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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 10.12.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 216/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ricorrenti, nella qualità di eredi legittimi di
[...] C.F._4 Per_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fernando Rizzo e Andrea Vadalà;
[...]
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 resistenti, rappresentate e difese dagli avv.ti Rosa Pino e Oriana Di Girolamo.
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
(c.f. ), rappresentate e difese dagli avv.ti Rosa Pino e Oriana Di Girolamo. P.IVA_2
Oggetto: risarcimento danni da malattia professionale ex art. 2087 c.c..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.01.2020 i ricorrenti, nella qualità di eredi di Persona_1 esponevano che il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società
Ferrovie dello Stato presso l'impianto compartimentale di IN (matricola n. 474571) con la qualifica di macchinista ed era stato posto in quiescenza in data 15.03.1993. Riferivano che, a seguito di difficoltà respiratorie e dolori al petto cagionati da espettorati ematici, il 18.12.1997 il veniva ricoverato presso l'ospedale Regina Margherita di IN ove, a seguito di Pt_2 radiografia, gli veniva refertata una neo formazione maligna al polmone sinistro. Ricoverato all'ospedale San Martino di Genova, gli veniva accertato un versamento pleurico e una neoplasia localizzata al lobo polmonare superiore sinistro e veniva operato di lobectomia il 29.01.1998.
Successivamente veniva accertato che il tumore aveva infiltrato la pleura parietale e si erano sviluppati alcuni linfonodi. Esponevano che era stato dunque ricoverato il 16.09.1998 sempre presso l'ospedale di Genova, a seguito di una recidiva metastatica localizzata al mediastino, operato il 28.09.1998 per poi essere sottoposto a IN a un programma di chemioterapia e radioterapia fino al febbraio 1999 presso la divisione di urologia dell'ospedale Papardo dove veniva nuovamente operato per l'asportazione di una neoformazione surrenale e un'asportazione radicale della vescica invasa dalle metastasi. Aggiungevano che nel maggio 2004 gli venivano ecograficamente accertate nuove metastasi al fegato e veniva pertanto immediatamente ricoverato presso l'Unità Operativa di Oncologia medica del Policlinico dall'11.06.2004 al 22.06.2004 ma, in conseguenza delle metastasi, seguiva l'aggravamento delle sue condizioni generali che lo portavano al decesso in data
05.08.2004.
Lamentavano che in passato, sia il de cuius sia la moglie (con missive del 19.08.2002, 21.03.200,
31.04.2004 e 30.05.2005) e da ultimo anche gli eredi (con missiva del 30.07.2014), avevano richiesto sia il riconoscimento delle indennità da esposizione ad amianto sia la liquidazione dei danni subiti nei confronti di senza tuttavia ottenere quanto richiesto atteso che Controparte_1 Controparte_1 con messaggio di posta elettronica replicava che “a seguito dell'esame della documentazione amministrativa
e sanitaria riguardante l'ex dipendente il ha deciso di non dar seguito alla richiesta risarcitoria Parte_5 in quanto il lavoratore alle dipendenze del ha sempre svolto attività non comportanti l'esposizione Parte_6 all'amianto”. Precisavano che in realtà il secondo il curriculum proveniente dalla stessa RFI Pt_2
S.p.A., era stato assunto in azienda in data 14.03.1961 con la qualifica di manovale, prestando servizio dapprima preso la stazione di NC (dal 14.03.1961 al 27.12.1961) e successivamente presso la stazione di IN (dal 28.12.1961 al 01.01.1998) e che, a far data dal 02.01.1968 aveva prestato attività lavorativa con la qualifica di Aiuto Macchinista presso la stazione di IN (dal
02.01.1968 al 09.06.1968) e presso il Deposito Locomotive di IN (dal 10.06.1968 al
29.06.1974). Aggiungevano che dal 30.06.1974 al 16.03.1993 aveva prestato attività lavorativa con la qualifica di Macchinista presso il Deposito Locomotive di IN (dal 30.06.1974 al 31.08.1974, dal 15.12.1974 al 16.04.1975 e dal 01.10.1975 al 16.03.1993) e di NI (dal 01.09.1974 al
14.12.1974 e dal 17.04.1975 al 30.09.1975). Deducevano che dalla ricostruzione del percorso
2 lavorativo del de cuius era chiaramente emerso che lo stesso per oltre un trentennio era stato continuativamente esposto all'aggressione di fumi, polveri, amianto e sostanze cancerogene varie, in mancanza di idonee protezioni fornite dal datore di lavoro, che lo avevano portato alla contrazione di una grave patologia che ne aveva causato il decesso in data 05.08.2004. Chiedevano pertanto che venisse accertata la responsabilità di per aver utilizzato per decenni Controparte_1 cabine delle locomotive rivestite in amianto o di prodotti in amianto in violazione dell'integrità fisica e morale del che venisse accertato che le lesioni e il decesso dello stesso Persona_1 sono conseguenza dell'attività di lavoro prestata in ambiente insalubre e nocivo;
per l'effetto, che venisse condannata la società resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai ricorrenti iure proprio e iure hereditatis nella misura e per i titoli indicati in ricorso per complessivi euro
515.516,00 o in quell'altra misura anche equitativa indicata dal giudice. Con condanna della società resistente alle spese, competenze, onorari e spese generali della procedura.
