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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10614/2022
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10614/2022 tra
DI ASSICURAZIONI SPA (GIA' DI ITALIA S.P.A.)
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 maggio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per DI ITALIA SPA l'avv. MACELLO DEBORA
Per e nessuno è Controparte_1 Parte_1
comparso.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da deposito separato che costituisce parte integrante del presente atto.
Dopo la lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10614/2022 promossa da:
DI ASSICURAZIONI SPA, (già DI ITALIA s.p.a.) p.iva , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MACELLO DEBORA
( ) ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), non costituita, Controparte_1 C.F._2
residente in [...]12 Catania (CT) 95126
, (c.f. ), non costituito, Parte_1 C.F._3
residente in [...]49 Catania (CT) 95126
pagina 2 di 9 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la DI TA PA ( già Parte_2
conveniva in giudizio i ORi e Controparte_1 Parte_1
sostenendo che:
- la IG era proprietaria del veicolo Nissan Micra targato CP_1
BP497WC con polizza per la responsabilità civile n. 512000213.
- In data 28.5.17 il OR , alla guida del veicolo della Parte_1
IG , percorreva la Via Acquicella Porto del Comune di Catania e, CP_1
all'altezza del civico 2, travolgeva il ciclomotore Aprilia Scarabeo targato
80S01 di proprietà del OR e da lui condotto, provocandogli CP_2
danni fisici.
- Sul luogo interveniva la Polizia Municipale del Comune di Catania che redigeva relazione, elevando contravvenzione nei confronti del sig. Parte_1
per l'Art. 141 comma 2 D. lgs. 285/92 ovvero il conducente non
[...]
manteneva il controllo del veicolo nell'arresto dello stesso, e art. 186 ovvero
“guida in stato di ebbrezza”, come accertato essendo stato sottoposto ad esame tossicologico presso l'ospedale Garibaldi, dove risultava un tasso di etanolo pari a 2,5.
- In data 5.6.17 l'Avv. Calvaruso, in nome e per conto del OR , CP_2
richiedeva il risarcimento dei danni patiti dal suo assistito a seguito del sinistro.
- Amissima assicurazione, il giorno 3.9.18, invitava il a sottoporsi CP_2
a visita medico legale all'esito della quale versava al l'importo CP_2
complessivo di euro 46.750, di cui 36.750,00 in data 4.6.19 e 10.000,00 in data pagina 3 di 9 26.9.18. Tale importo era relativo quanto a € 42.500,00 a titolo di risarcimento da lesioni causate dal sinistro e ad euro 4.250,00 per spese legali.
- L'art. 10 condizioni generali di polizza prevedeva che l'assicurazione non era operante nel caso di veicolo guidato da persona a cui fosse stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 d. lgs. 285/92 o che comunque risultasse aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- In data 25.9.19, in data 12.11.19 e 05/10/2020 inviava lettera Controparte_3
raccomandata con la quale richiedeva alla IG , Controparte_1
proprietaria del veicolo, e al OR , conducente, il rimborso Parte_1
della somma versata in favore del danneggiato alla luce del summenzionato diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato in caso di guida in stato di ebbrezza.
- In data 5.11.20 instaurava la procedura di mediazione Parte_2
che si concludeva all'incontro dell'11.12.20 con relazione di verbale negativo, perché entrambe le parti convocate risultavano assenti.
- Vano anche il tentativo di parte attrice di un bonario componimento della vicenda in via stragiudiziale, effettuata tramite invio di nuova lettera raccomandata il 27.9.21, con la quale il difensore diffidava i convenuti al pagamento del dovuto.
-Nel caso specifico, vista la clausola 10 del contratto di polizza, risultava indubbio che non potesse operare la garanzia e di conseguenza la compagnia avesse diritto alla restituzione di quanto versato.
- L'azione trovava altresì fondamento nell'art. 2054 comma terzo, il quale pagina 4 di 9 statuisce che il proprietario del veicolo o l'usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Citava la sentenza
17.963/2017 della Corte di Cassazione secondo la quale la qualità di assicurato poteva essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo, e quindi il conducente e il proprietario o altre persone indicate dall'articolo 2054 comma terzo c.c..
In sostanza assicurato sarebbe colui che subisce una perdita patrimoniale dall'incidente stradale o chi è effettivamente responsabile dell'evento dannoso, quindi il proprietario e il conducente.
