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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11037/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA Parte_1 C.F._1
COGNATA GIAMPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATTORI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. CAMISASCA MATTEO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva al Tribunale di Genova e otteneva la pronuncia del Controparte_1 decreto n. 2025 del 19/8/2024 con cui veniva ingiunto a TH RA, a a Persona_1
“di pagare immediatamente a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 142.249,55, oltre interessi moratori dovuti sino al saldo, con la precisazione, quanto alla sig.ra (C.F. ) e al sig. (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_1
), d'ingiunzione di pagamento nei limiti della fideiussione prestata, ovvero sino C.F._1 alla concorrenza di € 115.000,00 (…).”.
Proponeva opposizione al suddetto decreto , il quale eccepiva, in Parte_1 via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del rapporto obbligatorio creditizio e la conseguente carenza di titolarità della posizione soggettiva attiva in capo a
[...]
per l'inesistenza dell'operazione di cessione del credito e per l'impossibilità Controparte_1 di ricondurre il diritto di credito controverso a quelli individuabili in blocco per mancanza di prova. L'opponente rappresentava che “Seppure l'art. 4 della L. n. 130/1999 – che richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – preveda che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto, è incontrovertibile che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi pagina 1 di 6 totalità dei casi – e specificamente nel caso di specie (vd. doc. n. 01 di parte ricorrente) - riportino solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti (che, del resto, vengono ceduti in blocco). Tale incertezza nell'individuazione del credito per cui si procede comporta che, in assenza di prova certa, la società procedente sia carente della titolarità del rapporto obbligatorio de quo e/o comunque non sia legittimata a procedere nei confronti del Sig. .” (pag. 3 atto di Parte_1 citazione). Nel merito, in via principale, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione sottoscritta per due motivi: in primo luogo perché si era costituito fideiussore insieme a Parte_1 del debitore principale, RA JI, ma la sottoscritta fideiussione era una Persona_1 fideiussione omnibus e non veniva indicato l'importo massimo garantito. Evidenziava inoltre l'opponente l'indeterminatezza di alcune delle clausole del contratto di mutuo e la conseguente loro nullità e vessatorietà; in secondo luogo perché all'interno del testo contrattuale vi era la riproduzione di clausole contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto da ABI “sanzionato dal noto provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 21 maggio 2005 e dichiarate nulle, poi, anche recentemente, dalla conosciuta pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 30 dicembre
2021 n. 41994 perché eccessivamente gravose per il fideiussore e perché in contrasto con la normativa antitrust.” (pag. 12 atto di citazione). Nel merito, in via subordinata, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione delle domande avanzate per non aver l'opposta fornito prova di azioni o istanze recuperatorie avanzate nei confronti dell'odierno opponente nell'arco temporale intercorso dall'inizio della procedura esecutiva alla data dell'opposizione; eccepiva, da ultimo, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del diritto di credito dell'opposta in quanto “non risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo”, “il suo ammontare non risulta espresso in misura determinata e non è desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi indicati dal titolo” e “non è maturato al punto da poter essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna” (pag. 17 atto di citazione); si opponeva, infine, alla eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto perché l'opposizione sarebbe “palesemente fondata su prova scritta e di pronta soluzione”. Chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o carenza titolarità del rapporto obbligatorio creditizio in capo a e, per l'effetto Controparte_1 dichiarare inesistente e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della fideiussione sottoscritta sia in relazione alle singole clausole che nella sua interezza e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, invalido e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata e nell'ipotesi di reiezione delle precedenti domande, chiedeva di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, invalido e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio , la quale affermava: la propria legittimazione attiva ed il proprio diritto CP_1 di subentrare nella posizione sostanziale e processuale rivestita dall'istituto cedente per effetto dell'intervenuta legittima cessione del credito;
la certezza, la liquidità e l'esigibilità del diritto di credito;
l'infondatezza delle tesi svolte dall'opponente in quanto la fideiussione sottoscritta era una fideiussione specifica, con la quale l'opponente aveva “inteso garantire la soddisfazione dell'obbligazione di restituzione delle somme portata dal mutuo fondiario del 24.11.2005” contratto da TH RA (pag. 8 comparsa di costituzione) in quanto “il soggetto garantito, l'oggetto della garanzia e l'entità della garanzia sono fotografati in apertura di rapporto fideiussorio: ogni diversa interpretazione è contraria ai fatti e alla buona fede contrattuale”; l'inconferenza dei motivi di nullità delineati dall'opponente, in quanto le disposizioni richiamate non potevano trovare applicazione perché attinenti a ipotesi di fideiussione omnibus e non di fideiussione specifica, come quella oggetto di causa;
respingeva le contestazioni circa la riconducibilità della fideiussione stipulata ai modelli ABI.