La società costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 16.10.2020, Controparte_1 contestava integralmente la fondatezza del ricorso ex adverso proposto. Preliminarmente evidenziava la necessità dell'adozione ex art. 427 c.p.c. di un provvedimento di separazione delle domande risarcitorie proposte iure proprio dai ricorrenti con contestuale rimessione al Giudice competente trattandosi di materia esclusa dalla competenza funzionale del Giudice del Lavoro e rientrante in quella del Giudice Ordinario. Sempre preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che dante causa dei ricorrenti, non era mai stato dipendente Persona_1 della atteso che era andato in quiescenza in data 15.03.1993, quando la resistente Controparte_1 non era ancora stata istituita in quanto solo in data 01.06.2000 la “ Controparte_3
mutava la denominazione in “ e in prosieguo il
[...] Controparte_1
28.11.2000, con decorrenza 30.11.2000, la FS procedeva al trasferimento a favore di CP_1 dell'azienda, già oggetto dell'affitto. Eccepiva altresì la prescrizione del diritto invocato dai ricorrenti precisando che avendo gli stessi reclamato il riconoscimento del danno patrimoniale e non iure proprio e iure hereditatis per danno morale soggettivo, danno terminale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale nonché del danno patrimoniale da lucro cessante, le due forme di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) differiscono in ordine al termine di prescrizione e dunque il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale è soggetto alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c. mentre all'illecito contrattuale si applica l'art. 2946 c.c., che prevede il termine ordinario di decorrenza decennale. Precisava che il diritto invocato dai ricorrenti è prescritto in quanto il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale delle pretese
3 risarcitorie avversarie è quello in cui il danno, di cui si chiede il risarcimento, si è manifestato all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Individuava pertanto il momento in cui far decorrere la prescrizione nel giorno in cui gli era stata diagnosticata la patologia oncologica e quindi il 18.12.1997 o in subordine nel momento in cui il de cuius, con istanza del 18.06.1998, aveva chiesto il riconoscimento della malattia professionale dimostrando di avere la piena consapevolezza della natura professionale della sua patologia. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione ex art. 427 c.p.c. in relazione alla domanda di risarcimento iure proprio formulata dai ricorrenti;
che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva di che venisse Controparte_1 accolta l'eccezione di prescrizione delle pretese risarcitorie azionate iure proprio e iure hereditatis dagli eredi;
in via subordinata che venisse accertata e dichiarata l'infondatezza nel merito di tutte le domande avversarie.
Con atto di intervento volontario depositato il 16.10.2020 si costituiva in giudizio Controparte_2 la quale, contestando la fondatezza del ricorso, chiedeva che venisse accolta la
[...] propria eccezione ex art. 427 c.p.c. in relazione alla domanda di risarcimento iure proprio formulata dai ricorrenti;
che venisse accolta l'eccezione di prescrizione delle pretese risarcitorie azionate iure proprio e iure hereditatis dagli eredi;
in via subordinata che venisse accertata e dichiarata l'infondatezza nel merito di tutte le domande avversarie.
