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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8243 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 9.10.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5309 /2023 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa
Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MORISCO ANTONIO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RI VA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 16.3.2023 la società ricorrente - società cooperativa a mutualità prevalente avente quale attività principale la fornitura di servizi di guardiania e vigilanza non armata per committenti pubblici e privati-conveniva in giudizio l CP_2 [...]
impugnando il verbale unico di accertamento e notificazione n. Controparte_3
2022007494/ddl del 14/02/2023, notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata e la conseguente diffida ad adempiere emessa dall' , sede di Napoli, Prot. CP_1
n. .5100.14/02/2023.0102496, per complessivi € 160.561,18, notificata unitamente CP_1
al verbale a mezzo posta elettronica certificata.
Deduceva la società ricorrente che in data 17.10.2022 aveva ricevuto una prima ispezione presso la sede legale e successivamente due accessi ispettivi presso condomini privati
1 clienti della società e presso la sede operativa della società ; infine erano stati sentiti presso la sede 17 lavoratori o ex dipendenti della società; che la società aveva CP_1 provveduto a fornire la documentazione richiesta dall' sino alla data del marzo CP_1
2019 , in quanto quella precedente era stata trafugata in occasione di un furto;
che gli ispettori avevano concluso la verifica ritenendo che “ciascun lavoratore con CP_1
funzioni di portiere/custode svolge il proprio servizio di guardiania nello stesso luogo e, conseguentemente, salvo particolari esigenze - legate ad eventi quali, ad esempio, la necessità di sostituzione di colleghi - ciascun vigilante ha abitualmente la propria postazione di lavoro” e quindi contestando le seguenti irregolarità “le somme di denaro ricevute, in busta paga, a titolo di generici e non ben precisati rimborsi per spese scaturenti da benzina, vitto e pedaggi, senza necessità di presentare alcun tipo di documentazione giustificativa, gli importi indicati nel Libro Unico del Lavoro esibito - sotto la voce “trasferta” – costituiscono in realtà degli emolumenti aventi carattere continuativo, periodico e costante nel tempo;
essi rappresentano dunque veri e propri elementi della retribuzione e, conseguentemente, rientrano nella materia imponibile ai fini previdenziali” provvedendo quindi ad “addebitare alla società ispezionata – per il periodo oggetto di accertamento – l'importo dei contributi dovuti (e non versati) con riferimento alle somme sopra citate in relazione ai soli lavoratori oggetto del medesimo verbale” e determinando la decadenza dalle agevolazioni fruite dalla società in relazione ai lavoratori e ai periodi interessati dalla violazione della disciplina contrattuale collettiva.
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto in diritto l'ammissibilità dell'accertamento negativo richiesto con il presente giudizio nei confronti della pretesa avanzata dall' nel CP_1
verbale ispettivo impugnato e nella contestuale diffida ad adempiere;
nel merito ha sostenuto l'infondatezza della prospettazione avanzata dall' nel verbale di CP_1
accertamento insistendo per la genuinità delle trasferte e quindi dell'indennità riconosciuta ai lavoratori contestando che le dichiarazioni resa dagli stessi potessero fondare la pretesa azionata dall' ; ha inoltre dedotto che “dai prospetti paga potrà CP_1 facilmente evincersi che l'azienda ha riconosciuto in busta paga l'indennità di trasferta in tale forma (ovvero in misura fissa) esclusivamente per i giorni in cui i singoli lavoratori hanno prestato l'attività lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro e che pertanto era destituita di fondamento la prospettazione degli ispettori che hanno ritenuto che “gli importi indicati nel Libro Unico del Lavoro esibito - sotto la voce “trasferta” – costituiscono in realtà degli emolumenti aventi carattere continuativo, periodico e
2 costante nel tempo” mentre invece tale indennità “- è stata riconosciuta solo nei mesi in cui il singolo lavoratore si è spostato dall'abituale sede;
- è stata calcolata solo in relazione ai giorni in cui vi è stato lo spostamento;
- ha un importo sempre diverso e non costante nei mesi - è inferiore al limite giornaliero previsto dall'art. 51, co. 5 TUIR per l'esenzione.”
In via subordinata e solo ove dovessero emergere elementi diversi ed un carattere non occasionale delle trasferte ha sostenuto che debba trovare applicazione il diverso regime previsto dall'art. 51, co. 6 TUIR ovvero la disciplina dei c.d. “trasferisti” e che quindi le indennità di trasferta possono essere recuperate ad imponibile contributivo esclusivamente in misura del 50% del loro ammontare.
La società ricorrente ha anche contestato il richiamo effettuato nel verbale al CCNL applicabile che secondo gli ispettori sarebbe il CCNL “Servizi – ANPITCISAL”, laddove la società ricorrente applica il Ccnl Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e tale contratto viene richiamato anche nei contratti individuali il quale prevede il riconoscimento dell'indennità di trasferta è sufficiente che il lavoratore si sposti di 10 km dall'abituale sede di lavoro, contratto applicato a tutti i rapporti di lavoro fino al
31.12.2019 avendo solo dal 1.1.2020 applicato il diverso contratto indicato nei verbali dagli Ispettori a seguito di adesione della società ricorrente all'associazione datoriale
ANPIT. In ogni caso ha specificato che essendo stati tutti i lavoratori interessati dal verbale assunti con il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari che prevedeva una disciplina a loro più favorevole, anche quando ha aderito all'associazione datoriale
ANPIT ed ha iniziato ad applicare il diverso CCNL Servizi ANPIT-CISAL, la società ricorrente, anche in ragione dello scopo prevalentemente mutualistico, ha valutato di mantenere il più favorevole regime delle trasferte previsto dal precedente CCNL.come si evince dal verbale di CDA del dicembre 2019. Contestato anche il regime sanzionatorio applicato e la prescrizione dei contributi risalenti ad un periodo precedente il quinquennio dalla diffida, ha concluso chiedendo al Giudice adito di “1. In via principale, annullare, revocare o comunque dichiarare privo di effetti il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 2022007494/ddl del 14/02/2023, notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata e la connessa e conseguente diffida ad adempiere emessa dall' , sede di Napoli, Prot. n. .5100.14/02/2023.0102496, per complessivi € CP_1 CP_1
160.561,18, notificata unitamente al ridetto verbale, poiché nulli, illegittimi, infondati ed ingiusti;
3 2. In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui la domanda principale non dovesse trovare accoglimento, in applicazione dell'art. 51, co. 6, TUIR, ridurre l'importo dei contributi accertati come dovuti e delle connesse sanzioni e somme aggiuntive;
3. In via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo delle sanzioni e delle somme aggiuntive comminate nel verbale e nella connessa diffida ad adempiere, in applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000; 4. In ogni caso, accertarsi e dichiararsi la prescrizione dei contributi previdenziali accertati oltre il quinquennio antecedente all'accesso ispettivo;
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituito ritualmente l' insistendo sulla legittimità della pretesa, sulla corretta CP_1
applicazione del CCNL di categoria evidenziando che la base imponibile ai fini previdenziali deve essere calcolata sulla base di un dato oggettivo ovvero sulla retribuzione spettante in base a CCNL sottoscritti da associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre ha contestato che il CCNL applicato dalla società ricorrente prevede all'art. 100 che la trasferta sia stata disposta per “giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata” che nel caso concreto non sono state provate ed in ogni caso ha evidenziato che le dette trasferte risultano essere state retribuite per ciascun lavoratore con “voci costanti, inserite ogni mese nella busta paga e per un importo tale da costituire da ¼ ad 1/3 della retribuzione”. Respinte anche le ulteriori deduzioni svolte in ordine al regime sanzionatorio ed alla prescrizione, evidenziando quanto a quest'ultima la notifica del verbale di primo accesso in data
17.10.2022 e del successivo verbale di accertamento , ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del verbale impugnato e per l'effetto condannarsi la società ricorrente al pagamento delle somme come indicate nello stesso anche a titolo di sanzioni ed accessori , vinte le spese di lite.