Chiedeva:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per l'incidente intervenuto in data 28.5.17 in via Acquicella Porto, al numero civico 2 del
Comune di Catania, in qualità rispettivamente conducente e proprietario assicurato del veicolo Nissan Micra targato VP 4 9 7 BC;
2. accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza oggetto di causa e il diritto in capo ad DI TA spa nei confronti del ORi e Controparte_1 Parte_1
alla restituzione della somma di euro 46.750 o della ulteriore somma
[...]
accertata in corso di causa;
3. Per l'effetto condannare in via solidale tra loro i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 46.750 o altra somma accertata in corso di causa oltre interessi dovuti al saldo;
4. In subordine condannare i ORi , per Controparte_4
pagina 5 di 9 le rispettive quote di responsabilità, al pagamento in favore di parte attrice di euro 46.750 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.
_____________________________
In data 21.6.23 si costituiva in giudizio DI assicurazioni SPA, la quale dichiarava che, con atto di fusione del 5/05/23, DI TA spa si era fusa per incorporazione in DI assicurazioni spa, la quale era quindi subentrata in tutti i rapporti giuridici ai sensi dell'articolo 2054 c.c..
DI assicurazioni s.p.a. faceva proprie le istanze promosse in precedenza da
DI TA SPA.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, numero 2, all'udienza il procuratore di parte attrice chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
____________________________
La domanda è fondata e va accolta.
La Suprema Corte ha ritenuto che l'assicuratore della r.c.a. che agisca ai sensi dell'art. 144, comma 2 nei confronti dell'assicurato ha l'onere di provare che il contratto contiene una clausola di delimitazione del rischio tale da consentirgli, nel caso concreto, il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo; difatti, sebbene il diritto di rivalsa scaturisca dalla legge, l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed è
pagina 6 di 9 onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda
(cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n.
4756).
Tale prova è stata fornita, essendo allegati agli atti sia il certificato di polizza che le condizioni di assicurazione, nelle quali è contenuta la clausola di inoperatività della polizza in caso di guida del mezzo in stato di ebbrezza, come pure è in atti la prova dello stato di ebbrezza del conducente (vedasi verbale
A.G. intervenuta) e dell'avvenuto pagamento delle somme di cui ora viene chiesta la restituzione e, non essendo intervenuta alcuna contestazione da parte del convenuti i quali, malgrado regolarmente citati, non si sono costituiti, deve considerarsi incontestata, gravando a loro carico la prova dell'eventuale assenza o limitazione della responsabilità ovvero dell'eccessiva quantificazione del danno. “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la disposizione dell'art. 18, comma 2, della l. n. 990 del 1969 - in base alla quale
l'assicuratore, quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione - trova applicazione anche quando
l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed
pagina 7 di 9 all'entità del risarcimento, con onere probatorio a suo carico.” Cassazione civile sez. VI, 12/10/2018, n.25429
Corretta, inoltre, la chiamata in causa del conducente del veicolo, anch'egli da considerarsi assicurato, in quanto il diritto di rivalsa può essere esercitato dall'assicuratore della r.c.a. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato”. “L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 144 c. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di
"assicurato" ai sensi dell'art. 1904 c.c., per tale dovendosi intendere il proprietario o il comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione "nolente domino"), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se persone diverse dal contraente della polizza, non trattandosi di soggetti estranei al rapporto assicurativo, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c.". Cassazione civile sez. III,
22/02/2024, n.4756
Pertanto i convenuti vanno condannati, in solido, alla restituzione della somma pagata, pari ad € 46.750,00, oltre interessi dal pagamento al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 545,00 per spese ed €
3.000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1. dichiara che, nel sinistro avvenuto in data 28.5.17 in via Acquicella Porto, al numero civico 2 del Comune di Catania, il veicolo assicurato da
[...]
Nissan Micra targato VP 4 9 7 BC era condotto dal Sig. CP_5
in stato di ebbrezza;
Parte_1
2. in conseguenza dichiara l'inoperatività della polizza oggetto di causa e il diritto in capo ad DI TA spa a rivalersi, nei confronti del ORi
e della somma pagata in Controparte_1 Parte_1
conseguenza del sinistro, in conseguenza dello stato di ebbrezza acclarato del conducente;
Parte_1
3. conseguentemente condanna i convenuti, in solido, alla restituzione della somma di euro 46.750,00, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
4. condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 3.000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 20/05/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
pagina 9 di 9
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10614/2022 tra
DI ASSICURAZIONI SPA (GIA' DI ITALIA S.P.A.)