pagina 2 di 6 Chiedeva, pertanto, di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, di rigettare e respingere tutte le domande dell'opponente perché infondate e, per l'effetto, di confermare il decreto opposto e di condannare , al pagamento del debito, pari ad € 142.249,55, nei limiti della Parte_1 garanzia fideiussoria dallo stesso rilasciata, pari a € 115.000,00, oltre interessi sul capitale, come da ricorso per decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
1) In via preliminare, sulla carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del rapporto obbligatorio creditizio in capo a parte opposta
L'eccezione è infondata. L'opponente ha contestato sia l'esistenza dell'operazione di cessione di credito, sia la riconducibilità del credito controverso tra quelli ricompresi nella cessione in blocco. Sul punto la Suprema Corte in plurime pronunce ha chiarito, riguardo alla prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, che tale prova può essere data anche attraverso la produzione della dichiarazione del cedente, pur se successiva alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, e la produzione del titolo esecutivo, che ne dimostra la disponibilità da parte del cessionario. La Corte d'Appello di Genova, III sezione civile, 29.5.2023, ha ripreso tali principi, statuendo che: “La S.C. ha precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto”. Si legga ancora sul punto quanto statuito da Corte di Appello di Milano, sentenza n. 220/2023 in causa RGN 961/2022: “L'eccezione avanzata è infondata, così come correttamente esposto dal Tribunale. Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco (documento n. 3 appellata) contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati. Inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla), sin dal 1°grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal c/c ipotecario n. 17272 è stato da lei ceduto. L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Nel caso di specie parte opposta ha prodotto la dichiarazione di a firma del suo Controparte_2 legale rappresentante (doc. n. 12 parte convenuta), in cui viene espressamente dichiarato che è CP_2 subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis cod. civ., con effetto dal 28 novembre 2022, a Banca CARIGE S.p.a., la quale, a sua volta, con contratto di cessione di crediti del 16 giugno 2017 ha ceduto, pro soluto ed in blocco, a Controparte_3 società di cartolarizzazione (come emerge dalla visura, all.14 comparsa), tra i vari, il credito vantato nei confronti di , recante codice identificativo cliente numero Ndg Controparte_4
pagina 3 di 6 388195, derivante dai rapporti per cui è causa (contratto di mutuo fondiario di originari euro 115.000, concesso allo stesso dalla Banca Carige S.p.a. con atto del 24..11.202 rep. 78708, racc. 12011). La dichiarazione della cedente, pertanto, assume valore decisivo, posto che prova sia la ricomprensione del credito controverso nella suddetta cessione, sia, a monte, l'esistenza dello stesso contratto di cessione.
Peraltro, in aggiunta a ciò, si rileva che parte opposta ha comunque corroborato la propria legittimazione attiva mediante: la produzione dell'Avviso di Pubblicazione della cessione di crediti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Parte Seconda n.74 del 24.6.2017, doc.1 ricorso monitorio), contenente l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, tra i quali, per collocazione temporale e tipologia contrattuale, rientra il credito per cui è causa;
l'estratto del contratto di cessione
(doc. 13 comparsa), in cui viene indicata la linea di credito ceduta;
la visura storica (art.14 comparsa), dalla quale si evince che ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti mediante iscrizione CP_1 nel registro imprese, in conformità all'art. 58 c.2 TUB.
2) Nel merito, sulla qualificazione della fideiussione e sulla nullità
Parte attrice ha qualificato la garanzia prestata come fideiussione omnibus e ha sollevato tutta una serie di eccezioni di nullità che dipendono e sono strettamente connesse a tale qualificazione. Tale qualificazione, tuttavia, non appare sostenibile.
