Articolo 27 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 26Articolo 28
Versione
3 giugno 1985
Art. 27.
L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.
Gli Istituti diocesani destinano, in conformita' ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessita' che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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