualifica di CP_1 Parte_1
media partner del ritiro stagione 2018/2019 ma di non sapere nulla del dettaglio degli accordi;
il teste che aveva lavorato per la come responsabile Tes_3 CP_1
della comunicazione, riferiva di ricordare che erano state garantite le interviste in occasione del ritiro 2018 ma non sapeva se quotidiane e che erano state garantite la trasmissione in diretta di due o più incontri di calcio amichevoli organizzati da CP_1
.
[...] Dalla globalità delle prove testimoniali assunte emerge con chiarezza che certamente la soc. in bonis ha disatteso il promesso diritto di esclusiva, che era CP_1
l'elemento più importante del contratto, rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte. Il fatto che, malgrado fosse ampiamente trascorsa la scadenza del secondo pagamento, la società non avesse effettuato alcun sollecito, avvalora la volontà di non richiedere l'ulteriore pagamento nella consapevolezza di non aver ottemperato alle obbligazioni assunte con lo stesso.
In tema di inadempimento del contratto, il convenuto per il pagamento, può opporre all'attore le difformità tra gli accordi stipulati e quanto fornito, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la disposizione dettata dall'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive.
“Con riguardo all'eccezione d'inadempimento, che venga proposta a norma dell'art.
1460 c.c. per contrastare, nel contratto a prestazioni corrispettive, la domanda
d'adempimento o di risoluzione avanzata dalla controparte, il requisito della non contrarietà a buona fede del rifiuto della propria prestazione, a fronte dell'altrui mancata esecuzione od offerta di contemporanea esecuzione del contratto stesso, va riscontrato in termini oggettivi, a prescindere dall'animus dell'autore del rifiuto, nel senso che detto requisito sussiste quando il rifiuto medesimo, secondo un criterio di uso normale del diritto, si evidenzi come rimedio necessario a tutelare l'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto”. Cassazione civile , sez. II ,
21/02/1983 , n. 1308 “L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre
l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento”. Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18587 Perciò, secondo la valutazione delle prove esibite dalle parti, si deve ritenere che il pagamento non sia stato completato a causa dell'inadempimento della società opposta, inadempimento grave perché ha svuotato il contratto della caratteristica più importante, ovvero il diritto di esclusiva.
Considerata fondata, pertanto, l'eccezione di inadempimento per le ragioni sopra esposte, si deve ritenere la somma richiesta non dovuta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 145,50 per spese ed € 2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara fondata l'eccezione di inadempimento dell'opponente;
2) Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N° 5177/2021, notificato ex art. 140
c.p.c. il 22/12/21;
3) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, come determinate in parte motiva, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, 04/12/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Assunta Massaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1885/2022 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IS PE ( ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2
ZZ CO
ATTORE/I
contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. CUTTONE MARCO elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLITANIA 38
CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione il sig. proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo N° 5177/2021, notificato ex art. 140 c.p.c. il 22/12/21 per i seguenti motivi:
- nullità della notifica del decreto ingiuntivo per incapacità di agire di
[...]
: con sentenza 263/21 del 21/12/21, pubblicata il 22/12/21, parte opposta CP_1 era stata dichiarata fallita dal tribunale di Catania su istanza della Procura della
Repubblica;
- nel merito i motivi di urgenza rassegnati con la domanda monitoria erano di natura strettamente soggettiva e per niente oggettiva: la controprestazione in denaro richiesta al Lo Giudice nasceva da una scrittura privata con precisi sinallagma in capo alle parti contraenti;
la seconda rata era esigibile già nell'estate 2018, ma non era stata volontariamente richiesta;
- l'azione nasceva dalla volontà di punire il giornalista per l'esercizio Parte_1
del diritto di critica costante compiuto dallo stesso all'attività gestoria del , negli CP_1
ultimi mesi culminata, per l'appunto, nel fallimento della società;
- vi erano precisi motivi per cui la precedente proprietà non aveva mai inteso richiedere la seconda rata del pagamento all'opponente, scaduta nell'agosto 2018 e non rispondeva al vero il narrato del ricorso;
il Lo Giudice veniva raggiunto dalla richiesta di pagamento per la prima volta nel Febbraio 21 e, in pari data, contestava la circostanza che il diritto di esclusiva oggetto dell'accordo tra le parti mai era stato garantito alla testata giornalistica diretta dallo stesso, cioè Unica Sport;
CP_1
si era impegnato in esclusiva a garantire quei servizi elencati ai punti uno e due del contratto, servizi neanche garantiti al giornalista o semmai, e in qualche caso, in via meramente parziaria.