Il contratto sottoscritto da è invero una fideiussione ordinaria (cd. Parte_1 specifica), alla luce del suo tenore letterale: il documento richiama infatti nel frontespizio il mutuo ipotecario dell'importo di Euro 115.000,00, esplicitando che la garanzia è concessa in relazione alle obbligazioni derivanti dalle “predette linee di credito”, e non quindi ad ogni possibile obbligazione futura, come avviene tipicamente nelle fideiussioni omnibus.
Tale assunto non è privo di implicazioni.
In primo luogo, alla fideiussione de qua (ordinaria e non omnibus) non si applica l'art. 1938 c.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza dovuta alla mancata indicazione dell'importo massimo garantito, posto che il suddetto articolo si riferisce, comprensibilmente, alle sole fideiussioni prestate per obbligazioni condizionali o future. In ogni caso,
l'argomentazione è anche infondata, poichè l'importo massimo garantito viene indicato nel frontespizio del contratto in euro 115.000,00, pari alla somma capitale mutuata. Anche l'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c. appare infondata, posto che, analogamente a quanto appena rilevato, trattasi di disposizione riferita alla fideiussione omnibus. Peraltro, parte opponente non ha allegato la ricorrenza degli elementi di applicazione della norma, la quale recita: “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. (…)”. Le ulteriori contestazioni circa l'indeterminatezza dell'importo garantito sono generiche, non pertinenti e irrilevanti.
Innanzitutto, il richiamo al tasso Euribor per la determinazione del tasso di interesse applicabile al rapporto di mutuo, cui è collegata la fideiussione, non lo rende di per sè indeterminato/indeterminabile, dato che si tratta di un parametro oggettivo, pubblico, accessibile da chiunque e verificabile quotidianamente. Del resto, la giurisprudenza ha affermato che “benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi” (Trib. Cassino, 22 ottobre 2020, in www.dirittobancario.it e, in termini simili, Trib. Catania,
pagina 4 di 6 11 luglio 2018; Tribunale di Perugia, 2 ottobre 2020; Trib. Catania, 14 ottobre 2020; Tribunale di
Roma, 7 maggio 2020, in www.dirittobancario.it). In secondo luogo, l'opponente cita un orientamento della Suprema Corte (Cassazione n. 34889/2023), su una questione tuttora sub iudice, in quanto rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, il quale afferma la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento al parametro
Euribor in un contratto di leasing stipulato a valle di un'intesa anticoncorrenziale vietata. Ma non vi sono elementi che portino a ritenere applicabile tale giurisprudenza al caso di specie, poichè parte opponente non ha allegato gli elementi volti a comprovare che il contratto stipulato sia frutto dell'intesa anticoncorrenziale vietata. Parte opponente lamenta poi l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto anche nella parte in cui, nel paragrafo dedicato alla “descrizione degli immobili” riconosce alla banca la facoltà di elevare il tasso di interesse e di addebitare spese “suscettibili di variazione” e in caso di morosità o di pendenza di procedure esecutive di imputare in conto di quanto ad essa dovuto i titoli di pertinenza della parte mutuataria.
L'eccezione è genericamente proposta e si riferisce a ipotesi del tutto puntuali (vendita dell'immobile, esecuzione forzata) di cui non ha dimostrato la ricorrenza, nè ha dimostrato il concreto l'addebito di interessi e spese variati e dunque differenti rispetto a quelli pattuiti in contratto. Ma soprattutto le contestazioni relative alla determinatezza del tasso di interesse e degli accessori applicati al capitale appaiono irrilevanti in considerazione del fatto che l'opponente ha prestato garanzia con riferimento alla sola somma capitale mutuata.
Parte opponente eccepisce poi la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
La Suprema Corte a Sezioni Unite nell'anno 2021 ha statuito (sentenza n. 41994/2021) che: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”. Tuttavia, sempre la Suprema Corte, con successiva ordinanza n. 657/2025, ha evidenziato che tale conclusione non si estende automaticamente alle fideiussioni specifiche, poiché l'accertamento effettuato dalla Banca D'Italia nel 2005 ha ad oggetto una fideiussione omnibus. Ciò nonostante si può comunque ipotizzare che colui che ha sottoscritto una fideiussione specifica, pur non potendo sfruttare l'istruttoria effettuata dalla Banca D'Italia, possa comunque dare la prova che la garanzia prestata sia frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata a monte, valorizzando la giurisprudenza formatasi in materia – diversa, ma espressione di principi in tema di onere della prova applicabili al caso di specie- di prova della nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione omnibus stipulata in epoca diversa da quella oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia: "(…)deve ritenersi che incomba sull'attore l'onere di dimostrare che un numero significativo di istituti di credito, operanti nel medesimo mercato, abbia coordinato la propria condotta al fine di imporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione" (Trib. Padova, sent. n. 453/2020, in Banca Dati di Merito), atteso che "il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce una prova privilegiata esclusivamente con riferimento alle fideiussioni rilasciate nel periodo oggetto di esame da parte della stessa Autorità" (Trib. Milano, sent. n. 294/2022, ivi).