Disposta ed espletata la prova testimoniale, lette le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa.
*****
Il ricorso non è fondato.
Onere della prova
Secondo l'ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, cui va prestata adesione
(Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
4 intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, come nel caso che occupa. La Corte aveva , infatti, ritenuto, che “L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006,
n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo.
Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile” (vedi, Cass. n. 22862/2010).
La Corte di Cassazione nella sentenza n.14965/2012 è intervenuta anche in merito al valore probatorio da attribuirsi ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell' , ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. CP_1
12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.
La Suprema Corte ha, invece, statuito che “in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso,
5 per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con
l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori”.
Orbene, nel caso che occupa le risultanze delle dichiarazioni confluite nel verbale ispettivo – per la loro linearità e per la provenienza dalle stesse parti oggetto della verifica ispettiva- ben possono fondare una pronuncia di rigetto del ricorso, anche perché tali risultanze non sono state contraddette in modo attendibile dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel presente giudizio su impulso della società ricorrente.
Il teste , escusso all'udienza del 27.2.2024, ha riferito: “ ADR: sono Testimone_1
libero professionista;
nel periodo tra il 2014 ed il 2017 ho lavorato per la società ricorrente con mansioni di vigilante;
ricordo , se non erro , di aver comunicato a lavorare prima dell'estate del 2014 ed ho finito a settembre ottobre del 2017; mi sono dimesso;
ADR: di solito lavoravo presso il polo industriale di Giugliano ma capitava che mi spostassi nella zona casertana poiché lì vi erano degli impianti fotovoltaici presso i quali facevo custodia chiavi e ed apertura dei cancelli;
ADR: quando lavoravo presso il polo industriale l'orario era organizzato su turni e vi erano due accessi pertanto per ciascun turno vi erano due addetti presenti , ciascuno per un varco;
ricordo che nel periodo insieme a me hanno lavorato anche e;
ADR: Controparte_4 Controparte_5
ricordo che i turni erano di quattro –sei ore giornaliere;
ADR; quando partivo da casa prendevo servizio direttamente presso il polo industriale;
ricordo che per la presenza vi erano dei fogli cartacei custoditi direttamente nella postazione di guardiola;
quando invece ho lavorato presso i siti fotovoltaici comunicavo la presenza in loco direttamente alla società via telefono;
ADR: nel caso in cui dovessi coprire una postazione di guardiania a chiamata io partivo dalla postazione da me occupata in quel momento;
ADR: ricordo che la società aveva la sede legale a Napoli ove ci recavamo quando vi erano comunicazioni di servizio o convocazioni;
per esempio se vi era una struttura nuova da presidiare prima ci recavamo alla sede per la valutazione del sito;
poi ricordo che vi era un distaccamento , cioè un ufficio operativo della società presso il polo industriale di
Giugliano, credo che tale ufficio sia stato attrezzato nell'ultimo anno in cui io ho
6 lavorato;
ADR: ricordo che in tale ufficio vi era custodito materiale di cancelleria e abbigliamento necessario per la pioggia;
poi vi fu allestita anche una postazione con PC;
ricordo che nella sede vi era sempre la dott. ; nel corso della giornata ricordo Pt_2 che lei era presente nell'ufficio ; posso dire ciò poiché lavorando ai varchi la vedevo entrare e uscire dal polo industriale;
ADR: conosco il sig che era un Persona_1 vigilante come me all'epoca in cui io ho lavorato per la società; ricordo che non era addetto principalmente al sito di Giugliano ove io lavoravo;
però ricordo di averlo visto lavorare al sito di Giugliano;
so che lui si spostava presso i siti di Caserta, ove vi erano ben sei postazioni da vigilare;
inoltre so che lavorava anche su siti di Napoli e provincia;
conosco questa circostanza poiché me lo ha riferito lui;
io per un periodo ho coordinato il sig, e quindi ero io a indicargli la struttura presso la quale espletare il turno;
ciò Per_1
è accaduto negli anni dal 2018 -2020. Preciso che in questi anni io lavoravo per un'altra società che utilizzava i lavoratori della società ricorrente per la guardiania presso immobili della società per la quale io lavoravo;
ADR: in questi anni mi è capitato di coordinare anche i sig. , Parte_3 [...]
