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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9720/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9720/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BERALDI DOMENICO e dell'avv. VACCARI
SIMONE ( ) VIA G. SABBATINI 13, 41124 C.F._2
pagina 1 di 11 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI 13, 41124
MODENA presso il difensore avv. BERALDI DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA IN ISTATO DI CONTUMACIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 12 dicembre 2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.08.2022, il Sig.
(di seguito anche soltanto “ ) Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, la società
[...]
(di seguito anche soltanto “ , senza Controparte_1 CP_1
tipo sociale), al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo della lite.
In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, parte attrice narrava che:
pagina 2 di 11 - tra settembre 2020 e luglio 2021 prestava la propria opera nel cantiere sito in Minerbio (BO), Via Armarolo n. 1, relativo all'immobile di proprietà della committente Sig.ra dietro espresso Persona_1
incarico dell'impresa appaltatrice “ ; CP_1
- il cantiere sopra menzionato veniva allestito per la “ristrutturazione edilizia e cambio d'uso del fabbricato”;
- il ricorrente eseguiva la prestazione avente ad oggetto la
“realizzazione muri perimetrali dell'edificio e del solaio con scala e pilastri interni a corpo”;
- per la corretta e regolare esecuzione di tale prestazione, frequentava un corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre ed anche un corso di formazione e addestramento sull'uso dei DPI III Categoria e sui lavori in quota;
- la prestazione veniva eseguita a regola d'arte e la nulla CP_1
contestava ed eccepiva;
- in data 28.07.2021 il ricorrente emetteva regolare fattura per Euro
12.602,00;
- il 23.08.2021 ne sollecitava il pagamento;
pagina 3 di 11 - la “ continuava a non saldare interamente quanto CP_1
dovuto, risultando gravemente inadempiente nei confronti del ricorrente.
Per tali motivi, parte attrice domandava:
1) in via principale, di accertare e dichiarare che il “Sig. Parte_1
prestava la propria opera a regola d'arte e secondo le specifiche direttive della;
CP_1
2) di accertare e dichiarare che la “ e la committente CP_1
Sig.ra nulla contestavano al prestatore d'opera per la Per_1
realizzazione dei muri perimetrali dell'edificio e del solaio con scala a pilastri interni a corpo nell'ambito del cantiere sito in Minerbio (BO),
Via Armarolo n.1;
3) di accertare e dichiarare il grave inadempimento della “ CP_1
per l'integrale mancato pagamento della somma di Euro 12.602,00
come da fattura n. 5 del 28.7.2021;
4) di condannare la “ al pagamento della somma di Euro CP_1
12.602,00 come da fattura n. 5 del 28.7.2021;
5) in via subordinata, di condannare la “ al pagamento CP_1
della maggior o minor somma accertata in corso di causa,
eventualmente anche in via equitativa;
pagina 4 di 11 6) la vittoria di spese, compensi professionali, rimborso del 15% oltre accessori di legge, nonché con maggiorazione del 30% del compenso per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10
marzo 2014, n. 55.
All'udienza del 23 marzo 2023 il giudice Dott.ssa Serena Scala dichiarava la contumacia di parte convenuta e concedeva i termini richiesti per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza differita al 2 maggio 2023; rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 7 settembre 2023, tenutasi con modalità cartolare, il giudice ammetteva le prove per interrogatorio formale di parte convenuta e per testi, ad eccezione del cap. 6 in quanto avente contenuto negativo. All'udienza del 22 marzo 2024, avanti al Giudice
Dott.ssa Maria Fiore, in sostituzione della Dott.ssa Serena Scala, si assumevano le prove e si riteneva la causa matura per la decisione. La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento del Giudice onorario Dott.ssa Scala. Di conseguenza il procedimento veniva assegnato al Presidente della sezione, con funzioni pagina 5 di 11 qui di Giudice singolo, Dott. Marco D'Orazi. All'udienza del 12 dicembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., da intendersi ridotti e posti al 9 gennaio 2025 per le conclusionali ed al 29 gennaio 2025 per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul merito
Sull'esatto adempimento di parte attrice
Il Sig. nell'atto di citazione adduceva di aver Parte_1
correttamente e regolarmente eseguito la prestazione avente ad oggetto la “realizzazione di muri perimetrali dell'edificio e solaio con scala e pilastri interni a corpo”. Stante il reclamato diritto a ricevere il dovuto corrispettivo per la prestazione, spettava alla stessa parte attrice provare i fatti che ne costituivano il fondamento.