Ma l'attore non ha fornito nel caso di specie una tale prova, poiché non ha prodotto coeve fideiussioni specifiche di altri istituti di credito, né ha avanzato istanza ex art. 210 c.p.c. per acquisirle. Va dunque rigettata anche l'eccezione di nullità della fideiussione sotto il profilo della violazione della normativa antitrust.
pagina 5 di 6 Ancora, l'opponente ha sollevato eccezione di nullità della clausola derogatoria all'art 1957 cc (art. 6 fideiussione), ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, qualificandosi come consumatore e affermando che la clausola suddetta limita la facoltà del fideiussore di opporre eccezioni e crea, di conseguenza, un ingiustificato squilibrio del contratto a carico del consumatore. L'accertamento della fondatezza dell'eccezione di nullità non appare rilevante nel caso di specie: anche laddove si accertasse la nullità (parziale e di protezione) della suddetta clausola, ciò non determinerebbe l'accoglimento della domanda di parte opponente, in quanto non vi è prova che la banca sia decaduta dall'azione. Il termine semestrale previsto dall'art 1957 cc. decorre, infatti, dalla
“scadenza dell'obbligazione principale”. L'opponente ha fatto riferimento, al fine di individuare tale scadenza, alla intervenuta risoluzione del contratto. Parte convenuta, tuttavia, ha negato che il contratto sia mai stato risolto e in effetti non vi è alcuna evidenzia documentale del fatto che la risoluzione sia intervenuta. L'opponente afferma che sia intervenuta la risoluzione di diritto, per il solo fatto del mancato pagamento delle rate, richiamando all'uopo l'art. 6 del contratto. Ma tale norma fa riferimento alla facoltà e non al diritto della banca di avvalersi del rimedio della risoluzione nei detti casi, e stabilisce che l'unico effetto automatico del mancato pagamento del rateo è l'addebito degli interessi di mora. Né vi è evidenza del fatto che la banca abbia dichiarato di volersi avvalere del rimedio in questione. In mancanza di evidenze contrarie, si deve ritenere che l'azione proposta dalla banca sia un'azione di adempimento, rispetto alla quale la scadenza dell'obbligazione principale avrebbe dovuto essere individuata nel momento di intimazione della decadenza dal beneficio del termine intervenuta nei confronti del debitore principale. Ma manca ogni allegazione dell'opponente sul punto.
L'eccezione va dunque disattesa.
3) Sempre nel merito, in via subordinata L'eccezione di parte opponente circa l'intervenuta prescrizione delle pretese di controparte per lo spirare del termine decennale è infondata.
Vale quanto detto al punto precedente: il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide, in linea generale, con il momento della scadenza dell'ultima rata del mutuo (nel caso di specie, il 30.11.2035); nel caso di specie il mutuo, tuttavia, non risulta essere stato risolto;
la banca ha agito per l'adempimento; spettava dunque al debitore allegare e provare che l'obbligazione principale è scaduta da oltre sei mesi e quindi fare riferimento, per la scadenza, al momento in cui è intervenuta l'intimazione della decadenza dal beneficio del termine nei confronti del debitore principale.
In conclusione, l'opposizione va respinta e l'opponente condannato a rifondere le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento, tranne la fase istruttoria, liquidata ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Genova, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Nicolò Melis
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11037/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA Parte_1 C.F._1
COGNATA GIAMPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATTORI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. CAMISASCA MATTEO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedeva al Tribunale di Genova e otteneva la pronuncia del Controparte_1 decreto n. 2025 del 19/8/2024 con cui veniva ingiunto a TH RA, a a Persona_1
“di pagare immediatamente a la somma Parte_1 Controparte_1 di € 142.249,55, oltre interessi moratori dovuti sino al saldo, con la precisazione, quanto alla sig.ra (C.F. ) e al sig. (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_1
), d'ingiunzione di pagamento nei limiti della fideiussione prestata, ovvero sino C.F._1 alla concorrenza di € 115.000,00 (…).”.