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 maggio 2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per DI ITALIA SPA l'avv. MACELLO DEBORA
Per e nessuno è Controparte_1 Parte_1
comparso.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da deposito separato che costituisce parte integrante del presente atto.
Dopo la lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10614/2022 promossa da:
DI ASSICURAZIONI SPA, (già DI ITALIA s.p.a.) p.iva , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. MACELLO DEBORA
( ) ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. ), non costituita, Controparte_1 C.F._2
residente in [...]12 Catania (CT) 95126
, (c.f. ), non costituito, Parte_1 C.F._3
residente in [...]49 Catania (CT) 95126
pagina 2 di 9 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la DI TA PA ( già Parte_2
conveniva in giudizio i ORi e Controparte_1 Parte_1
sostenendo che:
- la IG era proprietaria del veicolo Nissan Micra targato CP_1
BP497WC con polizza per la responsabilità civile n. 512000213.
- In data 28.5.17 il OR , alla guida del veicolo della Parte_1
IG , percorreva la Via Acquicella Porto del Comune di Catania e, CP_1
all'altezza del civico 2, travolgeva il ciclomotore Aprilia Scarabeo targato
80S01 di proprietà del OR e da lui condotto, provocandogli CP_2
danni fisici.
- Sul luogo interveniva la Polizia Municipale del Comune di Catania che redigeva relazione, elevando contravvenzione nei confronti del sig. Parte_1
per l'Art. 141 comma 2 D. lgs. 285/92 ovvero il conducente non
[...]
manteneva il controllo del veicolo nell'arresto dello stesso, e art. 186 ovvero
“guida in stato di ebbrezza”, come accertato essendo stato sottoposto ad esame tossicologico presso l'ospedale Garibaldi, dove risultava un tasso di etanolo pari a 2,5.
- In data 5.6.17 l'Avv. Calvaruso, in nome e per conto del OR , CP_2
richiedeva il risarcimento dei danni patiti dal suo assistito a seguito del sinistro.
- Amissima assicurazione, il giorno 3.9.18, invitava il a sottoporsi CP_2
a visita medico legale all'esito della quale versava al l'importo CP_2
complessivo di euro 46.750, di cui 36.750,00 in data 4.6.19 e 10.000,00 in data pagina 3 di 9 26.9.18. Tale importo era relativo quanto a € 42.500,00 a titolo di risarcimento da lesioni causate dal sinistro e ad euro 4.250,00 per spese legali.
- L'art. 10 condizioni generali di polizza prevedeva che l'assicurazione non era operante nel caso di veicolo guidato da persona a cui fosse stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 d. lgs. 285/92 o che comunque risultasse aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- In data 25.9.19, in data 12.11.19 e 05/10/2020 inviava lettera Controparte_3
raccomandata con la quale richiedeva alla IG , Controparte_1
proprietaria del veicolo, e al OR , conducente, il rimborso Parte_1
della somma versata in favore del danneggiato alla luce del summenzionato diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato in caso di guida in stato di ebbrezza.
- In data 5.11.20 instaurava la procedura di mediazione Parte_2
che si concludeva all'incontro dell'11.12.20 con relazione di verbale negativo, perché entrambe le parti convocate risultavano assenti.
- Vano anche il tentativo di parte attrice di un bonario componimento della vicenda in via stragiudiziale, effettuata tramite invio di nuova lettera raccomandata il 27.9.21, con la quale il difensore diffidava i convenuti al pagamento del dovuto.
-Nel caso specifico, vista la clausola 10 del contratto di polizza, risultava indubbio che non potesse operare la garanzia e di conseguenza la compagnia avesse diritto alla restituzione di quanto versato.
- L'azione trovava altresì fondamento nell'art. 2054 comma terzo, il quale pagina 4 di 9 statuisce che il proprietario del veicolo o l'usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Citava la sentenza
17.963/2017 della Corte di Cassazione secondo la quale la qualità di assicurato poteva essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo, e quindi il conducente e il proprietario o altre persone indicate dall'articolo 2054 comma terzo c.c..
In sostanza assicurato sarebbe colui che subisce una perdita patrimoniale dall'incidente stradale o chi è effettivamente responsabile dell'evento dannoso, quindi il proprietario e il conducente.