, , , Controparte_6 Parte_4 Parte_5 Parte_6
; ADR: posso riferire che nel periodo 2018-2020 questi lavoratori una Parte_7
postazione abituale ove espletavano i turni , però capitava spesso che questi lavoratori dovessero recarsi presso altri siti nella provincia di Caserta principalmente ma anche altrove;
nel periodo in cui io ho coordinato questi lavoratori ero io ad indicare loro i siti over recarsi anche in considerazione del fatto che qualcuno di loro aveva già la conoscenza di uno o dell'altro dei siti ove dovevo inviarli;
ADR: nel periodo 2018-2020 ho conosciuto anche la sig. che ricordo essere impiegata amministrativa della Tes_2 società ricorrente;
si occupava anche dell'ufficio commerciale;
ricordo di averla vista con il Presidente;
ricordo che la lavorava presso la sede legale a Pt_2 Tes_2
Napoli oppure presso l'ufficio sito nel polo industriale di Giugliano;
ricordo che si spostava per le varie consegne di documentazione e per fare i sopralluoghi sui siti;
conosco queste circostanze poiché mi interfacciavo con lei avendo necessità io di conoscere quali fossero i vigilanti assunti dalla;
posso dire inoltre di aver svolto Pt_1
i sopralluoghi sui siti dei clienti insieme a lei ed alla presidente Parte_8
gli spostamenti dei vari dipendenti della società ricorrente avvenivano tutti con
[...]
mezzi propri;
posso dire ciò poiché io stesso mi sono mosso così; ADR:La per Pt_1
quello che ricordo non ha mai avuto auto aziendali;
il servizio era svolto infatti stabilmente presso una postazione trattandosi di portierato e non di ronda;
ADR:quando
7 mi è capitato di inviare dipendenti presso un sito , rendicontavo in prospetti con cadenza mensile ove erano riportati giorno luogo ora e motivo dello spostamento;
sottoponevo il rendiconto al dipendente cui era riferito il quale lo controllava e me lo firmava ed io lo trasmettevo alla società.”
La teste escussa all'udienza del 5.11.2024, ha dichiarato “ Sono socia Testimone_3
della società cooperativa ricorrente sin dalla sua costituzione ovvero dal 2014 e dalla fine del 2018, se ben ricordo, sono stata anche assunta come dipendente. Mi occupo di mansioni amministrative per la società, tengo i rapporti con il commercialista e mi occupo della reportista con i clienti, negli ultimi anni anche della predisposizione della documentazione per la partecipazione alle gare pubbliche. ADR: Dal 2018 e sino al marzo 2020 lavoravo presso la sede della società sita in Giugliano in Campania nella zona ASI ove vi era la sede operativa della società; in seguito la società ha spostato la sede a Casoria ed ivi ho continuato a lavorare;
ADR: se vi erano da fare sopralluoghi esterni o consegnare materiali a clienti o recarmi dal commercialista mi spostavo dalla sede;
tali spostamenti non erano fissi ma dipendevano dalle necessità di lavoro;
mi spostavo con la mia vettura in autonomia;
ADR : pagavo il pedaggio con il mio telepass , non avevo obbligo di documentare le spese affrontate per tali spostamenti anche perché le spese erano conosciute , ovvero il pedaggio, il parcheggio e la benzina più p ,meno erano conoscibili;
a fine mese il responsabile che si occupava delle trasferte dei lavoratori sviluppava il conteggio con un report anche per me;
ADR: queste somme venivano indicate in busta paga come trasferta e pagate con la retribuzione mensile;
ADR: ricordo che era un importo variabile in quanto condizionato dal numero delle uscite che avevo effettuato;
ADR: ricordo di essere stata sentita presso la sede della società in occasione del primo accesso degli ispettori , ricordo che fu fatto un verbale delle CP_1
dichiarazioni da me rese che ho letto e sottoscritto.”
Il teste , escusso all'udienza del 14.1.2025, ha dichiarato:” ADR: sono Parte_3
stato dipendente della società resistente dalla fine del 2019 sino ai primi mesi del 2021 e svolgevo mansioni di operaio come addetto alla vigilanza presso il parco Cafasso;
però ero addetto anche ad altri siti quali gli impianti fotovoltaici presso i quali mi recavo a portare le torce e le chiavi ai colleghi oppure mi recavo a Napoli presso il commercialista della resistente;
tali spostamenti avvenivano in alcuni periodi con cadenza CP_7
giornaliera in altri meno spesso ADR: quando ero addetto al parco Cafasso lavoravo su due turni 8.00 -13-00 oppure 16.00-21.00; quella era la mia struttura di riferimento ma facevo anche sostituzioni su altri siti;
ADR: abitando a Mugnano chiesi alla società di
8 essere addetto ad una struttura vicino casa e mi fu offerta quella del parco Cafasso che è sito a Quarto perché al momento era la più vicina a casa mia. Viene sottoposto al teste verbale di acquisizione dichiarazioni del 19.10.2022 allegato al fascicolo di parte resistente: ADR: confermo le dichiarazioni a mia firma contenute nel verbale che mi viene sottoposto;
ADR: gli spostamenti avvenivano con la mia auto;
provvedevo io stesso al pagamento della benzina e degli eventuali pedaggi e poi la società mi rimborsava quanto speso da me a fronte del deposito di un rendiconto;
il rimborso avveniva direttamente in busta paga.
Il teste , escusso alla medesima udienza , ha dichiarato: “ADR: sono Parte_4
stato dipendente della società ricorrente dal 2015 sino al 2018-2019 se ben ricordo;
mi recavo sulle varie strutture clienti della società resistenti sempre in ore diurne;
potevo sia sostituire i colleghi che portare solo loro del materiale sui siti;
ADR: mi spostavo con la mia auto personale;
ADR: non avevo una postazione di lavoro fissa cioè sempre la stessa magari poteva accadere che per un periodo fossi adibito ad uno specifico sito però anche in queste occasioni potevo andare altrove magari a sostituire per emergenze altri colleghi;
ADR.: anticipavo le spese necessarie per gli spostamenti in auto e mi venivano rimborsate in busta paga mensilmente a fronte della documentazione delle spese sostenute per carburante ed altro;
ADR: ciò è accaduto sempre in tutti mesi in cui ho lavorato;
Viene sottoposto al teste verbale di acquisizione dichiarazioni del 25.11.2022 allegato al fascicolo di parte resistente: ADR: confermo le dichiarazioni a mia firma contenute nel verbale che mi viene sottoposto . Preciso che quello presso il sito ASI era il posto più vicino alla mia abitazione quindi prediligevo recarmi lì ma non era il sito a me assegnato in via esclusiva”.
Sono stati escussi anche i due ispettori verbalizzanti che hanno confermato sia il contenuto del verbale sia le modalità di verifica utilizzate nell'accertamento svolto nei confronti della società ricorrente.