Proponeva opposizione al suddetto decreto , il quale eccepiva, in Parte_1 via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del rapporto obbligatorio creditizio e la conseguente carenza di titolarità della posizione soggettiva attiva in capo a
[...]
per l'inesistenza dell'operazione di cessione del credito e per l'impossibilità Controparte_1 di ricondurre il diritto di credito controverso a quelli individuabili in blocco per mancanza di prova. L'opponente rappresentava che “Seppure l'art. 4 della L. n. 130/1999 – che richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 T.u.b. – preveda che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto, è incontrovertibile che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi pagina 1 di 6 totalità dei casi – e specificamente nel caso di specie (vd. doc. n. 01 di parte ricorrente) - riportino solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti (che, del resto, vengono ceduti in blocco). Tale incertezza nell'individuazione del credito per cui si procede comporta che, in assenza di prova certa, la società procedente sia carente della titolarità del rapporto obbligatorio de quo e/o comunque non sia legittimata a procedere nei confronti del Sig. .” (pag. 3 atto di Parte_1 citazione). Nel merito, in via principale, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione sottoscritta per due motivi: in primo luogo perché si era costituito fideiussore insieme a Parte_1 del debitore principale, RA JI, ma la sottoscritta fideiussione era una Persona_1 fideiussione omnibus e non veniva indicato l'importo massimo garantito. Evidenziava inoltre l'opponente l'indeterminatezza di alcune delle clausole del contratto di mutuo e la conseguente loro nullità e vessatorietà; in secondo luogo perché all'interno del testo contrattuale vi era la riproduzione di clausole contenute nel modello di fideiussione omnibus predisposto da ABI “sanzionato dal noto provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 21 maggio 2005 e dichiarate nulle, poi, anche recentemente, dalla conosciuta pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 30 dicembre
2021 n. 41994 perché eccessivamente gravose per il fideiussore e perché in contrasto con la normativa antitrust.” (pag. 12 atto di citazione). Nel merito, in via subordinata, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione delle domande avanzate per non aver l'opposta fornito prova di azioni o istanze recuperatorie avanzate nei confronti dell'odierno opponente nell'arco temporale intercorso dall'inizio della procedura esecutiva alla data dell'opposizione; eccepiva, da ultimo, l'incertezza, l'illiquidità e l'inesigibilità del diritto di credito dell'opposta in quanto “non risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo”, “il suo ammontare non risulta espresso in misura determinata e non è desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi indicati dal titolo” e “non è maturato al punto da poter essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna” (pag. 17 atto di citazione); si opponeva, infine, alla eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto perché l'opposizione sarebbe “palesemente fondata su prova scritta e di pronta soluzione”. Chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o carenza titolarità del rapporto obbligatorio creditizio in capo a e, per l'effetto Controparte_1 dichiarare inesistente e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della fideiussione sottoscritta sia in relazione alle singole clausole che nella sua interezza e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, invalido e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata e nell'ipotesi di reiezione delle precedenti domande, chiedeva di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace, invalido e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese.
Si costituiva in giudizio , la quale affermava: la propria legittimazione attiva ed il proprio diritto CP_1 di subentrare nella posizione sostanziale e processuale rivestita dall'istituto cedente per effetto dell'intervenuta legittima cessione del credito;
la certezza, la liquidità e l'esigibilità del diritto di credito;
l'infondatezza delle tesi svolte dall'opponente in quanto la fideiussione sottoscritta era una fideiussione specifica, con la quale l'opponente aveva “inteso garantire la soddisfazione dell'obbligazione di restituzione delle somme portata dal mutuo fondiario del 24.11.2005” contratto da TH RA (pag. 8 comparsa di costituzione) in quanto “il soggetto garantito, l'oggetto della garanzia e l'entità della garanzia sono fotografati in apertura di rapporto fideiussorio: ogni diversa interpretazione è contraria ai fatti e alla buona fede contrattuale”; l'inconferenza dei motivi di nullità delineati dall'opponente, in quanto le disposizioni richiamate non potevano trovare applicazione perché attinenti a ipotesi di fideiussione omnibus e non di fideiussione specifica, come quella oggetto di causa;
respingeva le contestazioni circa la riconducibilità della fideiussione stipulata ai modelli ABI.