Citava pertanto il , dichiarato con sentenza del Tribunale Controparte_1
di Catania N° 263/2021 del 22/12/21, nella persona dei curatori dott.ssa Pt_2
, dott. , Avv. Giuseppe Basile chiedendo:
[...] Persona_1
- preliminarmente revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ritenere nulla, per incapacità di agire di , la notifica del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale statuizione di legge;
- nel merito accogliere i mezzi istruttori richiesti;
- per l'effetto revocare e annullare e dichiarare privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.
La causa, dapprima assegnata al dott. , era successivamente delegata alla Per_2
dott.ssa ; concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., era rinviata Per_3
all'udienza del 16/12/22.
Nelle more si costituiva, in data 1/09/22 il Controparte_1
sostenendo che la società aveva garantito al sig. in via esclusiva, per l'anno Parte_1
calcistico 2018/2019, per tutta la durata del ritiro e preparazione precampionato della squadra, un'intervista quotidiana con un giocatore della squadra, la trasmissione in diretta di tutte le conferenze stampa, la trasmissione in diretta di due o più incontri di calcio amichevoli;
inoltre la si era impegnata a concedere al sig. CP_1 [...]
per tutta la durata del ritiro campionato, un'intervista quotidiana con un Pt_1
giocatore, la trasmissione in diretta di una teleconferenza e poi la trasmissione in diretta dei due o più incontri di calcio amichevoli, la qualifica di media partner ufficiale del ritiro stagione 2018/2019, la presenza del logo sul background del ritiro, la concessione di 5 maglie ufficiali autografate e quattro tessere di abbonamento di curva nord dello stadio Massimino, l'effettuazione di riprese video all'interno della struttura che ospitava la squadra al fine di realizzare servizi video di colore o approfondimento, la possibilità di intervistare i membri dello staff del calcio , la trasmissione in diretta della CP_1
firma dei contratti da parte dei nuovi acquisti della squadra e delle loro visite mediche,
l' utilizzazione di uno spazio all'interno di Torre del Grifo, adibito a postazione di lavoro;
almeno una volta a settimana l'intervento del direttore pro-tempore CP_2
nell'ambito della trasmissione televisiva serale riguardante il ritiro precampionato della squadra, l'upload dei video prodotti dal sulla home page ufficiale Facebook Parte_1
della . La aveva concesso i predetti servizi al giornalista CP_1 CP_1
dietro pagamento di un importo complessivo di euro 20.000 più iva, importo che doveva essere corrisposto in due rate entro le scadenze del 10 luglio 2018 e del 10 agosto 2018, come da scrittura privata. Il Lo Giudice provvedeva al pagamento della sola prima rata di euro 10.000 oltre iva, mentre la restante quota a saldo di euro 10.000 non era ancora stata corrisposta. Mai nessuna doglianza era stata sollevata dal Lo
Giudice circa eventuali inadempimenti contrattuali della ricorrente, per cui il Lo
Giudice era debitore, nei confronti della della complessiva Controparte_1
somma di euro 10.000 più iva;
trattandosi di prestazioni di servizi tra imprese o professionisti erano dovuti alla società ricorrente, sull'importo indicato, gli interessi previsti dal D. Lgs. 231/ 2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza pattuita, senza che fosse necessaria la costituzione in mora.