Deve rilevarsi che le dichiarazioni rese in giudizio dai testi indicati dalla parte ricorrente sono risultate diverse rispetto a quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti ai verbalizzanti;
il teste , ad esempio , sentito dagli ispettori aveva dichiarato Pt_3
seccamente di aver lavorato sempre nello stesso luogo di lavoro percependo sempre la stessa retribuzione mensile;
ugualmente il teste solo dopo la lettura delle Parte_4
dichiarazioni rese ai verbalizzanti ha ammesso che il sito ASI era la sua postazione fissa e solo raramente si era spostato. Sono state acquisite al giudizio le dichiarazioni rese agli
9 ispettori verbalizzanti da molti altri dipendenti della società ricorrente e tutti avevano confermato che le mansioni di vigilanza o guardiania era svolte presso una sede fissa e che la retribuzione aveva sempre lo stesso ammontare anche se era composta da una parte fissa ed una indicata come trasferta. Tali dichiarazioni in quanto rese nell'immediatezza dei fatti , lette e sottoscritte dai lavoratori possono essere ritenute del tutto attendibili e poste a fondamento della decisione anche perché confortate dal contenuto delle buste paga, documenti che provengono dalla stessa società ricorrente e che contengono elementi idonei a sostenere che le somme indicate come trasferta fossero al contrario attribuite in misura fissa ogni mese a ciascuno dei dipendenti, tanto che appunto la retribuzione netta percepita era sempre del medesimo ammontare.
Ugualmente non sono idonei a sostenere l'effettività delle trasferte i report depositati laddove in molti di esse viene indicato che il lavoratore aveva prestato l'attività sempre nello stesso sito (vedi report allegati al fascicolo di parte ricorrente).
In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, in applicazione del principio generale di cui all'art. 12 della legge n.
153/1969, secondo cui costituisce retribuzione imponibile ogni erogazione effettuata dal datore di lavoro in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, l'ente previdenziale deve limitarsi a provare che il lavoratore ha ricevuto somme a qualunque titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di una delle cause di esclusione dall'imponibile contributivo previste tassativamente dalla legge, non essendo ammessa interpretazione estensiva o analogica delle esenzioni. Per le indennità di trasferta e trasfertismo, devono essere dimostrati contestualmente la mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, lo svolgimento di attività che richiede continua mobilità e la corresponsione di indennità in misura fissa indipendentemente dall'effettivo svolgimento della trasferta.
Quanto all'onere della prova, si osserva che secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. Sez. L., Sent. n. 13011 del 24/05/2017; Cass. Sez. L., Ord. n. 1157 del
18/01/2018; Cass. Sez. L., Ord. n. 18160 del 10/07/2018).
Nel caso che occupa la società ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza di una modalità lavorativa e di svolgimento della prestazione da parte dei lavoratori che
10 giustifichi l'attribuzione di somme a titolo di trasferta in quanto è risultato solo residuale lo spostamento dei lavoratori da un sito all'altro mentre al contrario gli stessi hanno confermato di avere una postazione fissa.
Quanto poi alla deduzione di parte ricorrente afferente alla supposta erroneità del ccnl CP_ applicato al caso de quo dall' si evidenzia secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte “consolidatasi dopo Cass., sez. un., n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 (conv. con L. n. 389 del 1989), non può essere inferiore all'importo del
c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro e - com'e' stato chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì
l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte Cost. n.
342 del 1992); 11. ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente,
11 Cass. n. 4676 del 2021 e Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da
Cass. n. 13650 del 2019 che ha in tal senso superato il diverso principio affermato da
Cass. n. 24109 del 2018);
12. il cit. D.L. n. 338 del 1989, art. 1, infatti, nel prevedere che la retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere "inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quella prevista dal contratto collettivo", non si limita a ribadire quanto già desumibile dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, ossia che l'imponibile contributivo si determina sul
"dovuto" e non su quanto "di fatto erogato", ma pone il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione "dovuta" in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. Vale a dire che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva: quest'ultima segue infatti proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (così testualmente, Cass. n. 4676 del 2021 che richiama, in proposito, Cass. n. 4899 del 2017) ( cfr. da ultimo Cass. n. 16416/2023, pubblicata il
09.06.2023)
Deve peraltro rilevarsi che anche applicando la norna del CCNL invocato da parte ricorrente non soccorro le condizioni per la riconoscibilità ai lavoratori dell'indennità di trasferta.
L'Art. 99 dispone infatti che “Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione.” Ed il successivo art. 100 chiarisce “Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
12 Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché: al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio.
Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione:
- rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando
- la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.
Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta.
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le Parti convengono che, anche in relazione a quanto già previsto all'art. 10 del C.C.N.L., a livello territoriale la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame in relazione alla specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti.”
13 La società ricorrente avrebbe dovuto quindi provare che quelle spese riconosciute e retribuite come “trasferta” fossero relative a spostamenti diversi dal “ percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate” e che i detti spostamenti in luoghi diversi dalle normali località di lavoro erano avvenuti “per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata”, cosa che non è stata nemmeno dedotta dalla società ricorrente.
Quanto poi ai rilievi svolti in ordine alla disciplina delle sanzioni applicate dall' CP_1
deve ribadirsi il costante orientamento a mente del quale in materia di sanzioni previdenziali, la fattispecie dell'evasione contributiva ricorre non solo in caso di totale occultamento della posizione lavorativa, ma anche quando manchi o sia incompleta o non conforme al vero la denuncia obbligatoria, essendo sufficiente che venga celato all'ente previdenziale l'effettivo presupposto dell'imposizione, mentre l'omissione contributiva è limitata alla sola ipotesi di mancato pagamento in presenza di tutti gli adempimenti dichiarativi.
Per le motivazioni sopra riportate, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta l'opposizione; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 liquida in €6115,00 oltre iva cpa e spese generali.
Napoli, 20/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 9.10.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5309 /2023 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa
Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MORISCO ANTONIO , presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RI VA presso il quale elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso verbale di accertamento
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 16.3.2023 la società ricorrente - società cooperativa a mutualità prevalente avente quale attività principale la fornitura di servizi di guardiania e vigilanza non armata per committenti pubblici e privati-conveniva in giudizio l CP_2 [...]
impugnando il verbale unico di accertamento e notificazione n. Controparte_3
2022007494/ddl del 14/02/2023, notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata e la conseguente diffida ad adempiere emessa dall' , sede di Napoli, Prot. CP_1
n. .5100.14/02/2023.0102496, per complessivi € 160.561,18, notificata unitamente CP_1
al verbale a mezzo posta elettronica certificata.