Nonostante l'assenza del convenuto contumace in sede di interrogatorio formale, le testimonianze rese dall'Ing. e dal Geom. Testimone_1
come da verbale di udienza del 22 marzo 2024, Tes_2
consentono di accertare che il Sig. era presente in Parte_1
cantiere e prestava la propria opera sotto le direttive della CP_1
insieme a quest'ultima avrebbe realizzato le opere di
[...]
completamento del fabbricato compresi i muri, il solaio e la copertura.
pagina 6 di 11 Si considerano anche gli attestati di frequenza del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre,
rilasciato in data 13.2.2020 e quello di formazione e addestramento sull'uso dei DPI III Categoria e sui lavori in quota, rilasciato l'1.6.2020.
Sono questi un ulteriore dato utile a presumere che la prestazione cui era obbligata parte attrice sia stata eseguita con cognizione di causa.
La mancanza di risposta all'interrogatorio è prova della fattispecie costitutiva (meglio: argomento di prova), essendo la fattispecie costitutiva il lavoro prestato dall'attore.
La fattispecie costitutiva è dunque provata per indizi (produzioni sui corsi;
ecc., come detto), mancata risposta ad interrogatorio, testi.
Sarebbe spettato a parte convenuta provare fattispecie impeditive o estintive (come ad esempio vizi).
La prova è mancata.
Non si è data alcuna prova contraria dell'inesistenza di contestazioni circa le lavorazioni compiute dal ricorrente, né si è potuto dimostrare che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Per effetto delle testimonianze rese, della documentazione allegata all'atto di citazione, e della contumacia di parte convenuta, si considera pagina 7 di 11 provata la corretta esecuzione della prestazione dovuta dal Sig.
Parte_1
Sull'inadempimento della convenuta
Stando alla ricostruzione dei fatti di parte attrice, la stessa, dopo aver eseguito la dovuta prestazione, emetteva la fattura n. 5 del 28.7.2021,
come da allegato doc. n. 3 all'atto di citazione, per un importo pari ad
Euro 12.602,00.
A fronte dell'inerzia della convenuta, il giorno 23 agosto 2021, ne sollecitava il pagamento, oltre interessi moratori ed accessori di legge.
E' consolidata giurisprudenza che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito sia tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento;
la prova del pagamento incombe infatti sul debitore che l'eccepisca. Sulla base della documentazione presentata da parte attrice, nonché a seguito delle testimonianze rese dall'Ing.
e dal Geom. e stante la contumacia della Testimone_1 Tes_2
convenuta, si ritiene provata la pretesa attorea e dunque il lamentato inadempimento della Controparte_1
Spese di lite
pagina 8 di 11 Le spese di lite, nel rapporto giuridico corrente fra parte attrice e parte convenuta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo al punto 4). Scaglione fino a euro 26.000.
Stante il quantum della pretesa attorea, di molto inferiore al massimo dello scaglione e considerando la contumacia di parte convenuta che,
non opponendosi, ha reso più agevole per l'attrice dare prova dei fatti da lei addotti, si ritiene opportuno applicare valore inferiore al medio,
per le diverse fasi processuali. Parte attrice domandava altresì la maggiorazione del 30% del compenso per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Per le prestazioni professionali esaurite dopo il 23 ottobre 2022 la liquidazione delle spese processuali è compiuta seguendo i parametri del
D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022. Quest'ultimo ha difatti introdotto all'art. 4 comma 1bis del D.M. 147/2022 la possibilità
di aumentare fino al 30 per cento il compenso determinato seguendo i parametri generali, laddove gli atti venissero depositati con modalità
telematiche e fossero redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione. Sebbene tale circostanza non sia riscontrabile per l'atto di citazione, datato 19.07.2022, la pagina 9 di 11 maggiorazione si ritiene comunque applicabile al caso di specie in quanto gli atti successivi venivano depositati conformemente alla nuova disposizione normativa.
Equo quanto al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 9720/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA il corretto adempimento del Sig. Parte_1
quanto alla prestazione avente ad oggetto la “realizzazione muri perimetrali dell'edificio e solaio con scala a pilastri interni a corpo” presso il cantiere sito in Minerbio (BO), Via Armarolo n. 1, relativo all'immobile di proprietà della committente Sig.ra 2. Parte_3
3) CONDANNA la al pagamento della somma di Controparte_1
euro 12.602,00, con interessi di cui a decreto legislativo 231 del 2002,
come ivi previsti e fino alla domanda;
successivamente, con interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla domanda al saldo effettivo.
4) CONDANNA altresì la al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi;
spese generali pari pagina 10 di 11 al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
anticipazioni per euro 300,01. Infine, Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile (compensi e spese generali).
5) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 31 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9720/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BERALDI DOMENICO e dell'avv. VACCARI
SIMONE ( ) VIA G. SABBATINI 13, 41124 C.F._2
pagina 1 di 11 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI 13, 41124
MODENA presso il difensore avv. BERALDI DOMENICO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA IN ISTATO DI CONTUMACIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 12 dicembre 2024.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.08.2022, il Sig.
(di seguito anche soltanto “ ) Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, la società
[...]
(di seguito anche soltanto “ , senza Controparte_1 CP_1
tipo sociale), al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo della lite.
In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, parte attrice narrava che:
pagina 2 di 11 - tra settembre 2020 e luglio 2021 prestava la propria opera nel cantiere sito in Minerbio (BO), Via Armarolo n. 1, relativo all'immobile di proprietà della committente Sig.ra dietro espresso Persona_1
incarico dell'impresa appaltatrice “ ; CP_1
- il cantiere sopra menzionato veniva allestito per la “ristrutturazione edilizia e cambio d'uso del fabbricato”;
- il ricorrente eseguiva la prestazione avente ad oggetto la
“realizzazione muri perimetrali dell'edificio e del solaio con scala e pilastri interni a corpo”;
- per la corretta e regolare esecuzione di tale prestazione, frequentava un corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre ed anche un corso di formazione e addestramento sull'uso dei DPI III Categoria e sui lavori in quota;
- la prestazione veniva eseguita a regola d'arte e la nulla CP_1
contestava ed eccepiva;
- in data 28.07.2021 il ricorrente emetteva regolare fattura per Euro
12.602,00;
- il 23.08.2021 ne sollecitava il pagamento;
pagina 3 di 11 - la “ continuava a non saldare interamente quanto CP_1
dovuto, risultando gravemente inadempiente nei confronti del ricorrente.
Per tali motivi, parte attrice domandava:
1) in via principale, di accertare e dichiarare che il “Sig. Parte_1
prestava la propria opera a regola d'arte e secondo le specifiche direttive della;
CP_1
2) di accertare e dichiarare che la “ e la committente CP_1
Sig.ra nulla contestavano al prestatore d'opera per la Per_1
realizzazione dei muri perimetrali dell'edificio e del solaio con scala a pilastri interni a corpo nell'ambito del cantiere sito in Minerbio (BO),
Via Armarolo n.1;
3) di accertare e dichiarare il grave inadempimento della “ CP_1
per l'integrale mancato pagamento della somma di Euro 12.602,00
come da fattura n. 5 del 28.7.2021;
4) di condannare la “ al pagamento della somma di Euro CP_1
12.602,00 come da fattura n. 5 del 28.7.2021;
5) in via subordinata, di condannare la “ al pagamento CP_1
della maggior o minor somma accertata in corso di causa,
eventualmente anche in via equitativa;
pagina 4 di 11 6) la vittoria di spese, compensi professionali, rimborso del 15% oltre accessori di legge, nonché con maggiorazione del 30% del compenso per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10
marzo 2014, n. 55.
All'udienza del 23 marzo 2023 il giudice Dott.ssa Serena Scala dichiarava la contumacia di parte convenuta e concedeva i termini richiesti per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza differita al 2 maggio 2023; rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 7 settembre 2023, tenutasi con modalità cartolare, il giudice ammetteva le prove per interrogatorio formale di parte convenuta e per testi, ad eccezione del cap. 6 in quanto avente contenuto negativo. All'udienza del 22 marzo 2024, avanti al Giudice
Dott.ssa Maria Fiore, in sostituzione della Dott.ssa Serena Scala, si assumevano le prove e si riteneva la causa matura per la decisione. La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione e del pensionamento del Giudice onorario Dott.ssa Scala. Di conseguenza il procedimento veniva assegnato al Presidente della sezione, con funzioni pagina 5 di 11 qui di Giudice singolo, Dott. Marco D'Orazi. All'udienza del 12 dicembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., da intendersi ridotti e posti al 9 gennaio 2025 per le conclusionali ed al 29 gennaio 2025 per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul merito
Sull'esatto adempimento di parte attrice
Il Sig. nell'atto di citazione adduceva di aver Parte_1
correttamente e regolarmente eseguito la prestazione avente ad oggetto la “realizzazione di muri perimetrali dell'edificio e solaio con scala e pilastri interni a corpo”. Stante il reclamato diritto a ricevere il dovuto corrispettivo per la prestazione, spettava alla stessa parte attrice provare i fatti che ne costituivano il fondamento.