pagina 2 di 6 Chiedeva, pertanto, di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, di rigettare e respingere tutte le domande dell'opponente perché infondate e, per l'effetto, di confermare il decreto opposto e di condannare , al pagamento del debito, pari ad € 142.249,55, nei limiti della Parte_1 garanzia fideiussoria dallo stesso rilasciata, pari a € 115.000,00, oltre interessi sul capitale, come da ricorso per decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e viene oggi per la sua decisione all'esito del deposito degli scritti difensivi conclusivi.
1) In via preliminare, sulla carenza di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità del rapporto obbligatorio creditizio in capo a parte opposta
L'eccezione è infondata. L'opponente ha contestato sia l'esistenza dell'operazione di cessione di credito, sia la riconducibilità del credito controverso tra quelli ricompresi nella cessione in blocco. Sul punto la Suprema Corte in plurime pronunce ha chiarito, riguardo alla prova “processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione, che tale prova può essere data anche attraverso la produzione della dichiarazione del cedente, pur se successiva alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, e la produzione del titolo esecutivo, che ne dimostra la disponibilità da parte del cessionario. La Corte d'Appello di Genova, III sezione civile, 29.5.2023, ha ripreso tali principi, statuendo che: “La S.C. ha precisato che il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto”. Si legga ancora sul punto quanto statuito da Corte di Appello di Milano, sentenza n. 220/2023 in causa RGN 961/2022: “L'eccezione avanzata è infondata, così come correttamente esposto dal Tribunale. Infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco (documento n. 3 appellata) contiene, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza etc), che permettono di individuare con certezza che il credito di cui si discute è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati. Inoltre, e tale circostanza è dirimente (sì da esonerare la Corte dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla), sin dal 1°grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal c/c ipotecario n. 17272 è stato da lei ceduto. L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
Nel caso di specie parte opposta ha prodotto la dichiarazione di a firma del suo Controparte_2 legale rappresentante (doc. n. 12 parte convenuta), in cui viene espressamente dichiarato che è CP_2 subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 bis cod. civ., con effetto dal 28 novembre 2022, a Banca CARIGE S.p.a., la quale, a sua volta, con contratto di cessione di crediti del 16 giugno 2017 ha ceduto, pro soluto ed in blocco, a Controparte_3 società di cartolarizzazione (come emerge dalla visura, all.14 comparsa), tra i vari, il credito vantato nei confronti di , recante codice identificativo cliente numero Ndg Controparte_4
pagina 3 di 6 388195, derivante dai rapporti per cui è causa (contratto di mutuo fondiario di originari euro 115.000, concesso allo stesso dalla Banca Carige S.p.a. con atto del 24..11.202 rep. 78708, racc. 12011). La dichiarazione della cedente, pertanto, assume valore decisivo, posto che prova sia la ricomprensione del credito controverso nella suddetta cessione, sia, a monte, l'esistenza dello stesso contratto di cessione.
Peraltro, in aggiunta a ciò, si rileva che parte opposta ha comunque corroborato la propria legittimazione attiva mediante: la produzione dell'Avviso di Pubblicazione della cessione di crediti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Parte Seconda n.74 del 24.6.2017, doc.1 ricorso monitorio), contenente l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, tra i quali, per collocazione temporale e tipologia contrattuale, rientra il credito per cui è causa;
l'estratto del contratto di cessione
(doc. 13 comparsa), in cui viene indicata la linea di credito ceduta;
la visura storica (art.14 comparsa), dalla quale si evince che ha dato notizia dell'avvenuta cessione dei crediti mediante iscrizione CP_1 nel registro imprese, in conformità all'art. 58 c.2 TUB.
2) Nel merito, sulla qualificazione della fideiussione e sulla nullità
Parte attrice ha qualificato la garanzia prestata come fideiussione omnibus e ha sollevato tutta una serie di eccezioni di nullità che dipendono e sono strettamente connesse a tale qualificazione. Tale qualificazione, tuttavia, non appare sostenibile.