Deduceva la società ricorrente che in data 17.10.2022 aveva ricevuto una prima ispezione presso la sede legale e successivamente due accessi ispettivi presso condomini privati
1 clienti della società e presso la sede operativa della società ; infine erano stati sentiti presso la sede 17 lavoratori o ex dipendenti della società; che la società aveva CP_1 provveduto a fornire la documentazione richiesta dall' sino alla data del marzo CP_1
2019 , in quanto quella precedente era stata trafugata in occasione di un furto;
che gli ispettori avevano concluso la verifica ritenendo che “ciascun lavoratore con CP_1
funzioni di portiere/custode svolge il proprio servizio di guardiania nello stesso luogo e, conseguentemente, salvo particolari esigenze - legate ad eventi quali, ad esempio, la necessità di sostituzione di colleghi - ciascun vigilante ha abitualmente la propria postazione di lavoro” e quindi contestando le seguenti irregolarità “le somme di denaro ricevute, in busta paga, a titolo di generici e non ben precisati rimborsi per spese scaturenti da benzina, vitto e pedaggi, senza necessità di presentare alcun tipo di documentazione giustificativa, gli importi indicati nel Libro Unico del Lavoro esibito - sotto la voce “trasferta” – costituiscono in realtà degli emolumenti aventi carattere continuativo, periodico e costante nel tempo;
essi rappresentano dunque veri e propri elementi della retribuzione e, conseguentemente, rientrano nella materia imponibile ai fini previdenziali” provvedendo quindi ad “addebitare alla società ispezionata – per il periodo oggetto di accertamento – l'importo dei contributi dovuti (e non versati) con riferimento alle somme sopra citate in relazione ai soli lavoratori oggetto del medesimo verbale” e determinando la decadenza dalle agevolazioni fruite dalla società in relazione ai lavoratori e ai periodi interessati dalla violazione della disciplina contrattuale collettiva.
Tanto dedotto in fatto ha sostenuto in diritto l'ammissibilità dell'accertamento negativo richiesto con il presente giudizio nei confronti della pretesa avanzata dall' nel CP_1
verbale ispettivo impugnato e nella contestuale diffida ad adempiere;
nel merito ha sostenuto l'infondatezza della prospettazione avanzata dall' nel verbale di CP_1
accertamento insistendo per la genuinità delle trasferte e quindi dell'indennità riconosciuta ai lavoratori contestando che le dichiarazioni resa dagli stessi potessero fondare la pretesa azionata dall' ; ha inoltre dedotto che “dai prospetti paga potrà CP_1 facilmente evincersi che l'azienda ha riconosciuto in busta paga l'indennità di trasferta in tale forma (ovvero in misura fissa) esclusivamente per i giorni in cui i singoli lavoratori hanno prestato l'attività lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro e che pertanto era destituita di fondamento la prospettazione degli ispettori che hanno ritenuto che “gli importi indicati nel Libro Unico del Lavoro esibito - sotto la voce “trasferta” – costituiscono in realtà degli emolumenti aventi carattere continuativo, periodico e
2 costante nel tempo” mentre invece tale indennità “- è stata riconosciuta solo nei mesi in cui il singolo lavoratore si è spostato dall'abituale sede;
- è stata calcolata solo in relazione ai giorni in cui vi è stato lo spostamento;
- ha un importo sempre diverso e non costante nei mesi - è inferiore al limite giornaliero previsto dall'art. 51, co. 5 TUIR per l'esenzione.”
In via subordinata e solo ove dovessero emergere elementi diversi ed un carattere non occasionale delle trasferte ha sostenuto che debba trovare applicazione il diverso regime previsto dall'art. 51, co. 6 TUIR ovvero la disciplina dei c.d. “trasferisti” e che quindi le indennità di trasferta possono essere recuperate ad imponibile contributivo esclusivamente in misura del 50% del loro ammontare.
La società ricorrente ha anche contestato il richiamo effettuato nel verbale al CCNL applicabile che secondo gli ispettori sarebbe il CCNL “Servizi – ANPITCISAL”, laddove la società ricorrente applica il Ccnl Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e tale contratto viene richiamato anche nei contratti individuali il quale prevede il riconoscimento dell'indennità di trasferta è sufficiente che il lavoratore si sposti di 10 km dall'abituale sede di lavoro, contratto applicato a tutti i rapporti di lavoro fino al
31.12.2019 avendo solo dal 1.1.2020 applicato il diverso contratto indicato nei verbali dagli Ispettori a seguito di adesione della società ricorrente all'associazione datoriale
ANPIT. In ogni caso ha specificato che essendo stati tutti i lavoratori interessati dal verbale assunti con il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari che prevedeva una disciplina a loro più favorevole, anche quando ha aderito all'associazione datoriale
ANPIT ed ha iniziato ad applicare il diverso CCNL Servizi ANPIT-CISAL, la società ricorrente, anche in ragione dello scopo prevalentemente mutualistico, ha valutato di mantenere il più favorevole regime delle trasferte previsto dal precedente CCNL.come si evince dal verbale di CDA del dicembre 2019. Contestato anche il regime sanzionatorio applicato e la prescrizione dei contributi risalenti ad un periodo precedente il quinquennio dalla diffida, ha concluso chiedendo al Giudice adito di “1. In via principale, annullare, revocare o comunque dichiarare privo di effetti il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. 2022007494/ddl del 14/02/2023, notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata e la connessa e conseguente diffida ad adempiere emessa dall' , sede di Napoli, Prot. n. .5100.14/02/2023.0102496, per complessivi € CP_1 CP_1
160.561,18, notificata unitamente al ridetto verbale, poiché nulli, illegittimi, infondati ed ingiusti;
3 2. In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui la domanda principale non dovesse trovare accoglimento, in applicazione dell'art. 51, co. 6, TUIR, ridurre l'importo dei contributi accertati come dovuti e delle connesse sanzioni e somme aggiuntive;
3. In via ulteriormente subordinata, ridurre l'importo delle sanzioni e delle somme aggiuntive comminate nel verbale e nella connessa diffida ad adempiere, in applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000; 4. In ogni caso, accertarsi e dichiararsi la prescrizione dei contributi previdenziali accertati oltre il quinquennio antecedente all'accesso ispettivo;
5. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Si è costituito ritualmente l' insistendo sulla legittimità della pretesa, sulla corretta CP_1
applicazione del CCNL di categoria evidenziando che la base imponibile ai fini previdenziali deve essere calcolata sulla base di un dato oggettivo ovvero sulla retribuzione spettante in base a CCNL sottoscritti da associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre ha contestato che il CCNL applicato dalla società ricorrente prevede all'art. 100 che la trasferta sia stata disposta per “giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata” che nel caso concreto non sono state provate ed in ogni caso ha evidenziato che le dette trasferte risultano essere state retribuite per ciascun lavoratore con “voci costanti, inserite ogni mese nella busta paga e per un importo tale da costituire da ¼ ad 1/3 della retribuzione”. Respinte anche le ulteriori deduzioni svolte in ordine al regime sanzionatorio ed alla prescrizione, evidenziando quanto a quest'ultima la notifica del verbale di primo accesso in data
17.10.2022 e del successivo verbale di accertamento , ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con conferma del verbale impugnato e per l'effetto condannarsi la società ricorrente al pagamento delle somme come indicate nello stesso anche a titolo di sanzioni ed accessori , vinte le spese di lite.
