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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 385/24, est. dott.ssa Giorgiana Manzo, posta in decisione all'udienza collegiale del 24/6/25 e promossa
DA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, con la rappresentanza e difesa in giudizio per legge dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, nei cui uffici è domiciliato a Milano, Via Freguglia n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...], il NTroparte_1 C.F._1
18/11/1969, residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato conferito su separato foglio che si allega alla memoria di costituzione di secondo grado ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via F. Crispi n. 211
APPELLATO
E CONTRO
- (c.f. NTroparte_2
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del Presidente P.IVA_2 pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione: NTroparte_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile o comunque respingere nel merito l'avverso appello confermando la Sentenza gravata;
in mero subordine limitare la Statuizione sostitutiva al solo terzo motivo d'appello relativo al divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, cui l'appellato non resiste trattandosi di domanda mai formulata e costituente mero errore materiale in Sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da porsi a carico dell'Amministrazione appellante per avervi dato ingiustamente causa.
Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., Ord. 23088 del 18/08/2021).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia dell' in accoglimento del ricorso proposto da - docente CP_2 NTroparte_1 per la classe di concorso “Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche - (B015)”, che il 21/09/23 aveva iniziato la supplenza (avente scadenza al 31/08/23) di 18 ore settimanali c/o l'I.S.I.S. J.M. Keynes di ZA CH (VA) e che, con provvedimento del 5/10/23 del Dirigente Scolastico del citato , previa diffida a non proseguire il rapporto di lavoro, CP_2 era stato dichiarato decaduto dal servizio per incompatibilità ex art. 508 del D.L.vo n. 297/94 (in quanto titolare di un esercizio commerciale di mobili ed elettrodomestici in Sicilia a conduzione familiare) con decorrenza dal 6/10/23 - con la sentenza n. 385/24 dichiarava l'illegittimità dell'impugnato provvedimento e condannava l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le mensilità maturate dalla data del recesso sino a quella di scadenza del contratto (31/8/24), aumentate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a regolarizzare la sua posizione contributiva ed a riconoscere integralmente il corrispondente punteggio maturato dal predetto, ponendo le spese di lite (liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge) a carico della parte soccombente.
Il giudice a quo, dopo aver richiamato l'art. 508 del D.L.vo n. 297/94 (“10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del NTroparte_3
. 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative. 12. Il
[...] personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali;
con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore”) - fatto salvo dall'art. 1, 1^ comma del D.L.vo n. 165/01 (TUPI), disattendeva la eccezione preliminare di inefficacia/nullità del rapporto contrattuale de quo, NT sollevata dal , per la mancata sottoscrizione da parte del ricorrente del contratto a termine full time, rilevando innanzi tutto che “che è stata la stessa amministrazione convenuta a considerare il – nel tempo in cui il predetto ha prestato CP_1 attività di servizio in qualità di docente presso l'ISIS “J. M. Keynes” di ZA (VA) – un lavoratore subordinato a tempo determinato a tutti gli effetti, qualificato pertanto - anche formalmente - come tale, ritenendo difatti necessario, coerentemente con l'impostazione descritta, emettere il provvedimento in questa sede impugnato per risolvere il rapporto di lavoro intercorso con il predetto…..
Nel provvedimento impugnato, infatti, a conferma di quanto rilevato, il ha Parte_1 espressamente richiamato sia “…l'assunzione in servizio del 21/09/2023 in qualità di personale docente C.d.C. B015 fino al 31/08/2023 per 18 ore sett.li…” sia il “… rapporto di lavoro (RdL) in essere con contratto id VA00000000044139Z2000002” (doc. 5 ricorrente).
Oltretutto, va altresì evidenziato che l'ipotetico accoglimento dell'eccezione de qua, in cui l'amministrazione convenuta ha eccepito la inefficacia del rapporto contrattuale intercorso con il per mancanza di forma scritta del contratto a termine, sarebbe palesemente contraria alla CP_1 ratio della disposizione che si intenderebbe violata.
Il vincolo della forma scritta del contratto a tempo determinato, infatti, che è chiaramente posto a garanzia del lavoratore, in questo comporterebbe, a contrario, una perdita di tutela giuridica per lo stesso, circostanza che non può pertanto ritenersi coerente con la volontà del legislatore.
Fatte tali precisazioni, risulta in ogni caso circostanza dirimente - ai fini della disamina dell'eccezione preliminare sollevata - il fatto che non sia stata fornita rituale prova, in giudizio, dell'effettivo inoltro al da parte dell'ISIS “J. M. Keynes” della comunicazione pec versata in CP_1 atti dal convenuto, con cui si sollecitava il ricorrente a provvedere alla sottoscrizione del Parte_1
(già predisposto) contratto a tempo determinato.
L'amministrazione convenuta, infatti, costituitasi in giudizio - è opportuno ribadirlo - tardivamente, si è limitata a produrre il formato Pdf della predetta notifica pec, quando, a rigore, le specifiche tecniche previste dall'art. 34, 1° comma, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 dispongono che la produzione delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge avvenga a mezzo trasmissione telematica all'ufficio giudiziario e che “i dati identificativi relativi alle ricevute devono essere inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e”, con la conseguenza che l'estensione delle ricevute in esame deve essere quella .eml o .msg e non quella
.Pdf.
Parimenti irrilevante, con riferimento all'aspetto in esame, risulta l'ulteriore produzione dell'amministrazione convenuta rappresentata dalla schermata, in formato Pdf, estratta dalla pagina del sito del , in cui si legge soltanto “SIGILLO GESTIONE” e “Il Parte_1 sollecito è stato inviato tramite email ai seguenti firmatari: Sarà possibile NTroparte_1 effettuare un nuovo sollecito a partire dalle 13:20:16 del 13/10/2023”, senza che sia tuttavia possibile esaminare lo specifico contenuto del richiamato “sollecito”.
Per ciò solo, sia sufficiente rilevare che, non essendo dimostrato in giudizio che il sia stato CP_1 effettivamente notiziato della predisposizione del contratto di lavoro a tempo determinato da parte dell'ISIS Keynes, non può parimenti ritenersi dimostrato in giudizio che la mancata sottoscrizione dello stesso sia stata conseguenza del suo rifiuto.
Tutto ciò premesso, occorre quindi evidenziare che risulta documentalmente che il avesse CP_1 sottoscritto la presa di servizio, che valendo come accettazione della nomina conferitagli dal
, costituisce, allo stato degli atti, atto pienamente idoneo, in mancanza di sottoscrizione Parte_1 del contratto di lavoro, ad esplicare gli stessi effetti (formali) del predetto (doc. 1 ricorrente)”.
Ritenuto, quindi, regolarmente instaurato il rapporto de quo, in base al principio della ragione più liquida, ravvisava il denunciato vizio procedurale relativo alle modalità con le quali la amministrazione di appartenenza aveva emesso il provvedimento di diffida e di cessazione del rapporto in essere: ”…. nel caso di specie è pacifico, in quanto documentale, che il termine dilatorio di quindici giorni che deve obbligatoriamente decorrere tra l'atto di diffida e la disposta decadenza non sia stato rispettato, posto che con il provvedimento impugnato l'amministrazione convenuta ha contestualmente diffidato il e decretato la risoluzione del rapporto di lavoro con il predetto intercorso “per CP_1 decadenza dal servizio per incompatibilità”. NT Il ha proposto appello, impugnando con due ordini di censure la sentenza n. 385/24 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha disatteso la eccezione di inefficacia/nullità del rapporto in oggetto ed ha considerato validamente stipulato il contratto di lavoro tra le parti in causa.
