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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott. OV LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 2066/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. ALFANO MAURIZIO ANGELO in sostituzione dell'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché l'avv.
DI IA AR per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
OV LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2066 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA GASPARE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv.
-resistente - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-003021314
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_3
ricorrente, che liquida complessivamente in € 500,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_3
2 ingiunzione n. n. OI-003021314, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va per motivi di pregiudizialità logica scrutinata la denunciata violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, per la quale si osserva quanto appresso.
Premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L.
n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
3
ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso, e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n.
124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei mesi 12/2021,
1,2,3,4,5,6,10 e 12/2022 che, all'epoca della violazione non era più oggetto di sanzione penale, ma di sanzione amministrativa;
rilevato che l'atto di accertamento è stato notificato in data 14.6.2024; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della
L. 689/1981 può essere posto dal momento della commissione dell'ultima violazione (12/2022); ritenuto che la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); rilevato inoltre che l' allega l'inapplicabilità della norma di cui all'art. CP_1
14 della L. 689/1981 in ragione della complessità degli accertamenti che in
4 alcune ipotesi devono essere effettuati prima della notifica dell'atto di accertamento;
considerato che quanto sopra è effettivamente da ritenersi plausibile in caso di accertamenti ispettivi (come sopra accennato in chiarimento dal Ministero del Lavoro con circolare 41/2010), ove l'accertamento di una violazione in materia contributiva derivata da violazioni delle norme in materia di lavoro richiede una laboriosa attività documentale, ma non certo ove la constatazione della violazione è automatica, alla data del mancato pagamento delle somme indicate in DM10; ritenuto infine che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il relativo CP_3
onere probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale complessità dell'accertamento determinante uno slittamento del dies a quo del termine decadenziale, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L.
689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…) Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del
5 susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. 1921/2019); ritenuto inoltre che con sentt. 7641 e 8075/2025 la Suprema Corte ha fissato un “principio di diritto”: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9 comma 4° del
D.Lgs n. 8 del 2016 l' deve notificare al responsabile la violazione CP_3
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_3
alcuna attività istruttoria". ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_3
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/11/2025
Il Giudice Onorario
OV LE
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott. OV LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 2066/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. ALFANO MAURIZIO ANGELO in sostituzione dell'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché l'avv.
DI IA AR per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
OV LE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2066 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SOLLENA GASPARE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv.
-resistente - oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 06/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-003021314
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_3
ricorrente, che liquida complessivamente in € 500,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/02/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'ordinanza- CP_3
2 ingiunzione n. n. OI-003021314, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981 e mancata indicazione dei criteri di calcolo della sanzione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va per motivi di pregiudizialità logica scrutinata la denunciata violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, per la quale si osserva quanto appresso.
Premettendo che con il D.Lgs n. 8 del 15.1.2016 il reato di mancato versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 del D.L.463/1983 conv. in L.
n. 638/1983 è stato depenalizzato, qualora al di sotto della soglia di cui alla predetta legge di depenalizzazione, con applicazione di una corrispondente sanzione amministrativa;
premettendo ancora che la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, si provvede mediante la notifica di un verbale unico di accertamento e che, avvenuta la notifica del verbale, ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il medesimo verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato;
considerando che, l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro) prevede che la funzione assolta dal verbale di contestazione è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la constatazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, non essendo ammissibile la redazione contestuale o sequenziale di una molteplicità di provvedimenti ciascuno dei quali diretto verso ogni singola violazione riscontrata in sede accertativa;
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ritenuto che
, il Ministero del lavoro, con circolare n. 41/2010, ha chiarito pertanto che il termine decadenziale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento nel suo complesso, e deve ricomprendere quindi, in vista della redazione di un unico provvedimento omnicomprensivo anche i tempi necessari per l'elaborazione degli elementi di fatto raccolti, la loro verifica sulla base dei punti di diritto trasgrediti e l'enucleazione nell'atto;
ritenuto che
in materia di lavoro e legislazione sociale, in tema di provvedimento di constatazione e notificazione dell'illecito amministrativo, prodromico all'esercizio della potestas puniendi da parte della P.A. (in difetto di pagamento della sanzione in misura agevolata – ex art. 13 D.Lgs. n.
124/2004 o in sede di conciliazione amministrativa – ex art. 16 legge n.
689/1981, il dies a quo del termine di decadenza di cui al citato art. 14 coincide, pertanto, con la definizione dell'accertamento inteso nella sua interezza, secondo un criterio di ragionevolezza, delle verifiche trasposte nel verbale;
ritenuto che
pertanto le violazioni sono avvenute nei mesi 12/2021,
1,2,3,4,5,6,10 e 12/2022 che, all'epoca della violazione non era più oggetto di sanzione penale, ma di sanzione amministrativa;
rilevato che l'atto di accertamento è stato notificato in data 14.6.2024; rilevato che il dies a quo da cui far decorrere il termine di cui all'art. 14 della
L. 689/1981 può essere posto dal momento della commissione dell'ultima violazione (12/2022); ritenuto che la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981 (cfr. da ultimo: Cass. Ord. 27903 del
30/10/2019), a tal fine essendo irrilevante l'eventuale versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o notifica dell'accertamento di cui all'art. 2, co. 1 bis L. 463/1983 (che attiene ad una causa di esclusione della punibilità sia penale che amministrativa, esterna al perfezionamento dell'illecito e successiva alla conclusione del procedimento sanzionatorio); rilevato inoltre che l' allega l'inapplicabilità della norma di cui all'art. CP_1
14 della L. 689/1981 in ragione della complessità degli accertamenti che in
4 alcune ipotesi devono essere effettuati prima della notifica dell'atto di accertamento;
considerato che quanto sopra è effettivamente da ritenersi plausibile in caso di accertamenti ispettivi (come sopra accennato in chiarimento dal Ministero del Lavoro con circolare 41/2010), ove l'accertamento di una violazione in materia contributiva derivata da violazioni delle norme in materia di lavoro richiede una laboriosa attività documentale, ma non certo ove la constatazione della violazione è automatica, alla data del mancato pagamento delle somme indicate in DM10; ritenuto infine che, nel caso di specie, l' sul quale incombeva il relativo CP_3
onere probatorio, non ha allegato né provato l'eventuale complessità dell'accertamento determinante uno slittamento del dies a quo del termine decadenziale, deve ritenersi raggiunta la prova della violazione dell'art. 14 L.
689/1981 e la conseguente estinzione della sanzione amministrativa;
rilevato ancora che, secondo recente giurisprudenza di legittimità: “(..) Nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni - spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (…) Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe — ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del
5 susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. 1921/2019); ritenuto inoltre che con sentt. 7641 e 8075/2025 la Suprema Corte ha fissato un “principio di diritto”: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9 comma 4° del
D.Lgs n. 8 del 2016 l' deve notificare al responsabile la violazione CP_3
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_3
alcuna attività istruttoria". ritenuto infine che, nel caso in esame, a fronte dell'allegazione della violazione, l' non ha fornito la prova della legittimità del procedimento CP_3
sanzionatorio nella specie dell'adempimento dell'onere di tempestiva contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1981, come richiamato dall'art. 6 D.Lgs 8/2016, il ricorso deve essere accolto, ritenendo estinta la sanzione irrogata.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 06/11/2025
Il Giudice Onorario
OV LE
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