Il contratto sottoscritto da è invero una fideiussione ordinaria (cd. Parte_1 specifica), alla luce del suo tenore letterale: il documento richiama infatti nel frontespizio il mutuo ipotecario dell'importo di Euro 115.000,00, esplicitando che la garanzia è concessa in relazione alle obbligazioni derivanti dalle “predette linee di credito”, e non quindi ad ogni possibile obbligazione futura, come avviene tipicamente nelle fideiussioni omnibus.
Tale assunto non è privo di implicazioni.
In primo luogo, alla fideiussione de qua (ordinaria e non omnibus) non si applica l'art. 1938 c.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza dovuta alla mancata indicazione dell'importo massimo garantito, posto che il suddetto articolo si riferisce, comprensibilmente, alle sole fideiussioni prestate per obbligazioni condizionali o future. In ogni caso,
l'argomentazione è anche infondata, poichè l'importo massimo garantito viene indicato nel frontespizio del contratto in euro 115.000,00, pari alla somma capitale mutuata. Anche l'eccezione di violazione dell'art. 1956 c.c. appare infondata, posto che, analogamente a quanto appena rilevato, trattasi di disposizione riferita alla fideiussione omnibus. Peraltro, parte opponente non ha allegato la ricorrenza degli elementi di applicazione della norma, la quale recita: “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. (…)”. Le ulteriori contestazioni circa l'indeterminatezza dell'importo garantito sono generiche, non pertinenti e irrilevanti.
Innanzitutto, il richiamo al tasso Euribor per la determinazione del tasso di interesse applicabile al rapporto di mutuo, cui è collegata la fideiussione, non lo rende di per sè indeterminato/indeterminabile, dato che si tratta di un parametro oggettivo, pubblico, accessibile da chiunque e verificabile quotidianamente. Del resto, la giurisprudenza ha affermato che “benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi” (Trib. Cassino, 22 ottobre 2020, in www.dirittobancario.it e, in termini simili, Trib. Catania,
pagina 4 di 6 11 luglio 2018; Tribunale di Perugia, 2 ottobre 2020; Trib. Catania, 14 ottobre 2020; Tribunale di
Roma, 7 maggio 2020, in www.dirittobancario.it). In secondo luogo, l'opponente cita un orientamento della Suprema Corte (Cassazione n. 34889/2023), su una questione tuttora sub iudice, in quanto rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, il quale afferma la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento al parametro
Euribor in un contratto di leasing stipulato a valle di un'intesa anticoncorrenziale vietata. Ma non vi sono elementi che portino a ritenere applicabile tale giurisprudenza al caso di specie, poichè parte opponente non ha allegato gli elementi volti a comprovare che il contratto stipulato sia frutto dell'intesa anticoncorrenziale vietata. Parte opponente lamenta poi l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto anche nella parte in cui, nel paragrafo dedicato alla “descrizione degli immobili” riconosce alla banca la facoltà di elevare il tasso di interesse e di addebitare spese “suscettibili di variazione” e in caso di morosità o di pendenza di procedure esecutive di imputare in conto di quanto ad essa dovuto i titoli di pertinenza della parte mutuataria.
L'eccezione è genericamente proposta e si riferisce a ipotesi del tutto puntuali (vendita dell'immobile, esecuzione forzata) di cui non ha dimostrato la ricorrenza, nè ha dimostrato il concreto l'addebito di interessi e spese variati e dunque differenti rispetto a quelli pattuiti in contratto. Ma soprattutto le contestazioni relative alla determinatezza del tasso di interesse e degli accessori applicati al capitale appaiono irrilevanti in considerazione del fatto che l'opponente ha prestato garanzia con riferimento alla sola somma capitale mutuata.