Con il primo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923, dell'art. 25 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009. Violazione dell'art. 2697 c.c. e inversione dell'onere della prova. Violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.. ” (pag. 9 e seg.).
Dopo aver ricordato che il documento è stato sottoscritto solamente da una parte
“id est in qualità di Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. John M. Keynes di ZA Persona_1
CH (VA), mentre il ricorrente non ha mai proceduto all'apposizione della propria firma – nonostante sia stato invitato a procedere in tal senso molteplici volte – così impedendo la valida stipulazione del negozio giuridico” e che qualsiasi contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione necessita, per la sua validità, della forma scritta ad substantiam in generale ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/23 e nello specifico ai sensi dell'art. 25 del CCNL del settore, evidenzia come alcun contratto con possa dirsi perfezionato, essendo irrilevante la NTroparte_1 successiva condotta tenuta dall'amministrazione, poiché la valutazione di tale comportamento è logicamente successiva alla verifica oggettiva della sussistenza di un valido contratto di lavoro sottoscritto da entrambe le parti e poiché detto comportamento non può in alcun modo sanare la nullità ex art. 1418 c.c.; ed essendo, inoltre, irrilevante la sottoscrizione della presa di servizio da parte del citato docente, in quanto il rapporto di lavoro di fatto instauratosi non trovava corrispondenza in un valido rapporto negoziale ed in quanto manca in tale documento la descrizione dell'assetto delle volontà contrattuali, in un contesto di fatto in cui le stesse erano divergenti, avendo il Dirigente Scolastico negato l'istanza del docente di trasformare il rapporto da a tempo pieno a tempo parziale. Osserva, poi, come siano inconferenti le argomentazioni svolte dal giudice a quo NT circa la tardiva costituzione del e/o il fatto che la eccezione di nullità sia stata sollevata solo in sede giudiziale: “Da un lato, infatti, la tardività della costituzione rende inammissibili solo le eccezioni in senso stretto, tra le quali non ricade l'eccezione di nullità del contratto che, al contrario, può e deve essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio……
Dall'altro lato, il fatto che la nullità del contratto non sia stata eccepita dall'Amministrazione già in fase conciliativa e/o ancor prima, in fase di contestazione della sussistenza in capo al Sig. di CP_1 una causa di incompatibilità, è del tutto irrilevante.”
Osserva, ancora, che il giudice a quo ha compiuto un illegittimo capovolgimento della regola del riparto dell'onere probatorio: ”giacché il Sig. intende far valere CP_1 delle prerogative in capo allo stesso derivanti proprio da un contratto di lavoro asseritamente concluso con l'Amministrazione, spettava allo stesso la prova dell'effettivo perfezionamento del contratto di lavoro e non certo il contrario!
Il presupposto logico di tutte le domande sottoposte al giudice di primo grado è proprio la sussistenza e l'avvenuta instaurazione di un valido vincolo contrattuale che fondi e giustifichi un rapporto di lavoro de iure.
l primo elemento che doveva, dunque, essere provato dal Sig. nel proprio ricorso introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado era, sì, l'illegittimità del provvedimento di diffida e decadenza del 5 ottobre 2023 in ragione della violazione del termine di cui all'art. 508, comma 14, D.lgs. 297/1994, ma ancor prima la condicio sine qua non dell'applicabilità al caso di specie della citata disposizione
– nonché di tutta la disciplina giuslavoristica – id est l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in ragione di un valido contratto di lavoro in forma scritta contestualmente sottoscritto da entrambi i contraenti, quali il Sig. stesso e la Pubblica Amministrazione”. CP_1
Da ultimo, censura pure il passaggio motivazionale a sostegno della presunta mancata conoscenza da parte del ricorrente delle comunicazioni allo stesso inviate dall'Amministrazione, deducendo da un lato che non è chiara la differenziazione operata tra le estensioni dei files in formato “.pdf” e non “.eml” o
“.msg”.; dall'altro lato, che dette conclusioni sono in contrasto anche con i poteri-doveri istruttori del giudice del lavoro, per cui sarebbe stato opportuno che il Tribunale di Varese provvedesse d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Nell'ottica del gravame, pertanto, “appare evidente la nullità del contratto di lavoro intercorso tra il
[...]
e del merito e il Sig. , giacché non sottoscritto da quest'ultimo e – Parte_1 NTroparte_1 vista la necessità della forma scritta ad substantiam per ciascun contratto stipulato dalla Pubblica amministrazione – non perfezionabile tramite altri comportamenti concludenti.
Siffatta eccezione determina l'assorbimento di tutte le censure avversarie – prima fra tutte quella relativa all'illegittimità del provvedimento di decadenza per violazione dei termini procedurali di cui all'art. 508 D.Lgs. 297/1994 – che trovano nella sussistenza di un contratto di lavoro valido il loro presupposto logico e giuridico.
Non essendo il Sig. mai stato dipendente de iure del e del merito, CP_1 Parte_1 non solo non rileva l'illegittimità del provvedimento di diffida e decadenza adottato dal Dirigente scolastico nell'ottobre del 2023, ma questo risulta non questo si era instaurato solo de facto” In subordine, con il secondo motivo lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 60 d.P.R. n. 3/1957, dell'art. 508, commi 10 e 11, d.lgs. n. 297/1994.” (pag. 28 e seg.) .
Sostiene che il capo della sentenza impugnata è errato anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse il contratto tra ed il NTroparte_1 NT
perfezionatosi: ”il contratto risulterebbe comunque inefficace per nullità ab origine determinata dalla mancanza in capo al ricorrente di quei requisiti di indipendenza e totale disponibilità che sono necessari per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze della Pubblica amministrazione.
In particolare, infatti, il Sig. è risultato intestatario di un'attività commerciale sita presso il CP_1 suo stesso luogo di residenza, denominata “Lumia Mobili” (all. 10 – Prot. 12284, Visura camerale).
Ebbene, il dovere di esclusività è espressamente previsto già dall'art. 98, comma 1, Cost., il quale statuisce che “i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazionale”.
Non solo, detto obbligo è specificamente richiamato dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 (già art. 58 del d.lgs. n. 29/1993), secondo il quale "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.
La predetta disposizione individua un'incompatibilità generale che riguarda tutti i dipendenti pubblici.
Il citato art. 60 d.P.R. n. 3/1957 specifica che “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.
Inoltre, per i rapporti a tempo parziale, si applicano anche le incompatibilità previste dall'art. 6, comma 2, D.P.C.M. n. 117/1989 e dall'art. 1, comma 58, legge n. 662/1996……
Con specifico riguardo al personale docente si applicano poi ulteriori incompatibilità stabilite ad hoc dal legislatore e contenute nell'art. 508 d.lgs. n. 297/1994.
Si osserva come l'art. 508 d.lgs. n. 297/1994 sia una norma speciale che contiene alcune incompatibilità “assolute” con lo status di pubblico dipendente che, in caso di violazione, determinano la decadenza dall'impiego.
Fatta eccezione per la libera professione – circostanza che non emerge nel caso di specie, atteso che il Sig. è risultato esercitare attività commerciale – la cui compatibilità è da valutarsi caso CP_1 per caso, per le altre attività viene a configurarsi un doppio regime.