Posto che il credito vantato dalla nei confronti della ingiunta era Controparte_1
certo, liquido ed esigibile, la società aveva proposto anteriormente la dichiarazione di fallimento ricorso per ingiunzione corredato dalla documentazione del fascicolo monitorio che era stato concesso da Tribunale di Catania in forma provvisoriamente esecutiva;
il decreto ingiuntivo era stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data
15/12/21, e quindi prima della dichiarazione di fallimento;
il sig. Lo Giudice aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca, ma non esplicitamente la sospensione dell'esecutività dello stesso.
Diceva l'opposizione inammissibile ed infondata per i seguenti motivi di diritto:
- l'eccezione riguardante la notifica era infondata e strumentale perché il decreto ingiuntivo era stato emesso in data antecedente all'intervenuta dichiarazione di fallimento ed era stato affidato all'ufficiale giudiziario per la notificazione in data
15/12/21, vincendo il principio della scissione tra il perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario;
la notifica doveva essere stata ritenersi perfezionata in data 15/12/21 e quindi la era pienamente legittimata, Controparte_1
contrariamente a quanto ritenuto ex adverso, e ne derivava una causa di inammissibilità
o improcedibilità dell'opposizione proposta, tenuto conto che la stessa poteva essere notificata, nel termine di 40 giorni, non al fallimento bensì al procuratore costituito della successivamente, a seguito della dichiarazione in giudizio CP_1
dell'avvenuto fallimento, la stessa sarebbe dovuta essere riassunta nei confronti del fallimento;
in alternativa il debitore opponente avrebbe dovuto notificare oltre che al fallimento anche al procuratore costituito della e la mancata CP_1
notificazione a quest'ultimo determina l'inammissibilità dell'opposizione perché non validamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo;
- nel merito il Lo Giudice avrebbe dovuto pagare entrambe le rate nei mesi di luglio e agosto 2018 o, in caso di inadempimento, chiedere la restituzione di quanto corrisposto, e ciò prima dell'esecuzione del contratto da parte della;
per CP_1
giurisprudenza costante il pagamento di una delle due rate determinava ex se il riconoscimento del debito da parte del debitore;
malgrado il mancato pagamento, la aveva comunque assicurato la disponibilità del diritto di esclusiva e CP_1
anche di tutti gli ulteriori servizi in relazione ai quali si era impegnata;
per questi motivi
non sussisteva il preteso inadempimento eccepito da controparte.
Chiedeva:
- in via preliminare accertare e dichiarare inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione proposta;
- nel merito rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo numero
5177/21.
All'esito era ammessa la prova per testi di entrambe le parti.
Espletata la prova, la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione, con concessione dei termini per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sulle eccezioni preliminari mosse dalle parti.
L'opponente eccepisce la nullità della notifica perché il D.I., emesso il 10-
11/12/21 e portato a notifica il 15/12/21 era stato notificato, ai sensi dell'art. 140 il
22/12/21, dopo la data di pubblicazione della sentenza di fallimento. Di contro l'opposta eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione perché notificata direttamente al e non al procuratore costituito nel Parte_3
ricorso per decreto ingiuntivo.
Per quanto concerne la prima eccezione, questa non coglie nel segno perché la perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta ma relativa.
Nel caso di decreto ingiuntivo emesso prima della dichiarazione di fallimento del richiedente e notificato dal difensore di quest'ultimo, al debitore dopo la dichiarazione di fallimento, il relativo rapporto processuale è validamente instaurato con la predetta notifica e prosegue tra le parti originarie, anche in sede di opposizione, sino a quando il difensore dichiari in giudizio l'evento interruttivo o il curatore si costituisca.
Tribunale Cosenza sez. II, 02/11/2019, n.2190 La perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al curatore - è consentito eccepirla, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte e il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, nè il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità, e il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale (salva la facoltà del curatore di profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio in forza del sistema di cui agli art. 42 e 44 l. fall.); pertanto, nel caso di decreto ingiuntivo emesso prima della dichiarazione di fallimento del richiedente e notificato, dal difensore di quest'ultimo, al debitore dopo la dichiarazione di fallimento, il relativo rapporto processuale è validamente instaurato con la predetta notifica e prosegue tra le parti originarie, anche in sede di opposizione, sino a quando il difensore dichiari in giudizio l'evento interruttivo o il curatore si costituisca. Cassazione civile , sez. I , 27/02/2003 , n. 2965
Pertanto la notifica del decreto ingiuntivo non può considerarsi nulla anche se intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento.