Chiedeva:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per l'incidente intervenuto in data 28.5.17 in via Acquicella Porto, al numero civico 2 del
Comune di Catania, in qualità rispettivamente conducente e proprietario assicurato del veicolo Nissan Micra targato VP 4 9 7 BC;
2. accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza oggetto di causa e il diritto in capo ad DI TA spa nei confronti del ORi e Controparte_1 Parte_1
alla restituzione della somma di euro 46.750 o della ulteriore somma
[...]
accertata in corso di causa;
3. Per l'effetto condannare in via solidale tra loro i convenuti al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 46.750 o altra somma accertata in corso di causa oltre interessi dovuti al saldo;
4. In subordine condannare i ORi , per Controparte_4
pagina 5 di 9 le rispettive quote di responsabilità, al pagamento in favore di parte attrice di euro 46.750 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi.
_____________________________
In data 21.6.23 si costituiva in giudizio DI assicurazioni SPA, la quale dichiarava che, con atto di fusione del 5/05/23, DI TA spa si era fusa per incorporazione in DI assicurazioni spa, la quale era quindi subentrata in tutti i rapporti giuridici ai sensi dell'articolo 2054 c.c..
DI assicurazioni s.p.a. faceva proprie le istanze promosse in precedenza da
DI TA SPA.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, numero 2, all'udienza il procuratore di parte attrice chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
____________________________
La domanda è fondata e va accolta.
La Suprema Corte ha ritenuto che l'assicuratore della r.c.a. che agisca ai sensi dell'art. 144, comma 2 nei confronti dell'assicurato ha l'onere di provare che il contratto contiene una clausola di delimitazione del rischio tale da consentirgli, nel caso concreto, il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo; difatti, sebbene il diritto di rivalsa scaturisca dalla legge, l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed è
pagina 6 di 9 onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda
(cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n.
4756).
Tale prova è stata fornita, essendo allegati agli atti sia il certificato di polizza che le condizioni di assicurazione, nelle quali è contenuta la clausola di inoperatività della polizza in caso di guida del mezzo in stato di ebbrezza, come pure è in atti la prova dello stato di ebbrezza del conducente (vedasi verbale
A.G. intervenuta) e dell'avvenuto pagamento delle somme di cui ora viene chiesta la restituzione e, non essendo intervenuta alcuna contestazione da parte del convenuti i quali, malgrado regolarmente citati, non si sono costituiti, deve considerarsi incontestata, gravando a loro carico la prova dell'eventuale assenza o limitazione della responsabilità ovvero dell'eccessiva quantificazione del danno. “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la disposizione dell'art. 18, comma 2, della l. n. 990 del 1969 - in base alla quale
l'assicuratore, quando non può opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione - trova applicazione anche quando
l'assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed
pagina 7 di 9 all'entità del risarcimento, con onere probatorio a suo carico.” Cassazione civile sez. VI, 12/10/2018, n.25429
Corretta, inoltre, la chiamata in causa del conducente del veicolo, anch'egli da considerarsi assicurato, in quanto il diritto di rivalsa può essere esercitato dall'assicuratore della r.c.a. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di "assicurato”. “L'assicuratore della r.c.a. può esercitare il diritto di rivalsa di cui all'art. 144 c. ass. nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia la veste di
"assicurato" ai sensi dell'art. 1904 c.c., per tale dovendosi intendere il proprietario o il comproprietario, il conducente (salvo il caso della circolazione "nolente domino"), l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore in leasing, anche se persone diverse dal contraente della polizza, non trattandosi di soggetti estranei al rapporto assicurativo, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 c.c.". Cassazione civile sez. III,
22/02/2024, n.4756
Pertanto i convenuti vanno condannati, in solido, alla restituzione della somma pagata, pari ad € 46.750,00, oltre interessi dal pagamento al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 545,00 per spese ed €
3.000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 1. dichiara che, nel sinistro avvenuto in data 28.5.17 in via Acquicella Porto, al numero civico 2 del Comune di Catania, il veicolo assicurato da
[...]
Nissan Micra targato VP 4 9 7 BC era condotto dal Sig. CP_5
in stato di ebbrezza;
Parte_1
2. in conseguenza dichiara l'inoperatività della polizza oggetto di causa e il diritto in capo ad DI TA spa a rivalersi, nei confronti del ORi
e della somma pagata in Controparte_1 Parte_1
conseguenza del sinistro, in conseguenza dello stato di ebbrezza acclarato del conducente;
Parte_1
3. conseguentemente condanna i convenuti, in solido, alla restituzione della somma di euro 46.750,00, oltre interessi dal pagamento al soddisfo;
4. condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 3.000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 20/05/2025
Il GOT dott.ssa Assunta Massaro
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