Segnatamente, l'esercizio di attività commerciale, industriale e professionale risulta irriducibilmente incompatibile con un incarico da docente a tempo pieno, mentre è subordinato ad un nulla osta da parte dell'Istituto di appartenenza in caso di regime lavorativo part-time. Ebbene, nel caso di specie, il rapporto di lavoro de facto instauratosi era certamente a tempo pieno, atteso che lo stesso Sig. ha sempre svolto le 18 ore settimanali fin dal principio CP_1 previste.
Visto, inoltre, il diniego di trasformazione dell'orario in tempo parziale formalizzato nel provvedimento del Dirigente scolastico n. 12123 del 03 ottobre 2023 (già all. 08 – Prot. 12123, Provvedimento diniego part time), è chiaro come la volontà negoziale della Pubblica Amministrazione dedotta nel contratto (non perfezionato) fosse quella di costituire un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dunque, anche il contratto che si ritenesse concluso in ragione della sottoscrizione della presa di servizio (come valutato dal giudice di prime cure) non potrebbe che aver ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, e non parziale.
Tuttavia, come deducibile dalla disciplina sopra esposta, un rapporto di lavoro a tempo pieno è assolutamente incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale.”
Con il terzo motivo - “Violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 in correlazione con l'art. 16, comma 6 della L. n. 412/1991” (pag. 35 e seg.) - impugna invece la sentenza n. 385/24 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha disposto il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive riconosciute.
Richiama al riguardo il disposto dell'art. 16, comma 6 della legge n. 412/91 e l'art. 22, comma 36 della legge n. 724/94, che escludono nel pubblico impiego privatizzato il cumulo di accessori, rispettivamente, per i crediti previdenziali e per i crediti retributivi.
resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata. NTroparte_1
In via pregiudiziale eccepisce l'inammissibilità dell'appello, poiché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.: “L'appellante si duole della presunta erroneità della Decisione, ritenendo che il Giudice di primae curae abbia errato nel configurare la sussistenza della forma scritta, nel caso di specie, concretatasi nell'accettazione dell'incarico di supplenza formalizzata dal ricorrente/appellato con la presa di servizio.
L'impugnazione si risolve, quindi, in una censura che contrasta con i principi affermati dalle SS.UU. della Corte di cassazione (cfr. Sent. n. 9775/2022) e vale a concretare una critica alla motivazione della Sentenza impugnata, senza indicare specifici vizi logico-giuridici o nuovi elementi idonei a sovvertire l'esito del giudizio di primo grado sullo specifico tema della validità del contratto lavorativo, motivazione che, invero, non di discosta invece dai dettami delle SS.UU.: controparte non ha assolto l'onere di specificità previsto dagli artt. 342 e 434 c.p.c., limitandosi a proporre genericamente proprie considerazioni sulle scelte compiute dal Tribunale, valutazioni che non rimontano a violazioni di legge.” NT Passando al merito, oltre a rammentare la tardività della costituzione del e la inutilizzabilità della documentazione dallo stesso offerta attesa la intervenuta decadenza di legge, eccepisce la inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di appello.
Con riferimento al primo, contesta innanzi tutto di avere mai rifiutato di firmare il contratto di lavoro, per cui la mancata sottoscrizione è imputabile, semmai, a un difetto della procedura amministrativa e/o ad omissioni della stessa P.A., che non ha mai provato di avergli comunicato formalmente la richiesta di sottoscrizione o di aver ricevuto un diniego da parte sua. All'uopo rileva che
“l'Istituzione scolastica ha recapitato alcuni atti all'indirizzo di posta elettronica
, dichiarato dal ricorrente/appellato nella piattaforma ministeriale, nella Email_1 domanda di inserimento in GPS, ma soprattutto in seno alla presa di servizio (e degli stessi atti, avendone contezza, il medesimo ricorrente/appellato si è premurato di offrire produzione in giudizio sub docc.
3-6 del proprio fascicolo); altri atti, invece, l'Istituto parrebbe (il condizionale è d'obbligo, non essendovene contezza alcuna) averli inoltrati ad un diverso indirizzo di posta elettronica, con dominio della stessa Scuola mai attivato dal Email_2 ricorrente/appellato, presumibilmente creato dalla segreteria della Scuola, ma non riferibile al ricorrente/appellato che non ne fu tempestivamente dotato di alcuna credenziale d'accesso.
In sostanza, quando ha ritenuto di far pervenire gli atti al destinatario, come i provvedimenti, entrambi recapitati il 5.10.2023, di rigetto dell'istanza di part-time e di decadenza, l'Istituto ha scritto e spedito le e-mail a;
di contro, quando avrebbe predisposto Email_1
“inviti” o “solleciti” alla sottoscrizione del contratto, parrebbe aver utilizzato l'altra mail, non riferibile ad alcuna casella creata dall'appellato Email_3
Osserva, poi, che non è la lamentata violazione degli artt.16 e 17 R.D. Pt_2
2440/23 che disciplinano rapporti contrattuali diversi dal contratto di lavoro, in ogni caso che non è necessaria la contestuale sottoscrizione (cfr. Cass. SU n. 9775/22) e comunque che la pretesa assenza di forma scritta non sussiste nel caso specifico: “Giova ricordare come la redazione del contratto individuale di lavoro a cura delle istituzioni scolastiche sia solo l'ultimo atto di un processo amministrativo articolato, per sequenza progressiva, che presuppone lo scorrimento della graduatoria tramite l'(ormai famigerato) utilizzo dell'algoritmo ministeriale, il recapito a cura degli UU.SS.TT. della comunicazione di individuazione del destinatario della supplenza (sostanzialmente irrinunciabile, pena le conseguenze previste dalla disciplina delle GPS e, quindi, la mancata nomina per l'intero a.s. in altra supplenza ndr) e la finale accettazione del destinatario formalizzata con l'atto di accettazione della nomina dell'UST e contestuale presa di servizio.
Orbene, nel caso a mano vertiamo esattamente in ambito di una espressa accettazione della nomina e presa di servizio con riferimento all'incarico conferito dall'UST di Varese compilata di proprio pugno e sottoscritta dal ricorrente/appellato in data 21.9.2023”
Con riferimento al secondo, eccepisce la violazione dell'art. 345 c.p.c., non avendo NT il in primo grado esposto nulla “ circa tale ipotetica lettura da dare all'atto solutorio ed alle norme sulla incompatibilità, né – soprattutto – sulla presunta rilevanza da attribuire incidenter tantum all'altrettanto presunta nullità ab origine del contratto”,
In ogni caso, ne contesta la fondatezza: “Tale previsione (art. 508 del D.L.vo n. 297/94) non può che presupporre che il contratto di lavoro con la pubblica amministrazione sia comunque valido e non nullo: la decadenza non travolge infatti il rapporto ex tunc ma opera con effetti al momento in cui viene disposta per risolvere il rapporto;
il regime della diffida conferma come non sia impossibile una breve sovrapposizione tra l'impiego pubblico e quello privato incompatibile, per il tempo che il legislatore ha ritenuto necessario per consentire al dipendente pubblico di eliminare la situazione di incompatibilità conservando il rapporto di pubblico impiego: in questi puntali termini cfr. Tribunale Torino Sent. n°1275/2017.