Parte opponente eccepisce poi la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
La Suprema Corte a Sezioni Unite nell'anno 2021 ha statuito (sentenza n. 41994/2021) che: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”. Tuttavia, sempre la Suprema Corte, con successiva ordinanza n. 657/2025, ha evidenziato che tale conclusione non si estende automaticamente alle fideiussioni specifiche, poiché l'accertamento effettuato dalla Banca D'Italia nel 2005 ha ad oggetto una fideiussione omnibus. Ciò nonostante si può comunque ipotizzare che colui che ha sottoscritto una fideiussione specifica, pur non potendo sfruttare l'istruttoria effettuata dalla Banca D'Italia, possa comunque dare la prova che la garanzia prestata sia frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata a monte, valorizzando la giurisprudenza formatasi in materia – diversa, ma espressione di principi in tema di onere della prova applicabili al caso di specie- di prova della nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione omnibus stipulata in epoca diversa da quella oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia: "(…)deve ritenersi che incomba sull'attore l'onere di dimostrare che un numero significativo di istituti di credito, operanti nel medesimo mercato, abbia coordinato la propria condotta al fine di imporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione" (Trib. Padova, sent. n. 453/2020, in Banca Dati di Merito), atteso che "il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia costituisce una prova privilegiata esclusivamente con riferimento alle fideiussioni rilasciate nel periodo oggetto di esame da parte della stessa Autorità" (Trib. Milano, sent. n. 294/2022, ivi).
Ma l'attore non ha fornito nel caso di specie una tale prova, poiché non ha prodotto coeve fideiussioni specifiche di altri istituti di credito, né ha avanzato istanza ex art. 210 c.p.c. per acquisirle. Va dunque rigettata anche l'eccezione di nullità della fideiussione sotto il profilo della violazione della normativa antitrust.
pagina 5 di 6 Ancora, l'opponente ha sollevato eccezione di nullità della clausola derogatoria all'art 1957 cc (art. 6 fideiussione), ai sensi degli artt. 33, co. 2, lett. t), e 36 del Codice del Consumo, qualificandosi come consumatore e affermando che la clausola suddetta limita la facoltà del fideiussore di opporre eccezioni e crea, di conseguenza, un ingiustificato squilibrio del contratto a carico del consumatore. L'accertamento della fondatezza dell'eccezione di nullità non appare rilevante nel caso di specie: anche laddove si accertasse la nullità (parziale e di protezione) della suddetta clausola, ciò non determinerebbe l'accoglimento della domanda di parte opponente, in quanto non vi è prova che la banca sia decaduta dall'azione. Il termine semestrale previsto dall'art 1957 cc. decorre, infatti, dalla
“scadenza dell'obbligazione principale”. L'opponente ha fatto riferimento, al fine di individuare tale scadenza, alla intervenuta risoluzione del contratto. Parte convenuta, tuttavia, ha negato che il contratto sia mai stato risolto e in effetti non vi è alcuna evidenzia documentale del fatto che la risoluzione sia intervenuta. L'opponente afferma che sia intervenuta la risoluzione di diritto, per il solo fatto del mancato pagamento delle rate, richiamando all'uopo l'art. 6 del contratto. Ma tale norma fa riferimento alla facoltà e non al diritto della banca di avvalersi del rimedio della risoluzione nei detti casi, e stabilisce che l'unico effetto automatico del mancato pagamento del rateo è l'addebito degli interessi di mora. Né vi è evidenza del fatto che la banca abbia dichiarato di volersi avvalere del rimedio in questione. In mancanza di evidenze contrarie, si deve ritenere che l'azione proposta dalla banca sia un'azione di adempimento, rispetto alla quale la scadenza dell'obbligazione principale avrebbe dovuto essere individuata nel momento di intimazione della decadenza dal beneficio del termine intervenuta nei confronti del debitore principale. Ma manca ogni allegazione dell'opponente sul punto.
L'eccezione va dunque disattesa.
3) Sempre nel merito, in via subordinata L'eccezione di parte opponente circa l'intervenuta prescrizione delle pretese di controparte per lo spirare del termine decennale è infondata.
Vale quanto detto al punto precedente: il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincide, in linea generale, con il momento della scadenza dell'ultima rata del mutuo (nel caso di specie, il 30.11.2035); nel caso di specie il mutuo, tuttavia, non risulta essere stato risolto;
la banca ha agito per l'adempimento; spettava dunque al debitore allegare e provare che l'obbligazione principale è scaduta da oltre sei mesi e quindi fare riferimento, per la scadenza, al momento in cui è intervenuta l'intimazione della decadenza dal beneficio del termine nei confronti del debitore principale.
In conclusione, l'opposizione va respinta e l'opponente condannato a rifondere le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento, tranne la fase istruttoria, liquidata ai minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Genova, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
Minuta redatta con la collaborazione del MOT Nicolò Melis
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