Del pari non coglie nel segno l'eccezione mossa dal fallimento di inammissibilità dell'opposizione perché notificata direttamente al e CP_1 Parte_3 non al procuratore costituito nel ricorso per decreto ingiuntivo. Seppure la notifica dell'opposizione al , anziché al procuratore costituito nella fase monitoria, CP_1
comporti la nullità della stessa, tale nullità è sanata proprio dalla costituzione del fallimento medesimo. Il curatore fallimentare è subentrato nel giudizio "in locum et jus" del fallito in sede di cognizione piena, chiedendo che venisse dichiarata l'efficacia del decreto ingiuntivo, in tal guisa manifestando la sua intenzione di avvalersi dell'attività processuale svolta dal fallito e avvantaggiarsi del possibile risultato favorevole.
Nel merito la controversia attiene il pagamento di un'obbligazione scaturente da contratto. Il nella sua qualità di direttore di una testata giornalistica Parte_1
sportiva, la Unica Sport, aveva stipulato con la società un contratto di CP_1
esclusiva per la trasmissione di tutta una serie di eventi e l'erogazione di vari servizi.
In particolare l'oggetto del contratto, per l'anno calcistico 2018/2019, consisteva in:
1) per tutta la durata del ritiro e preparazione precampionato della squadra, un'intervista quotidiana con un giocatore della squadra,
2) la trasmissione in diretta di tutte le conferenze stampa,
3) la trasmissione in diretta di due o più incontri di calcio amichevoli;
4) inoltre la si era impegnata a concedere al sig. per CP_1 Parte_1
tutta la durata del ritiro campionato, un'intervista quotidiana con un giocatore, la trasmissione in diretta di una teleconferenza e poi la trasmissione in diretta dei due o più incontri di calcio amichevoli,
5) la qualifica di media partner ufficiale del ritiro stagione 2018/2019,
6) la presenza del logo sul background del ritiro,
7) la concessione di 5 maglie ufficiali autografate e quattro tessere di abbonamento di curva nord dello stadio Massimino, 8) l'effettuazione di riprese video all'interno della struttura che ospitava la squadra al fine di realizzare servizi video di colore o approfondimento,
9) la possibilità di intervistare i membri dello staff del calcio , CP_1
10) la trasmissione in diretta della firma dei contratti da parte dei nuovi acquisti della squadra e delle loro visite mediche,
11) l'utilizzazione di uno spazio all'interno di Torre del Grifo, adibito a postazione di lavoro;
12) almeno una volta a settimana l'intervento del direttore pro-tempore CP_2
nell'ambito della trasmissione televisiva serale riguardante il ritiro precampionato della squadra,
13) l'upload dei video prodotti dal sulla home page ufficiale Facebook Parte_1
della . CP_1
La aveva concesso i predetti servizi al giornalista dietro pagamento di CP_1
un importo complessivo di euro 20.000 più iva, importo che doveva essere corrisposto in due rate entro le scadenze del 10 luglio 2018 e del 10 agosto 2018, come da scrittura privata.
Il Lo Giudice aveva provveduto al pagamento della sola prima rata di euro 10.000 oltre iva, mentre la restante quota a saldo di euro 10.000 non era ancora stata versata ed era l'oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
A propria difesa il Lo Giudice eccepiva che la seconda rata non era stata pagata perché molti dei servizi concordati non erano stati forniti. Il Lo Giudice sosteneva che la rimanente parte della somma concordata non era stata richiesta proprio perché all'accordo la società non aveva prestato fede e precisa esecuzione, tanto è vero che, fino al 2021, non gli era pervenuta alcuna richiesta di pagamento.