L'atto impugnato dal ricorrente/appellato, invece, in aperta violazione di entrambe le rubricate disposizioni, ha ridotto un unicum istantaneo la diffida e la decadenza, concretando una ipotesi del tutto estranea alla norma: ben può parlarsi, dunque, di nullità/inesistenza della decadenza predetta, atteso che, se è vero che la stessa opererebbe di diritto in presenza delle condizioni di legge, è proprio l'assenza di dette condizioni a determinare che la fattispecie legale non si è verificata e con essa nessuna decadenza è intervenuta.
Come noto, in materia di fattispecie complesse, come quella che ci occupa, è solo il concretarsi dell'insieme delle circostanze previste dallo schema legale tipico a concretare la fattispecie medesima, sicché la mancanza di uno dei due elementi costitutivi all'uopo previsti dalla Legge, impedisce il verificarsi stesso della fattispecie decadenziale, quale fatto estintivo del rapporto lavorativo.
La res facti della profilata incompatibilità diviene giuridicamente rilevante ai fini della decadenza, dunque, solo ove non rimossa entro il termine dilatorio fissato per Legge e che la stessa Legge delinea come removibile, così da non determinare conflitto assoluto con l'impiego pubblico, ma da retrocedere unicamente ad ipotesi di illecito sanzionabile disciplinarmente.”
Censura anche la mancata concessione del part-time, in quanto non sussistevano al 21/9/23, né potevano essere addotte le ragioni “didattico- organizzative” espresse nel diniego.
Con riferimento al terzo, osserva che “è sufficiente una lettura degli atti per comprendere che detto cumulo non sia mai stato richiesto dal ricorrente/appellato e costituisce un evidente lapsus calami dell'Estensore della Sentenza impugnata.
Invero, il motivo d'appello si limita a rilevare un chiaro errore materiale non decisivo, trattandosi di somme che, proprio per il legale divieto di cumulo, non avrebbero potuto comunque essere erogate né pretese perché contra legem.
Va da sé che l'emenda a detto errore era perseguibile con l'apposito procedimento di correzione d'errore materiale contenuto nella Sentenza impugnata, stante l'evidenza degli atti di causa, sicché si palesa inammissibile il motivo di gravame che si risolva nella mera denuncia di un errore materiale contenuto nella Sentenza impugnata, in quanto – per l'appunto – tale errore è emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c." (Cass. civ., sez. III, sent. n. 14803/2012, tra le altre).”
Si è proceduto nella contumacia dell' anche in questo grado del giudizio. CP_2
All'udienza del 24/6/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame - che appare fondata più sull'art. 434 c.p.c. che sull'art. 348 bis c.p.c., assumendo
[...] NT
che le doglianze del non siano, per come formulate, idonee ad CP_1 aggredire il ragionamento logico-giuridico posto alla base della decisione - poiché dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso.
Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”. Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
Ciò posto, il primo motivo di gravame coglie nel segno, risultando pertanto assorbiti gli altri.
Il Tribunale di Varese ha fondato la sua decisione (declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto perché adottato contestualmente alla diffida che avrebbe permesso al docente di rimuovere, eventualmente, la causa di NT incompatibilità con conseguente condanna del al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso alla scadenza del contratto a termine) sul presupposto della valida instaurazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, presupposto che, al contrario, non sussiste.
Nel caso di specie è circostanza pacifica che non abbia firmato NTroparte_1 il contratto di assunzione a termine per 18 ore settimanali (irrilevante in questo giudizio la imputabilità della omessa sottoscrizione) e quindi deve escludersi che si sia perfezionato il rapporto de quo, essendo la forma scritta richiesta ab substantiam già solo dal disposto dell'art. 25, 4^ comma del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 secondo cui “Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.”. NT Come messo in evidenza correttamente dalla difesa del , la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti stipulati dalla Pubbli ministrazione opera come “strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell' interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell' interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97)” (così Cass. n. 20340/10).
Se è vero che la sottoscrizione può anche non essere contestuale, è altresì vero che nel caso concreto il contratto di lavoro predisposto dalla amministrazione (doc. 2 appellato) non è stato firmato da entrambe le parti.
Non convince al riguardo la tesi dell'attuale appellato che ravvisa nella dichiarazione di presa di servizio, sottoscritta dallo stesso il 21 settembre 2023 (doc. 1 appellato), la accettazione della nomina conferitagli dall'UST di Varese quale atto idoneo ad esplicare gli effetti formali del contratto di lavoro, essendo sufficiente far notare che non è nemmeno indicata la tipologia di rapporto in relazione alle ore da svolgere (full time o part time).
In mancanza, dunque, di un documento scritto che riporti la specifica volontà negoziale di entrambe le parti, non si è instaurato alcun rapporto di lavoro, non essendo persuasiva la difesa di sulla asserita difforme NTroparte_1 NT eccezione sollevata in primo grado dal , sia in considerazione delle deduzioni svolte da questo ultimo (“Preliminarmente si eccepisce l'inefficacia del rapporto contrattuale la cui risoluzione viene odiernamente impugnata in quanto affetto da nullità insanabile in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato si è svolto in assenza di contratto con forma scritta ad substantiam sottoscritto da entrambe per le parti contraenti con omesso e volontario rifiuto di sottoscrizione ad opera del ricorrente come si documenterà infra”, così memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.); sia in considerazione della natura di detta eccezione, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ed anche d'ufficio. come chiarito dalla Suprema Corte: “Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nel senso che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso;
se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio; peraltro, nel caso in cui il convenuto deduce per la prima volta in grado d'appello una diversa causa di invalidità del rapporto, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte, è da ritenere consentito al giudice di legittimità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione, rilevare la nullità (o l'inesistenza) del contratto in base ad una ragione diversa da quella prospettata, nascendo il potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, anteriormente alla eventuale eccezione di nullità del convenuto, anche se proposta con riconvenzionale o, successivamente, come motivo di gravame, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto o nuove indagini e vi sia agli atti, come nella specie, la necessaria documentazione” (così Cass. 13628/01).
La conclusione non muta anche a voler considerare illegittimo il provvedimento del 5/10/23 con cui la amministrazione ha negato la concessione del part-time verticale per 9 ore settimanali chiesta dal il 21/9/23 contestualmente alla CP_1 presa di servizio, che viene impugnato nel corpo del ricorso ex art. 414 c.p.c., ma non nelle conclusioni, facendo queste ultime unicamente riferimento al provvedimento del 5/10/23, in quanto, pure per il contratto part-time difetta la sottoscrizione del contratto, sempre richiesta ad substantiam.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza n. 385/24 del Tribunale di Varese, deve essere rigettato il ricorso ex art. 414 c.p.c.
Le spese di lite del doppio grado vengono compensate nel rapporto processuale NT tra e per la particolarità della fattispecie concreta NTroparte_1
(accoglimento dell'appello in base ad una eccezione introdotta nel presente grado del giudizio).
Nulla per le spese del doppio grado nei confronti della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 385/24 del Tribunale di Varese, rigetta il ricorso ex art. 414 c.p.c. NT Compensa le spese del doppio grado nel rapporto processuale tra e
[...]
