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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1054/2022 depositato il 03/05/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Sud Salento (arca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parabita
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1471/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 18/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5903 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5903 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le Parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.5903 del 2019 – TASI 2014 e TASI 2015 – notificato in data 28/11/2019 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Parabita - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce – la CA SUD SALENTO, già I.A.C.P.- della Provincia di Lecce, per i seguenti motivi: 1) nullità assoluta per assenza di elementi giustificativi della pretesa e carenza di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 c.2 del D.L. 201/2011; nonché del D.M. 22 Aprile 2008; 3) violazione ed erronea applicazione della L.147/2013, modificata con L. 168/2014; 4) illogicità e contraddittorietà dell'avviso. Violazione e falsa applicazione della delibera del C.C. n.62 del 30/08/2014 e dei Regolamenti
Comunali.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse dichiarata la nullità assoluta dell'avviso di accertamento impugnato, perché del tutto illegittimo e infondato;
-) in subordine, che fosse revocato l'avviso e che fosse rideterminato l'importo dovuto;
-) che fosse condannato il Comune di Parabita alle spese del giudizio, ai diritti e agli onorari.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n.1471/2021 emessa in data 07/07/2021 rigettava il ricorso. Nulla per le spese.
Proponeva appello la CA SUD SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce, con il quale evidenziava l'illegittimità della sentenza ed error in iudicando nullità assoluta per assenza di elementi giustificativi della pretesa e carenza di motivazione.
Nelle conclusioni chiedeva: - in via principale che fosse accolto l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, che fosse annullato totalmente l'atto impugnato;
che fosse disposta la restituzione di tutte le somme a qualunque titolo già versate dall'appellante in pendenza di giudizio e in ragione dell'atto impugnato o della sentenza di I grado;
- in via subordinata che fosse riformata parzialmente la sentenza impugnata e che fosse annullato in parte l'avviso di accertamento, con riferimento ai tributi accertati e alle sanzioni irrogate. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di Parabita si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 15/06/2022 con le quali rilevava che l'atto di appello proposto da CA SUD SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce risultava integralmente infondato nullo e/o inammissibile. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto dell'appello proposto e la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 1471/2021 emessa in data 07/07/2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce non merita censure e va, quindi, confermata. L'iter logico – giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente argomentato.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento impugnato è relativo al recupero da parte del Comune di Parabita dell'imposta TASI per gli anni di imposta 2014 e 2015 in relazione ad immobili qualificati quali alloggi sociali
(ex DM 22 Aprile 2008) di proprietà della CA SUD Salento. Come affermato da recentissima giurisprudenza
(Sentenza Cass, Civ. n. 6854 del 14 marzo 2025), per il periodo compreso tra il 1^ gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, gli alloggi sociali sono comunque soggetti ad imposizione TASI essendo gli stessi equiparati all'abitazione principale dall'art. 13 comma 2 lett. B del D.L. n. 201/2011. Ed invero solo con l'art. 1 comma
14 della L. n. 208/2015, entrato in vigore dall'anno di imposta 2016, è stata sancita l'esclusione del pagamento
TASI per l'abitazione principale e, di converso, anche per gli alloggi sociali in virtù del principio della equiparazione ai fini fiscali.
In definitiva per gli anni di imposta 2014 e 2015, oggetto del presente accertamento, la TASI era dovuta anche per gli alloggi sociali, a prescindere dall'esenzione IMU;
tanto in virtù della sottoposizione al tributo de quo, ratione temporis di tutti i fabbricati destinati ad abitazione principale o con destinazione equiparata ex lege.
Di conseguenza legittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato.