L'udienza del 10.12.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
2. Preliminarmente va rilevato che sussiste la competenza funzionale del Giudice del lavoro;
la competenza è ratione materiae per quella iure hereditario, è per connessione, ex art. 40 c.p.c. per quella iure proprio. In proposito, è condivisibile quanto affermato dai giudici di legittimità “tutte le domande risarcitorie spiegate dai ricorrenti, e, quindi, sia, quelle proposte iure hereditario, sia, quelle proposte iure proprio, debbano essere trattate nelle forme del processo del lavoro ex art. 409 e ss. c.p.c. (trattasi di questione di rito
e non di competenza), deponendo in tal senso, sia, ragioni di economia processuale e certezza del diritto scaturenti circostanza che tutte le pretese azionate nel presente giudizio implicano l'accertamento del medesimo fatto storico, sia, il dettato dell'art. 40 c.p.c.” (v. Cass. civ. sez. lav. n. 18503/2016).
3. Occorre quindi esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
La stessa risulta fondata e va pertanto accolta.
Infatti con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da perdita parentale si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la sentenza n. 179 del 2022 del Tribunale di Reggio Calabria.
4 Sia in ambito lavoristico che nel settore della responsabilità sanitaria, si è chiarito che il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti (rispettivamente dal datore di lavoro o dalla struttura sanitaria) dei danni da loro direttamente subiti a causa della morte del danneggiato principale, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e, pertanto,
è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per tale ipotesi di responsabilità dall'art. 2947 c.c., non potendosi giovare del termine più lungo per far valere i propri diritti del quale gode il danneggiato principale in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del suo rapporto con il soggetto responsabile (cfr. Cass. n.14615/2020).
Un siffatto approdo risulta, peraltro, consolidato nella giurisprudenza lavoristica della Suprema
Corte, ove la questione si è posta proprio in relazione alla responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., ed ove risulta pacifico che i familiari danneggiati dall'infortunio occorso al congiunto possono agire nei confronti del responsabile solo ex art. 2043 c.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 2/2020: "la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c."; cfr. anche Cass. n. 4980/2006, nonché Cass. n. 907/2018 e Cass. n.
10578/2018).
Nel caso di specie, congiunto dei ricorrenti, è deceduto in data 05.08.2004, Persona_1 mentre il primo atto interruttivo della prescrizione notificato dagli attori risale, pacificamente, al
30.07.2014 quando, cioè, il diritto era già prescritto.
4. Con riferimento invece alla domanda di risarcimento del danno avanzata dagli odierni ricorrenti iure hereditatis secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. il diritto del lavoratore o dei suoi eredi si prescrive, ai sensi dell'art. 2946 c.c., con il decorso di dieci anni.
Orbene, fatta questa precisazione occorre individuare il dies a quo di decorrenza della prescrizione applicabile al caso di specie. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'azione risarcitoria per i danni conseguenti alla malattia professionale si prescrive a decorrere dal momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore o i suoi eredi abbiano percepito la malattia quale danno ingiusto conseguente
5 al comportamento illegittimo di parte datoriale, usando l'ordinaria diligenza e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca” (v. Cass. n. 13806/2023).
Inoltre “In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione
- decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia)” (v. Cass. n. 31919/2022).
Orbene nel caso di specie dalla documentazione in atti si evince che a seguito di difficoltà respiratorie e dolori al petto cagionati da espettorati ematici il 18.12.1997 il si Pt_2 sottoponeva a radiografia e all'esito di tale esame gli veniva diagnosticata una neo formazione maligna al polmone sinistro.
Inoltre risulta che il ricorrente in data 18.6.1998 ha presentato istanza di riconoscimento di malattia professionale.
Ne consegue che essendo il primo atto interruttivo della prescrizione risalente al 30.07.2014 il diritto vantato dagli eredi risulta prescritto.
Inoltre va rilevato che sussiste la prescrizione anche con riferimento alla all'ultima malattia diagnosticata al lavoratore. Infatti risulta dedotto in ricorso che venivano ecograficamente accertate metastasi al fegato in data 31.5.2004 con la conseguenza che deve ritenersi tardiva la diffida inviata in data 30.7.2014.
Né risultano idonee ad interrompere la prescrizione le missive inviate precedentemente atteso che le stesse avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta del curriculum professionale al fine di ottenere i benefici previdenziali.
Alla luce delle superiori argomentazioni il ricorso va rigettato risultando assorbito ogni ulteriore accertamento.
5. La complessità e la controvertibilità delle questioni affrontate giustificano tuttavia l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
6 - rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra le parti.
IN, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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