. CP_1
Nulla per le spese del doppio grado nei confronti dell' CP_2
Milano, 24/6/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Giuseppina LOCOROTONDO Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 385/24, est. dott.ssa Giorgiana Manzo, posta in decisione all'udienza collegiale del 24/6/25 e promossa
DA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, con la rappresentanza e difesa in giudizio per legge dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, nei cui uffici è domiciliato a Milano, Via Freguglia n. 1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , nato a [...], il NTroparte_1 C.F._1
18/11/1969, residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato conferito su separato foglio che si allega alla memoria di costituzione di secondo grado ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via F. Crispi n. 211
APPELLATO
E CONTRO
- (c.f. NTroparte_2
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del Presidente P.IVA_2 pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione: NTroparte_1
“L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile o comunque respingere nel merito l'avverso appello confermando la Sentenza gravata;
in mero subordine limitare la Statuizione sostitutiva al solo terzo motivo d'appello relativo al divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, cui l'appellato non resiste trattandosi di domanda mai formulata e costituente mero errore materiale in Sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da porsi a carico dell'Amministrazione appellante per avervi dato ingiustamente causa.
Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., Ord. 23088 del 18/08/2021).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia dell' in accoglimento del ricorso proposto da - docente CP_2 NTroparte_1 per la classe di concorso “Laboratori di Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche - (B015)”, che il 21/09/23 aveva iniziato la supplenza (avente scadenza al 31/08/23) di 18 ore settimanali c/o l'I.S.I.S. J.M. Keynes di ZA CH (VA) e che, con provvedimento del 5/10/23 del Dirigente Scolastico del citato , previa diffida a non proseguire il rapporto di lavoro, CP_2 era stato dichiarato decaduto dal servizio per incompatibilità ex art. 508 del D.L.vo n. 297/94 (in quanto titolare di un esercizio commerciale di mobili ed elettrodomestici in Sicilia a conduzione familiare) con decorrenza dal 6/10/23 - con la sentenza n. 385/24 dichiarava l'illegittimità dell'impugnato provvedimento e condannava l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le mensilità maturate dalla data del recesso sino a quella di scadenza del contratto (31/8/24), aumentate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, a regolarizzare la sua posizione contributiva ed a riconoscere integralmente il corrispondente punteggio maturato dal predetto, ponendo le spese di lite (liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge) a carico della parte soccombente.
Il giudice a quo, dopo aver richiamato l'art. 508 del D.L.vo n. 297/94 (“10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del NTroparte_3
. 11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative. 12. Il
[...] personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali;
con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore”) - fatto salvo dall'art. 1, 1^ comma del D.L.vo n. 165/01 (TUPI), disattendeva la eccezione preliminare di inefficacia/nullità del rapporto contrattuale de quo, NT sollevata dal , per la mancata sottoscrizione da parte del ricorrente del contratto a termine full time, rilevando innanzi tutto che “che è stata la stessa amministrazione convenuta a considerare il – nel tempo in cui il predetto ha prestato CP_1 attività di servizio in qualità di docente presso l'ISIS “J. M. Keynes” di ZA (VA) – un lavoratore subordinato a tempo determinato a tutti gli effetti, qualificato pertanto - anche formalmente - come tale, ritenendo difatti necessario, coerentemente con l'impostazione descritta, emettere il provvedimento in questa sede impugnato per risolvere il rapporto di lavoro intercorso con il predetto…..
Nel provvedimento impugnato, infatti, a conferma di quanto rilevato, il ha Parte_1 espressamente richiamato sia “…l'assunzione in servizio del 21/09/2023 in qualità di personale docente C.d.C. B015 fino al 31/08/2023 per 18 ore sett.li…” sia il “… rapporto di lavoro (RdL) in essere con contratto id VA00000000044139Z2000002” (doc. 5 ricorrente).
Oltretutto, va altresì evidenziato che l'ipotetico accoglimento dell'eccezione de qua, in cui l'amministrazione convenuta ha eccepito la inefficacia del rapporto contrattuale intercorso con il per mancanza di forma scritta del contratto a termine, sarebbe palesemente contraria alla CP_1 ratio della disposizione che si intenderebbe violata.
Il vincolo della forma scritta del contratto a tempo determinato, infatti, che è chiaramente posto a garanzia del lavoratore, in questo comporterebbe, a contrario, una perdita di tutela giuridica per lo stesso, circostanza che non può pertanto ritenersi coerente con la volontà del legislatore.
Fatte tali precisazioni, risulta in ogni caso circostanza dirimente - ai fini della disamina dell'eccezione preliminare sollevata - il fatto che non sia stata fornita rituale prova, in giudizio, dell'effettivo inoltro al da parte dell'ISIS “J. M. Keynes” della comunicazione pec versata in CP_1 atti dal convenuto, con cui si sollecitava il ricorrente a provvedere alla sottoscrizione del Parte_1
(già predisposto) contratto a tempo determinato.
L'amministrazione convenuta, infatti, costituitasi in giudizio - è opportuno ribadirlo - tardivamente, si è limitata a produrre il formato Pdf della predetta notifica pec, quando, a rigore, le specifiche tecniche previste dall'art. 34, 1° comma, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 dispongono che la produzione delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge avvenga a mezzo trasmissione telematica all'ufficio giudiziario e che “i dati identificativi relativi alle ricevute devono essere inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e”, con la conseguenza che l'estensione delle ricevute in esame deve essere quella .eml o .msg e non quella
.Pdf.
Parimenti irrilevante, con riferimento all'aspetto in esame, risulta l'ulteriore produzione dell'amministrazione convenuta rappresentata dalla schermata, in formato Pdf, estratta dalla pagina del sito del , in cui si legge soltanto “SIGILLO GESTIONE” e “Il Parte_1 sollecito è stato inviato tramite email ai seguenti firmatari: Sarà possibile NTroparte_1 effettuare un nuovo sollecito a partire dalle 13:20:16 del 13/10/2023”, senza che sia tuttavia possibile esaminare lo specifico contenuto del richiamato “sollecito”.
Per ciò solo, sia sufficiente rilevare che, non essendo dimostrato in giudizio che il sia stato CP_1 effettivamente notiziato della predisposizione del contratto di lavoro a tempo determinato da parte dell'ISIS Keynes, non può parimenti ritenersi dimostrato in giudizio che la mancata sottoscrizione dello stesso sia stata conseguenza del suo rifiuto.
Tutto ciò premesso, occorre quindi evidenziare che risulta documentalmente che il avesse CP_1 sottoscritto la presa di servizio, che valendo come accettazione della nomina conferitagli dal
, costituisce, allo stato degli atti, atto pienamente idoneo, in mancanza di sottoscrizione Parte_1 del contratto di lavoro, ad esplicare gli stessi effetti (formali) del predetto (doc. 1 ricorrente)”.
Ritenuto, quindi, regolarmente instaurato il rapporto de quo, in base al principio della ragione più liquida, ravvisava il denunciato vizio procedurale relativo alle modalità con le quali la amministrazione di appartenenza aveva emesso il provvedimento di diffida e di cessazione del rapporto in essere: ”…. nel caso di specie è pacifico, in quanto documentale, che il termine dilatorio di quindici giorni che deve obbligatoriamente decorrere tra l'atto di diffida e la disposta decadenza non sia stato rispettato, posto che con il provvedimento impugnato l'amministrazione convenuta ha contestualmente diffidato il e decretato la risoluzione del rapporto di lavoro con il predetto intercorso “per CP_1 decadenza dal servizio per incompatibilità”. NT Il ha proposto appello, impugnando con due ordini di censure la sentenza n. 385/24 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha disatteso la eccezione di inefficacia/nullità del rapporto in oggetto ed ha considerato validamente stipulato il contratto di lavoro tra le parti in causa.