La natura della controversia, le normative prese in esame e l'evoluzione giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1054/2022 depositato il 03/05/2022
proposto da
Agenzia Regionale Per La Casa E L'Abitare Sud Salento (arca - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Parabita
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1471/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 18/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5903 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5903 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le Parti si riportano ai propri scritti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n.5903 del 2019 – TASI 2014 e TASI 2015 – notificato in data 28/11/2019 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Parabita - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce – la CA SUD SALENTO, già I.A.C.P.- della Provincia di Lecce, per i seguenti motivi: 1) nullità assoluta per assenza di elementi giustificativi della pretesa e carenza di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 13 c.2 del D.L. 201/2011; nonché del D.M. 22 Aprile 2008; 3) violazione ed erronea applicazione della L.147/2013, modificata con L. 168/2014; 4) illogicità e contraddittorietà dell'avviso. Violazione e falsa applicazione della delibera del C.C. n.62 del 30/08/2014 e dei Regolamenti
Comunali.
Nelle conclusioni chiedeva: -) che fosse dichiarata la nullità assoluta dell'avviso di accertamento impugnato, perché del tutto illegittimo e infondato;
-) in subordine, che fosse revocato l'avviso e che fosse rideterminato l'importo dovuto;
-) che fosse condannato il Comune di Parabita alle spese del giudizio, ai diritti e agli onorari.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con Sentenza n.1471/2021 emessa in data 07/07/2021 rigettava il ricorso. Nulla per le spese.
Proponeva appello la CA SUD SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce, con il quale evidenziava l'illegittimità della sentenza ed error in iudicando nullità assoluta per assenza di elementi giustificativi della pretesa e carenza di motivazione.
Nelle conclusioni chiedeva: - in via principale che fosse accolto l'appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, che fosse annullato totalmente l'atto impugnato;
che fosse disposta la restituzione di tutte le somme a qualunque titolo già versate dall'appellante in pendenza di giudizio e in ragione dell'atto impugnato o della sentenza di I grado;
- in via subordinata che fosse riformata parzialmente la sentenza impugnata e che fosse annullato in parte l'avviso di accertamento, con riferimento ai tributi accertati e alle sanzioni irrogate. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di Parabita si costituiva in giudizio con controdeduzioni del 15/06/2022 con le quali rilevava che l'atto di appello proposto da CA SUD SALENTO, già I.A.C.P., della Provincia di Lecce risultava integralmente infondato nullo e/o inammissibile. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto dell'appello proposto e la condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza del 19 Gennaio 2026 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 1471/2021 emessa in data 07/07/2021 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce non merita censure e va, quindi, confermata. L'iter logico – giuridico seguito dai Primi Giudici è corretto ed adeguatamente argomentato.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento impugnato è relativo al recupero da parte del Comune di Parabita dell'imposta TASI per gli anni di imposta 2014 e 2015 in relazione ad immobili qualificati quali alloggi sociali
(ex DM 22 Aprile 2008) di proprietà della CA SUD Salento. Come affermato da recentissima giurisprudenza
(Sentenza Cass, Civ. n. 6854 del 14 marzo 2025), per il periodo compreso tra il 1^ gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, gli alloggi sociali sono comunque soggetti ad imposizione TASI essendo gli stessi equiparati all'abitazione principale dall'art. 13 comma 2 lett. B del D.L. n. 201/2011. Ed invero solo con l'art. 1 comma
14 della L. n. 208/2015, entrato in vigore dall'anno di imposta 2016, è stata sancita l'esclusione del pagamento
TASI per l'abitazione principale e, di converso, anche per gli alloggi sociali in virtù del principio della equiparazione ai fini fiscali.
In definitiva per gli anni di imposta 2014 e 2015, oggetto del presente accertamento, la TASI era dovuta anche per gli alloggi sociali, a prescindere dall'esenzione IMU;
tanto in virtù della sottoposizione al tributo de quo, ratione temporis di tutti i fabbricati destinati ad abitazione principale o con destinazione equiparata ex lege.
Di conseguenza legittimo deve ritenersi l'avviso di accertamento impugnato.
La natura della controversia, le normative prese in esame e l'evoluzione giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti i motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.