Disposta ed espletata la prova testimoniale, lette le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa è stata decisa.
*****
Il ricorso non è fondato.
Onere della prova
Secondo l'ormai consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, cui va prestata adesione
(Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
4 intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, come nel caso che occupa. La Corte aveva , infatti, ritenuto, che “L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006,
n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo.
Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile” (vedi, Cass. n. 22862/2010).
La Corte di Cassazione nella sentenza n.14965/2012 è intervenuta anche in merito al valore probatorio da attribuirsi ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell' , ritenuti, in alcune decisioni - come in quella stessa n. CP_1
12108/2010 richiamata - privi di efficacia probatoria.
La Suprema Corte ha, invece, statuito che “in materia debba applicarsi il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionali degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso,
5 per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con
l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori”.
Orbene, nel caso che occupa le risultanze delle dichiarazioni confluite nel verbale ispettivo – per la loro linearità e per la provenienza dalle stesse parti oggetto della verifica ispettiva- ben possono fondare una pronuncia di rigetto del ricorso, anche perché tali risultanze non sono state contraddette in modo attendibile dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel presente giudizio su impulso della società ricorrente.
Il teste , escusso all'udienza del 27.2.2024, ha riferito: “ ADR: sono Testimone_1
libero professionista;
nel periodo tra il 2014 ed il 2017 ho lavorato per la società ricorrente con mansioni di vigilante;
ricordo , se non erro , di aver comunicato a lavorare prima dell'estate del 2014 ed ho finito a settembre ottobre del 2017; mi sono dimesso;
ADR: di solito lavoravo presso il polo industriale di Giugliano ma capitava che mi spostassi nella zona casertana poiché lì vi erano degli impianti fotovoltaici presso i quali facevo custodia chiavi e ed apertura dei cancelli;
ADR: quando lavoravo presso il polo industriale l'orario era organizzato su turni e vi erano due accessi pertanto per ciascun turno vi erano due addetti presenti , ciascuno per un varco;
ricordo che nel periodo insieme a me hanno lavorato anche e;
ADR: Controparte_4 Controparte_5
ricordo che i turni erano di quattro –sei ore giornaliere;
ADR; quando partivo da casa prendevo servizio direttamente presso il polo industriale;
ricordo che per la presenza vi erano dei fogli cartacei custoditi direttamente nella postazione di guardiola;
quando invece ho lavorato presso i siti fotovoltaici comunicavo la presenza in loco direttamente alla società via telefono;
ADR: nel caso in cui dovessi coprire una postazione di guardiania a chiamata io partivo dalla postazione da me occupata in quel momento;
ADR: ricordo che la società aveva la sede legale a Napoli ove ci recavamo quando vi erano comunicazioni di servizio o convocazioni;
per esempio se vi era una struttura nuova da presidiare prima ci recavamo alla sede per la valutazione del sito;
poi ricordo che vi era un distaccamento , cioè un ufficio operativo della società presso il polo industriale di
Giugliano, credo che tale ufficio sia stato attrezzato nell'ultimo anno in cui io ho
6 lavorato;
ADR: ricordo che in tale ufficio vi era custodito materiale di cancelleria e abbigliamento necessario per la pioggia;
poi vi fu allestita anche una postazione con PC;
ricordo che nella sede vi era sempre la dott. ; nel corso della giornata ricordo Pt_2 che lei era presente nell'ufficio ; posso dire ciò poiché lavorando ai varchi la vedevo entrare e uscire dal polo industriale;
ADR: conosco il sig che era un Persona_1 vigilante come me all'epoca in cui io ho lavorato per la società; ricordo che non era addetto principalmente al sito di Giugliano ove io lavoravo;
però ricordo di averlo visto lavorare al sito di Giugliano;
so che lui si spostava presso i siti di Caserta, ove vi erano ben sei postazioni da vigilare;
inoltre so che lavorava anche su siti di Napoli e provincia;
conosco questa circostanza poiché me lo ha riferito lui;
io per un periodo ho coordinato il sig, e quindi ero io a indicargli la struttura presso la quale espletare il turno;
ciò Per_1
è accaduto negli anni dal 2018 -2020. Preciso che in questi anni io lavoravo per un'altra società che utilizzava i lavoratori della società ricorrente per la guardiania presso immobili della società per la quale io lavoravo;
ADR: in questi anni mi è capitato di coordinare anche i sig. , Parte_3 [...]