In tema di onere della prova a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. in caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, la Corte di Cassazione con la pronuncia resa a Sezioni Unite
n. 13533/2001, ha statuito che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dovere fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Perciò il , attore in senso sostanziale nel presente giudizio, ha dato prova del CP_1
proprio credito.
Il Lo Giudice, alla richiesta, ha eccepito l'inadempimento della controparte come causa del proprio inadempimento, ex art. 1460 c.c.
Ai fini della prova in giudizio sono stati sentiti vari testimoni, tutti particolarmente vicini all'ambiente sportivo in cui il contratto doveva avere esecuzione. Sentito il teste collaboratore della per la comunicazione Testimone_1 CP_1
visiva e web, questi dichiarava di conoscere l'opponente in quanto lo vedeva svolgere attività giornalistica, ma di non sapere se avesse l'esclusiva perché comunque vedeva anche altri giornalisti;
riferiva, altresì, di ricordare che, in occasione della proclamazione dell'assegnazione della serie B d'ufficio al , era stato CP_1
negato a parte opponente di fare filmare l'esclusiva dell'evento mentre altre testate con i telefonini documentavano l'evento; il teste riferiva di aver saputo di un Tes_2
accordo e che in occasione del ritiro del aveva visto il sig. CP_1 Parte_1
confermava che la aveva garantito al sig. la qualifica di CP_1 Parte_1
media partner del ritiro stagione 2018/2019 ma di non sapere nulla del dettaglio degli accordi;
il teste che aveva lavorato per la come responsabile Tes_3 CP_1
della comunicazione, riferiva di ricordare che erano state garantite le interviste in occasione del ritiro 2018 ma non sapeva se quotidiane e che erano state garantite la trasmissione in diretta di due o più incontri di calcio amichevoli organizzati da CP_1
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[...] Dalla globalità delle prove testimoniali assunte emerge con chiarezza che certamente la soc. in bonis ha disatteso il promesso diritto di esclusiva, che era CP_1
l'elemento più importante del contratto, rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte. Il fatto che, malgrado fosse ampiamente trascorsa la scadenza del secondo pagamento, la società non avesse effettuato alcun sollecito, avvalora la volontà di non richiedere l'ulteriore pagamento nella consapevolezza di non aver ottemperato alle obbligazioni assunte con lo stesso.
In tema di inadempimento del contratto, il convenuto per il pagamento, può opporre all'attore le difformità tra gli accordi stipulati e quanto fornito, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la disposizione dettata dall'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive.
“Con riguardo all'eccezione d'inadempimento, che venga proposta a norma dell'art.
1460 c.c. per contrastare, nel contratto a prestazioni corrispettive, la domanda
d'adempimento o di risoluzione avanzata dalla controparte, il requisito della non contrarietà a buona fede del rifiuto della propria prestazione, a fronte dell'altrui mancata esecuzione od offerta di contemporanea esecuzione del contratto stesso, va riscontrato in termini oggettivi, a prescindere dall'animus dell'autore del rifiuto, nel senso che detto requisito sussiste quando il rifiuto medesimo, secondo un criterio di uso normale del diritto, si evidenzi come rimedio necessario a tutelare l'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto”. Cassazione civile , sez. II ,
21/02/1983 , n. 1308 “L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre
l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento”. Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18587 Perciò, secondo la valutazione delle prove esibite dalle parti, si deve ritenere che il pagamento non sia stato completato a causa dell'inadempimento della società opposta, inadempimento grave perché ha svuotato il contratto della caratteristica più importante, ovvero il diritto di esclusiva.
Considerata fondata, pertanto, l'eccezione di inadempimento per le ragioni sopra esposte, si deve ritenere la somma richiesta non dovuta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 145,50 per spese ed € 2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA in favore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara fondata l'eccezione di inadempimento dell'opponente;
2) Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N° 5177/2021, notificato ex art. 140
c.p.c. il 22/12/21;
3) Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, come determinate in parte motiva, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania, 04/12/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro