Versione
14 agosto 1908
14 agosto 1908
Art. 28.
Al prefetto, quale presidente del Consiglio dal commissariato, e' assegnata una indennita' annua da stabilirsi con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.
Al prefetto, quale presidente del Consiglio dal commissariato, e' assegnata una indennita' annua da stabilirsi con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dei lavori pubblici.