Nonostante l'assenza del convenuto contumace in sede di interrogatorio formale, le testimonianze rese dall'Ing. e dal Geom. Testimone_1
come da verbale di udienza del 22 marzo 2024, Tes_2
consentono di accertare che il Sig. era presente in Parte_1
cantiere e prestava la propria opera sotto le direttive della CP_1
insieme a quest'ultima avrebbe realizzato le opere di
[...]
completamento del fabbricato compresi i muri, il solaio e la copertura.
pagina 6 di 11 Si considerano anche gli attestati di frequenza del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre,
rilasciato in data 13.2.2020 e quello di formazione e addestramento sull'uso dei DPI III Categoria e sui lavori in quota, rilasciato l'1.6.2020.
Sono questi un ulteriore dato utile a presumere che la prestazione cui era obbligata parte attrice sia stata eseguita con cognizione di causa.
La mancanza di risposta all'interrogatorio è prova della fattispecie costitutiva (meglio: argomento di prova), essendo la fattispecie costitutiva il lavoro prestato dall'attore.
La fattispecie costitutiva è dunque provata per indizi (produzioni sui corsi;
ecc., come detto), mancata risposta ad interrogatorio, testi.
Sarebbe spettato a parte convenuta provare fattispecie impeditive o estintive (come ad esempio vizi).
La prova è mancata.
Non si è data alcuna prova contraria dell'inesistenza di contestazioni circa le lavorazioni compiute dal ricorrente, né si è potuto dimostrare che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Per effetto delle testimonianze rese, della documentazione allegata all'atto di citazione, e della contumacia di parte convenuta, si considera pagina 7 di 11 provata la corretta esecuzione della prestazione dovuta dal Sig.
Parte_1
Sull'inadempimento della convenuta
Stando alla ricostruzione dei fatti di parte attrice, la stessa, dopo aver eseguito la dovuta prestazione, emetteva la fattura n. 5 del 28.7.2021,
come da allegato doc. n. 3 all'atto di citazione, per un importo pari ad
Euro 12.602,00.
A fronte dell'inerzia della convenuta, il giorno 23 agosto 2021, ne sollecitava il pagamento, oltre interessi moratori ed accessori di legge.
E' consolidata giurisprudenza che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito sia tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento;
la prova del pagamento incombe infatti sul debitore che l'eccepisca. Sulla base della documentazione presentata da parte attrice, nonché a seguito delle testimonianze rese dall'Ing.
e dal Geom. e stante la contumacia della Testimone_1 Tes_2
convenuta, si ritiene provata la pretesa attorea e dunque il lamentato inadempimento della Controparte_1
Spese di lite
pagina 8 di 11 Le spese di lite, nel rapporto giuridico corrente fra parte attrice e parte convenuta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo al punto 4). Scaglione fino a euro 26.000.
Stante il quantum della pretesa attorea, di molto inferiore al massimo dello scaglione e considerando la contumacia di parte convenuta che,
non opponendosi, ha reso più agevole per l'attrice dare prova dei fatti da lei addotti, si ritiene opportuno applicare valore inferiore al medio,
per le diverse fasi processuali. Parte attrice domandava altresì la maggiorazione del 30% del compenso per la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Per le prestazioni professionali esaurite dopo il 23 ottobre 2022 la liquidazione delle spese processuali è compiuta seguendo i parametri del
D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022. Quest'ultimo ha difatti introdotto all'art. 4 comma 1bis del D.M. 147/2022 la possibilità
di aumentare fino al 30 per cento il compenso determinato seguendo i parametri generali, laddove gli atti venissero depositati con modalità
telematiche e fossero redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione. Sebbene tale circostanza non sia riscontrabile per l'atto di citazione, datato 19.07.2022, la pagina 9 di 11 maggiorazione si ritiene comunque applicabile al caso di specie in quanto gli atti successivi venivano depositati conformemente alla nuova disposizione normativa.
Equo quanto al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 9720/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA il corretto adempimento del Sig. Parte_1
quanto alla prestazione avente ad oggetto la “realizzazione muri perimetrali dell'edificio e solaio con scala a pilastri interni a corpo” presso il cantiere sito in Minerbio (BO), Via Armarolo n. 1, relativo all'immobile di proprietà della committente Sig.ra 2. Parte_3
3) CONDANNA la al pagamento della somma di Controparte_1
euro 12.602,00, con interessi di cui a decreto legislativo 231 del 2002,
come ivi previsti e fino alla domanda;
successivamente, con interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla domanda al saldo effettivo.
4) CONDANNA altresì la al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi;
spese generali pari pagina 10 di 11 al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
anticipazioni per euro 300,01. Infine, Cassa professionale ed IVA sulla parte imponibile (compensi e spese generali).
5) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 31 gennaio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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