Con il primo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., degli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923, dell'art. 25 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009. Violazione dell'art. 2697 c.c. e inversione dell'onere della prova. Violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.. ” (pag. 9 e seg.).
Dopo aver ricordato che il documento è stato sottoscritto solamente da una parte
“id est in qualità di Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. John M. Keynes di ZA Persona_1
CH (VA), mentre il ricorrente non ha mai proceduto all'apposizione della propria firma – nonostante sia stato invitato a procedere in tal senso molteplici volte – così impedendo la valida stipulazione del negozio giuridico” e che qualsiasi contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione necessita, per la sua validità, della forma scritta ad substantiam in generale ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/23 e nello specifico ai sensi dell'art. 25 del CCNL del settore, evidenzia come alcun contratto con possa dirsi perfezionato, essendo irrilevante la NTroparte_1 successiva condotta tenuta dall'amministrazione, poiché la valutazione di tale comportamento è logicamente successiva alla verifica oggettiva della sussistenza di un valido contratto di lavoro sottoscritto da entrambe le parti e poiché detto comportamento non può in alcun modo sanare la nullità ex art. 1418 c.c.; ed essendo, inoltre, irrilevante la sottoscrizione della presa di servizio da parte del citato docente, in quanto il rapporto di lavoro di fatto instauratosi non trovava corrispondenza in un valido rapporto negoziale ed in quanto manca in tale documento la descrizione dell'assetto delle volontà contrattuali, in un contesto di fatto in cui le stesse erano divergenti, avendo il Dirigente Scolastico negato l'istanza del docente di trasformare il rapporto da a tempo pieno a tempo parziale. Osserva, poi, come siano inconferenti le argomentazioni svolte dal giudice a quo NT circa la tardiva costituzione del e/o il fatto che la eccezione di nullità sia stata sollevata solo in sede giudiziale: “Da un lato, infatti, la tardività della costituzione rende inammissibili solo le eccezioni in senso stretto, tra le quali non ricade l'eccezione di nullità del contratto che, al contrario, può e deve essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio……
Dall'altro lato, il fatto che la nullità del contratto non sia stata eccepita dall'Amministrazione già in fase conciliativa e/o ancor prima, in fase di contestazione della sussistenza in capo al Sig. di CP_1 una causa di incompatibilità, è del tutto irrilevante.”
Osserva, ancora, che il giudice a quo ha compiuto un illegittimo capovolgimento della regola del riparto dell'onere probatorio: ”giacché il Sig. intende far valere CP_1 delle prerogative in capo allo stesso derivanti proprio da un contratto di lavoro asseritamente concluso con l'Amministrazione, spettava allo stesso la prova dell'effettivo perfezionamento del contratto di lavoro e non certo il contrario!
Il presupposto logico di tutte le domande sottoposte al giudice di primo grado è proprio la sussistenza e l'avvenuta instaurazione di un valido vincolo contrattuale che fondi e giustifichi un rapporto di lavoro de iure.
l primo elemento che doveva, dunque, essere provato dal Sig. nel proprio ricorso introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado era, sì, l'illegittimità del provvedimento di diffida e decadenza del 5 ottobre 2023 in ragione della violazione del termine di cui all'art. 508, comma 14, D.lgs. 297/1994, ma ancor prima la condicio sine qua non dell'applicabilità al caso di specie della citata disposizione
– nonché di tutta la disciplina giuslavoristica – id est l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in ragione di un valido contratto di lavoro in forma scritta contestualmente sottoscritto da entrambi i contraenti, quali il Sig. stesso e la Pubblica Amministrazione”. CP_1
Da ultimo, censura pure il passaggio motivazionale a sostegno della presunta mancata conoscenza da parte del ricorrente delle comunicazioni allo stesso inviate dall'Amministrazione, deducendo da un lato che non è chiara la differenziazione operata tra le estensioni dei files in formato “.pdf” e non “.eml” o
“.msg”.; dall'altro lato, che dette conclusioni sono in contrasto anche con i poteri-doveri istruttori del giudice del lavoro, per cui sarebbe stato opportuno che il Tribunale di Varese provvedesse d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Nell'ottica del gravame, pertanto, “appare evidente la nullità del contratto di lavoro intercorso tra il
[...]
e del merito e il Sig. , giacché non sottoscritto da quest'ultimo e – Parte_1 NTroparte_1 vista la necessità della forma scritta ad substantiam per ciascun contratto stipulato dalla Pubblica amministrazione – non perfezionabile tramite altri comportamenti concludenti.
Siffatta eccezione determina l'assorbimento di tutte le censure avversarie – prima fra tutte quella relativa all'illegittimità del provvedimento di decadenza per violazione dei termini procedurali di cui all'art. 508 D.Lgs. 297/1994 – che trovano nella sussistenza di un contratto di lavoro valido il loro presupposto logico e giuridico.
Non essendo il Sig. mai stato dipendente de iure del e del merito, CP_1 Parte_1 non solo non rileva l'illegittimità del provvedimento di diffida e decadenza adottato dal Dirigente scolastico nell'ottobre del 2023, ma questo risulta non questo si era instaurato solo de facto” In subordine, con il secondo motivo lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 60 d.P.R. n. 3/1957, dell'art. 508, commi 10 e 11, d.lgs. n. 297/1994.” (pag. 28 e seg.) .
Sostiene che il capo della sentenza impugnata è errato anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse il contratto tra ed il NTroparte_1 NT
perfezionatosi: ”il contratto risulterebbe comunque inefficace per nullità ab origine determinata dalla mancanza in capo al ricorrente di quei requisiti di indipendenza e totale disponibilità che sono necessari per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno alle dipendenze della Pubblica amministrazione.
In particolare, infatti, il Sig. è risultato intestatario di un'attività commerciale sita presso il CP_1 suo stesso luogo di residenza, denominata “Lumia Mobili” (all. 10 – Prot. 12284, Visura camerale).
Ebbene, il dovere di esclusività è espressamente previsto già dall'art. 98, comma 1, Cost., il quale statuisce che “i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazionale”.
Non solo, detto obbligo è specificamente richiamato dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 (già art. 58 del d.lgs. n. 29/1993), secondo il quale "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.
La predetta disposizione individua un'incompatibilità generale che riguarda tutti i dipendenti pubblici.
Il citato art. 60 d.P.R. n. 3/1957 specifica che “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.
Inoltre, per i rapporti a tempo parziale, si applicano anche le incompatibilità previste dall'art. 6, comma 2, D.P.C.M. n. 117/1989 e dall'art. 1, comma 58, legge n. 662/1996……
Con specifico riguardo al personale docente si applicano poi ulteriori incompatibilità stabilite ad hoc dal legislatore e contenute nell'art. 508 d.lgs. n. 297/1994.
Si osserva come l'art. 508 d.lgs. n. 297/1994 sia una norma speciale che contiene alcune incompatibilità “assolute” con lo status di pubblico dipendente che, in caso di violazione, determinano la decadenza dall'impiego.
Fatta eccezione per la libera professione – circostanza che non emerge nel caso di specie, atteso che il Sig. è risultato esercitare attività commerciale – la cui compatibilità è da valutarsi caso CP_1 per caso, per le altre attività viene a configurarsi un doppio regime.
