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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14263/2018 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2018, passata in decisione con gg. 50+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto appello e vertente tra
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to, ai fini del Parte_1 C.F._1
presente atto, in Napoli alla Epomeo n. 180 presso lo studio dell'avv. Antonio
Massimo Malasomma che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di appello
-APPELLANTE-
e
Controparte_1
C.F. ), in persona del pro tempore, domiciliato per
[...] P.IVA_1 CP_2
la carica in Napoli alla Piazza Plebiscito
-APPELLATA CONTUMACE-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta. Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 21/5/18 e il 17/5/28, interponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 40870/17 de- positata in data 11/12/17 e mai notificata, chiedendone la riforma nella parte in cui, a suo dire ingiustificatamente ed illegittimamente, pur acco- gliendo la domanda ed invalidando in conseguenza l'opposto verbale di accertamento e contestazione di euro 134,43, per infrazione al CdS, esso
GdP aveva tuttavia integralmente compensato le sostenute spese di lite.
Il , Dipartimento di PS, Centro Nazionale di accer- Controparte_3
tamento infrazioni, ubicato in Roma, e la entro il cui Controparte_4
ambito territoriale si era verificata detta violazione stradale [nel territorio del comune di Napoli, come si legge nel verbale di infrazione], pur rag- giunte da notifica presso le rispettive sedi non si costituivano in giudizio, come inoltre gia' in primo grado [ma, piu' precisamente, il ricorso in primo grado era stato dalla cancelleria notificato solo alla legittimata CP_5
e non anche, invece, a detto che, quindi, non puo' a
[...] CP_3
sua volta considerarsi parte dinnanzi al GdP con l'effetto pertanto, in que- sta sede, che esso non puo' essere a sua volta colpito dalle determinazioni in materia di spese processuali qui assunte ed oltre indicate].
Invero, come preliminarmente e testualmente si legge in SSUU 758/22 gia' solo per i giudizi di primo grado, nei procedimenti “semplificati” disci- plinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia pro- posto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decaden- ze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in con- creto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge pre- scrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la leg- ge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestiva- mente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7). 10.1.- Di conseguenza, l'azione promossa da con at- Parte_2 to di citazione tempestivamente notificato nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella opposta, è proponibile.
Sicche', nella specie, ed in ogni caso, la notificazione a mezzo posta della ci- tazione d'appello eseguita il 17 ed il 21/5/18 risulta tempestiva rispetto al de- posito della sentenza impugnata, a sua volta risalente alla precedente data dell'11/12/17 [analogamente, la iscrizione a ruolo del gravame rimonta al
16/5/18].
Quanto poi al merito della vicenda d'appello, l'istante lamenta che il primo giudice, pur accogliendo la domanda, invalidando quindi l'opposto verbale di accertamento, ha tuttavia compensato le spese di lite sul rilievo, essenzial- mente, che vi fosse stato in realta' contrasto interpretativo presso la giurispru- denza di legittimita', evincendo in particolare ciò -il primo giudice- dalla ri- chiamata Cass. 9645/16 avente l'effetto, a suo dire, di ius superveniens. Inve- ro, a tacer d'altro, occorre osservare che, gia' con superiore dictum costituzio- nale, il Giudice delle leggi aveva tra l'altro affermato, con anteriore sentenza n. 113 del 29/4/2015, che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a ve- rifiche periodiche di funzionalita' e taratura.
La ragione della disposta compensazione delle spese di lite si appalesa dun- que infondata, essendo gia' interpretativamente e sostanzialmente acquisito in sede costituzionale, da diversi anni, che la P.A. dovesse procedere a siffatti periodici controlli di idoneita' strumentale. Il proposto appello va in conseguenza accolto, condannando l'evocata Prefet- tura a pagare le spese del doppio grado di giudizio, in favore del procuratore attoreo/appellante dichiaratosi antistatario [avv. , tenendo Email_1
ovviamente presente che, secondo SSUU 32061/2022, il principio della soc- combenza in materia di spese processuali costituisce il canone generale di ri- ferimento.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe, proposto con citazione notificata il 17-21/5/18 da così prov- Parte_1
vede:
a)in accoglimento, ed in parziale riforma della gravata sentenza del giudice di pace di Napoli n. 40870/17, condanna la a pagare le Controparte_6
spese processuali di primo grado pari ad euro 150 per compensi e ad euro 50 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
fermo il resto;
b)condanna altresì la a pagare le spese processuali Controparte_6
di secondo grado che liquida in euro 125,00 per compensi ed euro 85,00 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge con attribuzione al mede- simo procuratore appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 29/1/25.
Il giudice unico Antonio Attanasio