, , , Controparte_6 Parte_4 Parte_5 Parte_6
; ADR: posso riferire che nel periodo 2018-2020 questi lavoratori una Parte_7
postazione abituale ove espletavano i turni , però capitava spesso che questi lavoratori dovessero recarsi presso altri siti nella provincia di Caserta principalmente ma anche altrove;
nel periodo in cui io ho coordinato questi lavoratori ero io ad indicare loro i siti over recarsi anche in considerazione del fatto che qualcuno di loro aveva già la conoscenza di uno o dell'altro dei siti ove dovevo inviarli;
ADR: nel periodo 2018-2020 ho conosciuto anche la sig. che ricordo essere impiegata amministrativa della Tes_2 società ricorrente;
si occupava anche dell'ufficio commerciale;
ricordo di averla vista con il Presidente;
ricordo che la lavorava presso la sede legale a Pt_2 Tes_2
Napoli oppure presso l'ufficio sito nel polo industriale di Giugliano;
ricordo che si spostava per le varie consegne di documentazione e per fare i sopralluoghi sui siti;
conosco queste circostanze poiché mi interfacciavo con lei avendo necessità io di conoscere quali fossero i vigilanti assunti dalla;
posso dire inoltre di aver svolto Pt_1
i sopralluoghi sui siti dei clienti insieme a lei ed alla presidente Parte_8
gli spostamenti dei vari dipendenti della società ricorrente avvenivano tutti con
[...]
mezzi propri;
posso dire ciò poiché io stesso mi sono mosso così; ADR:La per Pt_1
quello che ricordo non ha mai avuto auto aziendali;
il servizio era svolto infatti stabilmente presso una postazione trattandosi di portierato e non di ronda;
ADR:quando
7 mi è capitato di inviare dipendenti presso un sito , rendicontavo in prospetti con cadenza mensile ove erano riportati giorno luogo ora e motivo dello spostamento;
sottoponevo il rendiconto al dipendente cui era riferito il quale lo controllava e me lo firmava ed io lo trasmettevo alla società.”
La teste escussa all'udienza del 5.11.2024, ha dichiarato “ Sono socia Testimone_3
della società cooperativa ricorrente sin dalla sua costituzione ovvero dal 2014 e dalla fine del 2018, se ben ricordo, sono stata anche assunta come dipendente. Mi occupo di mansioni amministrative per la società, tengo i rapporti con il commercialista e mi occupo della reportista con i clienti, negli ultimi anni anche della predisposizione della documentazione per la partecipazione alle gare pubbliche. ADR: Dal 2018 e sino al marzo 2020 lavoravo presso la sede della società sita in Giugliano in Campania nella zona ASI ove vi era la sede operativa della società; in seguito la società ha spostato la sede a Casoria ed ivi ho continuato a lavorare;
ADR: se vi erano da fare sopralluoghi esterni o consegnare materiali a clienti o recarmi dal commercialista mi spostavo dalla sede;
tali spostamenti non erano fissi ma dipendevano dalle necessità di lavoro;
mi spostavo con la mia vettura in autonomia;
ADR : pagavo il pedaggio con il mio telepass , non avevo obbligo di documentare le spese affrontate per tali spostamenti anche perché le spese erano conosciute , ovvero il pedaggio, il parcheggio e la benzina più p ,meno erano conoscibili;
a fine mese il responsabile che si occupava delle trasferte dei lavoratori sviluppava il conteggio con un report anche per me;
ADR: queste somme venivano indicate in busta paga come trasferta e pagate con la retribuzione mensile;
ADR: ricordo che era un importo variabile in quanto condizionato dal numero delle uscite che avevo effettuato;
ADR: ricordo di essere stata sentita presso la sede della società in occasione del primo accesso degli ispettori , ricordo che fu fatto un verbale delle CP_1
dichiarazioni da me rese che ho letto e sottoscritto.”
Il teste , escusso all'udienza del 14.1.2025, ha dichiarato:” ADR: sono Parte_3
stato dipendente della società resistente dalla fine del 2019 sino ai primi mesi del 2021 e svolgevo mansioni di operaio come addetto alla vigilanza presso il parco Cafasso;
però ero addetto anche ad altri siti quali gli impianti fotovoltaici presso i quali mi recavo a portare le torce e le chiavi ai colleghi oppure mi recavo a Napoli presso il commercialista della resistente;
tali spostamenti avvenivano in alcuni periodi con cadenza CP_7
giornaliera in altri meno spesso ADR: quando ero addetto al parco Cafasso lavoravo su due turni 8.00 -13-00 oppure 16.00-21.00; quella era la mia struttura di riferimento ma facevo anche sostituzioni su altri siti;
ADR: abitando a Mugnano chiesi alla società di
8 essere addetto ad una struttura vicino casa e mi fu offerta quella del parco Cafasso che è sito a Quarto perché al momento era la più vicina a casa mia. Viene sottoposto al teste verbale di acquisizione dichiarazioni del 19.10.2022 allegato al fascicolo di parte resistente: ADR: confermo le dichiarazioni a mia firma contenute nel verbale che mi viene sottoposto;
ADR: gli spostamenti avvenivano con la mia auto;
provvedevo io stesso al pagamento della benzina e degli eventuali pedaggi e poi la società mi rimborsava quanto speso da me a fronte del deposito di un rendiconto;
il rimborso avveniva direttamente in busta paga.
Il teste , escusso alla medesima udienza , ha dichiarato: “ADR: sono Parte_4
stato dipendente della società ricorrente dal 2015 sino al 2018-2019 se ben ricordo;
mi recavo sulle varie strutture clienti della società resistenti sempre in ore diurne;
potevo sia sostituire i colleghi che portare solo loro del materiale sui siti;
ADR: mi spostavo con la mia auto personale;
ADR: non avevo una postazione di lavoro fissa cioè sempre la stessa magari poteva accadere che per un periodo fossi adibito ad uno specifico sito però anche in queste occasioni potevo andare altrove magari a sostituire per emergenze altri colleghi;
ADR.: anticipavo le spese necessarie per gli spostamenti in auto e mi venivano rimborsate in busta paga mensilmente a fronte della documentazione delle spese sostenute per carburante ed altro;
ADR: ciò è accaduto sempre in tutti mesi in cui ho lavorato;
Viene sottoposto al teste verbale di acquisizione dichiarazioni del 25.11.2022 allegato al fascicolo di parte resistente: ADR: confermo le dichiarazioni a mia firma contenute nel verbale che mi viene sottoposto . Preciso che quello presso il sito ASI era il posto più vicino alla mia abitazione quindi prediligevo recarmi lì ma non era il sito a me assegnato in via esclusiva”.
Sono stati escussi anche i due ispettori verbalizzanti che hanno confermato sia il contenuto del verbale sia le modalità di verifica utilizzate nell'accertamento svolto nei confronti della società ricorrente.