Segnatamente, l'esercizio di attività commerciale, industriale e professionale risulta irriducibilmente incompatibile con un incarico da docente a tempo pieno, mentre è subordinato ad un nulla osta da parte dell'Istituto di appartenenza in caso di regime lavorativo part-time. Ebbene, nel caso di specie, il rapporto di lavoro de facto instauratosi era certamente a tempo pieno, atteso che lo stesso Sig. ha sempre svolto le 18 ore settimanali fin dal principio CP_1 previste.
Visto, inoltre, il diniego di trasformazione dell'orario in tempo parziale formalizzato nel provvedimento del Dirigente scolastico n. 12123 del 03 ottobre 2023 (già all. 08 – Prot. 12123, Provvedimento diniego part time), è chiaro come la volontà negoziale della Pubblica Amministrazione dedotta nel contratto (non perfezionato) fosse quella di costituire un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Dunque, anche il contratto che si ritenesse concluso in ragione della sottoscrizione della presa di servizio (come valutato dal giudice di prime cure) non potrebbe che aver ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, e non parziale.
Tuttavia, come deducibile dalla disciplina sopra esposta, un rapporto di lavoro a tempo pieno è assolutamente incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale.”
Con il terzo motivo - “Violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 in correlazione con l'art. 16, comma 6 della L. n. 412/1991” (pag. 35 e seg.) - impugna invece la sentenza n. 385/24 nella parte in cui il Tribunale di Varese ha disposto il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive riconosciute.
Richiama al riguardo il disposto dell'art. 16, comma 6 della legge n. 412/91 e l'art. 22, comma 36 della legge n. 724/94, che escludono nel pubblico impiego privatizzato il cumulo di accessori, rispettivamente, per i crediti previdenziali e per i crediti retributivi.
resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata. NTroparte_1
In via pregiudiziale eccepisce l'inammissibilità dell'appello, poiché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.: “L'appellante si duole della presunta erroneità della Decisione, ritenendo che il Giudice di primae curae abbia errato nel configurare la sussistenza della forma scritta, nel caso di specie, concretatasi nell'accettazione dell'incarico di supplenza formalizzata dal ricorrente/appellato con la presa di servizio.
L'impugnazione si risolve, quindi, in una censura che contrasta con i principi affermati dalle SS.UU. della Corte di cassazione (cfr. Sent. n. 9775/2022) e vale a concretare una critica alla motivazione della Sentenza impugnata, senza indicare specifici vizi logico-giuridici o nuovi elementi idonei a sovvertire l'esito del giudizio di primo grado sullo specifico tema della validità del contratto lavorativo, motivazione che, invero, non di discosta invece dai dettami delle SS.UU.: controparte non ha assolto l'onere di specificità previsto dagli artt. 342 e 434 c.p.c., limitandosi a proporre genericamente proprie considerazioni sulle scelte compiute dal Tribunale, valutazioni che non rimontano a violazioni di legge.” NT Passando al merito, oltre a rammentare la tardività della costituzione del e la inutilizzabilità della documentazione dallo stesso offerta attesa la intervenuta decadenza di legge, eccepisce la inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di appello.
Con riferimento al primo, contesta innanzi tutto di avere mai rifiutato di firmare il contratto di lavoro, per cui la mancata sottoscrizione è imputabile, semmai, a un difetto della procedura amministrativa e/o ad omissioni della stessa P.A., che non ha mai provato di avergli comunicato formalmente la richiesta di sottoscrizione o di aver ricevuto un diniego da parte sua. All'uopo rileva che
“l'Istituzione scolastica ha recapitato alcuni atti all'indirizzo di posta elettronica
, dichiarato dal ricorrente/appellato nella piattaforma ministeriale, nella Email_1 domanda di inserimento in GPS, ma soprattutto in seno alla presa di servizio (e degli stessi atti, avendone contezza, il medesimo ricorrente/appellato si è premurato di offrire produzione in giudizio sub docc.
3-6 del proprio fascicolo); altri atti, invece, l'Istituto parrebbe (il condizionale è d'obbligo, non essendovene contezza alcuna) averli inoltrati ad un diverso indirizzo di posta elettronica, con dominio della stessa Scuola mai attivato dal Email_2 ricorrente/appellato, presumibilmente creato dalla segreteria della Scuola, ma non riferibile al ricorrente/appellato che non ne fu tempestivamente dotato di alcuna credenziale d'accesso.
In sostanza, quando ha ritenuto di far pervenire gli atti al destinatario, come i provvedimenti, entrambi recapitati il 5.10.2023, di rigetto dell'istanza di part-time e di decadenza, l'Istituto ha scritto e spedito le e-mail a;
di contro, quando avrebbe predisposto Email_1
“inviti” o “solleciti” alla sottoscrizione del contratto, parrebbe aver utilizzato l'altra mail, non riferibile ad alcuna casella creata dall'appellato Email_3
Osserva, poi, che non è la lamentata violazione degli artt.16 e 17 R.D. Pt_2
2440/23 che disciplinano rapporti contrattuali diversi dal contratto di lavoro, in ogni caso che non è necessaria la contestuale sottoscrizione (cfr. Cass. SU n. 9775/22) e comunque che la pretesa assenza di forma scritta non sussiste nel caso specifico: “Giova ricordare come la redazione del contratto individuale di lavoro a cura delle istituzioni scolastiche sia solo l'ultimo atto di un processo amministrativo articolato, per sequenza progressiva, che presuppone lo scorrimento della graduatoria tramite l'(ormai famigerato) utilizzo dell'algoritmo ministeriale, il recapito a cura degli UU.SS.TT. della comunicazione di individuazione del destinatario della supplenza (sostanzialmente irrinunciabile, pena le conseguenze previste dalla disciplina delle GPS e, quindi, la mancata nomina per l'intero a.s. in altra supplenza ndr) e la finale accettazione del destinatario formalizzata con l'atto di accettazione della nomina dell'UST e contestuale presa di servizio.
Orbene, nel caso a mano vertiamo esattamente in ambito di una espressa accettazione della nomina e presa di servizio con riferimento all'incarico conferito dall'UST di Varese compilata di proprio pugno e sottoscritta dal ricorrente/appellato in data 21.9.2023”
Con riferimento al secondo, eccepisce la violazione dell'art. 345 c.p.c., non avendo NT il in primo grado esposto nulla “ circa tale ipotetica lettura da dare all'atto solutorio ed alle norme sulla incompatibilità, né – soprattutto – sulla presunta rilevanza da attribuire incidenter tantum all'altrettanto presunta nullità ab origine del contratto”,
In ogni caso, ne contesta la fondatezza: “Tale previsione (art. 508 del D.L.vo n. 297/94) non può che presupporre che il contratto di lavoro con la pubblica amministrazione sia comunque valido e non nullo: la decadenza non travolge infatti il rapporto ex tunc ma opera con effetti al momento in cui viene disposta per risolvere il rapporto;
il regime della diffida conferma come non sia impossibile una breve sovrapposizione tra l'impiego pubblico e quello privato incompatibile, per il tempo che il legislatore ha ritenuto necessario per consentire al dipendente pubblico di eliminare la situazione di incompatibilità conservando il rapporto di pubblico impiego: in questi puntali termini cfr. Tribunale Torino Sent. n°1275/2017.