Deve rilevarsi che le dichiarazioni rese in giudizio dai testi indicati dalla parte ricorrente sono risultate diverse rispetto a quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti ai verbalizzanti;
il teste , ad esempio , sentito dagli ispettori aveva dichiarato Pt_3
seccamente di aver lavorato sempre nello stesso luogo di lavoro percependo sempre la stessa retribuzione mensile;
ugualmente il teste solo dopo la lettura delle Parte_4
dichiarazioni rese ai verbalizzanti ha ammesso che il sito ASI era la sua postazione fissa e solo raramente si era spostato. Sono state acquisite al giudizio le dichiarazioni rese agli
9 ispettori verbalizzanti da molti altri dipendenti della società ricorrente e tutti avevano confermato che le mansioni di vigilanza o guardiania era svolte presso una sede fissa e che la retribuzione aveva sempre lo stesso ammontare anche se era composta da una parte fissa ed una indicata come trasferta. Tali dichiarazioni in quanto rese nell'immediatezza dei fatti , lette e sottoscritte dai lavoratori possono essere ritenute del tutto attendibili e poste a fondamento della decisione anche perché confortate dal contenuto delle buste paga, documenti che provengono dalla stessa società ricorrente e che contengono elementi idonei a sostenere che le somme indicate come trasferta fossero al contrario attribuite in misura fissa ogni mese a ciascuno dei dipendenti, tanto che appunto la retribuzione netta percepita era sempre del medesimo ammontare.
Ugualmente non sono idonei a sostenere l'effettività delle trasferte i report depositati laddove in molti di esse viene indicato che il lavoratore aveva prestato l'attività sempre nello stesso sito (vedi report allegati al fascicolo di parte ricorrente).
In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, in applicazione del principio generale di cui all'art. 12 della legge n.
153/1969, secondo cui costituisce retribuzione imponibile ogni erogazione effettuata dal datore di lavoro in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, l'ente previdenziale deve limitarsi a provare che il lavoratore ha ricevuto somme a qualunque titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di una delle cause di esclusione dall'imponibile contributivo previste tassativamente dalla legge, non essendo ammessa interpretazione estensiva o analogica delle esenzioni. Per le indennità di trasferta e trasfertismo, devono essere dimostrati contestualmente la mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, lo svolgimento di attività che richiede continua mobilità e la corresponsione di indennità in misura fissa indipendentemente dall'effettivo svolgimento della trasferta.
Quanto all'onere della prova, si osserva che secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, “in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato” (Cass. Sez. L., Sent. n. 13011 del 24/05/2017; Cass. Sez. L., Ord. n. 1157 del
18/01/2018; Cass. Sez. L., Ord. n. 18160 del 10/07/2018).
Nel caso che occupa la società ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza di una modalità lavorativa e di svolgimento della prestazione da parte dei lavoratori che
10 giustifichi l'attribuzione di somme a titolo di trasferta in quanto è risultato solo residuale lo spostamento dei lavoratori da un sito all'altro mentre al contrario gli stessi hanno confermato di avere una postazione fissa.
Quanto poi alla deduzione di parte ricorrente afferente alla supposta erroneità del ccnl CP_ applicato al caso de quo dall' si evidenzia secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte “consolidatasi dopo Cass., sez. un., n. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, ai sensi del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 (conv. con L. n. 389 del 1989), non può essere inferiore all'importo del
c.d. "minimale contributivo", ossia all'importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.
Tale regola è espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, in virtù del quale l'obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro e - com'e' stato chiarito da Cass. n. 15120 del 2019 - la sua operatività concerne non soltanto l'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì
l'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che, se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore retribuzione, non vi potrebbe essere rispetto del minimale contributivo nei termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è stato istituito (v. in tal senso già Corte Cost. n.
342 del 1992); 11. ciò equivale a dire che non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l'obbligazione contributiva in funzione dell'orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l'obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell'ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell'intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente,
11 Cass. n. 4676 del 2021 e Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da
Cass. n. 13650 del 2019 che ha in tal senso superato il diverso principio affermato da
Cass. n. 24109 del 2018);
12. il cit. D.L. n. 338 del 1989, art. 1, infatti, nel prevedere che la retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere "inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore
a quella prevista dal contratto collettivo", non si limita a ribadire quanto già desumibile dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, ossia che l'imponibile contributivo si determina sul
"dovuto" e non su quanto "di fatto erogato", ma pone il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione "dovuta" in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. Vale a dire che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva: quest'ultima segue infatti proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (così testualmente, Cass. n. 4676 del 2021 che richiama, in proposito, Cass. n. 4899 del 2017) ( cfr. da ultimo Cass. n. 16416/2023, pubblicata il
09.06.2023)
Deve peraltro rilevarsi che anche applicando la norna del CCNL invocato da parte ricorrente non soccorro le condizioni per la riconoscibilità ai lavoratori dell'indennità di trasferta.
L'Art. 99 dispone infatti che “Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione.” Ed il successivo art. 100 chiarisce “Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
12 Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché: al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;
al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio.
Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione:
- rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando
- la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
- indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.
Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 per il numero dei giorni di missione. Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta.
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le Parti convengono che, anche in relazione a quanto già previsto all'art. 10 del C.C.N.L., a livello territoriale la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame in relazione alla specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti.”
13 La società ricorrente avrebbe dovuto quindi provare che quelle spese riconosciute e retribuite come “trasferta” fossero relative a spostamenti diversi dal “ percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate” e che i detti spostamenti in luoghi diversi dalle normali località di lavoro erano avvenuti “per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata”, cosa che non è stata nemmeno dedotta dalla società ricorrente.
Quanto poi ai rilievi svolti in ordine alla disciplina delle sanzioni applicate dall' CP_1
deve ribadirsi il costante orientamento a mente del quale in materia di sanzioni previdenziali, la fattispecie dell'evasione contributiva ricorre non solo in caso di totale occultamento della posizione lavorativa, ma anche quando manchi o sia incompleta o non conforme al vero la denuncia obbligatoria, essendo sufficiente che venga celato all'ente previdenziale l'effettivo presupposto dell'imposizione, mentre l'omissione contributiva è limitata alla sola ipotesi di mancato pagamento in presenza di tutti gli adempimenti dichiarativi.
Per le motivazioni sopra riportate, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta l'opposizione; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 liquida in €6115,00 oltre iva cpa e spese generali.
Napoli, 20/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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