L'atto impugnato dal ricorrente/appellato, invece, in aperta violazione di entrambe le rubricate disposizioni, ha ridotto un unicum istantaneo la diffida e la decadenza, concretando una ipotesi del tutto estranea alla norma: ben può parlarsi, dunque, di nullità/inesistenza della decadenza predetta, atteso che, se è vero che la stessa opererebbe di diritto in presenza delle condizioni di legge, è proprio l'assenza di dette condizioni a determinare che la fattispecie legale non si è verificata e con essa nessuna decadenza è intervenuta.
Come noto, in materia di fattispecie complesse, come quella che ci occupa, è solo il concretarsi dell'insieme delle circostanze previste dallo schema legale tipico a concretare la fattispecie medesima, sicché la mancanza di uno dei due elementi costitutivi all'uopo previsti dalla Legge, impedisce il verificarsi stesso della fattispecie decadenziale, quale fatto estintivo del rapporto lavorativo.
La res facti della profilata incompatibilità diviene giuridicamente rilevante ai fini della decadenza, dunque, solo ove non rimossa entro il termine dilatorio fissato per Legge e che la stessa Legge delinea come removibile, così da non determinare conflitto assoluto con l'impiego pubblico, ma da retrocedere unicamente ad ipotesi di illecito sanzionabile disciplinarmente.”
Censura anche la mancata concessione del part-time, in quanto non sussistevano al 21/9/23, né potevano essere addotte le ragioni “didattico- organizzative” espresse nel diniego.
Con riferimento al terzo, osserva che “è sufficiente una lettura degli atti per comprendere che detto cumulo non sia mai stato richiesto dal ricorrente/appellato e costituisce un evidente lapsus calami dell'Estensore della Sentenza impugnata.
Invero, il motivo d'appello si limita a rilevare un chiaro errore materiale non decisivo, trattandosi di somme che, proprio per il legale divieto di cumulo, non avrebbero potuto comunque essere erogate né pretese perché contra legem.
Va da sé che l'emenda a detto errore era perseguibile con l'apposito procedimento di correzione d'errore materiale contenuto nella Sentenza impugnata, stante l'evidenza degli atti di causa, sicché si palesa inammissibile il motivo di gravame che si risolva nella mera denuncia di un errore materiale contenuto nella Sentenza impugnata, in quanto – per l'appunto – tale errore è emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c." (Cass. civ., sez. III, sent. n. 14803/2012, tra le altre).”
Si è proceduto nella contumacia dell' anche in questo grado del giudizio. CP_2
All'udienza del 24/6/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame - che appare fondata più sull'art. 434 c.p.c. che sull'art. 348 bis c.p.c., assumendo
[...] NT
che le doglianze del non siano, per come formulate, idonee ad CP_1 aggredire il ragionamento logico-giuridico posto alla base della decisione - poiché dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate ex adverso.
Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”. Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
Ciò posto, il primo motivo di gravame coglie nel segno, risultando pertanto assorbiti gli altri.
Il Tribunale di Varese ha fondato la sua decisione (declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto perché adottato contestualmente alla diffida che avrebbe permesso al docente di rimuovere, eventualmente, la causa di NT incompatibilità con conseguente condanna del al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso alla scadenza del contratto a termine) sul presupposto della valida instaurazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, presupposto che, al contrario, non sussiste.
Nel caso di specie è circostanza pacifica che non abbia firmato NTroparte_1 il contratto di assunzione a termine per 18 ore settimanali (irrilevante in questo giudizio la imputabilità della omessa sottoscrizione) e quindi deve escludersi che si sia perfezionato il rapporto de quo, essendo la forma scritta richiesta ab substantiam già solo dal disposto dell'art. 25, 4^ comma del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 secondo cui “Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.”. NT Come messo in evidenza correttamente dalla difesa del , la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti stipulati dalla Pubbli ministrazione opera come “strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell' interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell' interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97)” (così Cass. n. 20340/10).
Se è vero che la sottoscrizione può anche non essere contestuale, è altresì vero che nel caso concreto il contratto di lavoro predisposto dalla amministrazione (doc. 2 appellato) non è stato firmato da entrambe le parti.
Non convince al riguardo la tesi dell'attuale appellato che ravvisa nella dichiarazione di presa di servizio, sottoscritta dallo stesso il 21 settembre 2023 (doc. 1 appellato), la accettazione della nomina conferitagli dall'UST di Varese quale atto idoneo ad esplicare gli effetti formali del contratto di lavoro, essendo sufficiente far notare che non è nemmeno indicata la tipologia di rapporto in relazione alle ore da svolgere (full time o part time).
In mancanza, dunque, di un documento scritto che riporti la specifica volontà negoziale di entrambe le parti, non si è instaurato alcun rapporto di lavoro, non essendo persuasiva la difesa di sulla asserita difforme NTroparte_1 NT eccezione sollevata in primo grado dal , sia in considerazione delle deduzioni svolte da questo ultimo (“Preliminarmente si eccepisce l'inefficacia del rapporto contrattuale la cui risoluzione viene odiernamente impugnata in quanto affetto da nullità insanabile in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato si è svolto in assenza di contratto con forma scritta ad substantiam sottoscritto da entrambe per le parti contraenti con omesso e volontario rifiuto di sottoscrizione ad opera del ricorrente come si documenterà infra”, così memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.); sia in considerazione della natura di detta eccezione, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ed anche d'ufficio. come chiarito dalla Suprema Corte: “Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 cod. civ., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nel senso che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso;
se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio; peraltro, nel caso in cui il convenuto deduce per la prima volta in grado d'appello una diversa causa di invalidità del rapporto, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte, è da ritenere consentito al giudice di legittimità, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione, rilevare la nullità (o l'inesistenza) del contratto in base ad una ragione diversa da quella prospettata, nascendo il potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, anteriormente alla eventuale eccezione di nullità del convenuto, anche se proposta con riconvenzionale o, successivamente, come motivo di gravame, sempre che non siano necessari nuovi accertamenti di fatto o nuove indagini e vi sia agli atti, come nella specie, la necessaria documentazione” (così Cass. 13628/01).
La conclusione non muta anche a voler considerare illegittimo il provvedimento del 5/10/23 con cui la amministrazione ha negato la concessione del part-time verticale per 9 ore settimanali chiesta dal il 21/9/23 contestualmente alla CP_1 presa di servizio, che viene impugnato nel corpo del ricorso ex art. 414 c.p.c., ma non nelle conclusioni, facendo queste ultime unicamente riferimento al provvedimento del 5/10/23, in quanto, pure per il contratto part-time difetta la sottoscrizione del contratto, sempre richiesta ad substantiam.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza n. 385/24 del Tribunale di Varese, deve essere rigettato il ricorso ex art. 414 c.p.c.
Le spese di lite del doppio grado vengono compensate nel rapporto processuale NT tra e per la particolarità della fattispecie concreta NTroparte_1
(accoglimento dell'appello in base ad una eccezione introdotta nel presente grado del giudizio).
Nulla per le spese del doppio grado nei confronti della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 385/24 del Tribunale di Varese, rigetta il ricorso ex art. 414 c.p.c. NT Compensa le spese del doppio grado nel rapporto processuale tra e
[...]
. CP_1
Nulla per le spese del doppio grado nei confronti dell' CP_2
Milano, 24/6/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni